TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6687 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
D'Aversa, rappresentata e difesa dall'avv. Joanna A. Siemieniak (C.F. ), in C.F._2
virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frignano alla via Giuseppe Di Vittorio n. 20;
OPPONENTE
E
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la mandataria (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura in atti dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), presso il cui studio in C.F._3
Verona, vicolo S. Bernardino 5A è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumeva di essere titolare di un Controparte_1 credito nei confronti di di , derivante dall'inadempimento di un contratto di credito al Pt_1 Pt_1
consumo stipulato con che aveva acquistato mediante cartolarizzazione da Parte_2
BE PV s.r.l., a sua volta cessionaria della banca mutuante.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento della somma corrispondente pari ad € 21.789,64, oltre interessi legali e spese di procedura. R.G. 6687/2024
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo n. 1684/2024 del
2/7/2024 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo, notificato il 12/7/2024, il debitore proponeva tempestiva opposizione, tempestivamente notificata il 12/8/2024, nella quale contestava essenzialmente l'inesistenza del credito, per insufficienza delle prove documentali e per la inattitudine dell'estratto contabile a dimostrare il saldo debitore. Eccepiva inoltre la carenza di preventiva messa in mora, mai notificata, che avrebbe reso il credito inesigibile, oltre alla inopponibilità dei documenti nn. 4 e 5 della produzione avversa, mai notificati. Infine, eccepiva il difetto della legittimazione della cessionaria alla riscossione e la prescrizione del credito per assenza di una preventiva messa in mora.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva con comparsa di risposta ritualmente depositata, nella quale Controparte_1
ha respinto le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria a supporto del credito e della sua legittimazione. Concludeva infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e constatato il fallimento del tentativo di mediazione, il Giudice reputava la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, quindi la rinviava per la sua discussione orale.
Alla udienza di discussione, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusione depositando note scritte.
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta, come si evince dal verbale dell'incontro di mediazione dell'8 gennaio 2025, tuttavia non ha avuto esito positivo, per indisponibilità delle parti al raggiungimento di una intesa transattiva.
4. Nel merito, occorre assegnare priorità nella trattazione alla questione della legittimazione attiva della opposta, oggetto di uno specifico motivo di opposizione, in quanto potenzialmente R.G. 6687/2024
assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile,
29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020,
n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha richiamato la finanziaria ai propri oneri probatori, illustrando la necessità che fosse offerta la prova delle cessioni che avrebbero trasferito la titolarità del credito
(“si richiede che venga fornita prova certa e incontrovertibile della catena di cessioni del credito che avrebbe portato il presunto credito nelle mani della società opposta”, cfr. atto di citazione).
A riprova del proprio acquisto, la finanziaria ha prodotto sin dalla fase monitoria un estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 95, parte seconda, del 12/8/2014, in cui BE PV s.r.l. annunciava di avere R.G. 6687/2024
acquistato un pacchetto di crediti da e un contratto di cessione concluso tra Parte_2
BE PV s.r.l. e (cfr. allegati nn. 4 e 5). Controparte_1
A seguito della opposizione ha poi integrato questa documentazione con ulteriori elementi, tra cui un altro estratto di Gazzetta Ufficiale, in cui annunciava l'acquisto da BE Controparte_1
PV s.r.l., un elenco di crediti ceduti e una dichiarazione della cedente BE PV s.r.l., che attestava di avere dismesso il credito (cfr. allegati nn. 4, 5, 6 e 7).
La documentazione prodotta appare nel complesso sufficiente a fornire riscontro alla duplice fattispecie traslativa allegata dalla società ricorrente.
Non vi è dubbio infatti che la avesse dismesso un pacchetto di crediti in favore Parte_2
di BE PV s.r.l., tra cui il credito azionato in questa sede, come attestato in maniera inequivocabile dalla stessa banca cedente nella lettera del 14/3/2015 di “comunicazione di cessione del credito e sollecito di pagamento Utenza cliente n. 2675080200”.
Del pari, non residuano dubbi sull'ulteriore trasferimento del credito in favore di Controparte_1
come risulta non soltanto dal relativo contratto ma anche dalla dichiarazione di BE PV
[...]
s.r.l., che confermava di avere perso interesse alla sua riscossione, con missiva ricevuta dalla debitrice il 31/5/2022.
Questi elementi indiziari, per quantità e per spessore, concorrono in maniera univoca alla formazione della prova del trasferimento del credito e della legittimazione di Controparte_1
a riscuoterlo.
[...]
D'altra parte, l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate sul valore probatorio dei documenti allegati a fondamento della cessione, limitandosi a contestare genericamente l'opponibilità dei documenti n. 4 e n. 5 (rispettivamente l'estratto di Gazzetta
Ufficiale del 2014 e l'atto di cessione allegati al ricorso monitorio). A fondamento della contestazione, l'opponente ha rimproverato la loro omessa preventiva notifica, ma tale contestazione non è sufficiente a privarli di ogni carica probatoria nel processo: la notifica al debitore ceduto, infatti, costituisce un adempimento non necessario al perfezionamento della cessione e la sua mancanza non sposta l'efficacia della cessione tra le parti.
5. Nel merito della pretesa, l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante da un contratto di finanziamento;
pertanto, sulla stessa R.G. 6687/2024
incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Anzitutto, a sostegno della sua pretesa creditoria, ha prodotto non solo il Controparte_1
contratto di finanziamento, che costituisce la fonte delle obbligazioni, ma anche una certificazione contabile certificata ex art. 50 t.u.b., dal quale si evince il dettaglio del saldo debitore (cfr. allegati nn. 3 e 6 del fascicolo monitorio, nonché nn. 4 e 7).
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la R.G. 6687/2024
prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
6. La prova del diritto è ulteriormente accreditata dalla strategia difensiva adottata dall'opponente, che non ha specificamente contestato né la paternità delle firme in calce al modulo negoziale, né di avere ricevuto l'erogazione del capitale, né di avere dato parziale esecuzione al rapporto con versamenti rateali, come si evince dalla certificazione contabile, elementi che assumono significato probatorio univoco ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c.
6.1. La debitrice ha concentrato le sue eccezioni essenzialmente sulla incompletezza della documentazione contabile, inferendone la inesistenza o comunque la illiquidità del credito.
In particolare, ha espresso riserve sulla attitudine probatoria dell'estratto conto certificato a dimostrare l'erogazione del capitale e l'ammontare del saldo debitore, in quanto “documento di provenienza unilaterale”, privo di significato probatorio nella fase di opposizione (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che questa certificazione contabile sia assimilabile, sul piano probatorio, a quella imposta per l'attestazione del saldo passivo di conto corrente nella fase monitoria, che smarrirebbe ogni carica probatoria nel successivo giudizio a cognizione piena.
In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675;
Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria R.G. 6687/2024
mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Il debitore, invece, si è limitato a contestazioni di tenore generico sul valore dell'estratto conto, ma non ha negato la realtà dei fatti in esso rappresentati: non ha effettivamente negato né di avere ricevuto la somma che si assume erogata a seguito della conclusione del contratto, né di avere continuato a dare esecuzione al contratto con versamenti mensili, né l'errata contabilizzazione delle poste annotate dalla banca, avvalorando in questo modo l'attendibilità della prova offerta dall'opposta a sostegno del suo credito, che esula da profili eminentemente formali attinenti alla sua predisposizione.
6.2. L'opponente si duole inoltre della inesigibilità del credito, per non essere stato avvertito in tempo della risoluzione del rapporto mediante una preventiva lettera di messa in mora.
Anche questa eccezione è infondata.
In giurisprudenza, è costante l'affermazione che la proposizione di una domanda giudiziale, così come l'emanazione di un decreto ingiuntivo, non sia subordinata alla previa messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c. (Cassazione civile, 14/09/2017, n. 21313).
In ogni caso, questi dubbi sono fugati dalla produzione della parte opposta (cfr. allegato n. 12). La società ha dimostrato l'invio e la ricezione di una lettera di messa in mora rivolta alla Parte_1
dalla BE PV s.r.l. già il 6/5/2019, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo.
6.3. Parimenti è infondata l'eccezione di prescrizione, timidamente e sommariamente avanzata dall'opponente nelle proprie difese.
Nei contratti di mutuo, la prestazione del mutuatario configura un'obbligazione unica ma frazionata nel tempo, per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata: ne discende che il dies a quo vada individuato nel giorno della scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento pattuito (cfr. Cass. 30/08/2011, n. 17798).
Nella fattispecie, il contratto stabiliva un piano di ammortamento di 84 rate mensili, con scadenza della prima al 27/10/2006, per cui l'ultima rata non poteva scadere prima del 27/10/2013, ossia 7 anni dopo. Di conseguenza, alla data del deposito del ricorso monitorio, nessuna prescrizione era ancora maturata. R.G. 6687/2024
In ogni caso, la successiva notifica della lettera di intimazione e messa in mora si presenta idonea ad interrompere il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che all'epoca della iniziativa monitoria il credito non poteva ritenersi prescritto.
7. In definitiva, l'opposizione si presenta nel complesso infondata e va respinta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, nonché dell'assenza di istruttoria e delle ridotte attività processuali espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1684/2024 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 2/7/2024;
2. Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 [...] per € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva. Controparte_1
Aversa, 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6687 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
D'Aversa, rappresentata e difesa dall'avv. Joanna A. Siemieniak (C.F. ), in C.F._2
virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frignano alla via Giuseppe Di Vittorio n. 20;
OPPONENTE
E
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la mandataria (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura in atti dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), presso il cui studio in C.F._3
Verona, vicolo S. Bernardino 5A è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumeva di essere titolare di un Controparte_1 credito nei confronti di di , derivante dall'inadempimento di un contratto di credito al Pt_1 Pt_1
consumo stipulato con che aveva acquistato mediante cartolarizzazione da Parte_2
BE PV s.r.l., a sua volta cessionaria della banca mutuante.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento della somma corrispondente pari ad € 21.789,64, oltre interessi legali e spese di procedura. R.G. 6687/2024
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo n. 1684/2024 del
2/7/2024 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo, notificato il 12/7/2024, il debitore proponeva tempestiva opposizione, tempestivamente notificata il 12/8/2024, nella quale contestava essenzialmente l'inesistenza del credito, per insufficienza delle prove documentali e per la inattitudine dell'estratto contabile a dimostrare il saldo debitore. Eccepiva inoltre la carenza di preventiva messa in mora, mai notificata, che avrebbe reso il credito inesigibile, oltre alla inopponibilità dei documenti nn. 4 e 5 della produzione avversa, mai notificati. Infine, eccepiva il difetto della legittimazione della cessionaria alla riscossione e la prescrizione del credito per assenza di una preventiva messa in mora.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva con comparsa di risposta ritualmente depositata, nella quale Controparte_1
ha respinto le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria a supporto del credito e della sua legittimazione. Concludeva infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e constatato il fallimento del tentativo di mediazione, il Giudice reputava la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, quindi la rinviava per la sua discussione orale.
Alla udienza di discussione, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusione depositando note scritte.
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta, come si evince dal verbale dell'incontro di mediazione dell'8 gennaio 2025, tuttavia non ha avuto esito positivo, per indisponibilità delle parti al raggiungimento di una intesa transattiva.
4. Nel merito, occorre assegnare priorità nella trattazione alla questione della legittimazione attiva della opposta, oggetto di uno specifico motivo di opposizione, in quanto potenzialmente R.G. 6687/2024
assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile,
29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020,
n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha richiamato la finanziaria ai propri oneri probatori, illustrando la necessità che fosse offerta la prova delle cessioni che avrebbero trasferito la titolarità del credito
(“si richiede che venga fornita prova certa e incontrovertibile della catena di cessioni del credito che avrebbe portato il presunto credito nelle mani della società opposta”, cfr. atto di citazione).
A riprova del proprio acquisto, la finanziaria ha prodotto sin dalla fase monitoria un estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 95, parte seconda, del 12/8/2014, in cui BE PV s.r.l. annunciava di avere R.G. 6687/2024
acquistato un pacchetto di crediti da e un contratto di cessione concluso tra Parte_2
BE PV s.r.l. e (cfr. allegati nn. 4 e 5). Controparte_1
A seguito della opposizione ha poi integrato questa documentazione con ulteriori elementi, tra cui un altro estratto di Gazzetta Ufficiale, in cui annunciava l'acquisto da BE Controparte_1
PV s.r.l., un elenco di crediti ceduti e una dichiarazione della cedente BE PV s.r.l., che attestava di avere dismesso il credito (cfr. allegati nn. 4, 5, 6 e 7).
La documentazione prodotta appare nel complesso sufficiente a fornire riscontro alla duplice fattispecie traslativa allegata dalla società ricorrente.
Non vi è dubbio infatti che la avesse dismesso un pacchetto di crediti in favore Parte_2
di BE PV s.r.l., tra cui il credito azionato in questa sede, come attestato in maniera inequivocabile dalla stessa banca cedente nella lettera del 14/3/2015 di “comunicazione di cessione del credito e sollecito di pagamento Utenza cliente n. 2675080200”.
Del pari, non residuano dubbi sull'ulteriore trasferimento del credito in favore di Controparte_1
come risulta non soltanto dal relativo contratto ma anche dalla dichiarazione di BE PV
[...]
s.r.l., che confermava di avere perso interesse alla sua riscossione, con missiva ricevuta dalla debitrice il 31/5/2022.
Questi elementi indiziari, per quantità e per spessore, concorrono in maniera univoca alla formazione della prova del trasferimento del credito e della legittimazione di Controparte_1
a riscuoterlo.
[...]
D'altra parte, l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate sul valore probatorio dei documenti allegati a fondamento della cessione, limitandosi a contestare genericamente l'opponibilità dei documenti n. 4 e n. 5 (rispettivamente l'estratto di Gazzetta
Ufficiale del 2014 e l'atto di cessione allegati al ricorso monitorio). A fondamento della contestazione, l'opponente ha rimproverato la loro omessa preventiva notifica, ma tale contestazione non è sufficiente a privarli di ogni carica probatoria nel processo: la notifica al debitore ceduto, infatti, costituisce un adempimento non necessario al perfezionamento della cessione e la sua mancanza non sposta l'efficacia della cessione tra le parti.
5. Nel merito della pretesa, l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante da un contratto di finanziamento;
pertanto, sulla stessa R.G. 6687/2024
incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Anzitutto, a sostegno della sua pretesa creditoria, ha prodotto non solo il Controparte_1
contratto di finanziamento, che costituisce la fonte delle obbligazioni, ma anche una certificazione contabile certificata ex art. 50 t.u.b., dal quale si evince il dettaglio del saldo debitore (cfr. allegati nn. 3 e 6 del fascicolo monitorio, nonché nn. 4 e 7).
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la R.G. 6687/2024
prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
6. La prova del diritto è ulteriormente accreditata dalla strategia difensiva adottata dall'opponente, che non ha specificamente contestato né la paternità delle firme in calce al modulo negoziale, né di avere ricevuto l'erogazione del capitale, né di avere dato parziale esecuzione al rapporto con versamenti rateali, come si evince dalla certificazione contabile, elementi che assumono significato probatorio univoco ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c.
6.1. La debitrice ha concentrato le sue eccezioni essenzialmente sulla incompletezza della documentazione contabile, inferendone la inesistenza o comunque la illiquidità del credito.
In particolare, ha espresso riserve sulla attitudine probatoria dell'estratto conto certificato a dimostrare l'erogazione del capitale e l'ammontare del saldo debitore, in quanto “documento di provenienza unilaterale”, privo di significato probatorio nella fase di opposizione (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che questa certificazione contabile sia assimilabile, sul piano probatorio, a quella imposta per l'attestazione del saldo passivo di conto corrente nella fase monitoria, che smarrirebbe ogni carica probatoria nel successivo giudizio a cognizione piena.
In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675;
Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria R.G. 6687/2024
mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Il debitore, invece, si è limitato a contestazioni di tenore generico sul valore dell'estratto conto, ma non ha negato la realtà dei fatti in esso rappresentati: non ha effettivamente negato né di avere ricevuto la somma che si assume erogata a seguito della conclusione del contratto, né di avere continuato a dare esecuzione al contratto con versamenti mensili, né l'errata contabilizzazione delle poste annotate dalla banca, avvalorando in questo modo l'attendibilità della prova offerta dall'opposta a sostegno del suo credito, che esula da profili eminentemente formali attinenti alla sua predisposizione.
6.2. L'opponente si duole inoltre della inesigibilità del credito, per non essere stato avvertito in tempo della risoluzione del rapporto mediante una preventiva lettera di messa in mora.
Anche questa eccezione è infondata.
In giurisprudenza, è costante l'affermazione che la proposizione di una domanda giudiziale, così come l'emanazione di un decreto ingiuntivo, non sia subordinata alla previa messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c. (Cassazione civile, 14/09/2017, n. 21313).
In ogni caso, questi dubbi sono fugati dalla produzione della parte opposta (cfr. allegato n. 12). La società ha dimostrato l'invio e la ricezione di una lettera di messa in mora rivolta alla Parte_1
dalla BE PV s.r.l. già il 6/5/2019, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo.
6.3. Parimenti è infondata l'eccezione di prescrizione, timidamente e sommariamente avanzata dall'opponente nelle proprie difese.
Nei contratti di mutuo, la prestazione del mutuatario configura un'obbligazione unica ma frazionata nel tempo, per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata: ne discende che il dies a quo vada individuato nel giorno della scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento pattuito (cfr. Cass. 30/08/2011, n. 17798).
Nella fattispecie, il contratto stabiliva un piano di ammortamento di 84 rate mensili, con scadenza della prima al 27/10/2006, per cui l'ultima rata non poteva scadere prima del 27/10/2013, ossia 7 anni dopo. Di conseguenza, alla data del deposito del ricorso monitorio, nessuna prescrizione era ancora maturata. R.G. 6687/2024
In ogni caso, la successiva notifica della lettera di intimazione e messa in mora si presenta idonea ad interrompere il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che all'epoca della iniziativa monitoria il credito non poteva ritenersi prescritto.
7. In definitiva, l'opposizione si presenta nel complesso infondata e va respinta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, nonché dell'assenza di istruttoria e delle ridotte attività processuali espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1684/2024 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 2/7/2024;
2. Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 [...] per € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva. Controparte_1
Aversa, 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo