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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2421/2026 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 2421/2016 r.g. promossa da:
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco RUSSO e Giuseppe GIULIANO, giusta procura in atti.
ATTORE/OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio AMATO, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, ha convenuto in giudizio spiegando opposizione avverso il D.I. n. 695/2015 CP_1
emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.4.2016 nel proc. iscritto al n. 1587/2016 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 23.950,00, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, quale saldo della fattura n. 459 del 30/11/2015 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
L'opponente ha in particolare dedotto: l'inesistenza della prova del credito, l'inefficacia della cessione di credito con cui la ditta autorizzava l'opposta ad emettere la fattura direttamente in CP_2
favore di e l'efficacia del contratto di appalto concluso con la società Parte_1 [...]
e di subappalto stipulato, successivamente, tra la società e Controparte_3 Controparte_3
l'impresa edile di CP_2
L'attore ha pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendone CP_1
l'infondatezza nonché il difetto di prova. L'opposta ha in particolare rilevato che l'esecuzione della pagina 1 di 5 prestazione era provata dalla mancata contestazione della stessa da parte dell'opponente, oltre che dalla sottoscrizione delle schede tecniche;
ribadiva la fondatezza della cessione del credito ed eccepiva l'irrilevanza dei contratti di appalto e subappalto.
Alla prima udienza di comparizione, la insisteva nella concessione di provvisoria CP_1
esecutività del d.i. opposto mentre l'opponente insisteva nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante prove testimoniali.
All'udienza del 16.10.2024 sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica.
Ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo si fonda sulla fattura n. 459 del 30.11.2015, occorre osservare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante, Cass.
23699/2016 e 15332/2015; nello stesso senso, Cass. 17050/2011). E infatti, dato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito sorge a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Pertanto, a fronte delle doglianze dell'opponente, gravava sull'opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e l'esecuzione della prestazione. Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti è stato oggetto di prova testimoniale, laddove risulta invece incontestata l'esecuzione della prestazione ad opera della società opposta (fornitura e installazione di un sistema di infissi ABACO).
Tenuto conto che l'opponente ha dedotto di avere dato in appalto alla società i Controparte_3
lavori di demolizione, ristrutturazione e adeguamento dei suoi locali siti in Palazzolo Acreide, Via
Nazionale n. 7 (producendo a sostegno di tale affermazione: n. 7 distinte di pagamento alla
[...]
per complessivi € 46.051,20; la procura speciale del 24.2.2016 rilasciata da Controparte_3 [...]
alla per incassare la somma di € 82.025,00 che la aveva Pt_1 Controparte_3 CP_4 mutuato all'opponente) (cfr. doc. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente) e che in pagina 2 di 5 data 15.3.2015 la ditta appaltante ha, sua volta, concluso un contratto di subappalto con l'impresa edile di (cfr. doc. 3 atto di citazione) a cui sono stati affidati i predetti lavori sotto la CP_2
supervisione del committente e del direttore dei lavori Arch. , la prova testimoniale Controparte_5
(diretta e contraria) articolata dalla opposta mirava a dimostrare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, aveva dato incarico diretto alla di fornire ed installare Parte_1 CP_1
il sistema di infissi ABACO.
Tale onere probatorio non può tuttavia ritenersi soddisfatto, atteso che dalle prove testimoniali non emerge che la ditta sia stata incaricata da ad eseguire la prestazione. CP_1 Parte_1
Piuttosto, ciò che si rileva è che la società opposta sia intervenuta nella ristrutturazione dei locali dell'opponente poiché coinvolta dalla società subappaltante ( . CP_2
In particolare, il teste (direttore dei lavori), con riguardo all'art. 11 della memoria Controparte_5
ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente (“Vero o no che l'impresa ha CP_2
incaricato terze imprese per la prestazione e la realizzazione di specifici interventi quali ad esempio quelle relative agli impianti e agi infissi), ha dichiarato: “Sì, è vero…le imprese terze venivano accompagnate sul cantiere da , che me le presentava come imprese scelte da lui. LO mi CP_2 diceva “ora porterò l'impresa che farà…”. Mi informava sul fatto che ad esempio avrebbe portato in cantiere “il suo impiantista” o altre figure…ricordo di quando mi disse che avrebbe portato CP_2
per gli infissi. Abbiamo preso le misure insieme a colui che avrebbe fatto gli infissi e alla CP_1 presenza di ”; con riguardo all'art. 14 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. CP_2 dell'opponente (Vero o no che qualche rapporto diretto è intercorso con l'impresa ha CP_1 dichiarato: “No, non ci sono stati rapporti diretti tra e . Parte_1 CP_1
Il teste (dipendente della dal 2000) sentito a prova contraria sull'art. b della Testimone_1 CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della opposta (Vero o no che la ditta alla Parte_1
presenza del sig. ha incaricato la società di realizzare, installare e CP_2 CP_1
montare gli infissi presso i locali condotti dal sig. in Palazzolo Acreide Via Parte_1
Nazionale 7) ha dichiarato: “È vero, lo so in quanto ero presente in cantiere nell'occasione in cui conferì l'incarico; ricordo che c'era l'arch. e un rappresentante dell'impresa edile, Pt_1 CP_5 che non so se fosse , che non conoscevo”; sull' art. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 CP_2
c.p.c. della opposta (Vero o no che la ha provveduto, su incarico del sig. CP_1 Parte_1
e alla creazione degli infissi ed al successivo montaggio e installazione
[...] CP_2
siccome concordato con lo stesso e con il costruttore edile presso il negozio Pt_1 CP_2
sito in Palazzolo Acreide) ha dichiarato “È vero”.
pagina 3 di 5 Analogamente il teste (dipendente della , sentito a prova contraria, ha Testimone_2 CP_1
risposto affermativamente sull'art. b della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della opposta.
Dunque, non può ritenersi raggiunta la prova relativa all'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'opponente e la Piuttosto, quel che emerge è che la abbia partecipato al cantiere su CP_1 CP_1
incarico della società edile CP_2
Nel contesto delle sue difese, parte opposta ha posto l'attenzione sulla sottoscrizione apposta da sulle schede tecniche ABACO infissi, a dimostrazione del lavoro dallo stesso Parte_1
commissionato alla opposta.
Tuttavia, tale puntualizzazione non soddisfa l'onere della prova a carico della opposta in quanto il contratto di subappalto prevede che l'intero oggetto del contratto venga eseguito (dal subappaltatore
“sulla base delle indicazioni fornite dal sig. e dall'Arch. CP_2 Parte_1 CP_5
” (cfr. art. 1). Pertanto, l'avere approvato il progetto per la realizzazione degli infissi
[...]
sottoscrivendo le schede tecniche, che peraltro risultano vidimate anche dalla società CP_2
dimostra soltanto l'esercizio del diritto del committente di controllare lo svolgimento dei lavori.
Conseguentemente, sulla base delle prove in atti, deve rilevarsi che: ha Parte_1
commissionato e pagato i lavori di demolizione, ristrutturazione e adeguamento alla società
[...]
tali lavori sono stati eseguiti dall'impresa edile in forza del contratto Controparte_3 CP_2
di subappalto;
la ha eseguito la sua prestazione su incarico della subappaltatrice. CP_1
Tanto considerato, deve infine rilevarsi che nel contratto di subappalto i contraenti pattuivano che i compensi sarebbero stati liquidati al subappaltatore dalla ditta subappaltante (cfr. art. 2).
Pertanto, anche a volere qualificare come cessione di credito la comunicazione inviata dalla CP_2
alla (cfr. doc. 4 atto di citazione), la stessa è priva di efficacia in quanto la società edile
[...] CP_1
di non vantava alcun credito nei confronti di atteso che, in forza del CP_2 Parte_1
contratto di subappalto, i suoi compensi erano esclusivamente a carico della società appaltante, ossia la cui l'opponente ha versato gran parte del prezzo concordato per l'esecuzione Controparte_3
dei lavori.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è fondata e deve essere perciò accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di CP_1
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2421/2016 R.G.:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 695/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa il
21.4.2016 nel proc. monitorio iscritto al n. 1587/2016 R.G.;
- condanna al pagamento, in favore di , titolare dell'omonima impresa CP_1 Parte_1
individuale, delle spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 30.1.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 2421/2016 r.g. promossa da:
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco RUSSO e Giuseppe GIULIANO, giusta procura in atti.
ATTORE/OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio AMATO, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, ha convenuto in giudizio spiegando opposizione avverso il D.I. n. 695/2015 CP_1
emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.4.2016 nel proc. iscritto al n. 1587/2016 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 23.950,00, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, quale saldo della fattura n. 459 del 30/11/2015 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
L'opponente ha in particolare dedotto: l'inesistenza della prova del credito, l'inefficacia della cessione di credito con cui la ditta autorizzava l'opposta ad emettere la fattura direttamente in CP_2
favore di e l'efficacia del contratto di appalto concluso con la società Parte_1 [...]
e di subappalto stipulato, successivamente, tra la società e Controparte_3 Controparte_3
l'impresa edile di CP_2
L'attore ha pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendone CP_1
l'infondatezza nonché il difetto di prova. L'opposta ha in particolare rilevato che l'esecuzione della pagina 1 di 5 prestazione era provata dalla mancata contestazione della stessa da parte dell'opponente, oltre che dalla sottoscrizione delle schede tecniche;
ribadiva la fondatezza della cessione del credito ed eccepiva l'irrilevanza dei contratti di appalto e subappalto.
Alla prima udienza di comparizione, la insisteva nella concessione di provvisoria CP_1
esecutività del d.i. opposto mentre l'opponente insisteva nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante prove testimoniali.
All'udienza del 16.10.2024 sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica.
Ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo si fonda sulla fattura n. 459 del 30.11.2015, occorre osservare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante, Cass.
23699/2016 e 15332/2015; nello stesso senso, Cass. 17050/2011). E infatti, dato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito sorge a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Pertanto, a fronte delle doglianze dell'opponente, gravava sull'opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e l'esecuzione della prestazione. Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti è stato oggetto di prova testimoniale, laddove risulta invece incontestata l'esecuzione della prestazione ad opera della società opposta (fornitura e installazione di un sistema di infissi ABACO).
Tenuto conto che l'opponente ha dedotto di avere dato in appalto alla società i Controparte_3
lavori di demolizione, ristrutturazione e adeguamento dei suoi locali siti in Palazzolo Acreide, Via
Nazionale n. 7 (producendo a sostegno di tale affermazione: n. 7 distinte di pagamento alla
[...]
per complessivi € 46.051,20; la procura speciale del 24.2.2016 rilasciata da Controparte_3 [...]
alla per incassare la somma di € 82.025,00 che la aveva Pt_1 Controparte_3 CP_4 mutuato all'opponente) (cfr. doc. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente) e che in pagina 2 di 5 data 15.3.2015 la ditta appaltante ha, sua volta, concluso un contratto di subappalto con l'impresa edile di (cfr. doc. 3 atto di citazione) a cui sono stati affidati i predetti lavori sotto la CP_2
supervisione del committente e del direttore dei lavori Arch. , la prova testimoniale Controparte_5
(diretta e contraria) articolata dalla opposta mirava a dimostrare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, aveva dato incarico diretto alla di fornire ed installare Parte_1 CP_1
il sistema di infissi ABACO.
Tale onere probatorio non può tuttavia ritenersi soddisfatto, atteso che dalle prove testimoniali non emerge che la ditta sia stata incaricata da ad eseguire la prestazione. CP_1 Parte_1
Piuttosto, ciò che si rileva è che la società opposta sia intervenuta nella ristrutturazione dei locali dell'opponente poiché coinvolta dalla società subappaltante ( . CP_2
In particolare, il teste (direttore dei lavori), con riguardo all'art. 11 della memoria Controparte_5
ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente (“Vero o no che l'impresa ha CP_2
incaricato terze imprese per la prestazione e la realizzazione di specifici interventi quali ad esempio quelle relative agli impianti e agi infissi), ha dichiarato: “Sì, è vero…le imprese terze venivano accompagnate sul cantiere da , che me le presentava come imprese scelte da lui. LO mi CP_2 diceva “ora porterò l'impresa che farà…”. Mi informava sul fatto che ad esempio avrebbe portato in cantiere “il suo impiantista” o altre figure…ricordo di quando mi disse che avrebbe portato CP_2
per gli infissi. Abbiamo preso le misure insieme a colui che avrebbe fatto gli infissi e alla CP_1 presenza di ”; con riguardo all'art. 14 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. CP_2 dell'opponente (Vero o no che qualche rapporto diretto è intercorso con l'impresa ha CP_1 dichiarato: “No, non ci sono stati rapporti diretti tra e . Parte_1 CP_1
Il teste (dipendente della dal 2000) sentito a prova contraria sull'art. b della Testimone_1 CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della opposta (Vero o no che la ditta alla Parte_1
presenza del sig. ha incaricato la società di realizzare, installare e CP_2 CP_1
montare gli infissi presso i locali condotti dal sig. in Palazzolo Acreide Via Parte_1
Nazionale 7) ha dichiarato: “È vero, lo so in quanto ero presente in cantiere nell'occasione in cui conferì l'incarico; ricordo che c'era l'arch. e un rappresentante dell'impresa edile, Pt_1 CP_5 che non so se fosse , che non conoscevo”; sull' art. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 CP_2
c.p.c. della opposta (Vero o no che la ha provveduto, su incarico del sig. CP_1 Parte_1
e alla creazione degli infissi ed al successivo montaggio e installazione
[...] CP_2
siccome concordato con lo stesso e con il costruttore edile presso il negozio Pt_1 CP_2
sito in Palazzolo Acreide) ha dichiarato “È vero”.
pagina 3 di 5 Analogamente il teste (dipendente della , sentito a prova contraria, ha Testimone_2 CP_1
risposto affermativamente sull'art. b della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della opposta.
Dunque, non può ritenersi raggiunta la prova relativa all'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'opponente e la Piuttosto, quel che emerge è che la abbia partecipato al cantiere su CP_1 CP_1
incarico della società edile CP_2
Nel contesto delle sue difese, parte opposta ha posto l'attenzione sulla sottoscrizione apposta da sulle schede tecniche ABACO infissi, a dimostrazione del lavoro dallo stesso Parte_1
commissionato alla opposta.
Tuttavia, tale puntualizzazione non soddisfa l'onere della prova a carico della opposta in quanto il contratto di subappalto prevede che l'intero oggetto del contratto venga eseguito (dal subappaltatore
“sulla base delle indicazioni fornite dal sig. e dall'Arch. CP_2 Parte_1 CP_5
” (cfr. art. 1). Pertanto, l'avere approvato il progetto per la realizzazione degli infissi
[...]
sottoscrivendo le schede tecniche, che peraltro risultano vidimate anche dalla società CP_2
dimostra soltanto l'esercizio del diritto del committente di controllare lo svolgimento dei lavori.
Conseguentemente, sulla base delle prove in atti, deve rilevarsi che: ha Parte_1
commissionato e pagato i lavori di demolizione, ristrutturazione e adeguamento alla società
[...]
tali lavori sono stati eseguiti dall'impresa edile in forza del contratto Controparte_3 CP_2
di subappalto;
la ha eseguito la sua prestazione su incarico della subappaltatrice. CP_1
Tanto considerato, deve infine rilevarsi che nel contratto di subappalto i contraenti pattuivano che i compensi sarebbero stati liquidati al subappaltatore dalla ditta subappaltante (cfr. art. 2).
Pertanto, anche a volere qualificare come cessione di credito la comunicazione inviata dalla CP_2
alla (cfr. doc. 4 atto di citazione), la stessa è priva di efficacia in quanto la società edile
[...] CP_1
di non vantava alcun credito nei confronti di atteso che, in forza del CP_2 Parte_1
contratto di subappalto, i suoi compensi erano esclusivamente a carico della società appaltante, ossia la cui l'opponente ha versato gran parte del prezzo concordato per l'esecuzione Controparte_3
dei lavori.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è fondata e deve essere perciò accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di CP_1
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2421/2016 R.G.:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 695/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa il
21.4.2016 nel proc. monitorio iscritto al n. 1587/2016 R.G.;
- condanna al pagamento, in favore di , titolare dell'omonima impresa CP_1 Parte_1
individuale, delle spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 30.1.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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