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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di CATANZARO I SEZIONE CIVILE
in persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 proposta da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di con l'avv. Gianluca Colosimo;
C.F._2 Persona_1 ATTRICI CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Controparte_1 resentato e difeso dagli Avv.ti M. Matrangolo e M. Calabretta;
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Matrangolo e M. Calabretta;
Controparte_2 CONVENUTI CONCLUSIONI: come da atti e verbale del 21 maggio 2024. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 Ottobre 2013, il Sig. dante causa delle odierni Persona_1 attrici conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Ufficio il Patronato in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore e il sig. al fine di accertare 1'inadempimento degli odierni Controparte_2 convenuti alle obbligazioni rispettiv tratto di mandato stipulato inter partes, nonché la responsabilità professionale degli stessi per quanto concerne la presentazione della domanda di pensione d'anzianità presentata il 16 gennaio 2012 e rigettata in data 25 gennaio 2012. Con successiva domanda del 24 luglio 2012, in data 16 agosto 2018 veniva nuovamente rigettata dall CP_3 mentre il lavoratore rassegnava le dimissioni in data 8 giugno 2012, dopo il primo rigetto e prima della II domanda ripresentata e rigettata. In seguito veniva presentata domanda in data 10 dicembre 2012 e rigettata dall' in data 17 dicembre CP_3 2012. Assumeva l'attore nell'atto introduttivo del giudizio che a causa del grossolano errore professionale nel quale era incorso il sig. Commisso nella sua qualità di preposto del Patronato sede CP_2 CP_1 provinciale di Catanzaro, aveva in attore a rassegnare le dimissioni sull'errone posto del raggiungimento dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari per il pensionamento in base alla normativa vigente. Sosteneva, inoltre che, l'inadempimento della prestazione professionale e del dovere di diligenza, avesse determinato in capo al patronato una forma di responsabilità contrattuale nei suoi confronti e, che ebbe a risentirne direttamente del danno casualmente collegato a tale inadempienza. Infatti, se il Patronato, tramite il proprio preposto avesse debitamente eseguito il calcolo relativo ai requisiti necessari per il pensionamento, esso attore non avrebbe mai rassegnato le proprie dimissioni dal posto di lavoro. Ne conseguiva l'esistenza di un comportamento per lo meno colposo del preposto del Patronato CP_1 atteso che, lo stesso non adottò quella particolare diligenza che si richiede ad un professionista, omettendo di acquisire tutte quelle conoscenze che per la sua funzione, costituiscono presupposti inderogabili al corretto svolgimento non solo del mandato ricevuto ma anche della funzione della quale egli è investito, cagionando in tal modo l'evento dannoso prodotto nei confronti del Sig. Persona_1 Sosteneva dunque di avere subito gravi danni patrimoniali posto che, a causa del predetto errore rimase inoccupato dal luglio 2012 al 20 marzo 2013, e successivamente riassunto in tale data con contratto part- time, non avendo il datore di lavoro necessità di personale full-time. Parte_3 Si costituivano in giudizio il Patronato e contestando la domanda nell'an e nel CP_1 CP_2 CP_2 quantum. Escludevano l'esistenza di alcun errore professionale e chiedevano pertanto al Tribunale la declaratoria dell'infondatezza della domanda attrice sia in ordine all'an che al quantum debeatur. All'esito dell'escussione dei testi delle parti, in data 17 Dicembre 2017 il Sig. decedeva. Persona_1 Intervenivano volontariamente e Parte_1 Parte_2 Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione. Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità dell'ente convenuto per il dedotto inesatto adempimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con la parte attrice, la quale lamenta che il Patronato convenuto avrebbe erroneamente consigliato all'attore di effettuare il licenziamento, senza verificare se questi era in possesso dei requisiti prescritti per il pensionamento. Ciò avrebbe causato i danni di cui adesso chiede il ristoro. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Non pare inutile precisare i confini e i parametri normativi cui è da ricondurre l'attività svolta dal CP_1 in via generale e, specificatamente, con riguardo al caso di specie. Quanto ai canoni probatori da applicare va fatto richiamo a quelli propri della responsabilità contrattuale e dunque l'onere dell'attore di dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26). L'esame delle norme dettate dalla legge 152 del 2011 “nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale” prevede all'art. 7 che “gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore di lavoratori dipendenti ed autonomi
