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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 24.06.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3533/2023 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Elena Riccardi Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Capodrise alla via Picasso n.39, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto
e rappresentato e difeso come in atti dal funzionario Maddalena Tagliafierro
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marco Alois e Daniela Lumaca, come in atti
RESISTENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Controparte_3 in San Nicola la Strada al viale Carlo III ex Ciapi, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Lasco, come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 06.06.2023, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver presentato istanza all' per l'accertamento del grado di invalidità minima del 46% ai fini CP_1 dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex art. 1 della legge n. 68/99, nonché del riconoscimento della sua invalidità in misura pari o superiore al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione del ticket sanitario ex art. 5, comma 4 della Legge n. 407/90; che tuttavia, la le riconosceva un'invalidità in misura inferiore. Controparte_4
Tanto premesso, la ricorrente, dedotta la sussistenza di patologie tali da determinare il riconoscimento della richiesta invalidità, adiva l'intestato Tribunale convenendo in giudizio l' , la CP_1 CP_3
e l' , chiedendo dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario nella misura
[...] CP_5 del 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex art. 1 della legge n. 68/99 nonché in misura non inferiore al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione del ticket sanitario ex art. 5, comma
4 della Legge n. 407/90.
Ritualmente intimato, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza CP_1
del ricorso.
Si costituivano altresì la e l' eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_3 CP_5
passiva.
Disposta consulenza tecnica medico – legale, la causa è decisa con sentenza all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va in via preliminare affermata l'ammissibilità della domanda proposta in quanto, non essendo in tale sede proposta domanda di condanna all'iscrizione negli elenchi, è sufficiente la domanda amministrativa originariamente formulata dalla parte ricorrente.
Deve altresì ritenersi sussistente l'interesse ad agire ai fini dell'accertamento del requisito sanitario proposto, alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta.
Con riguardo alla questione della legittimazione passiva va osservato quanto segue. Con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 con la quale si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle
Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35
e 38 della Costituzione e poi con il Decreto Legislativo n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183” si è previsto il trasferimento delle funzioni in materia di mercato del lavoro alle Regioni. Infatti, all'art. 11 comma 1 d.lgs. 150/2015 si è stabilito che il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e
Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma.
La gestione dei Servizi per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro è quindi attualmente garantita dalle regioni.
Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, l'art. 1 comma 427 della L. 190/2014 ha previsto la possibilità di avvalimento, da parte delle Regioni, del personale delle
Province attraverso apposite convenzioni.
La con DGR 722 del 16/12/2015 ha optato per l'istituto dell'avvalimento del Controparte_3 personale e, in data 04/07/2016, ha stipulato apposita convenzione con la Provincia di Caserta. Dal
01/06/2018, poi, ai sensi della legge n.205/2017, art. 1 commi 793 e seguenti, il personale della
Provincia di Caserta, in servizio presso i Centri per l'Impiego, è stato definitivamente trasferito alle dipendenze della Controparte_3
È quindi evidente che il trasferimento di funzioni in materia di politiche attive del lavoro dalla
Provincia alla comporta che per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali CP_3 dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art. 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla Controparte_3
La legittimazione passiva spetta altresì all' in ordine all'accertamento sanitario. CP_1
Nel caso di specie, quindi, parte ricorrente, che ha chiesto, tra l'altro, accertarsi il requisito sanitario ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, ha correttamente individuato i contraddittori. Cont La legittimazione passiva spetta anche all' in riferimento all'accertamento del requisito richiesto ai fini del beneficio dell'esenzione del ticket sanitario ex art. 5, comma 4 della Legge n. 407/90. Del resto, sul punto, la S.C. ha chiarito già con sent. n. 3500 del 9 marzo 2001 che “In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria”.
Venendo al merito e con riguardo all'accertamento medico legale, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario necessario ai fini della sola iscrizione della stessa nelle liste di collocamento mirato.
In particolare, il CTU nella relazione medico legale versata in atti alla quale si rinvia, ha evidenziato che la ricorrente è affetta da: “Psoriasi cutanea, con localizzazione agli arti: ( 25 %); Artrosi polidistrettuale, pregressa Coxite anca sx, con lieve moderato impegno funzionale, (40 %); Bronchite cronica recidivante in forte fumatore, attualmente silente e non trattata farmacologicamente ( 20%)”,
e che tali patologie rendono la stessa invalida nella misura del 64%, con decorrenza da novembre
2022 dal momento che il quadro patologico riscontrato è sostanzialmente corrispondente a quello accertato dalla Commissione medica.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente e nella individuazione della decorrenza, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Quindi, l'elaborato appare non suscettibile di censure, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.
In definitiva, il ricorso va quindi parzialmente accolto e la ricorrente va dichiarata invalida nella misura del 64%, utile ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' si compensano nella misura della metà in ragione del CP_1 parziale accoglimento del ricorso. La restante metà è posta a carico dell' in virtù del principio CP_1
di soccombenza, tenuto conto del riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella accertata in sede amministrativa.
