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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel Est
Dott.ssa Maria Giulia D'ET Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero R.G. n. 851/2023 degli affari contenziosi civili, vertente tra
, Parte_1 C.F._1
(Avv. Daniela Marcucci;
Avv. Anna Lisa Romagnoli)
RICORRENTE
e
, CP_1 C.F._2
(Avv. Variati Nicoletta)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi.
Sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e ivi richiamate e trascritte. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 e regolarmente notificato, – premesso di aver Parte_1
contratto il 27.07.1985, in Ameglia (SP), matrimonio concordatario con dalla cui unione è nata CP_1
la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente – chiedeva all'intestato tribunale Per_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…• pronunciare la separazione personale dei coniugi, i Signori
e;
• disporre che il convenuto corrisponda alla moglie la somma mensile di Parte_1 CP_1
Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rivalutazione, o quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, a titolo
di assegno di mantenimento;
• disporre l'affidamento condiviso del cane ET, con collocazione prevalente
presso la ricorrente;
disporre altresì che il sig. provveda a prelevare il cane tre volte a settimana e CP_1
a contribuire alle spese di mantenimento dello stesso nella misura del 50%. • Con vittoria di onorari e spese
di lite”.
A fondamento delle proprie ragioni parte attrice deduceva che dopo 20 anni di rosea unione matrimoniale i coniugi affrontavano una crisi coniugale, allorquando nel 2006 la ricorrente veniva a conoscenza che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con altra donna;
che detto tradimento era stato oggetto di esplicita ammissione da parte del marito;
che la ricorrente, nonostante il suddetto tradimento, al fine di recuperare il rapporto con il coniuge, che si era dichiarato pentito, e di dedicarsi totalmente alla famiglia, decideva di lasciare la propria attività lavorativa a far data dal 30.9.2006; che tuttavia nel 2015 - ossia 9 anni dopo la scoperta del tradimento - la ricorrente rinveniva uno scambio di sms tra il marito e la donna con cui quest'ultimo aveva intrattenuto, nel 2006, una relazione extraconiugale;
che nonostante le rinunzie professionali e gli sforzi compiuti dalla ricorrente, il resistente, con il trascorrere del tempo, aveva progressivamente assunto condotte in palese violazione dei doveri coniugali, quali relazioni extraconiugali e ludopatia, culminate nell'abbandono improvviso del tetto coniugale;
che nonostante il contegno a dir poco intollerabile del marito, la ricorrente non era mai venuta meno ai propri doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, interessato, peraltro, nel corso degli anni - 2005, 2016 e 2020 - da importanti problemi di salute.
Tanto premesso parte ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni sopra richiamate e trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente il quale aderiva alla sola domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi, chiedendo il rigetto integrale delle restanti domande formulate dalla ricorrente.
Più precisamente, parte resistente evidenziava che il matrimonio aveva avuto un percorso abbastanza sereno e che la crisi risalente al lontano anno 2006, menzionata dalla ricorrente, era stata a quei tempi ampiamente superata dai coniugi;
che la ricorrente aveva deciso unilateralmente e contro la volontà del marito di licenziarsi dall'attività lavorativa di impiegata, esercitata da circa 25 anni;
che il comportamento tenuto dalla moglie nel corso degli anni aveva progressivamente allontanato la coppia;
che i coniugi vivono separati “di fatto” da circa tre anni e che nessun abbandono ingiustificato del tetto coniugale era stato posto in essere dal resistente;
che la casa familiare – in comproprietà tra i coniugi, anche se interamente pagata dal resistente, avente un valore di euro 900.000,00/1.000.000,00 – era abitata dalla ricorrente e che, pertanto, vi era la necessità di addivenire ad un accordo in merito alla suddivisione di questa;
che la ricorrente era in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, avendo la stessa capacità
economiche e reddituali finanche superiori a quelle del resistente, disponendo, nello specifico, del 50% della proprietà della casa familiare, nonché del 50% dei risparmi provenienti dal c/c cointestato tra i coniugi (pari ad euro 50.000,00), acceso presso la Banca Fideuram - ricevuti al momento della separazione di fatto avvenuta nel luglio 2022 - nonché di un ingente patrimonio immobiliare costituito da n. 22 immobili e terreni di cui la gran parte produttivo di reddito e, infine, di ulteriori risparmi derivanti da una vendita immobiliare da cui aveva ricavato circa 90.000,00 euro;
che il cagnolino ET era di proprietà della figlia e che, pertanto, Per_1
nessuna domanda concernente lo stesso poteva essere proposta nel presente giudizio.
Tutto ciò premesso, il resistente concludeva spigando le seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare la separazione
personale dei coniugi Signori e unitisi in matrimonio concordatario in data CP_1 Parte_1
27 luglio 1985 in località Ortonovo (SP), matrimonio trascritto presso il Comune di Ortonovo SP nell'anno
1985 al num. 16 parte II, serie A. Uff.1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ortonovo SP
di procedere alle annotazioni di Legge.
2.Rigettare ogni richiesta economica –nessuna esclusa - avanzata
dalla moglie per il di lei mantenimento, stante la sua piena autosufficienza economico - patrimoniale, per i
motivi dedotti in premessa.
3.Rigettare la richiesta di affidamento condiviso e di contributo al mantenimento
del cane ET per i motivi dedotti in premessa. Con vittoria di spese e compensi di causa”. All'udienza del 10.11.2023 il G.I delegato per lo svolgimento dell'udienza presidenziale, si riservava.
In data 19.12.2023, il G.I. - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2023 - autorizzava i coniugi a vivere separati;
poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
rigettava la domanda concernente il e disponeva la trattazione Parte_2
della causa con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative.
Venivano depositate le memorie integrative autorizzate.
con la memoria autorizzata ribadiva quanto ex adverso dedotto ed eccepito e formulava in Parte_1
via riconvenzionale domanda di addebito della separazione al marito, precisando di non averla proposta nei precedenti scritti difensivi solo per agevolare il raggiungimento di un eventuale accordo tra le parti.
In relazione alla proprie condizioni reddituali e patrimoniali nonché alla domanda di assegno di mantenimento,
parte ricorrente deduceva di non avere adeguati redditi per il proprio sostentamento, precisando - con riferimento al proprio patrimonio immobiliare - di essere proprietaria al 50% con la sorella di n. 22 immobili,
di cui tuttavia solo alcuni produttivi di reddito (pari a circa 9.177,00 annuali lordi) - quanto ai propri risparmi
- di aver ricevuto, al momento della separazione di fatto, dal conto corrente cointestato con il marito, la somma di euro 25.000,00; quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - che i coniugi in costanza di matrimonio avevano un buon tenore di vita, precisando che erano soliti andare a cena fuori in Versilia tutti i venerdì, nonché in luoghi di villeggiatura e località rinomate, che il marito le regalava spesso oggetti e capi di abbigliamento di pregio.
Con riferimento alle condizioni economiche del resistente, deduceva che quest'ultimo godeva di una pensione pari ad euro 3.700,00 mensili, oltre alla pensione Enpam pari a circa euro 350,00/400,00 mensili e che dopo la pensione aveva iniziato ad esercitare attività lavorativa per la Croce Verde, precisando di non essere a conoscenza di quanto percepiva per le prestazioni svolte sulle imbarcazioni.
Tanto premesso, parte ricorrente – a parziale modifica delle conclusioni in precedenza rassegnate – concludeva chiedendo al Tribunale di: “a. pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
addebitandola a quest'ultimo; b. porre a carico del Dottor la somma di Euro 2.000,00 mensili CP_1 o quella diversa somma ritenuta di giustizia da versare alla Signora a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento entro il giorno 5 di ciascun me-se. Detta somma dovrà essere rivalutata secondo gli indici Istat.
c. respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dal Dottor Con vittoria di spese e CP_1
onorari”.
Con la memoria integrativa autorizzata, contestava, la domanda di addebito formulata nei suoi CP_1
confronti, ribadiva quanto ex adverso dedotto ed eccepito anche con riguardo alle condizioni economiche-
patrimoniali di controparte e spiegava le seguenti conclusioni: “1. Pronunciare, anche con sentenza non
definitiva, la separazione personale dei coniugi Signori e unitisi in CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario in data 27 luglio 1985 in località Ortonovo (SP), matrimonio trascritto presso il
Comune di Ortonovo SP nell'anno 1985 al num. 16 parte II, serie A. Uff.1 ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del comune di Ortonovo SP di procedere alle annotazioni di Legge.
2.Rigettare ogni richiesta economica
–nessuna esclusa - avanzata dalla moglie per il di lei mantenimento, stante la sua piena autosufficienza
economico - patrimoniale, per i motivi dedotti in premessa.
3.Rigettare la richiesta di addebito della
separazione al marito, totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 3.04.2024 i procuratori delle parti chiedevano concordemente che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata sullo status; il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 16.07.2024 veniva pronunciata sentenza parziale in punto di status e la causa, con separata ordinanza,
veniva rimessa in istruttoria per il prosieguo del giudizio sulle restanti domande con contestuale assegnazione dei termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
Venivano depositate le sole memorie n. 1 ex art 183 co. 6 c.p.c.
Le parti – rispettivamente in data 8.10.2024 e 10.10.204 - davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione nei seguenti termini: “Il Sig. continuerà a versare, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la somma di Euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria annuale secondo gli indici ISTAT 2. Le spese relative al presente giudizio restano integralmente
compensate tra le parti. 4. La sottoscrizione del presente atto da parte dei difensori vale anche quale rinuncia
alla solidarietà”. All'udienza del 4.12.2024 il G.I. preso atto dell'intervenuto accordo rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato e premesso che In data 16.07.2024 veniva pronunciata sentenza parziale in punto di status con cui veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, sulle questioni controverse del giudizio di separazione personale dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto con le note depositate in PCT in data
8.10.2024 e 10.10.2024 rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “Il Sig.
continuerà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
Euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT 2. Le spese relative al
presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti. 4. La sottoscrizione del presente atto da parte
dei difensori vale anche quale rinuncia alla solidarietà”.
Quanto alle suddette condizioni di separazione il Tribunale può limitarsi a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, avendo questi ad oggetto diritti disponibili.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio così come richiesta concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, recependo le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1. DISPONEche corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la CP_1 Parte_1
somma di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
2. COMPENSAintegralmente le spese di lite.
Lucca, 25.03.2025
Il Pres. Rel Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel Est
Dott.ssa Maria Giulia D'ET Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero R.G. n. 851/2023 degli affari contenziosi civili, vertente tra
, Parte_1 C.F._1
(Avv. Daniela Marcucci;
Avv. Anna Lisa Romagnoli)
RICORRENTE
e
, CP_1 C.F._2
(Avv. Variati Nicoletta)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi.
Sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e ivi richiamate e trascritte. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 e regolarmente notificato, – premesso di aver Parte_1
contratto il 27.07.1985, in Ameglia (SP), matrimonio concordatario con dalla cui unione è nata CP_1
la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente – chiedeva all'intestato tribunale Per_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…• pronunciare la separazione personale dei coniugi, i Signori
e;
• disporre che il convenuto corrisponda alla moglie la somma mensile di Parte_1 CP_1
Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rivalutazione, o quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, a titolo
di assegno di mantenimento;
• disporre l'affidamento condiviso del cane ET, con collocazione prevalente
presso la ricorrente;
disporre altresì che il sig. provveda a prelevare il cane tre volte a settimana e CP_1
a contribuire alle spese di mantenimento dello stesso nella misura del 50%. • Con vittoria di onorari e spese
di lite”.
A fondamento delle proprie ragioni parte attrice deduceva che dopo 20 anni di rosea unione matrimoniale i coniugi affrontavano una crisi coniugale, allorquando nel 2006 la ricorrente veniva a conoscenza che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con altra donna;
che detto tradimento era stato oggetto di esplicita ammissione da parte del marito;
che la ricorrente, nonostante il suddetto tradimento, al fine di recuperare il rapporto con il coniuge, che si era dichiarato pentito, e di dedicarsi totalmente alla famiglia, decideva di lasciare la propria attività lavorativa a far data dal 30.9.2006; che tuttavia nel 2015 - ossia 9 anni dopo la scoperta del tradimento - la ricorrente rinveniva uno scambio di sms tra il marito e la donna con cui quest'ultimo aveva intrattenuto, nel 2006, una relazione extraconiugale;
che nonostante le rinunzie professionali e gli sforzi compiuti dalla ricorrente, il resistente, con il trascorrere del tempo, aveva progressivamente assunto condotte in palese violazione dei doveri coniugali, quali relazioni extraconiugali e ludopatia, culminate nell'abbandono improvviso del tetto coniugale;
che nonostante il contegno a dir poco intollerabile del marito, la ricorrente non era mai venuta meno ai propri doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, interessato, peraltro, nel corso degli anni - 2005, 2016 e 2020 - da importanti problemi di salute.
Tanto premesso parte ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni sopra richiamate e trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente il quale aderiva alla sola domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi, chiedendo il rigetto integrale delle restanti domande formulate dalla ricorrente.
Più precisamente, parte resistente evidenziava che il matrimonio aveva avuto un percorso abbastanza sereno e che la crisi risalente al lontano anno 2006, menzionata dalla ricorrente, era stata a quei tempi ampiamente superata dai coniugi;
che la ricorrente aveva deciso unilateralmente e contro la volontà del marito di licenziarsi dall'attività lavorativa di impiegata, esercitata da circa 25 anni;
che il comportamento tenuto dalla moglie nel corso degli anni aveva progressivamente allontanato la coppia;
che i coniugi vivono separati “di fatto” da circa tre anni e che nessun abbandono ingiustificato del tetto coniugale era stato posto in essere dal resistente;
che la casa familiare – in comproprietà tra i coniugi, anche se interamente pagata dal resistente, avente un valore di euro 900.000,00/1.000.000,00 – era abitata dalla ricorrente e che, pertanto, vi era la necessità di addivenire ad un accordo in merito alla suddivisione di questa;
che la ricorrente era in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, avendo la stessa capacità
economiche e reddituali finanche superiori a quelle del resistente, disponendo, nello specifico, del 50% della proprietà della casa familiare, nonché del 50% dei risparmi provenienti dal c/c cointestato tra i coniugi (pari ad euro 50.000,00), acceso presso la Banca Fideuram - ricevuti al momento della separazione di fatto avvenuta nel luglio 2022 - nonché di un ingente patrimonio immobiliare costituito da n. 22 immobili e terreni di cui la gran parte produttivo di reddito e, infine, di ulteriori risparmi derivanti da una vendita immobiliare da cui aveva ricavato circa 90.000,00 euro;
che il cagnolino ET era di proprietà della figlia e che, pertanto, Per_1
nessuna domanda concernente lo stesso poteva essere proposta nel presente giudizio.
Tutto ciò premesso, il resistente concludeva spigando le seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare la separazione
personale dei coniugi Signori e unitisi in matrimonio concordatario in data CP_1 Parte_1
27 luglio 1985 in località Ortonovo (SP), matrimonio trascritto presso il Comune di Ortonovo SP nell'anno
1985 al num. 16 parte II, serie A. Uff.1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ortonovo SP
di procedere alle annotazioni di Legge.
2.Rigettare ogni richiesta economica –nessuna esclusa - avanzata
dalla moglie per il di lei mantenimento, stante la sua piena autosufficienza economico - patrimoniale, per i
motivi dedotti in premessa.
3.Rigettare la richiesta di affidamento condiviso e di contributo al mantenimento
del cane ET per i motivi dedotti in premessa. Con vittoria di spese e compensi di causa”. All'udienza del 10.11.2023 il G.I delegato per lo svolgimento dell'udienza presidenziale, si riservava.
In data 19.12.2023, il G.I. - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2023 - autorizzava i coniugi a vivere separati;
poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
rigettava la domanda concernente il e disponeva la trattazione Parte_2
della causa con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative.
Venivano depositate le memorie integrative autorizzate.
con la memoria autorizzata ribadiva quanto ex adverso dedotto ed eccepito e formulava in Parte_1
via riconvenzionale domanda di addebito della separazione al marito, precisando di non averla proposta nei precedenti scritti difensivi solo per agevolare il raggiungimento di un eventuale accordo tra le parti.
In relazione alla proprie condizioni reddituali e patrimoniali nonché alla domanda di assegno di mantenimento,
parte ricorrente deduceva di non avere adeguati redditi per il proprio sostentamento, precisando - con riferimento al proprio patrimonio immobiliare - di essere proprietaria al 50% con la sorella di n. 22 immobili,
di cui tuttavia solo alcuni produttivi di reddito (pari a circa 9.177,00 annuali lordi) - quanto ai propri risparmi
- di aver ricevuto, al momento della separazione di fatto, dal conto corrente cointestato con il marito, la somma di euro 25.000,00; quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - che i coniugi in costanza di matrimonio avevano un buon tenore di vita, precisando che erano soliti andare a cena fuori in Versilia tutti i venerdì, nonché in luoghi di villeggiatura e località rinomate, che il marito le regalava spesso oggetti e capi di abbigliamento di pregio.
Con riferimento alle condizioni economiche del resistente, deduceva che quest'ultimo godeva di una pensione pari ad euro 3.700,00 mensili, oltre alla pensione Enpam pari a circa euro 350,00/400,00 mensili e che dopo la pensione aveva iniziato ad esercitare attività lavorativa per la Croce Verde, precisando di non essere a conoscenza di quanto percepiva per le prestazioni svolte sulle imbarcazioni.
Tanto premesso, parte ricorrente – a parziale modifica delle conclusioni in precedenza rassegnate – concludeva chiedendo al Tribunale di: “a. pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
addebitandola a quest'ultimo; b. porre a carico del Dottor la somma di Euro 2.000,00 mensili CP_1 o quella diversa somma ritenuta di giustizia da versare alla Signora a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento entro il giorno 5 di ciascun me-se. Detta somma dovrà essere rivalutata secondo gli indici Istat.
c. respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dal Dottor Con vittoria di spese e CP_1
onorari”.
Con la memoria integrativa autorizzata, contestava, la domanda di addebito formulata nei suoi CP_1
confronti, ribadiva quanto ex adverso dedotto ed eccepito anche con riguardo alle condizioni economiche-
patrimoniali di controparte e spiegava le seguenti conclusioni: “1. Pronunciare, anche con sentenza non
definitiva, la separazione personale dei coniugi Signori e unitisi in CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario in data 27 luglio 1985 in località Ortonovo (SP), matrimonio trascritto presso il
Comune di Ortonovo SP nell'anno 1985 al num. 16 parte II, serie A. Uff.1 ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del comune di Ortonovo SP di procedere alle annotazioni di Legge.
2.Rigettare ogni richiesta economica
–nessuna esclusa - avanzata dalla moglie per il di lei mantenimento, stante la sua piena autosufficienza
economico - patrimoniale, per i motivi dedotti in premessa.
3.Rigettare la richiesta di addebito della
separazione al marito, totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 3.04.2024 i procuratori delle parti chiedevano concordemente che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata sullo status; il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 16.07.2024 veniva pronunciata sentenza parziale in punto di status e la causa, con separata ordinanza,
veniva rimessa in istruttoria per il prosieguo del giudizio sulle restanti domande con contestuale assegnazione dei termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
Venivano depositate le sole memorie n. 1 ex art 183 co. 6 c.p.c.
Le parti – rispettivamente in data 8.10.2024 e 10.10.204 - davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione nei seguenti termini: “Il Sig. continuerà a versare, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la somma di Euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria annuale secondo gli indici ISTAT 2. Le spese relative al presente giudizio restano integralmente
compensate tra le parti. 4. La sottoscrizione del presente atto da parte dei difensori vale anche quale rinuncia
alla solidarietà”. All'udienza del 4.12.2024 il G.I. preso atto dell'intervenuto accordo rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato e premesso che In data 16.07.2024 veniva pronunciata sentenza parziale in punto di status con cui veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, sulle questioni controverse del giudizio di separazione personale dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto con le note depositate in PCT in data
8.10.2024 e 10.10.2024 rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “Il Sig.
continuerà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
Euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT 2. Le spese relative al
presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti. 4. La sottoscrizione del presente atto da parte
dei difensori vale anche quale rinuncia alla solidarietà”.
Quanto alle suddette condizioni di separazione il Tribunale può limitarsi a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, avendo questi ad oggetto diritti disponibili.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio così come richiesta concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, recependo le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1. DISPONEche corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la CP_1 Parte_1
somma di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
2. COMPENSAintegralmente le spese di lite.
Lucca, 25.03.2025
Il Pres. Rel Est.
Dott.ssa Anna Martelli