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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2083/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Angelo De Lucia Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Antonia Romano
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza n. 4585/19, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con cui veniva accolta la domanda esercitata dallo stesso appellante e relativa all'impugnazione della cartella di pagamento n. 071
2011 00690150 39 001. Il Giudice di Pace di Nola, invero, pur accogliendo l'opposizione compensava le spese di lite e, per tale ragione, l'appellante richiedeva riformarsi la sentenza in questione unicamente in relazione al capo riguardante le spese.
Provvedeva a costituirsi in giudizio soltanto l Controparte_3
la quale si limitava a chiedere il rigetto dell'appello, mentre
[...]
restava contumace anche nel presente grado di giudizio la Controparte_2
2 Così brevemente riassunti i termini del procedimento, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rilevata l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 339
c.p.c. paventata da parte appellata. Difatti, sebbene le pronunce emesse dal
Giudice di Pace in controversie che non eccedono il valore di € 1.100,00
vadano sempre considerate pronunciate secondo equità ex art. 113, comma 2,
c.p.c., secondo l'art. 339, comma 3, c.p.c. “Le sentenze del giudice di pace
pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono
appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori
della materia”. Nel caso in esame, parte appellante impugnava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure lamentando l'emanazione della stessa in violazione dei principi processuali in tema di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., disposizione processuale che certamente deve ricondursi nell'alveo delle violazioni di “norme sul procedimento” di cui al predetto art. 339, comma 3,
c.p.c.
Tanto premesso in punto di ammissibilità dell'appello, nella sentenza impugnata il Giudice di pace argomentava la compensazione delle spese di lite nel seguente modo: “Ritenuto equo e giusto compensa le spese di causa
considerata la circostanza che agli atti non risulta l'espletamento della
procedura in autotutela al fine di evitare il giudizio”, reputando quindi che l'inerzia del contribuente in una fase antecedente al giudizio avrebbe impedito all'agente della riscossione di annullare in autotutela la cartella poi impugnata,
in sede giudiziaria, dal Pt_1
3 Orbene, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c. “Se vi è soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, il codice di procedura civile ammette la compensazione delle spese di lite, quale eccezione al principio generale della soccombenza espresso dall'art. 91, comma I, c.p.c.,
solo nelle predette ipotesi, ovvero in caso di soccombenza reciproca oppure di novità della questione trattata o, infine, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Sul punto è altresì intervenuta la Corte
costituzionale che, con sentenza n. 77 del 19.04.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma II, c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In merito secondo la giurisprudenza di legittimità, “Con la sentenza del 19
aprile 2018 n. 77, la Corte costituzionale ha affermato che il giudice civile, in
caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio,
parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della
questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni
dirimenti" ma anche quando sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni". Il perimetro della compensazione delle spese è stato ampliato rispetto
alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il
contenzioso civile. La tassatività introdotta è stata ritenuta dalla Corte
costituzionale lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto
lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio
giustificativa […]” (Cass. civ. 812/2020).
4 Tornando al caso in esame, alla luce dei predetti principi ben può ritenersi che le ragioni indicate dal Giudice di pace a sostegno della decisione di compensare le spese di lite siano pienamente condivisibili e riconducibili all'area delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla predetta pronuncia, tanto più se si tiene in debito conto che l'accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante conseguiva al semplice accertamento della prescrizione del diritto vantato dall' . Controparte_1
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rimborsare all' Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
232,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge.
5 È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 22/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2083/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Angelo De Lucia Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Antonia Romano
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza n. 4585/19, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con cui veniva accolta la domanda esercitata dallo stesso appellante e relativa all'impugnazione della cartella di pagamento n. 071
2011 00690150 39 001. Il Giudice di Pace di Nola, invero, pur accogliendo l'opposizione compensava le spese di lite e, per tale ragione, l'appellante richiedeva riformarsi la sentenza in questione unicamente in relazione al capo riguardante le spese.
Provvedeva a costituirsi in giudizio soltanto l Controparte_3
la quale si limitava a chiedere il rigetto dell'appello, mentre
[...]
restava contumace anche nel presente grado di giudizio la Controparte_2
2 Così brevemente riassunti i termini del procedimento, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rilevata l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 339
c.p.c. paventata da parte appellata. Difatti, sebbene le pronunce emesse dal
Giudice di Pace in controversie che non eccedono il valore di € 1.100,00
vadano sempre considerate pronunciate secondo equità ex art. 113, comma 2,
c.p.c., secondo l'art. 339, comma 3, c.p.c. “Le sentenze del giudice di pace
pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono
appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori
della materia”. Nel caso in esame, parte appellante impugnava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure lamentando l'emanazione della stessa in violazione dei principi processuali in tema di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., disposizione processuale che certamente deve ricondursi nell'alveo delle violazioni di “norme sul procedimento” di cui al predetto art. 339, comma 3,
c.p.c.
Tanto premesso in punto di ammissibilità dell'appello, nella sentenza impugnata il Giudice di pace argomentava la compensazione delle spese di lite nel seguente modo: “Ritenuto equo e giusto compensa le spese di causa
considerata la circostanza che agli atti non risulta l'espletamento della
procedura in autotutela al fine di evitare il giudizio”, reputando quindi che l'inerzia del contribuente in una fase antecedente al giudizio avrebbe impedito all'agente della riscossione di annullare in autotutela la cartella poi impugnata,
in sede giudiziaria, dal Pt_1
3 Orbene, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c. “Se vi è soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, il codice di procedura civile ammette la compensazione delle spese di lite, quale eccezione al principio generale della soccombenza espresso dall'art. 91, comma I, c.p.c.,
solo nelle predette ipotesi, ovvero in caso di soccombenza reciproca oppure di novità della questione trattata o, infine, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Sul punto è altresì intervenuta la Corte
costituzionale che, con sentenza n. 77 del 19.04.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma II, c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In merito secondo la giurisprudenza di legittimità, “Con la sentenza del 19
aprile 2018 n. 77, la Corte costituzionale ha affermato che il giudice civile, in
caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio,
parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della
questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni
dirimenti" ma anche quando sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni". Il perimetro della compensazione delle spese è stato ampliato rispetto
alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il
contenzioso civile. La tassatività introdotta è stata ritenuta dalla Corte
costituzionale lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto
lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio
giustificativa […]” (Cass. civ. 812/2020).
4 Tornando al caso in esame, alla luce dei predetti principi ben può ritenersi che le ragioni indicate dal Giudice di pace a sostegno della decisione di compensare le spese di lite siano pienamente condivisibili e riconducibili all'area delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla predetta pronuncia, tanto più se si tiene in debito conto che l'accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante conseguiva al semplice accertamento della prescrizione del diritto vantato dall' . Controparte_1
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rimborsare all' Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
232,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge.
5 È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 22/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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