Si ritiene invece equo compensare integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_5
e la Controparte_3
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso, dichiara invalida nella misura del Parte_1
64% ai fini dell'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio ai sensi della Legge
n. 68/99, con decorrenza da novembre 2022;
b) rigetta nel resto;
CP_ c) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione;
compensa la restante metà;
d) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e e CP_5 Controparte_3
e) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 24 giugno 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 24.06.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3533/2023 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Elena Riccardi Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Capodrise alla via Picasso n.39, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto
e rappresentato e difeso come in atti dal funzionario Maddalena Tagliafierro
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marco Alois e Daniela Lumaca, come in atti
RESISTENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Controparte_3 in San Nicola la Strada al viale Carlo III ex Ciapi, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Lasco, come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 06.06.2023, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver presentato istanza all' per l'accertamento del grado di invalidità minima del 46% ai fini CP_1 dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex art. 1 della legge n. 68/99, nonché del riconoscimento della sua invalidità in misura pari o superiore al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione del ticket sanitario ex art. 5, comma 4 della Legge n. 407/90; che tuttavia, la le riconosceva un'invalidità in misura inferiore. Controparte_4
Tanto premesso, la ricorrente, dedotta la sussistenza di patologie tali da determinare il riconoscimento della richiesta invalidità, adiva l'intestato Tribunale convenendo in giudizio l' , la CP_1 CP_3
e l' , chiedendo dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario nella misura
[...] CP_5 del 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex art. 1 della legge n. 68/99 nonché in misura non inferiore al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione del ticket sanitario ex art. 5, comma
4 della Legge n. 407/90.
Ritualmente intimato, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza CP_1
del ricorso.
Si costituivano altresì la e l' eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_3 CP_5
passiva.
Disposta consulenza tecnica medico – legale, la causa è decisa con sentenza all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va in via preliminare affermata l'ammissibilità della domanda proposta in quanto, non essendo in tale sede proposta domanda di condanna all'iscrizione negli elenchi, è sufficiente la domanda amministrativa originariamente formulata dalla parte ricorrente.
Deve altresì ritenersi sussistente l'interesse ad agire ai fini dell'accertamento del requisito sanitario proposto, alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta.
Con riguardo alla questione della legittimazione passiva va osservato quanto segue. Con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 con la quale si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle
Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35
e 38 della Costituzione e poi con il Decreto Legislativo n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183” si è previsto il trasferimento delle funzioni in materia di mercato del lavoro alle Regioni. Infatti, all'art. 11 comma 1 d.lgs. 150/2015 si è stabilito che il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e
Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma.
La gestione dei Servizi per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro è quindi attualmente garantita dalle regioni.
Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, l'art. 1 comma 427 della L. 190/2014 ha previsto la possibilità di avvalimento, da parte delle Regioni, del personale delle
Province attraverso apposite convenzioni.
La con DGR 722 del 16/12/2015 ha optato per l'istituto dell'avvalimento del Controparte_3 personale e, in data 04/07/2016, ha stipulato apposita convenzione con la Provincia di Caserta. Dal
01/06/2018, poi, ai sensi della legge n.205/2017, art. 1 commi 793 e seguenti, il personale della
Provincia di Caserta, in servizio presso i Centri per l'Impiego, è stato definitivamente trasferito alle dipendenze della Controparte_3
È quindi evidente che il trasferimento di funzioni in materia di politiche attive del lavoro dalla
Provincia alla comporta che per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali CP_3 dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art. 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla Controparte_3
La legittimazione passiva spetta altresì all' in ordine all'accertamento sanitario. CP_1
Nel caso di specie, quindi, parte ricorrente, che ha chiesto, tra l'altro, accertarsi il requisito sanitario ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, ha correttamente individuato i contraddittori. Cont La legittimazione passiva spetta anche all' in riferimento all'accertamento del requisito richiesto ai fini del beneficio dell'esenzione del ticket sanitario ex art. 5, comma 4 della Legge n. 407/90. Del resto, sul punto, la S.C. ha chiarito già con sent. n. 3500 del 9 marzo 2001 che “In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria”.
Venendo al merito e con riguardo all'accertamento medico legale, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario necessario ai fini della sola iscrizione della stessa nelle liste di collocamento mirato.
In particolare, il CTU nella relazione medico legale versata in atti alla quale si rinvia, ha evidenziato che la ricorrente è affetta da: “Psoriasi cutanea, con localizzazione agli arti: ( 25 %); Artrosi polidistrettuale, pregressa Coxite anca sx, con lieve moderato impegno funzionale, (40 %); Bronchite cronica recidivante in forte fumatore, attualmente silente e non trattata farmacologicamente ( 20%)”,
e che tali patologie rendono la stessa invalida nella misura del 64%, con decorrenza da novembre
2022 dal momento che il quadro patologico riscontrato è sostanzialmente corrispondente a quello accertato dalla Commissione medica.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente e nella individuazione della decorrenza, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Quindi, l'elaborato appare non suscettibile di censure, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.
In definitiva, il ricorso va quindi parzialmente accolto e la ricorrente va dichiarata invalida nella misura del 64%, utile ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' si compensano nella misura della metà in ragione del CP_1 parziale accoglimento del ricorso. La restante metà è posta a carico dell' in virtù del principio CP_1
di soccombenza, tenuto conto del riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella accertata in sede amministrativa.
Si ritiene invece equo compensare integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_5
e la Controparte_3
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso, dichiara invalida nella misura del Parte_1
64% ai fini dell'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio ai sensi della Legge
n. 68/99, con decorrenza da novembre 2022;
b) rigetta nel resto;
CP_ c) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione;
compensa la restante metà;
d) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e e CP_5 Controparte_3
e) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 24 giugno 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine