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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1944/2023 R.G. vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Giovanni
appellante e rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Spera appellata Controparte_1
Controparte_2
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2034 del 28/02/2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1 premesso di essere un medico specializzato in dermatologia e che lavora alle Controparte_1
dipendenze di , in forza di pluralità di contratti di collaborazione professionale dal Pt_1
01.1.2014 ad oggi, senza soluzione di continuità; esposto che, per l'indicato periodo, ha lavorato presso il CAD di Latina gestito dall' ed ha prestato servizio per una media di 2 turni Pt_1 settimanali il lunedì ed il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e che dal marzo 2020 a tutt'oggi il turno è stato ridotto ad uno a settimana dalle ore 8:00 alle ore 17:00; rappresentato che ha quindi sempre provveduto a versare la dovuta contribuzione all' per le quote “A” e “B”, interamente CP_2 poste a proprio carico;
lamentato che, come appreso di recente, l' non aveva mai Pt_1
effettuato in suo favore i dovuti versamenti contributivi presso il Fondo Speciale per tutti e sette gli anni di lavoro-chiedeva al giudice del lavoro di:” Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta
– in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore al versamento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente dal 1 gennaio 2014 all'attualità (o per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia) e per
l'effetto 2. condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Pt_1
versamento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente presso il competente Fondo
Speciale dell'ENPAM e/o al risarcimento del danno (da liquidarsi eventualmente in separato giudizio). Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Spese Generali I.V.A e C.P.A, da distrarsi”. L' resisteva alla domanda affermando di non aver instaurato con la ricorrente Pt_1
alcun rapporto professionale in regime di convenzione con il SSN, bensì solo un incarico libero professionale di medico diabetologo della durata annuale automaticamente rinnovabile. Questi incarichi quale libero professionista prevedevano la massima autonomia, assenza di vincoli di orario, nessun vincolo di esclusività, pagamento su emissione della fattura sulla base della quale la dottoressa aveva versato il contributo al Fondo di Previdenza Generale dell' per i medici esercenti la CP_2
libera professione. Inoltre, gli accordi con la dottoressa non erano mai stati stipulati a seguito di procedimento di selezione necessario per l'affidamento di incarichi agli specialisti convenzionati con il SSN. Poiché la ricorrente non era specialista convenzionato, non sussisteva alcun obbligo di effettuare il versamento al Fondo Speciale Enpam. In subordine, ove ricostruito il rapporto di lavoro come convenzionato, evidenziava che l'obbligo contributivo poteva prospettarsi solo una volta intervenuto il processo di parificazione con il SSN. In particolare, solo dal 2015 era giunto a termine il processo di parificazione di ad una struttura del SSN come da delibera del ACISMOM;
Pt_1
in ulteriore subordine sosteneva che tale processo di parificazione poteva ritenersi intervenuto dal
2003, data in cui era entrata in vigore la legge di ratifica dell'accordo tra lo ed il Governo CP_3
italiano del 21.12.00; i documenti pregressi evidenziavano che in epoca pregressa era Pt_1
ente di diritto pubblico melitense la cui disciplina doveva essere definita tramite accordi;
solo laddove riconosciuta come parificata alle strutture del SSN non vi sarebbe stato bisogno di alcun accordo, posto che sarebbe stata sufficiente direttamente la legislazione italiana a disciplinare l'attività di
. Pt_1
1.2. Con la sentenza appellata il Tribunale ha così statuito: “accoglie parzialmente il ricorso e, per
l'effetto: - dichiara la sussistenza dell'obbligo della convenuta
[...]
in persona del direttore generale, di versamento Parte_1 dei contributi previdenziali in favore della ricorrente presso il competente Fondo Speciale dell'EMPAM, limitatamente alle pretese creditorie non prescritte, ovvero dall'01.10.2016 al 09.9.21
(data del deposito del ricorso) e, per l'effetto, la condanna al versamento dei contributi previdenziali, per tale periodo, presso il fondo speciale dell;
- condanna l CP_2 Parte_1
del di ( ) al risarcimento del danno, da liquidarsi in
[...] Parte_1 Pt_1 Pt_1
separato giudizio, in relazione al credito contributivo prescritto;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese del giudizio e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, a Parte_1 rifondere alla ricorrente la residua parte delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.800,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi. - nulla sulle spese per l'Empam.”. Il
Tribunale ha affermato che: -l'art. 48 della 1. n. 833/1978 (istitutiva del SSN) garantisce l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, tramite convenzioni aventi durata triennale;
-la regolamentazione del trattamento previdenziale dei medici operanti nell'ambito del SSN in regime di convenzione era demandata ai Regolamenti dei Fondi di previdenza di cui al d.m. 15.10.1976 e in particolare, all' ; -la disciplina della contribuzione CP_2 dovuta all' prevedeva, accanto ad un Fondo di previdenza generale (medici liberi CP_2
professionisti), diversi fondi di previdenza speciale tra cui il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, oggetto di domanda;
-il Regolamento di questo Fondo, in vigore dal 1983, imponeva l'iscrizione al
Fondo di "tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, con espressione coincidente con quella utilizzata per descrivere l'ambito di operatività dei Fondo (“il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori da questi gestiti") -la regolamentazione attinente a prestazioni di previdenza obbligatoria era posta a tutela di tutti i medici ambulatoriali che operano nell'ambito del SSN (ed anche gli enti che operano in convenzione) a prescindere dalla natura del loro rapporto (stante l'onnicomprensività del termine "professionale" e lo specifico riferimento, contenuto nei regolamenti, non al rapporto in convenzione del singolo medico ma a quello dell'ente in cui opera;
-era pertanto decisivo il fatto che il sanitario svolgesse la sua attività ambulatoriale -a prescindere dalla natura del suo rapporto con l'ente e dall'esistenza di un rapporto di convenzione direttamente riferibile al libero professionista-, in una struttura convenzionata con il SSN;
-questa regolamentazione era applicabile, sin da prima dell'inizio della prestazione lavorativa della ricorrente anche all non potendo ritenersi ostativa la sua Pt_1
natura di ente di diritto pubblico internazionale, perché secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità i centri antidiabetici appartenenti all sono equiparati dai Pt_1 D.P.C.M. 16 ottobre 1987 agli enti pubblici ospedalieri italiani, a prescindere dall'esperimento della procedura nazionale tesa al riconoscimento della natura di ente pubblico, e tale equiparazione valeva anche per il trattamento previdenziale del personale dipendente;
-l'attività dell' doveva Pt_1
quindi reputarsi effettuata in convenzione con il SSN o comunque equiparata agli istituti operanti in tale ambito con conseguente riconducibilità dell nella nozione di istituto di “Istituti del Pt_1
Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati" individuata dal regolamento ai fini della CP_2 copertura previdenziale. -l'equiparazione dell' alle strutture SSN era desumibile dal Pt_1
complessivo contesto normativo e dalla giurisprudenza secondo la quale l'attività nei CAD era considerata equipollente e coordinata con le strutture del SSN e trovava decisivo riscontro nell'art .
41. comma 3 l.n. 833/1978 per la quale ” I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio... con il , sono regolati da apposite convenzioni"; -quanto Parte_1
sopra in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro con la ricorrente in convenzione con il SSN trovava riscontro documentale nel contenuto della lettera di incarico libero professionale originariamente conferito ove veniva prevista, tra l'altro, la corresponsione di un compenso unitario e forfettario "per i pazienti muniti di regolare impegnativa del servizio sanitario nazionale”.
2. 2. Proponeva appello l' con due motivi: Pt_1
- violazione dell'art. 48 L. 833/1978, degli artt.17, 18, 19, 20 e 25 dell'art. 1 del regolamento CP_4
istitutivo del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali;
-violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., dell'art. 48 Legge 833/1978 e del complesso normativo previsto dagli A.C.N. del 1994, el 2005, . CP_4 Controparte_5
Resisteva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame, mentre l rimaneva contumace pur CP_2
ritualmente chiamata in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
I motivi di appello-che meritano di essere congiuntamente esaminati-non colgono nel segno, richiamandosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c. il precedente arresto di questa
Corte (sentenza n. 934/2021 pubblicato il 12/03/2021) cui si intende dare continuità conformemente alla giurisprudenza di quest'ufficio già consolidatasi sul punto.
Si afferma che in base a queste norme il regolamento istitutivo del Fondo Speciale medici ambulatoriali trarrebbe la propria legittimità dall'art.48 l.n.833/78 per il quale la contribuzione CP_2
è dovuta solo per i medici a regime convenzionale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali relativi all'attività convenzionale in regime di parasubordinazione (i quali appunto rinviano al Fondo gestito dall' ). Afferma parte appellante che la normativa inerente l'accesso CP_2 alla convenzione disciplinata dagli accordi collettivi riguarda parimenti il trattamento previdenziale: ne sarebbero pertanto esclusi i medici titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quelli con contratto di lavoro autonomo, liberi professionisti retribuiti dietro emissione di fatture.; che quindi il regolamento sul Fondo speciale -e quindi l'obbligo di contribuzione- trova CP_2 applicazione ai soli medici convenzionati di cui all'art.48 l.n.833/78.
La doglianza non coglie nel segno, mentre sono condivise dal Collegio le argomentazioni del tribunale anche alla luce delle ragioni che seguono.
Il tribunale, partendo dall'interpretazione letterale del regolamento istitutivo dell del 1976 ha CP_2 chiaramente affermato che l'obbligo contributivo non si fonda sulla presenza di una convenzione fra il medico e la struttura sanitaria regolato dall'art.48 cit., bensì dal fatto che il medico presta una attività nel servizio sanitario nazionale ed è in questo inserito.
In effetti, va rilevato che il regolamento del Fondo speciale prevede l'iscrizione di “tutti i medici
..aventi rapporto professionale con gli istituti del servizio sanitario nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, quindi di tutti i medici comunque operanti nel SSN a prescindere dalla natura del loro rapporto.
Il dato letterale significativo è dato dall'onnicomprensività del termine “rapporti professionali” e dallo specifico riferimento nel regolamento non al rapporto in convenzione del singolo medico bensì al rapporto di convenzione con il ssn dell'ente in cui esso opera.
Va ricordato che il regime in convenzionamento dei medici è stato introdotto con l'art.48 della legge istitutiva del s.s.n. n.833/78.
Ma il primo regolamento dell' risale al 1976 (Regolamento dei Fondi di Previdenza di cui al CP_2
D.M. 15.10.79) e quindi a data antecedente alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, e tutti i successivi regolamenti (del 1983, del 2013 e del 2017) prevedono sempre il medesimo presupposto contributivo e cioè appunto l'iscrizione di “tutti i medici…aventi rapporto professionale con gli
Istituti del Servizio Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”
(ultimo Regolamento in vigore dal 2017).
Il Regolamento istitutivo 1976 si riferisce a tutti i medici operanti nelle mutue (poi confluite CP_2 nel s.s.n. a seguito della legge istitutiva), con qualsiasi tipologia di rapporto, sicchè l'obbligo contributivo per le prestazioni ambulatoriali risulta storicamente collegato all'inserimento nel servizio sanitario nazionale, mentre la figura del medico convenzionato disciplinata dagli accordi collettivi è stata introdotta solo con la legge istitutiva del s.s.n. del 1978.
In linea astratta, secondo la normativa nel s.s.n. risalente alla legge istitutiva del 1978 (e quindi di tutti negli enti pubblici che lo compongono, rimanendo estranea in questa sede la tematica dei soggetti privati convenzionati con il s.s.n. tale non essendo ) nelle strutture ambulatoriali operano Pt_1 solo medici dipendenti o medici in regime di convenzionamento, per cui non si pone neanche la questione di medici liberi professionisti con contratto di lavoro autonomo che prestano attività ambulatoriali del s.s.n. in attività identiche a quelle rese dai medici convenzionati o dai medici strutturati.
D'altro canto, l'art.48 della legge istitutiva del s.s.n. dopo aver introdotto e disciplinato la figura del medico convenzionato, prevede che gli stessi criteri, per la parte compatibile “si estendono altresì ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti di enti o istituti privatistici convenzionati con la regioni” e specifica persino che “è nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categoria di cui al presente articolo”. Un ente facente parte del sistema sanitario nazionale non può pertanto esimersi dagli obblighi sullo stesso gravanti ex lege solo attraverso la stipulazione, non prevista, di contratti individuali di lavoro autonomo.
Dunque, ciò che rileva secondo il Regolamento Enpam non è la tipologia del rapporto contrattuale individuale intercorso con il medico, bensì il suo inserimento nel servizio sanitario. E' pacifico d'altro canto, e mai contestato, che sebbene l'appellato abbia stipulato un contratto di lavoro autonomo, egli ha sempre lavorato sulla base non di appuntamenti “privati”, bensì con accessi di pazienti “muniti di regolare impegnativa del servizio sanitario nazionale”, così come indicato nelle lettere di incarico.
Egli inoltre, ha prestato lavoro con incarichi annuali rinnovati per molti anni, con inserimento in una organizzazione lavorativa identica a quella dei colleghi che lavorano in regime di convenzionamento con le strutture soggettivamente pubbliche ed è stata anche iscritta nel comitato zonale (cui si attinge per la cernita dei medici convenzionati).
Tutti questi requisiti assimilano la sua posizione a quella in convenzionamento, piuttosto che a un rapporto libero professionale: pertanto, così come una pubblica amministrazione del s.s.n. non potrebbe esimersi dai propri obblighi anche previdenziali -oltre che organizzativi e contrattuali- nei confronti dei medici che operano nella sua struttura (essendo l'organizzazione del s.s.n. disciplinata per l'intero dalla legge e non rimessa alla libera iniziativa della p.a.), così analogamente Pt_1
si trova nella medesima situazione, perché i suoi centri CAD, per inveterata, non contestata e condivisibile giurisprudenza, fanno parte del servizio sanitario nazionale, senza che sia necessaria una procedura di equiparazione.
Si evidenzia infatti, che non è motivo d'appello la questione relativa alla natura giuridica delle attività rese dal nel contesto del servizio sanitario nazionale, alla quale ha fatto Parte_2
riferimento il tribunale.
In sintesi, si riporta la giurisprudenza ormai stratificatasi sulla natura giuridica dell' , Pt_1
anche con particolare riferimento alle attività rese dal CAD e sul rapporto di lavoro di chi vi opera.
L'affermazione per la quale è ente pubblico nell'ordinamento del ma anche gestore di CP_3 strutture sanitarie nell'ordinamento italiano che si inseriscono nel s.s.n. ed è soggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale è ormai risalente nel tempo: si rinvia a tal fine alla sentenza n.3360/92 della Cassazione, per la ricostruzione storica delle convenzioni intercorse fra lo Stato Italiano e l sulla base dell'art.41 l.n.833/78 istitutiva del s.s.n. e per l'analisi di queste Parte_1 convenzioni tipo, che prevedono la generale equiparazione delle strutture sanitarie gestite dall'ente melitense alle corrispondenti strutture italiane, secondo le previsioni della legge sanitaria n. 833/78, nonché del piano sanitario regionale. In particolare si afferma in giurisprudenza: “il riconoscimento
- attraverso il sistema di convenzioni realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 - dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello , che sono così poste su un identico CP_3
piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, ne' alla sanità privata, ma essendo equiparate ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario pubblico italiano” (Cass.SSUU n.11513/12).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è necessaria alcuna procedura di equiparazione o altra tipologia di accordo fra e lo Stato italiano per l'inserimento nel Pt_1
s.s.n., e “l'equiparazione dell'Associazione ora controricorrente agli enti di diritto pubblico italiano”
è stata affermata ripetutamente dalla Cassazione (Cass.n.2755 e 2756 del 2006, Cass.n.2847/06).
Anche il personale che lavora per nell'ambito del s.s.n. è equiparato ai dipendenti di Pt_1 quest'ultimo: “In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma 13, Parte_1
del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell ono equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., Parte_1
con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario” (Cass.n.21734/15).
La Cassazione ha altresì affermato che i CAD sono equiparati agli enti pubblici ospedalieri anche in tema di contribuzione previdenziale: “In tema di contributi previdenziali, i centri antidiabetici appartenenti all del sono Parte_1 Parte_1
equiparati dal d.P.C.M. 16 ottobre 1987 agli enti pubblici ospedalieri italiani, a prescindere dall'esperimento della procedura nazionale tesa al riconoscimento della natura di ente pubblico, e tale equiparazione vale anche per il trattamento previdenziale del personale dipendente;
ne consegue che
è illegittima la pretesa dell di inquadrare tali enti nel settore privato del commercio.” CP_6 (Cass.n.8478/08).
Alla luce di quanto sopra appare corretto il presupposto normativo da cui è partito il tribunale e cioè che l'obbligo contributivo deriva dal regolamento del Fondo e non dalla tipologia di incarico CP_2
affidato alla dottoressa, tanto più, si ribadisce, in quanto nel concreto l'incarico è stato molto più vicino ad un rapporto in convenzione che ad un rapporto di lavoro autonomo con un libero professionista.
Inoltre, per come sopra evidenziato, non è necessario alcun processo di parificazione.
4. L'appello deve essere conseguentemente respinto e le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Nulla per le spese nei confronti di non costituita. CP_2
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.lgs. 115/2002.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.861,00 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore della procuratrice dell'appellata, dichiaratasi antistataria;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e l' ; CP_2
- dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.lgs. 115/2002.
Roma, lì 11.2.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1944/2023 R.G. vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Giovanni
appellante e rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Spera appellata Controparte_1
Controparte_2
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2034 del 28/02/2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1 premesso di essere un medico specializzato in dermatologia e che lavora alle Controparte_1
dipendenze di , in forza di pluralità di contratti di collaborazione professionale dal Pt_1
01.1.2014 ad oggi, senza soluzione di continuità; esposto che, per l'indicato periodo, ha lavorato presso il CAD di Latina gestito dall' ed ha prestato servizio per una media di 2 turni Pt_1 settimanali il lunedì ed il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e che dal marzo 2020 a tutt'oggi il turno è stato ridotto ad uno a settimana dalle ore 8:00 alle ore 17:00; rappresentato che ha quindi sempre provveduto a versare la dovuta contribuzione all' per le quote “A” e “B”, interamente CP_2 poste a proprio carico;
lamentato che, come appreso di recente, l' non aveva mai Pt_1
effettuato in suo favore i dovuti versamenti contributivi presso il Fondo Speciale per tutti e sette gli anni di lavoro-chiedeva al giudice del lavoro di:” Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta
– in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore al versamento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente dal 1 gennaio 2014 all'attualità (o per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia) e per
l'effetto 2. condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Pt_1
versamento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente presso il competente Fondo
Speciale dell'ENPAM e/o al risarcimento del danno (da liquidarsi eventualmente in separato giudizio). Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Spese Generali I.V.A e C.P.A, da distrarsi”. L' resisteva alla domanda affermando di non aver instaurato con la ricorrente Pt_1
alcun rapporto professionale in regime di convenzione con il SSN, bensì solo un incarico libero professionale di medico diabetologo della durata annuale automaticamente rinnovabile. Questi incarichi quale libero professionista prevedevano la massima autonomia, assenza di vincoli di orario, nessun vincolo di esclusività, pagamento su emissione della fattura sulla base della quale la dottoressa aveva versato il contributo al Fondo di Previdenza Generale dell' per i medici esercenti la CP_2
libera professione. Inoltre, gli accordi con la dottoressa non erano mai stati stipulati a seguito di procedimento di selezione necessario per l'affidamento di incarichi agli specialisti convenzionati con il SSN. Poiché la ricorrente non era specialista convenzionato, non sussisteva alcun obbligo di effettuare il versamento al Fondo Speciale Enpam. In subordine, ove ricostruito il rapporto di lavoro come convenzionato, evidenziava che l'obbligo contributivo poteva prospettarsi solo una volta intervenuto il processo di parificazione con il SSN. In particolare, solo dal 2015 era giunto a termine il processo di parificazione di ad una struttura del SSN come da delibera del ACISMOM;
Pt_1
in ulteriore subordine sosteneva che tale processo di parificazione poteva ritenersi intervenuto dal
2003, data in cui era entrata in vigore la legge di ratifica dell'accordo tra lo ed il Governo CP_3
italiano del 21.12.00; i documenti pregressi evidenziavano che in epoca pregressa era Pt_1
ente di diritto pubblico melitense la cui disciplina doveva essere definita tramite accordi;
solo laddove riconosciuta come parificata alle strutture del SSN non vi sarebbe stato bisogno di alcun accordo, posto che sarebbe stata sufficiente direttamente la legislazione italiana a disciplinare l'attività di
. Pt_1
1.2. Con la sentenza appellata il Tribunale ha così statuito: “accoglie parzialmente il ricorso e, per
l'effetto: - dichiara la sussistenza dell'obbligo della convenuta
[...]
in persona del direttore generale, di versamento Parte_1 dei contributi previdenziali in favore della ricorrente presso il competente Fondo Speciale dell'EMPAM, limitatamente alle pretese creditorie non prescritte, ovvero dall'01.10.2016 al 09.9.21
(data del deposito del ricorso) e, per l'effetto, la condanna al versamento dei contributi previdenziali, per tale periodo, presso il fondo speciale dell;
- condanna l CP_2 Parte_1
del di ( ) al risarcimento del danno, da liquidarsi in
[...] Parte_1 Pt_1 Pt_1
separato giudizio, in relazione al credito contributivo prescritto;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese del giudizio e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, a Parte_1 rifondere alla ricorrente la residua parte delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.800,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi. - nulla sulle spese per l'Empam.”. Il
Tribunale ha affermato che: -l'art. 48 della 1. n. 833/1978 (istitutiva del SSN) garantisce l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, tramite convenzioni aventi durata triennale;
-la regolamentazione del trattamento previdenziale dei medici operanti nell'ambito del SSN in regime di convenzione era demandata ai Regolamenti dei Fondi di previdenza di cui al d.m. 15.10.1976 e in particolare, all' ; -la disciplina della contribuzione CP_2 dovuta all' prevedeva, accanto ad un Fondo di previdenza generale (medici liberi CP_2
professionisti), diversi fondi di previdenza speciale tra cui il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, oggetto di domanda;
-il Regolamento di questo Fondo, in vigore dal 1983, imponeva l'iscrizione al
Fondo di "tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, con espressione coincidente con quella utilizzata per descrivere l'ambito di operatività dei Fondo (“il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori da questi gestiti") -la regolamentazione attinente a prestazioni di previdenza obbligatoria era posta a tutela di tutti i medici ambulatoriali che operano nell'ambito del SSN (ed anche gli enti che operano in convenzione) a prescindere dalla natura del loro rapporto (stante l'onnicomprensività del termine "professionale" e lo specifico riferimento, contenuto nei regolamenti, non al rapporto in convenzione del singolo medico ma a quello dell'ente in cui opera;
-era pertanto decisivo il fatto che il sanitario svolgesse la sua attività ambulatoriale -a prescindere dalla natura del suo rapporto con l'ente e dall'esistenza di un rapporto di convenzione direttamente riferibile al libero professionista-, in una struttura convenzionata con il SSN;
-questa regolamentazione era applicabile, sin da prima dell'inizio della prestazione lavorativa della ricorrente anche all non potendo ritenersi ostativa la sua Pt_1
natura di ente di diritto pubblico internazionale, perché secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità i centri antidiabetici appartenenti all sono equiparati dai Pt_1 D.P.C.M. 16 ottobre 1987 agli enti pubblici ospedalieri italiani, a prescindere dall'esperimento della procedura nazionale tesa al riconoscimento della natura di ente pubblico, e tale equiparazione valeva anche per il trattamento previdenziale del personale dipendente;
-l'attività dell' doveva Pt_1
quindi reputarsi effettuata in convenzione con il SSN o comunque equiparata agli istituti operanti in tale ambito con conseguente riconducibilità dell nella nozione di istituto di “Istituti del Pt_1
Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati" individuata dal regolamento ai fini della CP_2 copertura previdenziale. -l'equiparazione dell' alle strutture SSN era desumibile dal Pt_1
complessivo contesto normativo e dalla giurisprudenza secondo la quale l'attività nei CAD era considerata equipollente e coordinata con le strutture del SSN e trovava decisivo riscontro nell'art .
41. comma 3 l.n. 833/1978 per la quale ” I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio... con il , sono regolati da apposite convenzioni"; -quanto Parte_1
sopra in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro con la ricorrente in convenzione con il SSN trovava riscontro documentale nel contenuto della lettera di incarico libero professionale originariamente conferito ove veniva prevista, tra l'altro, la corresponsione di un compenso unitario e forfettario "per i pazienti muniti di regolare impegnativa del servizio sanitario nazionale”.
2. 2. Proponeva appello l' con due motivi: Pt_1
- violazione dell'art. 48 L. 833/1978, degli artt.17, 18, 19, 20 e 25 dell'art. 1 del regolamento CP_4
istitutivo del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali;
-violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., dell'art. 48 Legge 833/1978 e del complesso normativo previsto dagli A.C.N. del 1994, el 2005, . CP_4 Controparte_5
Resisteva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame, mentre l rimaneva contumace pur CP_2
ritualmente chiamata in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
I motivi di appello-che meritano di essere congiuntamente esaminati-non colgono nel segno, richiamandosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c. il precedente arresto di questa
Corte (sentenza n. 934/2021 pubblicato il 12/03/2021) cui si intende dare continuità conformemente alla giurisprudenza di quest'ufficio già consolidatasi sul punto.
Si afferma che in base a queste norme il regolamento istitutivo del Fondo Speciale medici ambulatoriali trarrebbe la propria legittimità dall'art.48 l.n.833/78 per il quale la contribuzione CP_2
è dovuta solo per i medici a regime convenzionale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali relativi all'attività convenzionale in regime di parasubordinazione (i quali appunto rinviano al Fondo gestito dall' ). Afferma parte appellante che la normativa inerente l'accesso CP_2 alla convenzione disciplinata dagli accordi collettivi riguarda parimenti il trattamento previdenziale: ne sarebbero pertanto esclusi i medici titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quelli con contratto di lavoro autonomo, liberi professionisti retribuiti dietro emissione di fatture.; che quindi il regolamento sul Fondo speciale -e quindi l'obbligo di contribuzione- trova CP_2 applicazione ai soli medici convenzionati di cui all'art.48 l.n.833/78.
