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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12230/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. FE Grassi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma, il 28.09.2005 (anno 2005 - atto n. 2116 - parte 1 - serie 01) in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] – cittadina italiana;
Persona_1
nato a [...] il [...] – cittadino italiano. Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 e 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, in prospettiva, di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi dei signori ed Parte_2 [...]
Parte_1
- ordinare al Comune di Roma (RM) e a tutti i Comuni presso cui il matrimonio è stato parimenti trascritto di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
2. i figli continueranno a risiedere con la madre presso la casa coniugale sita in Milano, Via G.B. Morgagni n. 5 cointestata tra le parti e, per l'effetto, tale casa è assegnata all' ing. Parte_1 con quanto l'arreda sino a quando almeno un figlio - essendo economicamente autosufficiente - lascerà la casa stessa. La madre si impegna a non apportare modifiche all'abitazione senza il confronto con il dott. Pt_2
3. il dott. ha già lasciato la casa coniugale e rimuoverà i propri restanti effetti personali Pt_2
- ivi compreso il pianoforte a coda di proprietà di una parente dello stesso - entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. le parti si impegnano sin d'ora, e salvo diverso accordo scritto tra loro, a conferire incarico ad Agenzia Immobiliare scelta di comune accordo per la vendita della casa coniugale sita in Milano, Via G.B. Morgagni n. 5 entro 30 giorni dallo spirare del termine di assegnazione di cui al precedente punto 2) suddividendo il ricavato della vendita in pari quota;
5. dal momento in cui la casa coniugale sarà venduta, entrambi i genitori si impegnano a versare al figlio non economicamente autosufficiente la somma di € 950,00 (novecentocinquanta/00) mensili oltre le spese straordinarie come da punto 9); i coniugi concordano sin d'ora di sostenere entrambi i figli nelle loro scelte universitarie e post-universitarie;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli prendendo accordi direttamente con gli stessi;
7. il padre provvederà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – in continuità con quanto già in essere - l'importo pari ad € 1.900,00 mensili (€ 950,00 per figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e non soggetto ad eventuale deflazione;
8. resta inteso che l'ing. terrà a suo carico le spese condominiali ordinarie, le Parte_1 utenze ed in generale le spese e/o tasse (ad esempio, la TARI) connesse all'occupazione del bene, mentre il mutuo cointestato continuerà a essere pagato al 50% da ciascun coniuge così come le spese condominiali straordinarie in ragione della contitolarità sull'immobile;
9. il padre si impegna a rimborsare alla madre in caso di anticipazione o a pagare direttamente il 55% delle spese straordinarie in favore dei figli, per il restante 45% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano sottoscritto in data 14 novembre 2017 che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
• Saranno sostenute nella percentuale sopra indicata anche le spese mediche dei figli, al netto dei rimborsi ottenuti dalle rispettive assicurazioni malattia. Le parti concordano, in specifico, che:
• le spese straordinarie comprendono anche le spese relative alle vacanze che i figli trascorreranno senza genitori;
• le spese per le vacanze che i figli trascorreranno insieme ai rispettivi genitori, saranno sostenute da ciascuno di questi. Qualora i figli decidessero di trascorrere interamente o prevalentemente le vacanze con un solo genitore, l'altro genitore si farà carico - per la quota dei giorni eccedente il 50% del totale dei giorni di vacanza complessivamente trascorsi con i genitori - di un contributo spese di euro 100,00 (cento/00) per giorno di vacanza per figlio, con un massimo di 15 giorni all'anno per figlio. Non saranno conteggiati in tale quota i periodi trascorsi nella casa nella disponibilità del dott. nel comune di Barzio. I conteggi ed i saldi relativi ai giorni Pt_2 effettivamente trascorsi con ciascun genitore per ogni anno solare - a partire già dal corrente anno
- verranno determinati entro il 31 marzo dell'anno successivo;
• il dott. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà all' ing. Pt_2
l'importo di € 1.838,00 a saldo delle spese straordinarie concordate e maturate al 1° Parte_1 ottobre 2025 oltre ad € 2.150,00 a saldo della quota delle vacanze 2024 calcolate secondo i criteri fissati nel punto precedente;
10. nell'ambito di tale definizione dei rapporti, l'ing. si impegna: i) contestualmente Parte_1 alla sottoscrizione del presente ricorso a rimettere la querela presentata nei confronti del dott.
ii) in caso di querele già presentate per reati procedibili di ufficio a non opporsi alle Pt_2 eventuali richieste di archiviazione formulate nei confronti di;
iii) a non costituirsi Parte_2 parte civile o a revocare le costituzioni di parte civile già eventualmente presentate per qualsivoglia reato per cui si procede nei confronti di . A tal fine e contestualmente alla Parte_2 sottoscrizione del presente atto l'ing. conferirà procura speciale al suo difensore, avv. Parte_1
FE Grassi, affinché in nome e per conto della sua assistita rimetta l'atto di denuncia querela e proceda al relativo deposito;
10. con l'esatto adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni loro rapporto anche patrimoniale comunque connesso al vincolo matrimoniale e dunque di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, eccezione fatta per le obbligazioni e impegni scaturenti dal presente accordo;
11. spese legali al definitivo;
12. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Inoltre, le parti hanno depositato in data 5 dicembre 2025 le dichiarazioni integrative relative alla loro condizione patrimoniale e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 II c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio civile in Roma il 28.09.2005 (anno 2005 - atto n. 2116 - parte 1 - serie 01);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma e altri comuni ove il matrimonio è trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.Giuseppe Gennari. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. FE Grassi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma, il 28.09.2005 (anno 2005 - atto n. 2116 - parte 1 - serie 01) in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] – cittadina italiana;
Persona_1
nato a [...] il [...] – cittadino italiano. Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 e 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, in prospettiva, di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi dei signori ed Parte_2 [...]
Parte_1
- ordinare al Comune di Roma (RM) e a tutti i Comuni presso cui il matrimonio è stato parimenti trascritto di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
2. i figli continueranno a risiedere con la madre presso la casa coniugale sita in Milano, Via G.B. Morgagni n. 5 cointestata tra le parti e, per l'effetto, tale casa è assegnata all' ing. Parte_1 con quanto l'arreda sino a quando almeno un figlio - essendo economicamente autosufficiente - lascerà la casa stessa. La madre si impegna a non apportare modifiche all'abitazione senza il confronto con il dott. Pt_2
3. il dott. ha già lasciato la casa coniugale e rimuoverà i propri restanti effetti personali Pt_2
- ivi compreso il pianoforte a coda di proprietà di una parente dello stesso - entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. le parti si impegnano sin d'ora, e salvo diverso accordo scritto tra loro, a conferire incarico ad Agenzia Immobiliare scelta di comune accordo per la vendita della casa coniugale sita in Milano, Via G.B. Morgagni n. 5 entro 30 giorni dallo spirare del termine di assegnazione di cui al precedente punto 2) suddividendo il ricavato della vendita in pari quota;
5. dal momento in cui la casa coniugale sarà venduta, entrambi i genitori si impegnano a versare al figlio non economicamente autosufficiente la somma di € 950,00 (novecentocinquanta/00) mensili oltre le spese straordinarie come da punto 9); i coniugi concordano sin d'ora di sostenere entrambi i figli nelle loro scelte universitarie e post-universitarie;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli prendendo accordi direttamente con gli stessi;
7. il padre provvederà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – in continuità con quanto già in essere - l'importo pari ad € 1.900,00 mensili (€ 950,00 per figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e non soggetto ad eventuale deflazione;
8. resta inteso che l'ing. terrà a suo carico le spese condominiali ordinarie, le Parte_1 utenze ed in generale le spese e/o tasse (ad esempio, la TARI) connesse all'occupazione del bene, mentre il mutuo cointestato continuerà a essere pagato al 50% da ciascun coniuge così come le spese condominiali straordinarie in ragione della contitolarità sull'immobile;
9. il padre si impegna a rimborsare alla madre in caso di anticipazione o a pagare direttamente il 55% delle spese straordinarie in favore dei figli, per il restante 45% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano sottoscritto in data 14 novembre 2017 che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
• Saranno sostenute nella percentuale sopra indicata anche le spese mediche dei figli, al netto dei rimborsi ottenuti dalle rispettive assicurazioni malattia. Le parti concordano, in specifico, che:
• le spese straordinarie comprendono anche le spese relative alle vacanze che i figli trascorreranno senza genitori;
• le spese per le vacanze che i figli trascorreranno insieme ai rispettivi genitori, saranno sostenute da ciascuno di questi. Qualora i figli decidessero di trascorrere interamente o prevalentemente le vacanze con un solo genitore, l'altro genitore si farà carico - per la quota dei giorni eccedente il 50% del totale dei giorni di vacanza complessivamente trascorsi con i genitori - di un contributo spese di euro 100,00 (cento/00) per giorno di vacanza per figlio, con un massimo di 15 giorni all'anno per figlio. Non saranno conteggiati in tale quota i periodi trascorsi nella casa nella disponibilità del dott. nel comune di Barzio. I conteggi ed i saldi relativi ai giorni Pt_2 effettivamente trascorsi con ciascun genitore per ogni anno solare - a partire già dal corrente anno
- verranno determinati entro il 31 marzo dell'anno successivo;
• il dott. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà all' ing. Pt_2
l'importo di € 1.838,00 a saldo delle spese straordinarie concordate e maturate al 1° Parte_1 ottobre 2025 oltre ad € 2.150,00 a saldo della quota delle vacanze 2024 calcolate secondo i criteri fissati nel punto precedente;
10. nell'ambito di tale definizione dei rapporti, l'ing. si impegna: i) contestualmente Parte_1 alla sottoscrizione del presente ricorso a rimettere la querela presentata nei confronti del dott.
ii) in caso di querele già presentate per reati procedibili di ufficio a non opporsi alle Pt_2 eventuali richieste di archiviazione formulate nei confronti di;
iii) a non costituirsi Parte_2 parte civile o a revocare le costituzioni di parte civile già eventualmente presentate per qualsivoglia reato per cui si procede nei confronti di . A tal fine e contestualmente alla Parte_2 sottoscrizione del presente atto l'ing. conferirà procura speciale al suo difensore, avv. Parte_1
FE Grassi, affinché in nome e per conto della sua assistita rimetta l'atto di denuncia querela e proceda al relativo deposito;
10. con l'esatto adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni loro rapporto anche patrimoniale comunque connesso al vincolo matrimoniale e dunque di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, eccezione fatta per le obbligazioni e impegni scaturenti dal presente accordo;
11. spese legali al definitivo;
12. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Inoltre, le parti hanno depositato in data 5 dicembre 2025 le dichiarazioni integrative relative alla loro condizione patrimoniale e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 II c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio civile in Roma il 28.09.2005 (anno 2005 - atto n. 2116 - parte 1 - serie 01);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma e altri comuni ove il matrimonio è trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.Giuseppe Gennari. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG