2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, ((lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48)) deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'.