La doglianza non coglie nel segno, mentre sono condivise dal Collegio le argomentazioni del tribunale anche alla luce delle ragioni che seguono.
Il tribunale, partendo dall'interpretazione letterale del regolamento istitutivo dell del 1976 ha CP_2 chiaramente affermato che l'obbligo contributivo non si fonda sulla presenza di una convenzione fra il medico e la struttura sanitaria regolato dall'art.48 cit., bensì dal fatto che il medico presta una attività nel servizio sanitario nazionale ed è in questo inserito.
In effetti, va rilevato che il regolamento del Fondo speciale prevede l'iscrizione di “tutti i medici
..aventi rapporto professionale con gli istituti del servizio sanitario nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, quindi di tutti i medici comunque operanti nel SSN a prescindere dalla natura del loro rapporto.
Il dato letterale significativo è dato dall'onnicomprensività del termine “rapporti professionali” e dallo specifico riferimento nel regolamento non al rapporto in convenzione del singolo medico bensì al rapporto di convenzione con il ssn dell'ente in cui esso opera.
Va ricordato che il regime in convenzionamento dei medici è stato introdotto con l'art.48 della legge istitutiva del s.s.n. n.833/78.
Ma il primo regolamento dell' risale al 1976 (Regolamento dei Fondi di Previdenza di cui al CP_2
D.M. 15.10.79) e quindi a data antecedente alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, e tutti i successivi regolamenti (del 1983, del 2013 e del 2017) prevedono sempre il medesimo presupposto contributivo e cioè appunto l'iscrizione di “tutti i medici…aventi rapporto professionale con gli
Istituti del Servizio Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”
(ultimo Regolamento in vigore dal 2017).
Il Regolamento istitutivo 1976 si riferisce a tutti i medici operanti nelle mutue (poi confluite CP_2 nel s.s.n. a seguito della legge istitutiva), con qualsiasi tipologia di rapporto, sicchè l'obbligo contributivo per le prestazioni ambulatoriali risulta storicamente collegato all'inserimento nel servizio sanitario nazionale, mentre la figura del medico convenzionato disciplinata dagli accordi collettivi è stata introdotta solo con la legge istitutiva del s.s.n. del 1978.
In linea astratta, secondo la normativa nel s.s.n. risalente alla legge istitutiva del 1978 (e quindi di tutti negli enti pubblici che lo compongono, rimanendo estranea in questa sede la tematica dei soggetti privati convenzionati con il s.s.n. tale non essendo ) nelle strutture ambulatoriali operano Pt_1 solo medici dipendenti o medici in regime di convenzionamento, per cui non si pone neanche la questione di medici liberi professionisti con contratto di lavoro autonomo che prestano attività ambulatoriali del s.s.n. in attività identiche a quelle rese dai medici convenzionati o dai medici strutturati.
D'altro canto, l'art.48 della legge istitutiva del s.s.n. dopo aver introdotto e disciplinato la figura del medico convenzionato, prevede che gli stessi criteri, per la parte compatibile “si estendono altresì ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti di enti o istituti privatistici convenzionati con la regioni” e specifica persino che “è nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categoria di cui al presente articolo”. Un ente facente parte del sistema sanitario nazionale non può pertanto esimersi dagli obblighi sullo stesso gravanti ex lege solo attraverso la stipulazione, non prevista, di contratti individuali di lavoro autonomo.
Dunque, ciò che rileva secondo il Regolamento Enpam non è la tipologia del rapporto contrattuale individuale intercorso con il medico, bensì il suo inserimento nel servizio sanitario. E' pacifico d'altro canto, e mai contestato, che sebbene l'appellato abbia stipulato un contratto di lavoro autonomo, egli ha sempre lavorato sulla base non di appuntamenti “privati”, bensì con accessi di pazienti “muniti di regolare impegnativa del servizio sanitario nazionale”, così come indicato nelle lettere di incarico.
Egli inoltre, ha prestato lavoro con incarichi annuali rinnovati per molti anni, con inserimento in una organizzazione lavorativa identica a quella dei colleghi che lavorano in regime di convenzionamento con le strutture soggettivamente pubbliche ed è stata anche iscritta nel comitato zonale (cui si attinge per la cernita dei medici convenzionati).
Tutti questi requisiti assimilano la sua posizione a quella in convenzionamento, piuttosto che a un rapporto libero professionale: pertanto, così come una pubblica amministrazione del s.s.n. non potrebbe esimersi dai propri obblighi anche previdenziali -oltre che organizzativi e contrattuali- nei confronti dei medici che operano nella sua struttura (essendo l'organizzazione del s.s.n. disciplinata per l'intero dalla legge e non rimessa alla libera iniziativa della p.a.), così analogamente Pt_1
si trova nella medesima situazione, perché i suoi centri CAD, per inveterata, non contestata e condivisibile giurisprudenza, fanno parte del servizio sanitario nazionale, senza che sia necessaria una procedura di equiparazione.
Si evidenzia infatti, che non è motivo d'appello la questione relativa alla natura giuridica delle attività rese dal nel contesto del servizio sanitario nazionale, alla quale ha fatto Parte_2
riferimento il tribunale.
In sintesi, si riporta la giurisprudenza ormai stratificatasi sulla natura giuridica dell' , Pt_1
anche con particolare riferimento alle attività rese dal CAD e sul rapporto di lavoro di chi vi opera.
L'affermazione per la quale è ente pubblico nell'ordinamento del ma anche gestore di CP_3 strutture sanitarie nell'ordinamento italiano che si inseriscono nel s.s.n. ed è soggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale è ormai risalente nel tempo: si rinvia a tal fine alla sentenza n.3360/92 della Cassazione, per la ricostruzione storica delle convenzioni intercorse fra lo Stato Italiano e l sulla base dell'art.41 l.n.833/78 istitutiva del s.s.n. e per l'analisi di queste Parte_1 convenzioni tipo, che prevedono la generale equiparazione delle strutture sanitarie gestite dall'ente melitense alle corrispondenti strutture italiane, secondo le previsioni della legge sanitaria n. 833/78, nonché del piano sanitario regionale. In particolare si afferma in giurisprudenza: “il riconoscimento
- attraverso il sistema di convenzioni realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 - dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello , che sono così poste su un identico CP_3
piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, ne' alla sanità privata, ma essendo equiparate ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario pubblico italiano” (Cass.SSUU n.11513/12).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è necessaria alcuna procedura di equiparazione o altra tipologia di accordo fra e lo Stato italiano per l'inserimento nel Pt_1
s.s.n., e “l'equiparazione dell'Associazione ora controricorrente agli enti di diritto pubblico italiano”
è stata affermata ripetutamente dalla Cassazione (Cass.n.2755 e 2756 del 2006, Cass.n.2847/06).
Anche il personale che lavora per nell'ambito del s.s.n. è equiparato ai dipendenti di Pt_1 quest'ultimo: “In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma 13, Parte_1
del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell ono equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., Parte_1
con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario” (Cass.n.21734/15).
La Cassazione ha altresì affermato che i CAD sono equiparati agli enti pubblici ospedalieri anche in tema di contribuzione previdenziale: “In tema di contributi previdenziali, i centri antidiabetici appartenenti all del sono Parte_1 Parte_1
equiparati dal d.P.C.M. 16 ottobre 1987 agli enti pubblici ospedalieri italiani, a prescindere dall'esperimento della procedura nazionale tesa al riconoscimento della natura di ente pubblico, e tale equiparazione vale anche per il trattamento previdenziale del personale dipendente;
ne consegue che
è illegittima la pretesa dell di inquadrare tali enti nel settore privato del commercio.” CP_6 (Cass.n.8478/08).
Alla luce di quanto sopra appare corretto il presupposto normativo da cui è partito il tribunale e cioè che l'obbligo contributivo deriva dal regolamento del Fondo e non dalla tipologia di incarico CP_2
affidato alla dottoressa, tanto più, si ribadisce, in quanto nel concreto l'incarico è stato molto più vicino ad un rapporto in convenzione che ad un rapporto di lavoro autonomo con un libero professionista.
Inoltre, per come sopra evidenziato, non è necessario alcun processo di parificazione.
4. L'appello deve essere conseguentemente respinto e le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Nulla per le spese nei confronti di non costituita. CP_2
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.lgs. 115/2002.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.861,00 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore della procuratrice dell'appellata, dichiaratasi antistataria;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e l' ; CP_2
- dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.lgs. 115/2002.
Roma, lì 11.2.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi