Art. 92. Mancanza di tabacco in confronto delle quantita' indicate nel manifesto.
Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in piu' o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato. ((15))
Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti e' calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo.
(7)
------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 novembre 1970, n. 870 , convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1971, n. 3 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, numero 1)) che sono soppresse le parole da L. 6.000 a L. 20.000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia e" dal 1° comma dell'art. 92.
Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in piu' o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato. ((15))
Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti e' calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo.
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------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 novembre 1970, n. 870 , convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1971, n. 3 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, numero 1)) che sono soppresse le parole da L. 6.000 a L. 20.000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia e" dal 1° comma dell'art. 92.