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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010030517 BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2038/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 14.4.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria il sollecito di pagamento n. 0090205F24010030517 del 9.1.2025, notificato il 12.2.2025, recante intimazione di pagamento della somma di euro 231,83 e relativa a contributi di bonifica (codice 630 e codice
648) dovuti al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi per l'anno 2020.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva i fondi di sua proprietà in agro di Alezio nessun beneficio traevano dall'attività del Consorzio, come risultava dalla perizia a firma del perito agrario Nominativo_1.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e Creset spa, costituitisi in giudizio, resistevano al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”.
Nella specie siccome l'immobile del contribuente è ricompreso nel piano di classifica, deve presumersi che lo stesso consegua un vantaggio diretto e specifico in conseguenza dell'attività del Consorzio;
e, tuttavia, il contribuente ha superato tale presunzione dimostrando tramite consulenza di parte che i terreni di sua proprietà non traggono alcun beneficio dall'attività del consorzio, non esistendo opere consortili nelle vicinanze dell'azienda agraria del ricorrente.
Quanto accertato dal consulente di parte del contribuente non risulta efficacemente contrastato dalla consulenza di parte prodotta dalla difesa del Consorzio, assolutamente generica e priva di specifici riferimenti ai terreni del contribuente. Il ricorso va quindi accolto, ma i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010030517 BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2038/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 14.4.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria il sollecito di pagamento n. 0090205F24010030517 del 9.1.2025, notificato il 12.2.2025, recante intimazione di pagamento della somma di euro 231,83 e relativa a contributi di bonifica (codice 630 e codice
648) dovuti al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi per l'anno 2020.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva i fondi di sua proprietà in agro di Alezio nessun beneficio traevano dall'attività del Consorzio, come risultava dalla perizia a firma del perito agrario Nominativo_1.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e Creset spa, costituitisi in giudizio, resistevano al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”.
Nella specie siccome l'immobile del contribuente è ricompreso nel piano di classifica, deve presumersi che lo stesso consegua un vantaggio diretto e specifico in conseguenza dell'attività del Consorzio;
e, tuttavia, il contribuente ha superato tale presunzione dimostrando tramite consulenza di parte che i terreni di sua proprietà non traggono alcun beneficio dall'attività del consorzio, non esistendo opere consortili nelle vicinanze dell'azienda agraria del ricorrente.
Quanto accertato dal consulente di parte del contribuente non risulta efficacemente contrastato dalla consulenza di parte prodotta dalla difesa del Consorzio, assolutamente generica e priva di specifici riferimenti ai terreni del contribuente. Il ricorso va quindi accolto, ma i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.