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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3567/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3567/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche, posta in decisione all'udienza collegiale del 21-5-2025 a trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
P.I. , con sede in Afragola Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Via Verdi n. 22, in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. (nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Villa Santa Maria n.14), rapp.ta e difesa giusta mandato agli atti dall'avv.
Francesco Vecchione ( ), presso il cui studio elegge C.F._1 domicilio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 23;
Appellante
E
(c.f. e P.iva Controparte_1
) con sede in Roma, via dell'Oceano Atlantico 190, nella persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore Sig. (c.f. CP_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Palange (c.f. C.F._2 [...]
) con studio in Roma, Viale dei Parioli n. 12, in virtù di procura C.F._3 alle liti agli atti
Appellata
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in appello notificato il 20 ottobre 2020 la Parte_3 ha impugnato la sentenza n. 1144/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Napoli e pubblicata il 3 febbraio 2020, per chiedere, “previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'annullamento e la revoca della citata sentenza e la nullità del decreto ingiuntivo n. 6437/2016”, ottenuto dalla per la somma di Controparte_3 euro 112.314,67 oltre interessi e spese della procedura.
Il detto decreto ingiuntivo ha ad oggetto una fattura (e precisamente la fattura
n. 381 per lavori a tutto il 30.04.2015) per specifiche lavorazioni della GCF Contr relative ad un contratto di subappalto stipulato tra la stessa (in qualità di subappaltatore) e la nell'ambito del contratto di appalto Parte_1 affidato a quest'ultima dalla Committente principale Metropolitana Milanese
S.p.A.
In particolare, con contratto di subappalto sottoscritto in data 06.11.2013, il affidava alla (C.F./P.IVA Controparte_4 CP_5
) con sede in Ravenna alla Via G. Rossi n. 5, l'esecuzione dei P.IVA_3 lavori relativi all'appalto, inerenti alla trazione elettrica ed il segnalamento ferroviario da realizzarsi secondo quanto definito nel progetto esecutivo. Con successivo atto integrativo in data 08.05.2014 l'oggetto dell'appalto era esteso ai lavori inerenti alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione.
Con nota prot. n. 082/2015 del 05.02.2015, la società Controparte_1
con sede legale in Taranto alla Via Dante Alighieri n. 217,
[...]
C.F./P.IVA comunicava alla di aver affittato il P.IVA_2 Parte_1 ramo di azienda ferroviario della società a far data dal 01.02.2015, CP_5 allegando all'uopo il relativo contratto.
Conseguentemente, con nota prot. CG cg 24/15 del 16.02.2015, la
[...] sottoscriveva, congiuntamente alla affittuaria Parte_1 CP_1 appendice di subentro nel contratto di subappalto agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato con l CP_5
Con l'atto di appello in esame, la ha chiesto: Parte_3
“annullare e/o revocare integralmente la sentenza n. 1144/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Napoli all'esito del giudizio avente R.g.n. 31981/2016, pubblicata in data 03.02.2020 e, per l'effetto, 2. dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 6437/2016 emesso nei confronti della
[...] per le ragioni tutte esposte in atti, e per l'effetto. Rigettare in Parte_1 ogni caso nel merito ogni domanda e richiesta formulata dalla società appellata, in quanto del tutto infondata, quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge e, nel contempo, statuire che la società appellante non è tenuta al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione e quelle successive e conseguenti, ivi comprese le spese di registrazione del decreto”.
Si è costituita la parte appellata, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il Tribunale ha con la detta sentenza rigettato l'opposizione a detto decreto ingiuntivo sulla base della seguente motivazione: “il credito della Parte_4 trova dimostrazione per tabulas, nella documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria e, in particolare: nei contratti di appalto e di subappalto, e successivi atti integrativi, nel S.A.L. n. 7 e nel certificato di pagamento n. 7 nonché nella nota della committente principale del 6 aprile 2016. Ed infatti: come è dato chiaramente evincersi dalla lettura della fattura azionata in sede monitoria (in atti di detto fascicolo), la con la stessa chiedeva il Parte_4 pagamento dei lavori eseguiti al 1.09.2015, come da SAL n.
7. L'esecuzione di questi lavori risulta attestata appunto dal certificato n. 7 del 1.09.2015, sottoscritto dal responsabile dei lavori ed approvato dalla stessa
[...]
anche nell'importo, oggetto di domanda di ingiunzione. Tale dato Parte_1 documentale comprova in maniera incontrovertibile l'esecuzione dei lavori e l'insussistenza di contestazioni al momento della relativa accettazione da parte della sub committente. Ciò vale ad elidere il rilievo dell'eccezione di inadempimento, laddove si contesta (per vero anche in maniera del tutto generica), la incompleta esecuzione dei lavori commissionai alla e CP_5 dalla stessa (asseritamente) lasciati inadempiuti, atteso che, come evidenziato, ciò che è oggetto di domanda è solo lo stato di avanzamento dei lavori di cui al certificato del 1° settembre 2015, accettato senza contestazioni dalla stessa opponente. Come, poi, correttamente evidenziato dalla opposta, depone nel senso della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da parte della
[...]
CP_
il contenuto della nota della Committente principale, Metropolitane
Milanese, del 6 aprile 2016 ( sottoscritta dal Direttore dei Lavori), laddove la predetta società evidenziava l'insussistenza di fondate contestazioni avverso la pretesa di pagamento del subappaltatore e invitava la CP_1 [...] ad ottemperare ai propri obblighi di pagamento, avvertendo che, in Parte_1 mancanza, avrebbe intrapreso le opportune iniziative (cfr doc. 6). Quanto all'eccezione di inesatto adempimento, avanzata dall'opponente in relazione a presunti ritardi nell'esecuzione dei lavori e alla mancata consegna della documentazione, deve rilevarsi che la stessa non è idonea a giustificare il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento, innanzi accertata. Nel caso di specie, l'opponente rileva generici ritardi (peraltro non tutti imputabili alla opposta, quanto alla cedente parte contrattuale, e il mancato CP_5 invio delle certificazioni di qualità, della documentazione tecnica e gli elaborati as built. Orbene, la lettura del contratto non lascia emergere che la consegna della predetta documentazione sia stata individuata dalle parti come condizione cui subornare il pagamento dei lavori. Ne discende, pertanto, l'assoluta inidoneità dell'inadempimento allegato al fine di paralizzare la pretesa del creditore ingiungente, il quale, anche ove provato, per difetto di proporzionalità rispetto alla prestazione rifiutata (ossia il pagamento di lavori accettati) non giustifica il mancato soddisfacimento del credito per cui è causa”.
Il primo motivo di appello formulato dalla impugnante è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto col medesimo la stessa censura la prima parte della motivazione della gravata sentenza, in cui il Tribunale, senza entrare nel merito del caso di specie, ha soltanto richiamato la giurisprudenza in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della valutazione della documentazione allegata dalla parte appellata e ai fini della prova del credito vantato, invece, contenuta nella successiva parte motiva della decisione impugnata.
Col secondo motivo, l'appellante sotto un primo profilo censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “Nel caso di specie,
l'opponente rileva generici ritardi (peraltro non tutti imputabili alla opposta, quanto alla cedente parte contrattuale, e il mancato invio delle CP_5 certificazioni di qualità, della documentazione tecnica e gli elaborati as built.
Orbene, la lettura del contratto non lascia emergere che la consegna della predetta documentazione sia stata individuata dalle parti come condizione cui subornare il pagamento dei lavori”.
Al riguardo, l'appellate deduce che: “Non può infatti non ribadirsi l'inadempimento in cui è incorsa la appellata società nella realizzazione dei lavori oggetto di subappalto, non avendo mai trasmesso alla sub committente gli as-builts e le certificazioni di conformità delle opere Parte_1 eseguite. Difatti l'omessa consegna degli as-builts e delle certificazioni non garantisce che le opere siano state realizzate nel rispetto degli standards normativi. Lo stesso contratto di subappalto prevede espressamente all'articolo
10 che “le quote parti (dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice, ndr) contabilizzate e salizzate saranno inserite nel SAL fra e CP_4
Metropolitana Milanese, previa acquisizione delle evidenze di controllo conformità (schede di controllo) ed esecuzione (reportistica di produzione)”, sicché la mancata consegna della necessaria reportistica e documentazione attestante la conformità dei lavori eseguiti impedisce la liquidazione del prezzo del subappalto”.
Tale primo profilo del secondo motivo è infondato.
Infatti, premesso che è incontestato fra le parti che oggetto di domanda è solo lo stato di avanzamento dei lavori (e non la consegna finale dell'opera), si osserva che in una tale ipotesi la consegna da parte del sub-appaltatore della documentazione relativa alle certificazioni di qualità, della documentazione tecnica e gli elaborati as built non condiziona il pagamento del medesimo stato
e cioè del relativo SAL intermedio, in quanto tali documenti devono, di norma, essere consegnati soltanto al momento del SAL finale (cfr. D.M. 37/2008 per gli impianti) e della relativa consegna dell'opera.
Inoltre, “la lettura del contratto non lascia emergere che la consegna della predetta documentazione sia stata individuata dalle parti come condizione cui subornare il pagamento dei lavori”, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, l'art. 9.1 – 4 capoverso del contratto di subappalto (“Le quote parti contabilizzate e salizzate saranno inserite nel SAL tra e CP_4
Metropolitana Milanese, previa acquisizione delle evidenze di controllo conformità (schede di controllo) ed esecuzione (reportistica di produzione) nonché quanto richiesto dal committente e riportato sui documenti di controllo qualità secondo quanto definito nella specifica di acquisto allegata”) è espressamente riferito ai rapporti contabili tra la (subentrata Parte_1 alla ) e la Committente Principale. CP_4
Infine, devono ritenersi inammissibili ex art. 342 c.p.c. gli altri due profili del secondo motivo. Infatti, innanzitutto l'appellante non ha specificamente censurato quanto affermato dal Tribunale secondo cui “il rifiuto dell'adempimento è legittimo solamente quando vi sia (proporzionalità) tra le prestazioni rimaste inadempiute, sulla base di una valutazione comparativa che tenga conto non solo di un criterio di ordine cronologico, ma anche di ordine logico, inteso cioè
a stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza tra inadempimento di una parte e precedente inadempimento dell'altra” e in merito alla mancanza di proporzionalità fra “i generici ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni addotti dalla appellante” e il medesimo rifiuto di pagamento del SAL n.
7. Invero, Contr l'appellante ha soltanto dedotto genericamente al riguardo che la “ si è ripetutamente sottratta all'adempimento delle proprie obbligazioni, incorrendo in frequenti ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni ed obbligando, di fatto, la Cont
sostituirsi alla subappaltatrice nell'esecuzione di diverse opere, come già ampiamente evidenziato nel giudizio di primo grado”.
Inoltre, la impugnante non risulta aver specificamente censurato quanto affermato dal Tribunale circa la idoneità probatoria (del completamento dei lavori di cui al detto SAL n. 7) del certificato n. 7 del 1.09.2015, sottoscritto dal responsabile dei lavori ed approvato dalla stessa e della Parte_1 nota della Committente Principale, Metropolitana Milanese, del 6 aprile 2016
(sottoscritta dal Direttore dei Lavori), laddove la predetta società evidenziava l'insussistenza di fondate contestazioni avverso la pretesa di pagamento del Contr subappaltatore e invitava la ad ottemperare ai propri Parte_1 obblighi di pagamento, avvertendo che, in mancanza, avrebbe intrapreso le opportune iniziative.
Infatti, l'appellante ha soltanto dedotto genericamente al riguardo che in sostanza la subappaltatrice non avrebbe esattamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti e che, pertanto, non è tenuta allo stato Parte_1
a pagare quanto richiesto dalla G.C.F.
Dunque, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
1144/2020 del Tribunale di Napoli, proposto da Parte_1 con atto notificato a
[...] Controparte_1 così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro
5.000,0 per compenso, rimborso forfettario delle spese generali del 15%, oltre
CPA e IVA nonché come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 3567/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3567/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche, posta in decisione all'udienza collegiale del 21-5-2025 a trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
P.I. , con sede in Afragola Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Via Verdi n. 22, in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. (nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Villa Santa Maria n.14), rapp.ta e difesa giusta mandato agli atti dall'avv.
Francesco Vecchione ( ), presso il cui studio elegge C.F._1 domicilio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 23;
Appellante
E
(c.f. e P.iva Controparte_1
) con sede in Roma, via dell'Oceano Atlantico 190, nella persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore Sig. (c.f. CP_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Palange (c.f. C.F._2 [...]
) con studio in Roma, Viale dei Parioli n. 12, in virtù di procura C.F._3 alle liti agli atti
Appellata
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in appello notificato il 20 ottobre 2020 la Parte_3 ha impugnato la sentenza n. 1144/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Napoli e pubblicata il 3 febbraio 2020, per chiedere, “previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'annullamento e la revoca della citata sentenza e la nullità del decreto ingiuntivo n. 6437/2016”, ottenuto dalla per la somma di Controparte_3 euro 112.314,67 oltre interessi e spese della procedura.
Il detto decreto ingiuntivo ha ad oggetto una fattura (e precisamente la fattura
n. 381 per lavori a tutto il 30.04.2015) per specifiche lavorazioni della GCF Contr relative ad un contratto di subappalto stipulato tra la stessa (in qualità di subappaltatore) e la nell'ambito del contratto di appalto Parte_1 affidato a quest'ultima dalla Committente principale Metropolitana Milanese
S.p.A.
In particolare, con contratto di subappalto sottoscritto in data 06.11.2013, il affidava alla (C.F./P.IVA Controparte_4 CP_5
) con sede in Ravenna alla Via G. Rossi n. 5, l'esecuzione dei P.IVA_3 lavori relativi all'appalto, inerenti alla trazione elettrica ed il segnalamento ferroviario da realizzarsi secondo quanto definito nel progetto esecutivo. Con successivo atto integrativo in data 08.05.2014 l'oggetto dell'appalto era esteso ai lavori inerenti alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione.
Con nota prot. n. 082/2015 del 05.02.2015, la società Controparte_1
con sede legale in Taranto alla Via Dante Alighieri n. 217,
[...]
C.F./P.IVA comunicava alla di aver affittato il P.IVA_2 Parte_1 ramo di azienda ferroviario della società a far data dal 01.02.2015, CP_5 allegando all'uopo il relativo contratto.
Conseguentemente, con nota prot. CG cg 24/15 del 16.02.2015, la
[...] sottoscriveva, congiuntamente alla affittuaria Parte_1 CP_1 appendice di subentro nel contratto di subappalto agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato con l CP_5
Con l'atto di appello in esame, la ha chiesto: Parte_3
“annullare e/o revocare integralmente la sentenza n. 1144/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Napoli all'esito del giudizio avente R.g.n. 31981/2016, pubblicata in data 03.02.2020 e, per l'effetto, 2. dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 6437/2016 emesso nei confronti della
[...] per le ragioni tutte esposte in atti, e per l'effetto. Rigettare in Parte_1 ogni caso nel merito ogni domanda e richiesta formulata dalla società appellata, in quanto del tutto infondata, quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge e, nel contempo, statuire che la società appellante non è tenuta al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione e quelle successive e conseguenti, ivi comprese le spese di registrazione del decreto”.
Si è costituita la parte appellata, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il Tribunale ha con la detta sentenza rigettato l'opposizione a detto decreto ingiuntivo sulla base della seguente motivazione: “il credito della Parte_4 trova dimostrazione per tabulas, nella documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria e, in particolare: nei contratti di appalto e di subappalto, e successivi atti integrativi, nel S.A.L. n. 7 e nel certificato di pagamento n. 7 nonché nella nota della committente principale del 6 aprile 2016. Ed infatti: come è dato chiaramente evincersi dalla lettura della fattura azionata in sede monitoria (in atti di detto fascicolo), la con la stessa chiedeva il Parte_4 pagamento dei lavori eseguiti al 1.09.2015, come da SAL n.
7. L'esecuzione di questi lavori risulta attestata appunto dal certificato n. 7 del 1.09.2015, sottoscritto dal responsabile dei lavori ed approvato dalla stessa
[...]
anche nell'importo, oggetto di domanda di ingiunzione. Tale dato Parte_1 documentale comprova in maniera incontrovertibile l'esecuzione dei lavori e l'insussistenza di contestazioni al momento della relativa accettazione da parte della sub committente. Ciò vale ad elidere il rilievo dell'eccezione di inadempimento, laddove si contesta (per vero anche in maniera del tutto generica), la incompleta esecuzione dei lavori commissionai alla e CP_5 dalla stessa (asseritamente) lasciati inadempiuti, atteso che, come evidenziato, ciò che è oggetto di domanda è solo lo stato di avanzamento dei lavori di cui al certificato del 1° settembre 2015, accettato senza contestazioni dalla stessa opponente. Come, poi, correttamente evidenziato dalla opposta, depone nel senso della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da parte della
[...]
CP_
il contenuto della nota della Committente principale, Metropolitane
Milanese, del 6 aprile 2016 ( sottoscritta dal Direttore dei Lavori), laddove la predetta società evidenziava l'insussistenza di fondate contestazioni avverso la pretesa di pagamento del subappaltatore e invitava la CP_1 [...] ad ottemperare ai propri obblighi di pagamento, avvertendo che, in Parte_1 mancanza, avrebbe intrapreso le opportune iniziative (cfr doc. 6). Quanto all'eccezione di inesatto adempimento, avanzata dall'opponente in relazione a presunti ritardi nell'esecuzione dei lavori e alla mancata consegna della documentazione, deve rilevarsi che la stessa non è idonea a giustificare il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento, innanzi accertata. Nel caso di specie, l'opponente rileva generici ritardi (peraltro non tutti imputabili alla opposta, quanto alla cedente parte contrattuale, e il mancato CP_5 invio delle certificazioni di qualità, della documentazione tecnica e gli elaborati as built. Orbene, la lettura del contratto non lascia emergere che la consegna della predetta documentazione sia stata individuata dalle parti come condizione cui subornare il pagamento dei lavori. Ne discende, pertanto, l'assoluta inidoneità dell'inadempimento allegato al fine di paralizzare la pretesa del creditore ingiungente, il quale, anche ove provato, per difetto di proporzionalità rispetto alla prestazione rifiutata (ossia il pagamento di lavori accettati) non giustifica il mancato soddisfacimento del credito per cui è causa”.
Il primo motivo di appello formulato dalla impugnante è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto col medesimo la stessa censura la prima parte della motivazione della gravata sentenza, in cui il Tribunale, senza entrare nel merito del caso di specie, ha soltanto richiamato la giurisprudenza in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della valutazione della documentazione allegata dalla parte appellata e ai fini della prova del credito vantato, invece, contenuta nella successiva parte motiva della decisione impugnata.
Col secondo motivo, l'appellante sotto un primo profilo censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “Nel caso di specie,
l'opponente rileva generici ritardi (peraltro non tutti imputabili alla opposta, quanto alla cedente parte contrattuale, e il mancato invio delle CP_5 certificazioni di qualità, della documentazione tecnica e gli elaborati as built.
Orbene, la lettura del contratto non lascia emergere che la consegna della predetta documentazione sia stata individuata dalle parti come condizione cui subornare il pagamento dei lavori”.
Al riguardo, l'appellate deduce che: “Non può infatti non ribadirsi l'inadempimento in cui è incorsa la appellata società nella realizzazione dei lavori oggetto di subappalto, non avendo mai trasmesso alla sub committente gli as-builts e le certificazioni di conformità delle opere Parte_1 eseguite. Difatti l'omessa consegna degli as-builts e delle certificazioni non garantisce che le opere siano state realizzate nel rispetto degli standards normativi. Lo stesso contratto di subappalto prevede espressamente all'articolo
10 che “le quote parti (dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice, ndr) contabilizzate e salizzate saranno inserite nel SAL fra e CP_4
Metropolitana Milanese, previa acquisizione delle evidenze di controllo conformità (schede di controllo) ed esecuzione (reportistica di produzione)”, sicché la mancata consegna della necessaria reportistica e documentazione attestante la conformità dei lavori eseguiti impedisce la liquidazione del prezzo del subappalto”.
Tale primo profilo del secondo motivo è infondato.
Infatti, premesso che è incontestato fra le parti che oggetto di domanda è solo lo stato di avanzamento dei lavori (e non la consegna finale dell'opera), si osserva che in una tale ipotesi la consegna da parte del sub-appaltatore della documentazione relativa alle certificazioni di qualità, della documentazione tecnica e gli elaborati as built non condiziona il pagamento del medesimo stato
e cioè del relativo SAL intermedio, in quanto tali documenti devono, di norma, essere consegnati soltanto al momento del SAL finale (cfr. D.M. 37/2008 per gli impianti) e della relativa consegna dell'opera.
Inoltre, “la lettura del contratto non lascia emergere che la consegna della predetta documentazione sia stata individuata dalle parti come condizione cui subornare il pagamento dei lavori”, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, l'art. 9.1 – 4 capoverso del contratto di subappalto (“Le quote parti contabilizzate e salizzate saranno inserite nel SAL tra e CP_4
Metropolitana Milanese, previa acquisizione delle evidenze di controllo conformità (schede di controllo) ed esecuzione (reportistica di produzione) nonché quanto richiesto dal committente e riportato sui documenti di controllo qualità secondo quanto definito nella specifica di acquisto allegata”) è espressamente riferito ai rapporti contabili tra la (subentrata Parte_1 alla ) e la Committente Principale. CP_4
Infine, devono ritenersi inammissibili ex art. 342 c.p.c. gli altri due profili del secondo motivo. Infatti, innanzitutto l'appellante non ha specificamente censurato quanto affermato dal Tribunale secondo cui “il rifiuto dell'adempimento è legittimo solamente quando vi sia (proporzionalità) tra le prestazioni rimaste inadempiute, sulla base di una valutazione comparativa che tenga conto non solo di un criterio di ordine cronologico, ma anche di ordine logico, inteso cioè
a stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza tra inadempimento di una parte e precedente inadempimento dell'altra” e in merito alla mancanza di proporzionalità fra “i generici ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni addotti dalla appellante” e il medesimo rifiuto di pagamento del SAL n.
7. Invero, Contr l'appellante ha soltanto dedotto genericamente al riguardo che la “ si è ripetutamente sottratta all'adempimento delle proprie obbligazioni, incorrendo in frequenti ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni ed obbligando, di fatto, la Cont
sostituirsi alla subappaltatrice nell'esecuzione di diverse opere, come già ampiamente evidenziato nel giudizio di primo grado”.
Inoltre, la impugnante non risulta aver specificamente censurato quanto affermato dal Tribunale circa la idoneità probatoria (del completamento dei lavori di cui al detto SAL n. 7) del certificato n. 7 del 1.09.2015, sottoscritto dal responsabile dei lavori ed approvato dalla stessa e della Parte_1 nota della Committente Principale, Metropolitana Milanese, del 6 aprile 2016
(sottoscritta dal Direttore dei Lavori), laddove la predetta società evidenziava l'insussistenza di fondate contestazioni avverso la pretesa di pagamento del Contr subappaltatore e invitava la ad ottemperare ai propri Parte_1 obblighi di pagamento, avvertendo che, in mancanza, avrebbe intrapreso le opportune iniziative.
Infatti, l'appellante ha soltanto dedotto genericamente al riguardo che in sostanza la subappaltatrice non avrebbe esattamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti e che, pertanto, non è tenuta allo stato Parte_1
a pagare quanto richiesto dalla G.C.F.
Dunque, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
1144/2020 del Tribunale di Napoli, proposto da Parte_1 con atto notificato a
[...] Controparte_1 così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro
5.000,0 per compenso, rimborso forfettario delle spese generali del 15%, oltre
CPA e IVA nonché come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)