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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 11.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6240/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Clementina Tedesco, nel cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA) alla via G. Palatucci – Centro Direzionale L'Urbe, fabbr. D
Opponente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso. giusta procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria di costituzione, dall'avv. Corrado Pastorino del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Enrico Perito, n. 8, Eboli (SA)
Opposto Avente ad oggetto : opposizione a precetto
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
Il solo procuratore dell'opponente ha trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 l'opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il precetto in rinnovazione con il quale il sig. gli intimava il pagamento CP_1
della somma di € 2.566,50, dovutagli in virtù della sentenza n. 1401/2024 del Tribunale di ER –
Sezione Lavoro, emessa in data 21.06.2024 , con la quale il sig. veniva Parte_1 condannato a pagare al sig. la somma di € 1.570,86 a titolo di TFR , nonché ¼ di spese legali CP_1 liquidate per l'intero in € 1.468,00 e compensate per i restanti 3/4; l'opponente, in primo luogo, eccepiva la nullità dell'atto di precetto notificato in data 8.1.2024 per omessa notificazione del titolo esecutivo;
contestava poi il diritto dell'opposto a procedere all'esecuzione forzata per aver il sig.
già onorato l'integrale pagamento del dovuto, sia per quanto liquidato dal Giudice Parte_1
a titolo di TFR, sia per quanto liquidato a titolo di spese legali a carico del datore di lavoro, come sarebbe stato attestato dalla documentazione che allegava all'opposizione; sulla base di quanto esposto , rassegnava quindi le seguenti conclusioni : “ - In via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1401/2024 del Tribunale di ER – Sezione
Lavoro e sospendere l'esecuzione; - Nel merito dichiarare la nullità dell'atto di precetto;
- In via subordinata dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto, avendo il sig. corrisposto tutte le Parte_1
somme dovute in virtù della summenzionata sentenza. - In ogni caso condannare controparte al giusto risarcimento in favore del sig. per aver abusato del mezzo processuale con mala Parte_1
fede o quantomeno colpa grave;
- Con vittoria di spese e onorario di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto eccependo la inammissibilità, improcedibilità e comunque la infondatezza della opposizione, non avendo mai l'opponente versato integralmente la somma dovuta. All'udienza del 11 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate in atti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
L'opposizione è parzialmente fondata e ,nei limiti che si diranno , merita accoglimento.
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che l'opponente contesta il diritto del sig. a procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto CP_1
assumendo innanzitutto la mancata notifica del titolo esecutivo , rappresentato , nella specie , dalla sentenza n. 1401/2024 del Tribunale di ER , sezione lavoro , emessa in data 21.6.2024 , ma , sotto tale profilo , l'opposizione è inammissibile per intervenuta decadenza .
La Corte di Cassazione , sezione VI-3 civile , con l'ordinanza 15 ottobre 2020 – 21 gennaio 2021 n.
1096 ha infatti confermato come la mancata notificazione del titolo esecutivo dia origine ad una invalidità formale che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza , termine che , nel caso di specie , non è stato rispettato .
Per la verità , a tale conclusione si è pervenuti nonostante le incertezze manifestate dalla parte opposta nella formulazione della eccezione . Alla pag. 3, primo periodo della memoria difensiva si legge, infatti , che l'atto di precetto in rinnovazione sarebbe stato notificato al sig. in data Parte_1
23.10.2024 ; già nel terzo periodo della medesima pagina , tuttavia , la data di notifica cambia e diventa il 4.11.2024 , data in cui , stando a quanto riferito dall'opposto , il avrebbe ritirato Parte_1
l'atto di precetto .
Invero , dalla documentazione prodotta in atti emerge che in data 23 ottobre 2024 l'opposto si limitava a richiedere all'Ufficiale Giudiziario la notifica dell'atto di precetto , notifica che veniva tentata in data 29 ottobre 2024. In tale data l'Ufficiale Giudiziario attestava la impossibilità di precedere alla notifica stante l'assenza del destinatario e di altre persone di famiglia o addette alla casa cui consegnare l'atto , sicchè procedeva al deposito dello stesso presso la Casa Comunale . Di tale deposito veniva poi dato avviso alla parte mediante raccomandata che veniva consegnata in data 4 novembre 2024 . L'opponente si recava quindi presso la casa comunale ove ritirava l'atto in data 8 novembre 2024 . La data dell'8 novembre 2024 menzionata dal nell'atto di opposizione quale data di notifica Parte_1 dell'atto di precetto è dunque la data in cui lo stesso ritirava l'atto presso la Casa Comunale , attività che , tuttavia , non involge il perfezionamento del processo notificatorio .
Per quanto concerne il momento del perfezionamento della notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. , occorre innanzitutto distinguere la posizione del notificante , da quella del destinatario . Per il notificante , infatti , la notifica si perfeziona alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
. Nei confronti del destinatario , invece , mentre in passato la notifica si perfezionava con la semplice spedizione della raccomandata , successivamente la Corte Costituzionale , con sentenza n. 3 del
2010 , ha dichiarato incostituzionale l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa , anziché con il ricevimento della stessa o , comunque , decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione .
Nella specie , pertanto , a prescindere da quando il abbia materialmente ritirato l'atto Parte_1
presso la , la notifica deve ritenersi perfezionata alla data di ricezione della CP_2
raccomandata informativa e , quindi , il 4 novembre 2024 .
Quanto poi all'affermazione contenuta nell'atto di pignoramento secondo la quale la notifica del precetto sarebbe avvenuta in data 22 novembre 2024 , essa non appare idonea a rimettere in termini la parte per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi .
È lo stesso opponente , infatti , a riconoscere di aver avuto conoscenza del precetto in rinnovazione prima di tale data , come del resto da lui documentato , sicchè l'opposizione agli atti esecutivi , proposta soltanto in data 28 novembre 2024 , va dichiarata inammissibile nonostante la fondatezza dei rilievi sollevati in ordine alla mancata notifica del titolo esecutivo .
Ma , come abbiamo anticipato , il contesta anche il diritto dell'opposto a procedere Parte_1 all'esecuzione forzata per inesistenza del credito e , sotto tale profilo , l'opposizione , oltre che ammissibile perché qualificabile come opposizione all'esecuzione , è anche fondata .
Con l'opposizione all'esecuzione , infatti, possono esser contestati: a) il diritto della parte istante ad agire "in executivis" (merito vero e proprio); b) l'esistenza, o la persistenza, del titolo esecutivo;
c)
l'idoneità soggettiva del medesimo;
d) l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito
.
Orbene , nel caso che ci occupa , l'opponente contesta il diritto del sig. a precedere ad CP_1 esecuzione forzata per avere egli già onorato integralmente l'obbligazione scaturente dalla sentenza n. 1401/2024 del Tribunale di ER , sia per quanto liquidato dal giudice a titolo di t.f.r. , sia per quanto liquidato a titolo di spese legali . Ed invero , la documentazione in atti conferma la fondatezza del suddetto motivo di opposizione .
Con la sentenza n. 1404/2024 , depositata il 21 giugno 2024 , il Tribunale di ER statuiva :” 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l'azienda agricola resistente al pagamento, in favore dello della somma di € 1.570,86 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli CP_1
accessori di legge con la decorrenza indicata in parte motiva;
2) condanna altresì la medesima azienda al pagamento, in favore del ricorrente, di un quarto delle spese del giudizio, che liquida, per intero, in € 1.468,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse;
e tali importi venivano effettivamente versati dal . Parte_1
Nella medesima data del 21 giugno 2024 , infatti , il procuratore dell'opponente , richiamando la sentenza sopra citata , chiedeva all'avv. pastorino , difensore dell'opposto , di comunicargli i conteggi in maniera tale da poter effettuare il pagamento dovuto .
E tale missiva veniva riscontrata dall'avv. Pastorino , il quale , in data 24 giugno 2025 , inviava i seguenti conteggi : € 1.455,18 quale TFR , comprensivo di rivalutazione ed interessi ed € 441,01 a titolo di spese legali;
e tali importi venivano effettivamente pagati dall'opponente .
Per quanto riguarda , in particolare , l'importo di € 441,00 in favore dell'avv. Corrado Pastorino a mezzo bonifico bancario del 19.7.2024 ; per quanto riguarda invece l'importo di € 1.445,18 , destinato al creditore procedente , il pagamento avveniva, in parte ( € 1112,00 ), a mezzo bonifico bancario e , in parte ( € 332,00 ) , a mezzo ricarica posta pay .
Del resto è la stessa parte opposta a riconoscere l'avvenuto versamento dei suddetti importi tanto è vero che , nella memoria difensiva , afferma : “ a seguito di successive verifiche , risultava che il debitore corrispondeva al creditore procedente la somma di € 1.445,00 e all'avv. Pastorino la somma di € 441,00 .
Per la verità , non si comprende cosa la parte intenda quando afferma che dei suddetti pagamenti essa avrebbe preso conoscenza soltanto a seguito di successive verifiche .
Per quanto riguarda , in particolare , gli importi corrisposti all'avv. Pastorino , questi venivano accreditati proprio sul conto corrente indicato dal professionista allorquando comunicava i conteggi delle somme dovute e quindi non è possibile affermare che , alla data di notifica del precetto , non era intervenuto neppure un pagamento parziale .
Ma per la verità , il pagamento ,nella misura indicata nei conteggi , veniva correttamente effettuata anche in favore del creditore procedente .
E' vero , infatti , che l'avv. Pastorino , nel comunicare i conteggi , affermava di essere stato autorizzato dal sig. a ricevere sul proprio conto anche le somme a lui destinate , ma, in CP_1 assenza di una delega di pagamento firmata dall'interessato , il debitore provvedeva legittimamente ad accreditare le somme direttamente in capo al creditore .
E dunque , stante l'avvenuto integrale pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 1401/2024 , illegittimamente veniva , non solo minacciata , ma anche intrapresa l'azione esecutiva .
Né a giustificare l'azione intrapresa può valere la differenza tra gli importi indicati nel precetto e quelli oggetto del pagamento .
La quantificazione del dovuto , infatti , è stata effettuata dallo stesso creditore procedente per mezzo dl suo procuratore , il quale , come abbiamo sopra detto , provvedeva a comunicare al debitore gli importi da versare . Certo , le somme versate al creditore sono al netto delle ritenute di legge , almeno per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore , ma questi neppure deduce il mancato versamento delle imposte da parte del datore di lavoro , sì che avrebbe potuto trovare giustificazione la richiesta di pagamento di una differenza per il suddetto titolo .
Quello che importa rilevare , invece , è che , nonostante il creditore avesse comunicato al debitore gli importi dovutigli sulla base della sentenza n. 1401/2024 , e nonostante avesse incassato esattamente gli importi indicati , notificava un precetto per l'intera somma lorda liquidata in sentenza , maggiorata di accessori e spese .
L'opposizione va pertanto accolta e il creditore procedente va condannato , oltre che al pagamento delle spese di lite , anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara insussistente il diritto di ad agire esecutivamente sulla base del precetto opposto;
CP_1
condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio CP_1 che si liquidano in complessivi € 849,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo;
condanna altresì l'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che liquida in favore dell'opponente in € 500,00 .
ER 11 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio