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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/09/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4064/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato, ex art. 281 sexies cpc a seguito di discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4064/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATERZA ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LATERZA ANTONIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni allegato alla presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 10620229001830162/000 limitatamente a due cartelle di pagamento n.
10620207180195633000 per un importo di € 199.828,10 e n.10620207180225149501 per un importo di €
309.507,11, entrambe relative al prelievo di quote latte.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle di pagamento sottese, l'intervenuta prescrizione del diritto nonché la decadenza ex art. 25 d.Lgs 46/1999.
Ciò premesso, così concludeva: “in via preliminare, si chiede, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'attore da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano non dovute. Se non dovesse essere disposta l'immediata sospensione, si chiede che ciò avvenga, alla prima udienza utile;
2. in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica degli atti prodromici sottesi alle cartelle di pagamento in esso
pagina 1 di 3 indicate;
3. accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti;
4. condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Seppur ritualmente citati, i due convenuti decidevano di rimanere contumaci.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza odierna parte attrice concludeva come in atti e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, veniva pubblicata la presente sentenza mediante allegazione a verbale di udienza.
Deve in primo luogo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.31370/2018, hanno precisato che: "La previsione contenuta nel D.Lgs. n.
104 del 2010, art. 133 comma 1, lett. t), (CPA) secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:...t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari", deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano - attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove - come nella specie - caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi".
Tanto premesso, nel caso di specie, le doglianze sollevate dall'attore non sono volte a sindacare il modo in cui è stato esercitato il potere da parte dell'autorità pubblica (Agea) poiché riguardano solo la presunta decadenza del concessionario della riscossione dal potere di riscuotere il credito e l'asserita prescrizione dei crediti facenti capo ad AGEA. Si tratta quindi di doglianze che non sono ricollegabili ad aspetti che investono l'esercizio di poteri della p.a. (in tali termini cfr anche Tribunale di Taranto, ordinanza del
22/12/2024 N. R.G. 00003341/2022).
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 6436/2025, ha stabilito che: “L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile”.
Tanto premesso, in riferimento al motivo di opposizione concernente l'estinzione della pretesa in ragione del decorso dei termini di prescrizione dei crediti incorporati nella sottesa cartella occorre rilevare che il termine applicabile al diritto vantato da AGEA per il recupero di indebite erogazioni è quello ordinario decennale e non quello quinquennale previsto per la repressione di frodi dei prodotti agroalimentari (ex art. 28 L. n. 689/81).
Le due cartelle, nella vicenda che occupa, riguardano il mancato pagamento del Prelievo Latte in relazione alle annualità 1996, 2000, 2001, 2002 e 2003. Trattasi quindi di crediti risalenti, al più tardi, al 2003 mentre il primo atto di cui vi è prova della notifica è l'intimazione di pagamento qui opposta. A fronte di ciò, non vi è prova della notifica della due cartelle (asseritamente notificate, ma senza prova, nel 2019), né risultano pagina 2 di 3 eventuali e tempestive notifiche di ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, la relativa pretesa deve considerarsi estinta in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di dieci anni dalla insorgenza dei crediti.
L'opposizione deve quindi essere accolta limitatamente alle cartelle di pagamento n 10620207180195633000
e n.10620207180225149501 per l'inesistenza della prova della notificazione delle stesse da cui deriva la nullità del correlato avviso di intimazione di pagamento oggi impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione ed annulla l'intimazione di pagamento n. 10620229001830162/000 limitatamente alle cartelle sottese n 10620207180195633000 e n.10620207180225149501 - ente impositore AGEA;
- condanna altresì i due convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro per spese 1.848,00 vive ed euro 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Taranto, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato, ex art. 281 sexies cpc a seguito di discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4064/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATERZA ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LATERZA ANTONIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni allegato alla presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 10620229001830162/000 limitatamente a due cartelle di pagamento n.
10620207180195633000 per un importo di € 199.828,10 e n.10620207180225149501 per un importo di €
309.507,11, entrambe relative al prelievo di quote latte.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle di pagamento sottese, l'intervenuta prescrizione del diritto nonché la decadenza ex art. 25 d.Lgs 46/1999.
Ciò premesso, così concludeva: “in via preliminare, si chiede, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'attore da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano non dovute. Se non dovesse essere disposta l'immediata sospensione, si chiede che ciò avvenga, alla prima udienza utile;
2. in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica degli atti prodromici sottesi alle cartelle di pagamento in esso
pagina 1 di 3 indicate;
3. accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti;
4. condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Seppur ritualmente citati, i due convenuti decidevano di rimanere contumaci.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza odierna parte attrice concludeva come in atti e discuteva oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, veniva pubblicata la presente sentenza mediante allegazione a verbale di udienza.
Deve in primo luogo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.31370/2018, hanno precisato che: "La previsione contenuta nel D.Lgs. n.
104 del 2010, art. 133 comma 1, lett. t), (CPA) secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:...t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari", deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano - attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove - come nella specie - caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi".
Tanto premesso, nel caso di specie, le doglianze sollevate dall'attore non sono volte a sindacare il modo in cui è stato esercitato il potere da parte dell'autorità pubblica (Agea) poiché riguardano solo la presunta decadenza del concessionario della riscossione dal potere di riscuotere il credito e l'asserita prescrizione dei crediti facenti capo ad AGEA. Si tratta quindi di doglianze che non sono ricollegabili ad aspetti che investono l'esercizio di poteri della p.a. (in tali termini cfr anche Tribunale di Taranto, ordinanza del
22/12/2024 N. R.G. 00003341/2022).
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 6436/2025, ha stabilito che: “L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile”.
Tanto premesso, in riferimento al motivo di opposizione concernente l'estinzione della pretesa in ragione del decorso dei termini di prescrizione dei crediti incorporati nella sottesa cartella occorre rilevare che il termine applicabile al diritto vantato da AGEA per il recupero di indebite erogazioni è quello ordinario decennale e non quello quinquennale previsto per la repressione di frodi dei prodotti agroalimentari (ex art. 28 L. n. 689/81).
Le due cartelle, nella vicenda che occupa, riguardano il mancato pagamento del Prelievo Latte in relazione alle annualità 1996, 2000, 2001, 2002 e 2003. Trattasi quindi di crediti risalenti, al più tardi, al 2003 mentre il primo atto di cui vi è prova della notifica è l'intimazione di pagamento qui opposta. A fronte di ciò, non vi è prova della notifica della due cartelle (asseritamente notificate, ma senza prova, nel 2019), né risultano pagina 2 di 3 eventuali e tempestive notifiche di ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, la relativa pretesa deve considerarsi estinta in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di dieci anni dalla insorgenza dei crediti.
L'opposizione deve quindi essere accolta limitatamente alle cartelle di pagamento n 10620207180195633000
e n.10620207180225149501 per l'inesistenza della prova della notificazione delle stesse da cui deriva la nullità del correlato avviso di intimazione di pagamento oggi impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione ed annulla l'intimazione di pagamento n. 10620229001830162/000 limitatamente alle cartelle sottese n 10620207180195633000 e n.10620207180225149501 - ente impositore AGEA;
- condanna altresì i due convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro per spese 1.848,00 vive ed euro 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Taranto, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 3 di 3