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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11404/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 11404/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 3 marzo 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,30 sono comparsi:
Per l'avv. CAVALLINI PAOLO, Parte_1
Per 'avv. CONTI in sostituzione dell'avv. SORRENTINO CONCETTA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Cavallini si riporta alle note conclusive insistendo nell'accoglimento delle conclusioni. L'Avv. Conti si riporta agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11404/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI PAOLO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAVALLINI PAOLO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO CONCETTA , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO ARRIGO VII N. 4 ROMA presso il difensore avv.
SORRENTINO CONCETTA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE : In via pregiudiziale:
Negare la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto stante la palese illegittimità dello stesso e comunque poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per i motivi descritti in narrativa;
Nel merito
In accoglimento della spiegata opposizione dichiarare illegittimo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo opposto n. 3013/2023 emesso dall'intestato Tribunale, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa, e per l'effetto, revocarlo, con ogni conseguente pronuncia di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e di onorari del giudizio pagina 2 di 6 PER L'OPPOSTA - In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
3013/23, stante la manifesta infondatezza dell'opposizione avversaria;
- In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via di subordine, condannare il al pagamento della somma di € 42.600,00 o a Parte_1
quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma,
c.c.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
SINTETIVA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3013/23 emesso Parte_1
dal Tribunale di Firenze su ricorso di on il quale si ingiungeva il pagamento di Controparte_1
€ 42.600,00 in linea capitale come da estratto conto, oltre alle competenze del procedimento monitorio.
Nel ricorso la sosteneva che: CP_1
CP_ 1) il nella sua qualità di socio del costituito da e Parte_1 CP_2 CP_4
( aveva ricevuto dalla società Gala s.p.a. il servizio
[...] Controparte_5
di somministrazione e fornitura di energia elettrica e gas naturale;
2) il avrebbe provveduto in ritardo al pagamento delle fatture indicate nella Parte_1
tabella allegata al ricorso per ingiunzione;
3) era divenuta cessionaria dei crediti già acquistati in precedenza da Banca Sistema CP_1
direttamente da Gala s.p.a. con le cessioni del 26.6.13 e 17.9.15 – all. 3 ricorso per ingiunzione), onde vi era a carico del un debito di € 42.600,00 corrispondente all'importo di € 40,00 Parte_1
per ogni fattura asseritamente pagata in ritardo, indicata nella tabella allegata al ricorso per ingiunzione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02. L'opponente eccepiva:
1) in via preliminare: intervenuta prescrizione dei crediti azionati sia qualora l'indennizzo avesse natura contrattuale ex art. 2948 c.c. n. 4 sia che avesse natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2047 c.c.;
2) ancora in via preliminare: inammissibilità del procedimento monitorio per il divieto di parcellizzazione del credito;
difetto di legittimazione attiva;
3) ancora in via pregiudiziale: mancanza di qualsivoglia tentativo preventivo di risoluzione della vertenza;
4) nel merito: inesistenza del credito;
pagina 3 di 6 5) ulteriormente nel merito: infondatezza dell'asserito ritardo nel pagamento delle fatture di cui al D.I.; si opponeva alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava le eccezioni di controparte e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., disposta la mediazione obbligatoria per materia che si svolgeva con esito negativo, depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. , la causa veniva istruita solo documentalmente e quindi passava alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'opponente ha eccepito nella prima memoria integrativa, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in quanto il non avrebbe mai accettato la cessione dei crediti originaria Pt_1
dal cedente titolare Gala alla prima cessionaria Banca Sistema spa.
L'eccezione è fondata.
Il contratto di somministrazione tra il Consorzio di Comuni e Gala prevedeva infatti all'art. 10.1: “La cessione del credito da parte del Fornitore è possibile alle seguenti condizioni: a) ai sensi dell'art. 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in deroga al principio generale dell'art. 1260 del codice, in corso di esecuzione del contratto, il creditore cedente deve chiedere il previo consenso al debitore ceduto, segnatamente la P.A., per poter cedere il credito”.
L'art. 9 all. E l. 2248 del 1865 prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso" non possa aver effetto alcun sequestro né "cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
La disposizione – dettata per le Amministrazioni Statali - apporta deroga alla disciplina di diritto comune della libera cedibilità dei crediti, tanto che il consenso del debitore ceduto diventa momento vincolante e preventivo per la perfezione del contratto, senza il quale il contratto non può dirsi efficace nei confronti della PA. Detta norma eccezionale si applica come previsto solo ai contratti di durata e che siano ancora in corso di esecuzione. (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/08/2023, n.25284 Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della l. 2248 del 1865, art. 9 all. E, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva del R.D. 2440 del 1923, art. 70, oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della
P.A. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di pagina 4 di 6 contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura).
Nel caso di specie detta normativa è stata espressamente richiamata nel contratto in questione stipulato fra le parti ( doc. 3 contratto di fornitura), per cui deve intendersi soggettivamente estesa per via pattizia anche all . I crediti oggetto di cessione derivano inoltre da contratti di Controparte_6
somministrazione e quindi di durata, che erano in essere all'atto della cessione.
Il preventivo assenso della PA è un requisito di validità della cessione e costituisce atto di volontà negoziale dell'ente da formulare nella stessa forma della cessione ossia per iscritto, onde non può essere sostituito dal mero atto di pagamento delle fatture emesse da Banca Sistema.
L'opposta afferma infatti che l'avvenuto pagamento delle pregresse fatture emesse da Banca Sistema dimostrerebbe l' assenso preventivo alla cessione per fatti concludenti, ma detto comportamento non può avere lo stesso valore giuridico di una manifestazione di volontà negoziale dell'ente territoriale
Comune.
Sotto questo profilo dunque, non essendosi validamente perfezionata la cessione di credito originaria
– da Gala a Banca Sistema – non può esservi stato il trasferimento del credito con la seconda cessione del 28/12/2022 da Banca Sistema alla odierna opposta, trattandosi di contratto a titolo derivativo e non potendo la cedente trasferire ciò che non è entrato nel proprio patrimonio giuridico.
Pertanto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ed assorbimento delle residue eccezioni svolte .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di liquidate ex DM CP_1
55/2014 come da dispositivo, con fase istruttoria al minimo in quanto meramente documentale e allo stesso modo per la fase decisionale, che si è svolta in forma semplificata tramite discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
ACCOGLIE l'opposizione promossa dal Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto N. 3013/2023 emesso dal Tribunale di Firenze
CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 Parte_1
che liquida in € 5261,00 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA, anticipazioni di
[...]
€ 286,00.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,50 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 marzo 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 11404/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 3 marzo 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,30 sono comparsi:
Per l'avv. CAVALLINI PAOLO, Parte_1
Per 'avv. CONTI in sostituzione dell'avv. SORRENTINO CONCETTA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Cavallini si riporta alle note conclusive insistendo nell'accoglimento delle conclusioni. L'Avv. Conti si riporta agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11404/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI PAOLO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAVALLINI PAOLO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO CONCETTA , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO ARRIGO VII N. 4 ROMA presso il difensore avv.
SORRENTINO CONCETTA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE : In via pregiudiziale:
Negare la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto stante la palese illegittimità dello stesso e comunque poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per i motivi descritti in narrativa;
Nel merito
In accoglimento della spiegata opposizione dichiarare illegittimo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo opposto n. 3013/2023 emesso dall'intestato Tribunale, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa, e per l'effetto, revocarlo, con ogni conseguente pronuncia di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e di onorari del giudizio pagina 2 di 6 PER L'OPPOSTA - In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
3013/23, stante la manifesta infondatezza dell'opposizione avversaria;
- In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via di subordine, condannare il al pagamento della somma di € 42.600,00 o a Parte_1
quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma,
c.c.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
SINTETIVA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3013/23 emesso Parte_1
dal Tribunale di Firenze su ricorso di on il quale si ingiungeva il pagamento di Controparte_1
€ 42.600,00 in linea capitale come da estratto conto, oltre alle competenze del procedimento monitorio.
Nel ricorso la sosteneva che: CP_1
CP_ 1) il nella sua qualità di socio del costituito da e Parte_1 CP_2 CP_4
( aveva ricevuto dalla società Gala s.p.a. il servizio
[...] Controparte_5
di somministrazione e fornitura di energia elettrica e gas naturale;
2) il avrebbe provveduto in ritardo al pagamento delle fatture indicate nella Parte_1
tabella allegata al ricorso per ingiunzione;
3) era divenuta cessionaria dei crediti già acquistati in precedenza da Banca Sistema CP_1
direttamente da Gala s.p.a. con le cessioni del 26.6.13 e 17.9.15 – all. 3 ricorso per ingiunzione), onde vi era a carico del un debito di € 42.600,00 corrispondente all'importo di € 40,00 Parte_1
per ogni fattura asseritamente pagata in ritardo, indicata nella tabella allegata al ricorso per ingiunzione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02. L'opponente eccepiva:
1) in via preliminare: intervenuta prescrizione dei crediti azionati sia qualora l'indennizzo avesse natura contrattuale ex art. 2948 c.c. n. 4 sia che avesse natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2047 c.c.;
2) ancora in via preliminare: inammissibilità del procedimento monitorio per il divieto di parcellizzazione del credito;
difetto di legittimazione attiva;
3) ancora in via pregiudiziale: mancanza di qualsivoglia tentativo preventivo di risoluzione della vertenza;
4) nel merito: inesistenza del credito;
pagina 3 di 6 5) ulteriormente nel merito: infondatezza dell'asserito ritardo nel pagamento delle fatture di cui al D.I.; si opponeva alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava le eccezioni di controparte e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., disposta la mediazione obbligatoria per materia che si svolgeva con esito negativo, depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. , la causa veniva istruita solo documentalmente e quindi passava alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'opponente ha eccepito nella prima memoria integrativa, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in quanto il non avrebbe mai accettato la cessione dei crediti originaria Pt_1
dal cedente titolare Gala alla prima cessionaria Banca Sistema spa.
L'eccezione è fondata.
Il contratto di somministrazione tra il Consorzio di Comuni e Gala prevedeva infatti all'art. 10.1: “La cessione del credito da parte del Fornitore è possibile alle seguenti condizioni: a) ai sensi dell'art. 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in deroga al principio generale dell'art. 1260 del codice, in corso di esecuzione del contratto, il creditore cedente deve chiedere il previo consenso al debitore ceduto, segnatamente la P.A., per poter cedere il credito”.
L'art. 9 all. E l. 2248 del 1865 prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso" non possa aver effetto alcun sequestro né "cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
La disposizione – dettata per le Amministrazioni Statali - apporta deroga alla disciplina di diritto comune della libera cedibilità dei crediti, tanto che il consenso del debitore ceduto diventa momento vincolante e preventivo per la perfezione del contratto, senza il quale il contratto non può dirsi efficace nei confronti della PA. Detta norma eccezionale si applica come previsto solo ai contratti di durata e che siano ancora in corso di esecuzione. (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/08/2023, n.25284 Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della l. 2248 del 1865, art. 9 all. E, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva del R.D. 2440 del 1923, art. 70, oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della
P.A. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di pagina 4 di 6 contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura).
Nel caso di specie detta normativa è stata espressamente richiamata nel contratto in questione stipulato fra le parti ( doc. 3 contratto di fornitura), per cui deve intendersi soggettivamente estesa per via pattizia anche all . I crediti oggetto di cessione derivano inoltre da contratti di Controparte_6
somministrazione e quindi di durata, che erano in essere all'atto della cessione.
Il preventivo assenso della PA è un requisito di validità della cessione e costituisce atto di volontà negoziale dell'ente da formulare nella stessa forma della cessione ossia per iscritto, onde non può essere sostituito dal mero atto di pagamento delle fatture emesse da Banca Sistema.
L'opposta afferma infatti che l'avvenuto pagamento delle pregresse fatture emesse da Banca Sistema dimostrerebbe l' assenso preventivo alla cessione per fatti concludenti, ma detto comportamento non può avere lo stesso valore giuridico di una manifestazione di volontà negoziale dell'ente territoriale
Comune.
Sotto questo profilo dunque, non essendosi validamente perfezionata la cessione di credito originaria
– da Gala a Banca Sistema – non può esservi stato il trasferimento del credito con la seconda cessione del 28/12/2022 da Banca Sistema alla odierna opposta, trattandosi di contratto a titolo derivativo e non potendo la cedente trasferire ciò che non è entrato nel proprio patrimonio giuridico.
Pertanto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ed assorbimento delle residue eccezioni svolte .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di liquidate ex DM CP_1
55/2014 come da dispositivo, con fase istruttoria al minimo in quanto meramente documentale e allo stesso modo per la fase decisionale, che si è svolta in forma semplificata tramite discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
ACCOGLIE l'opposizione promossa dal Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto N. 3013/2023 emesso dal Tribunale di Firenze
CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 Parte_1
che liquida in € 5261,00 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA, anticipazioni di
[...]
€ 286,00.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,50 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 marzo 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
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