…”per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, immigrazione, e migrazione” … “ rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici”. All'art. 8 si prevede che “Art. 8. (Attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela) 1. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attivita' per le quali e' previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13. 3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni“ In via generale può dunque affermarsi che l'attività svolta dal Patronato in favore dei cittadini attiene ad una consulenza in senso lato atteso che non vengono poste in essere indicazioni che si fondano su peculiari conoscenze di carattere intellettuale ma assistenza nell'accesso ai sistemi informatici e alla visione del CP_3 profilo assicurativo con assistenza nella presentazione della domanda di pensione/mobilità. Il mandato al Patronato per l'avvio di una pratica amministrativa va infatti conferito per iscritto : l'art. 4 del D.M. 10.10.2008 n. 193 prevede che “ Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere: a) l'espressa indicazione del mandatario;
b) la data e l'oggetto del mandato;
c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica;
d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime modalita'….”. Il conferimento dell'incarico al Patronato deve quindi risultare da atto scritto che abbia i requisiti come sopra indicati. Anche a voler ritenere non condivisibile il rilievo di cui sopra e a volere affermare il principio generale, espresso dalla giurisprudenza di legittimità , secondo cui “la domanda amministrativa, avente ad oggetto una prestazione previdenziale, è un atto giuridico in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, senza che rilevi la volontà di produrli, ed alla quale non si applica la regola prevista dall'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere, estensibile ex art. 1394 c.c. solo agli atti unilaterali negoziali;
ne consegue che la procura per la presentazione di una domanda amministrativa, in quanto non soggetta ad oneri formali, può risultare anche da comportamenti concludenti, essendo sufficiente che il mandatario sia investito del potere rappresentativo, la cui sussistenza può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ. Sentenza n. 6337/2023 pubbl. il 20/04/2023 RG n. 73133/2019 ord. 4280/2020), osserva il Tribunale che il preteso avvenuto conferimento dell'incarico al Patronato costituisce circostanza rimasta indimostrata all'esito della espletata istruttoria.
Posto quanto sopra in ordine alla regolamentazione della materia, come è noto, la parte che agisce in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso, e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, alla quale si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità). Non è in atti il contratto concluso tra le parti, ad eccezione di un mandato di assistenza e rappresentanza funzionalmente collegato per la pratica relativa al ricorso amministrativo. In atti sono state depositate le domande inviate all' dal Patronato per conto della parte attrice. CP_3 Sono in atti i provvedimenti dell' presentati dal patronato, con cui ha rigettato la prima domanda di CP_3 pensionamento. Come sopra detto, l'onere della prova della esistenza del contratto e del suo oggetto incombe sulla parte attrice. Dai documenti in atti non si può che rilevare (ed è pacifico), che parte attrice abbia conferito al Patronato l'incarico di presentare per suo conto all' la domanda per il pensionamento. CP_3 Non vi è invece alcuna prova che l'incar ferito al avesse ad oggetto anche la consulenza CP_1 sulle “esatte indicazioni delle comunicazioni da farsi, dei diritti di cui avvalersi, dei tempi e delle modalità relativi alla domanda di pensionamento”, e quindi sui requisiti necessari per richiedere il pensionamento. Anche l'istruttoria orale non ha supplito alla carenza probatoria in tal senso. Risulta del tutto assente la prova del danno, di carattere patrimoniale, (unico richiesto) collegato all'allegato errore nella valutazione dei presupposti per il pensionamento richiesto da parte del patronato. In definitiva la domanda non merita accoglimento. Quanto alla regolamentazione delle spese la circostanza che l'attore prima e gli eredi dopo hanno agito con la consapevolezza di essere nella ragione, giustifica la compensazione delle stesse tra attore e convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:
1) Respinge la domanda;
2) Spese compensate tra le parti.
Catanzaro 20 febbraio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
in persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 proposta da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di con l'avv. Gianluca Colosimo;
C.F._2 Persona_1 ATTRICI CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Controparte_1 resentato e difeso dagli Avv.ti M. Matrangolo e M. Calabretta;
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Matrangolo e M. Calabretta;
Controparte_2 CONVENUTI CONCLUSIONI: come da atti e verbale del 21 maggio 2024. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 Ottobre 2013, il Sig. dante causa delle odierni Persona_1 attrici conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Ufficio il Patronato in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore e il sig. al fine di accertare 1'inadempimento degli odierni Controparte_2 convenuti alle obbligazioni rispettiv tratto di mandato stipulato inter partes, nonché la responsabilità professionale degli stessi per quanto concerne la presentazione della domanda di pensione d'anzianità presentata il 16 gennaio 2012 e rigettata in data 25 gennaio 2012. Con successiva domanda del 24 luglio 2012, in data 16 agosto 2018 veniva nuovamente rigettata dall CP_3 mentre il lavoratore rassegnava le dimissioni in data 8 giugno 2012, dopo il primo rigetto e prima della II domanda ripresentata e rigettata. In seguito veniva presentata domanda in data 10 dicembre 2012 e rigettata dall' in data 17 dicembre CP_3 2012. Assumeva l'attore nell'atto introduttivo del giudizio che a causa del grossolano errore professionale nel quale era incorso il sig. Commisso nella sua qualità di preposto del Patronato sede CP_2 CP_1 provinciale di Catanzaro, aveva in attore a rassegnare le dimissioni sull'errone posto del raggiungimento dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari per il pensionamento in base alla normativa vigente. Sosteneva, inoltre che, l'inadempimento della prestazione professionale e del dovere di diligenza, avesse determinato in capo al patronato una forma di responsabilità contrattuale nei suoi confronti e, che ebbe a risentirne direttamente del danno casualmente collegato a tale inadempienza. Infatti, se il Patronato, tramite il proprio preposto avesse debitamente eseguito il calcolo relativo ai requisiti necessari per il pensionamento, esso attore non avrebbe mai rassegnato le proprie dimissioni dal posto di lavoro. Ne conseguiva l'esistenza di un comportamento per lo meno colposo del preposto del Patronato CP_1 atteso che, lo stesso non adottò quella particolare diligenza che si richiede ad un professionista, omettendo di acquisire tutte quelle conoscenze che per la sua funzione, costituiscono presupposti inderogabili al corretto svolgimento non solo del mandato ricevuto ma anche della funzione della quale egli è investito, cagionando in tal modo l'evento dannoso prodotto nei confronti del Sig. Persona_1 Sosteneva dunque di avere subito gravi danni patrimoniali posto che, a causa del predetto errore rimase inoccupato dal luglio 2012 al 20 marzo 2013, e successivamente riassunto in tale data con contratto part- time, non avendo il datore di lavoro necessità di personale full-time. Parte_3 Si costituivano in giudizio il Patronato e contestando la domanda nell'an e nel CP_1 CP_2 CP_2 quantum. Escludevano l'esistenza di alcun errore professionale e chiedevano pertanto al Tribunale la declaratoria dell'infondatezza della domanda attrice sia in ordine all'an che al quantum debeatur. All'esito dell'escussione dei testi delle parti, in data 17 Dicembre 2017 il Sig. decedeva. Persona_1 Intervenivano volontariamente e Parte_1 Parte_2 Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione. Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità dell'ente convenuto per il dedotto inesatto adempimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con la parte attrice, la quale lamenta che il Patronato convenuto avrebbe erroneamente consigliato all'attore di effettuare il licenziamento, senza verificare se questi era in possesso dei requisiti prescritti per il pensionamento. Ciò avrebbe causato i danni di cui adesso chiede il ristoro. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Non pare inutile precisare i confini e i parametri normativi cui è da ricondurre l'attività svolta dal CP_1 in via generale e, specificatamente, con riguardo al caso di specie. Quanto ai canoni probatori da applicare va fatto richiamo a quelli propri della responsabilità contrattuale e dunque l'onere dell'attore di dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26). L'esame delle norme dettate dalla legge 152 del 2011 “nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale” prevede all'art. 7 che “gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore di lavoratori dipendenti ed autonomi
…”per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, immigrazione, e migrazione” … “ rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici”. All'art. 8 si prevede che “Art. 8. (Attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela) 1. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attivita' per le quali e' previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13. 3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni“ In via generale può dunque affermarsi che l'attività svolta dal Patronato in favore dei cittadini attiene ad una consulenza in senso lato atteso che non vengono poste in essere indicazioni che si fondano su peculiari conoscenze di carattere intellettuale ma assistenza nell'accesso ai sistemi informatici e alla visione del CP_3 profilo assicurativo con assistenza nella presentazione della domanda di pensione/mobilità. Il mandato al Patronato per l'avvio di una pratica amministrativa va infatti conferito per iscritto : l'art. 4 del D.M. 10.10.2008 n. 193 prevede che “ Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere: a) l'espressa indicazione del mandatario;
b) la data e l'oggetto del mandato;
c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica;
d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime modalita'….”. Il conferimento dell'incarico al Patronato deve quindi risultare da atto scritto che abbia i requisiti come sopra indicati. Anche a voler ritenere non condivisibile il rilievo di cui sopra e a volere affermare il principio generale, espresso dalla giurisprudenza di legittimità , secondo cui “la domanda amministrativa, avente ad oggetto una prestazione previdenziale, è un atto giuridico in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, senza che rilevi la volontà di produrli, ed alla quale non si applica la regola prevista dall'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere, estensibile ex art. 1394 c.c. solo agli atti unilaterali negoziali;
ne consegue che la procura per la presentazione di una domanda amministrativa, in quanto non soggetta ad oneri formali, può risultare anche da comportamenti concludenti, essendo sufficiente che il mandatario sia investito del potere rappresentativo, la cui sussistenza può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ. Sentenza n. 6337/2023 pubbl. il 20/04/2023 RG n. 73133/2019 ord. 4280/2020), osserva il Tribunale che il preteso avvenuto conferimento dell'incarico al Patronato costituisce circostanza rimasta indimostrata all'esito della espletata istruttoria.
Posto quanto sopra in ordine alla regolamentazione della materia, come è noto, la parte che agisce in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso, e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, alla quale si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità). Non è in atti il contratto concluso tra le parti, ad eccezione di un mandato di assistenza e rappresentanza funzionalmente collegato per la pratica relativa al ricorso amministrativo. In atti sono state depositate le domande inviate all' dal Patronato per conto della parte attrice. CP_3 Sono in atti i provvedimenti dell' presentati dal patronato, con cui ha rigettato la prima domanda di CP_3 pensionamento. Come sopra detto, l'onere della prova della esistenza del contratto e del suo oggetto incombe sulla parte attrice. Dai documenti in atti non si può che rilevare (ed è pacifico), che parte attrice abbia conferito al Patronato l'incarico di presentare per suo conto all' la domanda per il pensionamento. CP_3 Non vi è invece alcuna prova che l'incar ferito al avesse ad oggetto anche la consulenza CP_1 sulle “esatte indicazioni delle comunicazioni da farsi, dei diritti di cui avvalersi, dei tempi e delle modalità relativi alla domanda di pensionamento”, e quindi sui requisiti necessari per richiedere il pensionamento. Anche l'istruttoria orale non ha supplito alla carenza probatoria in tal senso. Risulta del tutto assente la prova del danno, di carattere patrimoniale, (unico richiesto) collegato all'allegato errore nella valutazione dei presupposti per il pensionamento richiesto da parte del patronato. In definitiva la domanda non merita accoglimento. Quanto alla regolamentazione delle spese la circostanza che l'attore prima e gli eredi dopo hanno agito con la consapevolezza di essere nella ragione, giustifica la compensazione delle stesse tra attore e convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:
1) Respinge la domanda;
2) Spese compensate tra le parti.
Catanzaro 20 febbraio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone