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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/12/2024, n. 7720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7720 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 1515/2024
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere relatore
Biagio Roberto Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAPUTO PAOLO appellante e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. RICCIARDI MAURO appellato Parte appellante non è comparsa all'udienza del 15.10.2024 né a quella rinviata ex art. 348 c.p.c. al 29.10.2024. L'appello, pertanto, va dichiarato improcedibile. La costituzione di parte appellata e la comparizione di questa alla prima udienza comportano la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di nella misura che Controparte_1 liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater, T.U. 115 del 2002.
Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 1515/2024
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere relatore
Biagio Roberto Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAPUTO PAOLO appellante e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. RICCIARDI MAURO appellato Parte appellante non è comparsa all'udienza del 15.10.2024 né a quella rinviata ex art. 348 c.p.c. al 29.10.2024. L'appello, pertanto, va dichiarato improcedibile. La costituzione di parte appellata e la comparizione di questa alla prima udienza comportano la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di nella misura che Controparte_1 liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater, T.U. 115 del 2002.
Il Consigliere est.
Il Presidente
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