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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. EMILIANO ZANCUOGHI Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. TERESA MALETTA Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta opposta con la chiamata in causa di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE RENZO P.IVA_3
VILLANOVA
Parte terza chiamata
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
in via preliminare:
- sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nel presente atto ed in particolare nell'istanza specificamente formulata in atto di citazione;
in via principale nel merito:
- revocarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace e comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 773/2023-R.G.1895/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 28.03.2023 per tutti i motivi esposti in narrativa attesi i vizi e difetti provocati dai prodotti oggetto di fornitura da parte di ed il danno subìto da come Controparte_1 Parte_1
documentalmente provato;
in via riconvenzionale:
-Accertato e dichiarato che ha subìto un danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale, come meglio descritto in narrativa per mancato guadagno e assunzione diretta di costi per il ritiro e la riparazione dei mobili viziati, condannarsi la stessa al Controparte_1 risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 33.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia anche secondo equità;
-compensare a favore e nell'interesse dell'opponente, le somme che eventualmente risulteranno dovute a parte convenuta con le poste creditorie richieste a titolo risarcitorio dall'opponente stesso, accertando quindi che nulla è dovuto da parte attrice opponente alla convenuta;
-somme tutte opposte in compensazione maggiorande, dal dì del dovuto al saldo per interessi e rivalutazione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze e accessori di legge.
2 Per parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le domande proposte da e per l'effetto CP_1
In via istruttoria
- ammettere la documentazione allegata al Ricorso monitorio ed alla Comparsa di costituzione
e risposta nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 773/2023 e Memoria difensiva nell'Istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 cpc con chiamata in causa di terzo del 16/06/2023;
- ammettere la prova testimoniale così come indicata nella Memoria Integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cpc del 27/03/2024 sui seguenti articoli di prova
1. CV se già nel novembre 2020 la situazione debitoria appariva di rilevante Parte_1 consistenza (€. 47.207,68#) e se con mail 25/11/2020 e 30/12/2020 contestava Persona_1
alla il mancato rispetto delle obbligazioni di pagamento assunte (cfr. doc. I Parte_1
che si mostra al teste).
2. CV se con mail 28-29/01/2021, 05/02/2021 e 31/05/2021 la chiedeva alla Parte_1
NL ( di non presentare all'incasso assegni in scadenza, promettendo Persona_1
bonifici in sostituzione, di richiamare cambiali in scadenza o di sostituire cambiali protestate con altri titoli a scadenza successiva, nonché dilazioni (cfr. doc. J che si mostra la teste).
3. CV se con mail 04/02/2021 la continuava ad inoltrare ordini alla Parte_1
e chiedeva altresì camici e grembiuli per gli operai, promettendo pagamenti futuri CP_1
(cfr. doc. K che si mostra al teste).
4. CV se con mail 03/06/2021, 09/06/2021, 10/06/2021, 14/06/2021, 07/07/2021 Per_1
) contestava alla i continui mancati pagamenti e chiedeva maggiori
[...] CP_1 Pt_1
garanzie (cfr. doc. L che si mostra al teste)
3 5. CV se con mail del 12/10/2021 e 14/10/2021 chiedeva alla Persona_1 Parte_1
maggiori e più precise informazioni circa la contestazione 11/10/2021 e la possibilità di effettuare immediatamente un sopralluogo in loco (cfr. doc. N che si mostra al teste).
6. CV se con mail dei giorni 19-20-21-22/10/2021 contestava espressamente la Persona_1
ricostruzione del danno 11/10/2021 operata dalla nonché ogni attribuzione di Parte_1
responsabilità ai prodotti , sottolineava come la questione dei pagamenti dovesse CP_1
essere tenuta separata dalla questione contestazione/reclamo e, preso atto della mancata autorizzazione al sopralluogo in loco (Cerignola - FG) nonché dell'autonoma decisione della di smontare l'arredamento danneggiato e di riportarlo presso la propria sede Pt_1
(Schiavon - VI) per la riparazione, chiedeva comunque di essere convocato per visionare personalmente il materiale contestato (cfr. doc. P che si mostra al teste).
7. CV se con mail del 26/10/2021 mostrava tutta la sua perplessità sulla Persona_1
contestazione del 26/10/2021, rilevava come le foto allegate alla seconda Parte_1
contestazione fossero le medesime di quelle allegate alla prima contestazione e come molte foto fossero anche il duplicato di se stesse e concludeva che le circostanze emerse, e cioè la mancata autorizzazione alla a poter effettuare un sopralluogo in loco e CP_1 nell'immediatezza dei fatti, l'autonoma decisione della di eseguire lo Parte_1 smontaggio dell'arredamento contestato per riportarlo in sede (quindi dalla Puglia al Veneto), lo smontaggio annunciato come imminente e poi eseguito otto mesi dopo (giugno 2022), la seconda contestazione avente le medesime caratteristiche della prima (ed anche stesse foto), le continue richieste della di ritirare tutti i titoli consegnati alla e di Parte_1 CP_1
sospendere tutti i pagamenti dovuti, inducevano la alla massima cautela, nella cui CP_1
ottica veniva aperto il sinistro in conformità della polizza RC Prodotti NI (cfr. doc. R che si mostra al teste).
8. CV se con mail 27/10/2021 insisteva ancora per avere maggiori dettagli circa Persona_1
le contestazioni/reclami avanzati nonché nella possibilità di visionare il materiale contestato, rilevando subito la inconciliabilità tra quanto dichiarato dalla nella mail Parte_1
4 12/10/2021 h. 14:43 (“…considerate che il legno sotto è tutto MDF, pertanto non può essere colpa del legno…”) con il vizio/difetto evidenziato nelle foto allegate alla mail 26/10/2021 h.
16:52 (cfr. doc. S che si mostra al teste).
9. CV se in data 19/11/2021 le parti in causa raggiungevano un accordo per la ristrutturazione del debito mediante Parte_2
• ricognizione di debito della nei confronti della per l'importo di €. Parte_1 CP_1
31.600,00# e conseguente piano di rientro concordato ed accettato da entrambe parti (cfr. doc.
B che si mostra al teste)
• consegna di n. 23 (ventitre) titoli cambiari, di cui n. 22 (ventidue) dell'importo di €. 1.400,00# ciascuno ed uno dell'importo di €. 800,00#, emessi dalla in data Parte_1
14/12/2021 in favore della , con scadenza mensile dal 28/02/2022 al CP_1
31/12/2023, in adempimento dell'accordo raggiunto (cfr. doc. A che si mostra al teste)
10. CV se al punto 10 dell'accordo 19/11/2021 la e la Parte_1 CP_1 riconoscevano l'autonomia e l'indipendenza giudiziale/stragiudiziale tra la questione pagamenti e la questione contestazioni (cfr. doc. B che si mostra al teste)
11. CV se successivamente all'accordo 19/11/2021 la inoltrava alla Parte_1
ordini di prodotti e onorava l'accordo stesso (cfr. doc. C che si mostra al teste). CP_1
12. CV se con pec del 31/05/2022 la annunciava che il materiale oggetto Parte_1
della prima contestazione sarebbe stato visionabile presso i locali della stessa in Schiavon (VI) dal giorno 06/06/2023 invitando la a mandare con urgenza il perito della propria CP_1
Compagnia di assicurazione (cfr. doc. T che si mostra la teste).
13. CV se con mail del 07/06/2022 comunicava alla che, stante Persona_1 Parte_1 il lungo silenzio e soprattutto l'impossibilità di eseguire qualsiasi accertamento sul materiale contestato, la posizione era già stata archiviata. Constatava inoltre che la rateazione di cui all'accordo 19/11/2021 non era stata onorata per cui annunciava la promozione dell'azione legale per il recupero del credito (cfr. doc. U che si mostra al teste).
5 14. CV se successivamente la chiedeva alla propria Compagnia di assicurazione CP_1
di riaprire la pratica e così il Perito NI (Dott. ) e la Persona_2 Parte_2
concordavano un appuntamento presso la sede di quest'ultima per il giorno 06/07/2022 ore
15:00.
15. CV se effettuati gli accertamenti e le valutazioni del caso, con comunicazione del
25/01/2023 la NI comunicava alla “…di non poter dar seguito ad alcuna CP_1
offerta di indennizzo. Dagli accertamenti effettuati, in assenza di dimostrazione del difetto di uno o più prodotti, ad oggi non risulta impegnata la Vostra responsabilità nella produzione dell'evento…” (cfr. doc. W che si mostra al teste).
16. CV se con mail del 21/02/2023 la comunicava alla che la CP_1 Parte_1
Compagnia di assicurazione NI non riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcun danno. Annunciava pertanto che avrebbe dato incarico per l'azione di recupero giudiziale del credito vantato sulla base dell'accordo 19/11/2021 e della relativa cambializzazione rilasciata (cfr. doc. X che si mostra al teste).
Su tutti gli articoli da 1 a 16 si indicano a testi residente in [...] Tes_1
residente in [...]. Persona_1
17. CV se la forniva istruzioni alla circa il ciclo di CP_1 Parte_1
verniciatura/laccatura/lavorazione da effettuare.
18. CV se la riconosceva i vizi/difetti dei prodotti vernicianti dalla stessa forniti. CP_1
Sugli articoli 17 e 18 si indicano a testi
, residente in [...] Testimone_2
residente in [...]. Persona_1
6 19. CV se la Compagnia di Assicurazione NI SpA riconosceva i vizi/difetti dei prodotti vernicianti forniti dalla . CP_1
Sull'articolo 19 si indica a teste il Dott. , Perito della NI ZI Persona_2
SpA
20. CV se ha inviato a ) la mail 26/10/2021 ore Persona_1 Testimone_3 Parte_1
9:32.
Sull'articolo 20 si indicano a testi residente in [...] Testimone_4
residente in [...]. Persona_1
21. CV se la riceveva dalla gli importi in acconto di €. CP_1 Parte_1
1.500,000# (bonifico del 10/11/2023) e di €. 750,00# (bonifico del 08/03/2024).
Sull'articolo 21 si indica a teste residente in [...] – 51019 – Tes_1
Via Fattoria, 97;
- ammettere la prova contraria così come indicata nella Memoria Integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 3 cpc del 04/04/2024;
- ammettere l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 cpc a della Parte_1 documentazione bancaria comprovante l'effettivo pagamento in favore di CP_1
sia della somma di €. 1.500,000# (bonifico asseritamente effettuato in data 10/11/2023)
sia della somma di €. 750,00# (bonifico asseritamente effettuato in data 08/03/2024)
così come indicata nella Memoria Integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cpc del 27/03/2024
Nel merito
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dalla , per i motivi indicati al punto 34 della propria Parte_1
7 Comparsa di costituzione e risposta e/o Memoria difensiva del 16/06/2023, con conseguente suo rigetto e con vittoria di spese e compensi
IN VIA CAUTELARE respingere l'ex adversa istanza ex art. 649 cpc di sospensione dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo Tribunale di Vicenza n. 773/2023 (RG n.
1895/2023), per le argomentazioni indicate ai punti da 35 a 43 della propria Comparsa di costituzione e risposta e/o Memoria difensiva del 16/06/2023, con vittoria di spese e compensi;
NEL MERITO, disposta l'acquisizione del fascicolo del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Vicenza n. 773/2023, respingere l'opposizione proposta dalla poiché infondata Parte_1 in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Vicenza n. 773/2023, con vittoria di spese e compensi;
ANCORA NEL MERITO,
IN TESI respingere la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla perché Parte_1
infondata in fatto e diritto,
IN IPOTESI ed in caso di accertamento, anche parziale, della fondatezza delle domande attrici e di loro totale o parziale accoglimento,
accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa, SpA NI ZI (come sopra generalizzata), è tenuto a tenere indenne e manlevare la da ogni e qualsiasi CP_1 effetto derivante dall'accoglimento delle predette domande e per l'effetto condannare la SpA
NI ZI a rifondere alla quanto la stessa fosse eventualmente CP_1
tenuta a pagare alla a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale lamentato condannare la al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
differenza tra la somma ingiunta/precettata (oltre alla tassa di registro - CC) e quanto eventualmente riconosciutole in virtù della spiegata domanda riconvenzionale;
CON CONDANNA della ai sensi dell'art. 96 cpc Parte_1
8 IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte terza chiamata a) rigettarsi ogni domanda dell'attrice opponente ed in particolare la Parte_1
domanda riconvenzionale, perché infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, e conseguentemente rigettarsi ogni domanda formulata dalla convenuta opposta Controparte_1
nei confronti di NI ZI;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attrice opponente, e segnatamente della domanda riconvenzionale, dichiararsi NI
ZI tenuta a manlevare la propria assicurata esclusivamente nei Controparte_1
limiti di polizza e con esclusione, in particolare, dei danni non patrimoniali, delle franchigie e degli scoperti nella stessa previsti e nel rispetto del massimale previsto;
c) in ogni caso, spese di lite rifuse.
d) in via subordinata istruttoria, nell'ipotesi in cui dovesse rinnovarne la Parte_1
richiesta in sede di precisazione della conclusioni, si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte dall'attrice opponente per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di NI ZI datata 03/04/2024, che si hanno qui per trascritti.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 773/23 del 28.3.2023 questo Tribunale ha ingiunto a
[...]
di pagare a la somma di € 33.098,54, oltre ad interessi e spese. Parte_1 Controparte_1
La ricorrente ha dimesso un documento sottoscritto dall'ingiunta in data 30.11.2021 con la quale essa, a fronte di un debito complessivo riconosciuto di € 31.600,00 (di cui € 29.973,12 per forniture eseguite di prodotti vernicianti per legno ed il resto per spese e interessi), ha assunto l'impegno di pagare il dovuto secondo un piano di rientro articolato in scadenze e
9 destinato a terminare il 31.12.2023, garantito dal rilascio di cambiali. Non essendo state onorate le scadenze, ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo, per la somma di € 33.098,54, comprensiva di spese bancarie di insoluto e di protesto, oltre agli interessi maturati dalle singole scadenze.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione deducendo Parte_1
che:
− i mobili da lei trattati con i prodotti acquistati da avrebbero Controparte_1
manifestato vizi e difetti quali screpolature, crepe e bolle, tutti contestati dal cliente finale dopo il montaggio dei mobili;
− tali vizi avrebbero arrecato all'attrice un danno patrimoniale e non patrimoniale “per mancato guadagno e assunzione diretta di costi per il ritiro e la riparazione dei mobili viziati”, stimato in € 33.000,00.
Ha quindi chiesto che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e che la convenuta venisse condannata a risarcire il danno cagionato.
1.3 Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della Controparte_1
domanda riconvenzionale di parte opponente. In via subordinata, la convenuta ha chiamato in manleva NI ZI s.p.a., società con la quale ha in essere una polizza “RC
Prodotti”.
1.4 La terza chiamata NI ZI s.p.a. si è costituita in causa chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e, in subordine, chiedendo che la sua condanna fosse contenuta nei limiti di polizza.
1.5 Nell'ambito del subprocedimento instaurato per decidere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, il giudice ha formulato una proposta di definizione transattiva che le parti, con alcune precisazioni in ordine ai termini di pagamento, hanno accettato. In seguito non ha rispettato i termini previsti per il Parte_1 pagamento delle somme previste nell'accordo transattivo. Anche i successivi tentativi di
10 raggiungere una soluzione conciliativa non hanno avuto buona esito e la causa è stata rinviata all'udienza del 3.4.2025 – sostituita dalla concessione di un termine per note ex art. 127 ter c.p.c. - per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Ragioni della decisione
2.1 Sull'eccezione di cessazione della materia del contendere
NI s.p.a. deduce che le parti avrebbero raggiunto un accordo transattivo, mediante accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. del giudice, e che pertanto la materia del contendere, avendo il nuovo accordo fatto venir meno le reciproche pretese delle parti.
L'eccezione non è fondata. Secondo quanto esplicitato dal giudice nell'ordinanza assunta al termine del subprocedimento n. 2704/23 R.G. sub 1, l'accordo raggiunto prevedeva la definizione della lite subordinata alla regolare esecuzione di quanto pattuito, cosicché la mancata attuazione dell'intesa ne ha determinato la perdita di efficacia.
2.2 Sul merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale della convenuta opposta
non contesta di avere ricevuto le forniture per cui è causa da Parte_1 CP_1
né i prezzi applicati dal venditore. Sostiene che la fornitura sarebbe risultata viziata e, per
[...]
questo, contesta il credito azionato da controparte, chiedendo anche di essere risarcita del danno subito a causa dell'inesatto adempimento della venditrice.
L'opponente ha sottoscritto un atto di riconoscimento del debito derivante dalle vendite per cui
è causa, recante un impegno al pagamento rateale del dovuto, in data 30.11.2021, dopo avere inviato le comunicazioni (del 11.10.2021 e del 26.10.2021) con le quali essa deduce di avere denunciato al venditore i vizi dei beni acquistati. L'impegno del compratore a corrispondere il prezzo, pur dopo avere denunciato il vizio della merce acquistata, implica necessariamente che egli abbia rinunciato ad esercitare le azioni redibitoria e quanti minoris di cui all'art. 1492 c.c.
11 Tale rinuncia non preclude la proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c., la quale costituisce azione autonoma rispetto alle azioni edilizie (Cass. n. 15104/00, rv. 542049;
n. 6044/04, rv. 571557).
In tal senso può essere interpretato il punto 10 del piano di rientro del 30.11.2021, secondo il quale “le contestazioni in essere non avranno alcuna influenza sugli accordi che precedono e seguiranno il loro corso in autonomia ed indipendenza stragiudiziale o giudiziale”.
Anche l'esercizio dell'azione di risarcimento per i danni dipendenti dall'inadempimento del venditore è subordinata al presupposto, comune alle azioni di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c., della tempestiva denuncia, secondo la previsione dell'art. 1495 c.c. (Cass. n. 1218/22, rv.
663573).
La contestazione dell'11.10.2021 (doc. 1 attore) riguarda “boiserie, porte e cucine montate a fine luglio 2021” mentre la denuncia 26.10.2021 (doc. 2 attore) concerne una fornitura eseguita a febbraio 2021. In entrambi i casi ha eccepito la decadenza del compratore Controparte_1
ex art. 1495 c.c.
A fronte di tale eccezione era onere di provare il momento in cui i vizi e Parte_1
la loro gravità sono stati scoperti, al fine di dimostrare la tempestività della denuncia, che va effettuata, per evitare la decadenza ex art. 1495 c.c., entro 8 giorni dalla scoperta.
L'attrice non si è offerta di provare l'esatto momento della scoperta dei vizi, non potendosi ritenere utile a tale scopo il capitolo 6 formulato per la prova per testi nella seconda memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c., dal contenuto assolutamente generico con riguardo all'aspetto in questione (“Vero che alcuni mesi dopo l'installazione degli arredi destinati alla regione
Puglia di cui al precedente quesito n. 3 gli acquirenti denunciavano alla Parte_1 vizi e difformità relativi alla verniciatura degli arredi forniti ?”) .
sostiene che la verifica della tempestività della denuncia non sarebbe Parte_1
necessaria, nel presente caso, posto che il venditore avrebbe riconosciuto l'esistenza del vizio, con ciò che ne consegue ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 c.c.
12 In realtà non vi è prova documentale di tale riconoscimento. Risulta solo che Controparte_1
abbia ripetutamente chiesto di essere messa in condizioni di verificare – nei luoghi ove i manufatti prodotti da erano stati installati - l'esistenza dei problemi rilevati Pt_1 dall'acquirente e che, prudenzialmente, abbia denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza per responsabilità civile.
Tra i capitoli di prova testimoniali formulati dall'opponente ve ne sono due (i nn. 15 e 16) rivolti a dimostrare che il responsabile di zona di , avrebbe, nel Controparte_1 Testimone_2
luglio 2022, visionato i mobili che aveva ritirato in Puglia e riconosciuto Parte_1
“espressamente che i vizi riscontrati erano dovuti esclusivamente alle vernici ed ai materiali forniti dalla (il capitolo 16). Il capitolo è generico, perché non specifica se il Controparte_1
responsabile e venditore di zona della convenuta fosse o meno legittimato ad esprimere la volontà della società, né in quali termini egli avrebbe riscontrato un rapporto causale tra i difetti dei mobili realizzati e i prodotti utilizzati. Nemmeno è stato precisato quale tra i diversi prodotti acquistati sarebbe stato riconosciuto come inadeguato al trattamento richiesto.
Meno ancora potrebbe rilevare il pure dedotto riconoscimento dei vizi da parte del perito dell'assicurazione, poiché, per esonerare il compratore dalla prova della tempestività della denuncia, il riconoscimento dei vizi deve provenire dal venditore e non da un terzo (Cass. n.
8420/16, rv. 639755).
Più in generale, non può dirsi che l'attrice abbia dedotto con sufficiente precisione in cosa sarebbe consistito l'illecito ascritto alla convenuta e ciò impedisce l'esame della domanda di risarcimento che, peraltro, comporta anche l'onere a carico del danneggiato di dedurre e provare la colpa del danneggiante.
3. Conclusioni e spese
3.1 Attesa la sua soccombenza, è tenuta a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore della convenuta opposta. Per la stessa ragione, essa deve altresì farsi carico delle spese
13 di difesa di NI s.p.a., che la convenuta ha chiamato in causa per essere manlevata in caso di accoglimento delle domande dell'opponente.
Le spese vengono liquidate in conformità al valore della lite e tenuto conto della complessità della stessa.
3.2 La condotta processuale tenuta da va censurata. Essa ha manifestato Parte_1
l'intenzione di pervenire ad una definizione bonaria della controversia chiedendo che gli venisse accordata la facoltà di eseguire pagamenti rateali di una somma complessiva convenuta e, tuttavia, pur avendo ottenuto l'assenso della creditrice, non ha dato corso ai pagamenti nemmeno secondo le cadenze temporali che essa aveva proposto. In corso di causa l'attrice ha anche dichiarato di avere iniziato ad adempiere agli accordi producendo attestazioni documentali rispetto a pagamenti che in seguito si è accertato non essere pervenuti alla convenuta (in un caso il pagamento è avvenuto in data successiva a quella indicata dalle difese attoree).
In generale l'atteggiamento tenuto dall'attrice ha determinato l'inutile prolungarsi della durata del processo e costretto le controparti ad un'attività difensiva volta a consentire una definizione conciliativa che i mancati pagamenti di hanno di fatto precluso. Parte_1
Vi sono, pertanto, le condizioni per la condanna dell'attrice opponente, ex art. 96 comma terzo c.p.c., al pagamento di una somma che viene determinata equitativamente in € 2.000,00 per ciascuna delle controparti. Ne consegue anche la condanna dell'attrice al pagamento di quanto previsto dall'art. 96 comma 4 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 773/23 proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 giudizio di opposizione, liquidate in € 7.964,00, di cui € 6.700,00 per compensi, €
259,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
14 3) condanna a rifondere a NI ZI s.p.a. le spese di Parte_1 lite del giudizio di opposizione, liquidate in € 6.670,00, di cui € 5.800,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a pagare a e a NI Parte_1 Controparte_1
ZI s.p.a., ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di € 2.000,00 per ciascuna;
5) condanna a pagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 Parte_1 comma 4 c.p.c., la somma di € 500,00.
Vicenza, 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. EMILIANO ZANCUOGHI Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. TERESA MALETTA Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta opposta con la chiamata in causa di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE RENZO P.IVA_3
VILLANOVA
Parte terza chiamata
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
in via preliminare:
- sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nel presente atto ed in particolare nell'istanza specificamente formulata in atto di citazione;
in via principale nel merito:
- revocarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace e comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 773/2023-R.G.1895/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 28.03.2023 per tutti i motivi esposti in narrativa attesi i vizi e difetti provocati dai prodotti oggetto di fornitura da parte di ed il danno subìto da come Controparte_1 Parte_1
documentalmente provato;
in via riconvenzionale:
-Accertato e dichiarato che ha subìto un danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale, come meglio descritto in narrativa per mancato guadagno e assunzione diretta di costi per il ritiro e la riparazione dei mobili viziati, condannarsi la stessa al Controparte_1 risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 33.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia anche secondo equità;
-compensare a favore e nell'interesse dell'opponente, le somme che eventualmente risulteranno dovute a parte convenuta con le poste creditorie richieste a titolo risarcitorio dall'opponente stesso, accertando quindi che nulla è dovuto da parte attrice opponente alla convenuta;
-somme tutte opposte in compensazione maggiorande, dal dì del dovuto al saldo per interessi e rivalutazione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze e accessori di legge.
2 Per parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le domande proposte da e per l'effetto CP_1
In via istruttoria
- ammettere la documentazione allegata al Ricorso monitorio ed alla Comparsa di costituzione
e risposta nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 773/2023 e Memoria difensiva nell'Istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 cpc con chiamata in causa di terzo del 16/06/2023;
- ammettere la prova testimoniale così come indicata nella Memoria Integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cpc del 27/03/2024 sui seguenti articoli di prova
1. CV se già nel novembre 2020 la situazione debitoria appariva di rilevante Parte_1 consistenza (€. 47.207,68#) e se con mail 25/11/2020 e 30/12/2020 contestava Persona_1
alla il mancato rispetto delle obbligazioni di pagamento assunte (cfr. doc. I Parte_1
che si mostra al teste).
2. CV se con mail 28-29/01/2021, 05/02/2021 e 31/05/2021 la chiedeva alla Parte_1
NL ( di non presentare all'incasso assegni in scadenza, promettendo Persona_1
bonifici in sostituzione, di richiamare cambiali in scadenza o di sostituire cambiali protestate con altri titoli a scadenza successiva, nonché dilazioni (cfr. doc. J che si mostra la teste).
3. CV se con mail 04/02/2021 la continuava ad inoltrare ordini alla Parte_1
e chiedeva altresì camici e grembiuli per gli operai, promettendo pagamenti futuri CP_1
(cfr. doc. K che si mostra al teste).
4. CV se con mail 03/06/2021, 09/06/2021, 10/06/2021, 14/06/2021, 07/07/2021 Per_1
) contestava alla i continui mancati pagamenti e chiedeva maggiori
[...] CP_1 Pt_1
garanzie (cfr. doc. L che si mostra al teste)
3 5. CV se con mail del 12/10/2021 e 14/10/2021 chiedeva alla Persona_1 Parte_1
maggiori e più precise informazioni circa la contestazione 11/10/2021 e la possibilità di effettuare immediatamente un sopralluogo in loco (cfr. doc. N che si mostra al teste).
6. CV se con mail dei giorni 19-20-21-22/10/2021 contestava espressamente la Persona_1
ricostruzione del danno 11/10/2021 operata dalla nonché ogni attribuzione di Parte_1
responsabilità ai prodotti , sottolineava come la questione dei pagamenti dovesse CP_1
essere tenuta separata dalla questione contestazione/reclamo e, preso atto della mancata autorizzazione al sopralluogo in loco (Cerignola - FG) nonché dell'autonoma decisione della di smontare l'arredamento danneggiato e di riportarlo presso la propria sede Pt_1
(Schiavon - VI) per la riparazione, chiedeva comunque di essere convocato per visionare personalmente il materiale contestato (cfr. doc. P che si mostra al teste).
7. CV se con mail del 26/10/2021 mostrava tutta la sua perplessità sulla Persona_1
contestazione del 26/10/2021, rilevava come le foto allegate alla seconda Parte_1
contestazione fossero le medesime di quelle allegate alla prima contestazione e come molte foto fossero anche il duplicato di se stesse e concludeva che le circostanze emerse, e cioè la mancata autorizzazione alla a poter effettuare un sopralluogo in loco e CP_1 nell'immediatezza dei fatti, l'autonoma decisione della di eseguire lo Parte_1 smontaggio dell'arredamento contestato per riportarlo in sede (quindi dalla Puglia al Veneto), lo smontaggio annunciato come imminente e poi eseguito otto mesi dopo (giugno 2022), la seconda contestazione avente le medesime caratteristiche della prima (ed anche stesse foto), le continue richieste della di ritirare tutti i titoli consegnati alla e di Parte_1 CP_1
sospendere tutti i pagamenti dovuti, inducevano la alla massima cautela, nella cui CP_1
ottica veniva aperto il sinistro in conformità della polizza RC Prodotti NI (cfr. doc. R che si mostra al teste).
8. CV se con mail 27/10/2021 insisteva ancora per avere maggiori dettagli circa Persona_1
le contestazioni/reclami avanzati nonché nella possibilità di visionare il materiale contestato, rilevando subito la inconciliabilità tra quanto dichiarato dalla nella mail Parte_1
4 12/10/2021 h. 14:43 (“…considerate che il legno sotto è tutto MDF, pertanto non può essere colpa del legno…”) con il vizio/difetto evidenziato nelle foto allegate alla mail 26/10/2021 h.
16:52 (cfr. doc. S che si mostra al teste).
9. CV se in data 19/11/2021 le parti in causa raggiungevano un accordo per la ristrutturazione del debito mediante Parte_2
• ricognizione di debito della nei confronti della per l'importo di €. Parte_1 CP_1
31.600,00# e conseguente piano di rientro concordato ed accettato da entrambe parti (cfr. doc.
B che si mostra al teste)
• consegna di n. 23 (ventitre) titoli cambiari, di cui n. 22 (ventidue) dell'importo di €. 1.400,00# ciascuno ed uno dell'importo di €. 800,00#, emessi dalla in data Parte_1
14/12/2021 in favore della , con scadenza mensile dal 28/02/2022 al CP_1
31/12/2023, in adempimento dell'accordo raggiunto (cfr. doc. A che si mostra al teste)
10. CV se al punto 10 dell'accordo 19/11/2021 la e la Parte_1 CP_1 riconoscevano l'autonomia e l'indipendenza giudiziale/stragiudiziale tra la questione pagamenti e la questione contestazioni (cfr. doc. B che si mostra al teste)
11. CV se successivamente all'accordo 19/11/2021 la inoltrava alla Parte_1
ordini di prodotti e onorava l'accordo stesso (cfr. doc. C che si mostra al teste). CP_1
12. CV se con pec del 31/05/2022 la annunciava che il materiale oggetto Parte_1
della prima contestazione sarebbe stato visionabile presso i locali della stessa in Schiavon (VI) dal giorno 06/06/2023 invitando la a mandare con urgenza il perito della propria CP_1
Compagnia di assicurazione (cfr. doc. T che si mostra la teste).
13. CV se con mail del 07/06/2022 comunicava alla che, stante Persona_1 Parte_1 il lungo silenzio e soprattutto l'impossibilità di eseguire qualsiasi accertamento sul materiale contestato, la posizione era già stata archiviata. Constatava inoltre che la rateazione di cui all'accordo 19/11/2021 non era stata onorata per cui annunciava la promozione dell'azione legale per il recupero del credito (cfr. doc. U che si mostra al teste).
5 14. CV se successivamente la chiedeva alla propria Compagnia di assicurazione CP_1
di riaprire la pratica e così il Perito NI (Dott. ) e la Persona_2 Parte_2
concordavano un appuntamento presso la sede di quest'ultima per il giorno 06/07/2022 ore
15:00.
15. CV se effettuati gli accertamenti e le valutazioni del caso, con comunicazione del
25/01/2023 la NI comunicava alla “…di non poter dar seguito ad alcuna CP_1
offerta di indennizzo. Dagli accertamenti effettuati, in assenza di dimostrazione del difetto di uno o più prodotti, ad oggi non risulta impegnata la Vostra responsabilità nella produzione dell'evento…” (cfr. doc. W che si mostra al teste).
16. CV se con mail del 21/02/2023 la comunicava alla che la CP_1 Parte_1
Compagnia di assicurazione NI non riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcun danno. Annunciava pertanto che avrebbe dato incarico per l'azione di recupero giudiziale del credito vantato sulla base dell'accordo 19/11/2021 e della relativa cambializzazione rilasciata (cfr. doc. X che si mostra al teste).
Su tutti gli articoli da 1 a 16 si indicano a testi residente in [...] Tes_1
residente in [...]. Persona_1
17. CV se la forniva istruzioni alla circa il ciclo di CP_1 Parte_1
verniciatura/laccatura/lavorazione da effettuare.
18. CV se la riconosceva i vizi/difetti dei prodotti vernicianti dalla stessa forniti. CP_1
Sugli articoli 17 e 18 si indicano a testi
, residente in [...] Testimone_2
residente in [...]. Persona_1
6 19. CV se la Compagnia di Assicurazione NI SpA riconosceva i vizi/difetti dei prodotti vernicianti forniti dalla . CP_1
Sull'articolo 19 si indica a teste il Dott. , Perito della NI ZI Persona_2
SpA
20. CV se ha inviato a ) la mail 26/10/2021 ore Persona_1 Testimone_3 Parte_1
9:32.
Sull'articolo 20 si indicano a testi residente in [...] Testimone_4
residente in [...]. Persona_1
21. CV se la riceveva dalla gli importi in acconto di €. CP_1 Parte_1
1.500,000# (bonifico del 10/11/2023) e di €. 750,00# (bonifico del 08/03/2024).
Sull'articolo 21 si indica a teste residente in [...] – 51019 – Tes_1
Via Fattoria, 97;
- ammettere la prova contraria così come indicata nella Memoria Integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 3 cpc del 04/04/2024;
- ammettere l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 cpc a della Parte_1 documentazione bancaria comprovante l'effettivo pagamento in favore di CP_1
sia della somma di €. 1.500,000# (bonifico asseritamente effettuato in data 10/11/2023)
sia della somma di €. 750,00# (bonifico asseritamente effettuato in data 08/03/2024)
così come indicata nella Memoria Integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cpc del 27/03/2024
Nel merito
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dalla , per i motivi indicati al punto 34 della propria Parte_1
7 Comparsa di costituzione e risposta e/o Memoria difensiva del 16/06/2023, con conseguente suo rigetto e con vittoria di spese e compensi
IN VIA CAUTELARE respingere l'ex adversa istanza ex art. 649 cpc di sospensione dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo Tribunale di Vicenza n. 773/2023 (RG n.
1895/2023), per le argomentazioni indicate ai punti da 35 a 43 della propria Comparsa di costituzione e risposta e/o Memoria difensiva del 16/06/2023, con vittoria di spese e compensi;
NEL MERITO, disposta l'acquisizione del fascicolo del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Vicenza n. 773/2023, respingere l'opposizione proposta dalla poiché infondata Parte_1 in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Vicenza n. 773/2023, con vittoria di spese e compensi;
ANCORA NEL MERITO,
IN TESI respingere la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla perché Parte_1
infondata in fatto e diritto,
IN IPOTESI ed in caso di accertamento, anche parziale, della fondatezza delle domande attrici e di loro totale o parziale accoglimento,
accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa, SpA NI ZI (come sopra generalizzata), è tenuto a tenere indenne e manlevare la da ogni e qualsiasi CP_1 effetto derivante dall'accoglimento delle predette domande e per l'effetto condannare la SpA
NI ZI a rifondere alla quanto la stessa fosse eventualmente CP_1
tenuta a pagare alla a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale lamentato condannare la al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
differenza tra la somma ingiunta/precettata (oltre alla tassa di registro - CC) e quanto eventualmente riconosciutole in virtù della spiegata domanda riconvenzionale;
CON CONDANNA della ai sensi dell'art. 96 cpc Parte_1
8 IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte terza chiamata a) rigettarsi ogni domanda dell'attrice opponente ed in particolare la Parte_1
domanda riconvenzionale, perché infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, e conseguentemente rigettarsi ogni domanda formulata dalla convenuta opposta Controparte_1
nei confronti di NI ZI;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attrice opponente, e segnatamente della domanda riconvenzionale, dichiararsi NI
ZI tenuta a manlevare la propria assicurata esclusivamente nei Controparte_1
limiti di polizza e con esclusione, in particolare, dei danni non patrimoniali, delle franchigie e degli scoperti nella stessa previsti e nel rispetto del massimale previsto;
c) in ogni caso, spese di lite rifuse.
d) in via subordinata istruttoria, nell'ipotesi in cui dovesse rinnovarne la Parte_1
richiesta in sede di precisazione della conclusioni, si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte dall'attrice opponente per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di NI ZI datata 03/04/2024, che si hanno qui per trascritti.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 773/23 del 28.3.2023 questo Tribunale ha ingiunto a
[...]
di pagare a la somma di € 33.098,54, oltre ad interessi e spese. Parte_1 Controparte_1
La ricorrente ha dimesso un documento sottoscritto dall'ingiunta in data 30.11.2021 con la quale essa, a fronte di un debito complessivo riconosciuto di € 31.600,00 (di cui € 29.973,12 per forniture eseguite di prodotti vernicianti per legno ed il resto per spese e interessi), ha assunto l'impegno di pagare il dovuto secondo un piano di rientro articolato in scadenze e
9 destinato a terminare il 31.12.2023, garantito dal rilascio di cambiali. Non essendo state onorate le scadenze, ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo, per la somma di € 33.098,54, comprensiva di spese bancarie di insoluto e di protesto, oltre agli interessi maturati dalle singole scadenze.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione deducendo Parte_1
che:
− i mobili da lei trattati con i prodotti acquistati da avrebbero Controparte_1
manifestato vizi e difetti quali screpolature, crepe e bolle, tutti contestati dal cliente finale dopo il montaggio dei mobili;
− tali vizi avrebbero arrecato all'attrice un danno patrimoniale e non patrimoniale “per mancato guadagno e assunzione diretta di costi per il ritiro e la riparazione dei mobili viziati”, stimato in € 33.000,00.
Ha quindi chiesto che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e che la convenuta venisse condannata a risarcire il danno cagionato.
1.3 Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della Controparte_1
domanda riconvenzionale di parte opponente. In via subordinata, la convenuta ha chiamato in manleva NI ZI s.p.a., società con la quale ha in essere una polizza “RC
Prodotti”.
1.4 La terza chiamata NI ZI s.p.a. si è costituita in causa chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e, in subordine, chiedendo che la sua condanna fosse contenuta nei limiti di polizza.
1.5 Nell'ambito del subprocedimento instaurato per decidere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, il giudice ha formulato una proposta di definizione transattiva che le parti, con alcune precisazioni in ordine ai termini di pagamento, hanno accettato. In seguito non ha rispettato i termini previsti per il Parte_1 pagamento delle somme previste nell'accordo transattivo. Anche i successivi tentativi di
10 raggiungere una soluzione conciliativa non hanno avuto buona esito e la causa è stata rinviata all'udienza del 3.4.2025 – sostituita dalla concessione di un termine per note ex art. 127 ter c.p.c. - per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Ragioni della decisione
2.1 Sull'eccezione di cessazione della materia del contendere
NI s.p.a. deduce che le parti avrebbero raggiunto un accordo transattivo, mediante accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. del giudice, e che pertanto la materia del contendere, avendo il nuovo accordo fatto venir meno le reciproche pretese delle parti.
L'eccezione non è fondata. Secondo quanto esplicitato dal giudice nell'ordinanza assunta al termine del subprocedimento n. 2704/23 R.G. sub 1, l'accordo raggiunto prevedeva la definizione della lite subordinata alla regolare esecuzione di quanto pattuito, cosicché la mancata attuazione dell'intesa ne ha determinato la perdita di efficacia.
2.2 Sul merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale della convenuta opposta
non contesta di avere ricevuto le forniture per cui è causa da Parte_1 CP_1
né i prezzi applicati dal venditore. Sostiene che la fornitura sarebbe risultata viziata e, per
[...]
questo, contesta il credito azionato da controparte, chiedendo anche di essere risarcita del danno subito a causa dell'inesatto adempimento della venditrice.
L'opponente ha sottoscritto un atto di riconoscimento del debito derivante dalle vendite per cui
è causa, recante un impegno al pagamento rateale del dovuto, in data 30.11.2021, dopo avere inviato le comunicazioni (del 11.10.2021 e del 26.10.2021) con le quali essa deduce di avere denunciato al venditore i vizi dei beni acquistati. L'impegno del compratore a corrispondere il prezzo, pur dopo avere denunciato il vizio della merce acquistata, implica necessariamente che egli abbia rinunciato ad esercitare le azioni redibitoria e quanti minoris di cui all'art. 1492 c.c.
11 Tale rinuncia non preclude la proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c., la quale costituisce azione autonoma rispetto alle azioni edilizie (Cass. n. 15104/00, rv. 542049;
n. 6044/04, rv. 571557).
In tal senso può essere interpretato il punto 10 del piano di rientro del 30.11.2021, secondo il quale “le contestazioni in essere non avranno alcuna influenza sugli accordi che precedono e seguiranno il loro corso in autonomia ed indipendenza stragiudiziale o giudiziale”.
Anche l'esercizio dell'azione di risarcimento per i danni dipendenti dall'inadempimento del venditore è subordinata al presupposto, comune alle azioni di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c., della tempestiva denuncia, secondo la previsione dell'art. 1495 c.c. (Cass. n. 1218/22, rv.
663573).
La contestazione dell'11.10.2021 (doc. 1 attore) riguarda “boiserie, porte e cucine montate a fine luglio 2021” mentre la denuncia 26.10.2021 (doc. 2 attore) concerne una fornitura eseguita a febbraio 2021. In entrambi i casi ha eccepito la decadenza del compratore Controparte_1
ex art. 1495 c.c.
A fronte di tale eccezione era onere di provare il momento in cui i vizi e Parte_1
la loro gravità sono stati scoperti, al fine di dimostrare la tempestività della denuncia, che va effettuata, per evitare la decadenza ex art. 1495 c.c., entro 8 giorni dalla scoperta.
L'attrice non si è offerta di provare l'esatto momento della scoperta dei vizi, non potendosi ritenere utile a tale scopo il capitolo 6 formulato per la prova per testi nella seconda memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c., dal contenuto assolutamente generico con riguardo all'aspetto in questione (“Vero che alcuni mesi dopo l'installazione degli arredi destinati alla regione
Puglia di cui al precedente quesito n. 3 gli acquirenti denunciavano alla Parte_1 vizi e difformità relativi alla verniciatura degli arredi forniti ?”) .
sostiene che la verifica della tempestività della denuncia non sarebbe Parte_1
necessaria, nel presente caso, posto che il venditore avrebbe riconosciuto l'esistenza del vizio, con ciò che ne consegue ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 c.c.
12 In realtà non vi è prova documentale di tale riconoscimento. Risulta solo che Controparte_1
abbia ripetutamente chiesto di essere messa in condizioni di verificare – nei luoghi ove i manufatti prodotti da erano stati installati - l'esistenza dei problemi rilevati Pt_1 dall'acquirente e che, prudenzialmente, abbia denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza per responsabilità civile.
Tra i capitoli di prova testimoniali formulati dall'opponente ve ne sono due (i nn. 15 e 16) rivolti a dimostrare che il responsabile di zona di , avrebbe, nel Controparte_1 Testimone_2
luglio 2022, visionato i mobili che aveva ritirato in Puglia e riconosciuto Parte_1
“espressamente che i vizi riscontrati erano dovuti esclusivamente alle vernici ed ai materiali forniti dalla (il capitolo 16). Il capitolo è generico, perché non specifica se il Controparte_1
responsabile e venditore di zona della convenuta fosse o meno legittimato ad esprimere la volontà della società, né in quali termini egli avrebbe riscontrato un rapporto causale tra i difetti dei mobili realizzati e i prodotti utilizzati. Nemmeno è stato precisato quale tra i diversi prodotti acquistati sarebbe stato riconosciuto come inadeguato al trattamento richiesto.
Meno ancora potrebbe rilevare il pure dedotto riconoscimento dei vizi da parte del perito dell'assicurazione, poiché, per esonerare il compratore dalla prova della tempestività della denuncia, il riconoscimento dei vizi deve provenire dal venditore e non da un terzo (Cass. n.
8420/16, rv. 639755).
Più in generale, non può dirsi che l'attrice abbia dedotto con sufficiente precisione in cosa sarebbe consistito l'illecito ascritto alla convenuta e ciò impedisce l'esame della domanda di risarcimento che, peraltro, comporta anche l'onere a carico del danneggiato di dedurre e provare la colpa del danneggiante.
3. Conclusioni e spese
3.1 Attesa la sua soccombenza, è tenuta a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore della convenuta opposta. Per la stessa ragione, essa deve altresì farsi carico delle spese
13 di difesa di NI s.p.a., che la convenuta ha chiamato in causa per essere manlevata in caso di accoglimento delle domande dell'opponente.
Le spese vengono liquidate in conformità al valore della lite e tenuto conto della complessità della stessa.
3.2 La condotta processuale tenuta da va censurata. Essa ha manifestato Parte_1
l'intenzione di pervenire ad una definizione bonaria della controversia chiedendo che gli venisse accordata la facoltà di eseguire pagamenti rateali di una somma complessiva convenuta e, tuttavia, pur avendo ottenuto l'assenso della creditrice, non ha dato corso ai pagamenti nemmeno secondo le cadenze temporali che essa aveva proposto. In corso di causa l'attrice ha anche dichiarato di avere iniziato ad adempiere agli accordi producendo attestazioni documentali rispetto a pagamenti che in seguito si è accertato non essere pervenuti alla convenuta (in un caso il pagamento è avvenuto in data successiva a quella indicata dalle difese attoree).
In generale l'atteggiamento tenuto dall'attrice ha determinato l'inutile prolungarsi della durata del processo e costretto le controparti ad un'attività difensiva volta a consentire una definizione conciliativa che i mancati pagamenti di hanno di fatto precluso. Parte_1
Vi sono, pertanto, le condizioni per la condanna dell'attrice opponente, ex art. 96 comma terzo c.p.c., al pagamento di una somma che viene determinata equitativamente in € 2.000,00 per ciascuna delle controparti. Ne consegue anche la condanna dell'attrice al pagamento di quanto previsto dall'art. 96 comma 4 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 773/23 proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 giudizio di opposizione, liquidate in € 7.964,00, di cui € 6.700,00 per compensi, €
259,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
14 3) condanna a rifondere a NI ZI s.p.a. le spese di Parte_1 lite del giudizio di opposizione, liquidate in € 6.670,00, di cui € 5.800,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a pagare a e a NI Parte_1 Controparte_1
ZI s.p.a., ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di € 2.000,00 per ciascuna;
5) condanna a pagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 Parte_1 comma 4 c.p.c., la somma di € 500,00.
Vicenza, 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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