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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/09/2025, n. 7754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7754 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
n. 6159/23 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6159/2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 17/04/2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. decorrenti dalla data del 28/4/2025 di comunicazione del provvedimento
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/10/1996 ed elettivamente domiciliata a LU (CE) in Via Marconi, II
Trav., presso lo studio dell'Avv. Carlo Carbone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1940, (c.f. , nato a [...] CP_2 C.F._3 il 08/08/1971, (c.f. , nata a CP_3 C.F._4
Napoli il 06/01/1976, elettivamente domiciliato a Napoli in via Lepanto n. 53 presso lo studio dell'Avv. Anna Paesano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: vendita di cose immobili.
Conclusioni: per l'attore, accertare il recesso dell'attrice dal preliminare di vendita oggetto del presente giudizio;
dichiarare l'inadempimento dei convenuti verso il preliminare di vendita stipulato in data 20/06/2022 e per l'effetto condannarli a pagare, in favore dell'attrice, la somma di € 10.000,00 corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata in virtù del preliminare di vendita, ovvero al pagamento di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per i convenuti, rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti per essere infondata, priva di pregio giuridico e carente dei requisiti di legge, per tutto quanto esposto in atti;
accertare e dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi inadempimento di non scarsa importanza dei convenuti, sia per l'inessenzialità del termine, sia per la mancanza di intimazione ad adempiere,
e sia perché gli stessi hanno effettivamente adempiuto all'impegno assunto di presentare la documentazione per l'ottenimento del dispositivo dirigenziale, e per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti in favore dell'attrice a nessun titolo;
accertarsi e dichiararsi l'infondatezza e la improponibilità della domanda per essere la stessa attrice inadempiente, non avendo dato prova di aver richiesto il mutuo nei termini;
in ogni caso, accertato e dichiarato il mancato avveramento della condizione apposta alla proposta di acquisto/contratto preliminare, dichiararsi la stessa inefficace, e dichiararsi che null'altro è dovuto dai convenuti in favore dell'attrice, avendo questi già restituito la caparra;
accertarsi e dichiararsi la temerarietà della lite, per essere palesemente ingiustificata la richiesta di condanna al pagamento della somma di €10.000,00, e comunque per essere del tutto priva di pregio, e condannarsi l'attrice al pagamento in favore dei convenuti tutti di una somma da stabilire secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. III, c.p.c.; con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione.
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Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni
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contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra
(d'ora in avanti solo “l'attrice”), citava in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli i sigg. , e (d'ora in Controparte_1 CP_2 CP_3 avanti solo “i convenuti”) deducendo di avere sottoscritto, per il tramite dell'agenzia Tecnorete di via Epomeo a Napoli, una proposta di acquisto di un appartamento sito in Napoli alla Traversa I Paolo della Valle n. 25, Scala A,
Int. 1, di proprietà dei sigg.ri per l'importo di € 270.000,00, CP_1 rilasciando assegno a titolo di caparra dell'importo di € 5.000,00; nella medesima proposta era stato convenuto che l'atto notarile sarebbe stato stipulato entro “e non oltre” il 15 dicembre 2022, e che i venditori si erano impegnati a produrre la documentazione utile al rilascio del dispositivo dirigenziale e della CILA;
l'attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dei convenuti, consistito nell'omessa produzione della documentazione necessaria con la condanna degli stessi al pagamento della somma di €10.000,00, pari al doppio della caparra versata.
Si costituivano i convenuti rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda stante l'avvenuta restituzione dell'assegno di € 5.000,00 ricevuto quale caparra e non incassato;
eccepivano, altresì, l'infondatezza della domanda stante l'invalidità del recesso operato dall'attrice in quanto dalla lettura della scrittura richiamata (proposta di acquisto) non emergeva in alcun modo né l'esistenza di una clausola risolutiva espressa, né di un termine essenziale per la stipula del rogito;
rilevavano come la proposta di acquisto
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fosse subordinata alla concessione di un mutuo in favore dell'acquirente, ciò che non era stato provato;
eccepivano, infine, di avere compiuto tutto quanto era loro stato richiesto secondo quanto pattuito ed entro i termini pattuiti.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione concedendosi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso la domanda è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
E' opportuno, innanzi tutto, ricordare che per costante giurisprudenza di legittimità, qualora dalle parti di un contratto preliminare siano dedotte reciproche inadempienze a giustificazione della mancata conclusione del negozio definitivo, rientra nelle attribuzioni del giudice di merito la valutazione unitaria e comparativa delle condotte di ciascuna di esse e l'individuazione di quale comportamento, oltre ad essere contrario a buona fede e di non scarsa importanza, abbia inciso in modo determinante e prevalente sulla causa del contratto, facendone venir meno l'originaria funzione economico-sociale.
Il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle rispettive condotte inadempienti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico delle stesse, le investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affrontato il tema della natura del recesso e dei rapporti di tale istituto con la risoluzione per inadempimento (Cass. Civ. SS.UU. 14/1/2009 n. 553; Cass. Civ.
12/10/2020 n. 21971). La Suprema Corte ha ritenuto di dover qualificare, condividendo la più recente ricostruzione dottrinaria, il diritto di recesso come
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una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Ciò affinché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "anche quando l'indagine del giudice sia rivolta ad accertare quale dei due contraenti sia inadempiente, al fine di stabilire a quale di essi spetti il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento, nonché, per quanto riguarda le singole pattuizioni, stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto" (Cass. Civ. Sez. II, n. 9158 del 27/08/1991; Cass.
Civ. Sez. VI, ord. n. 409 del 13/01/2012).
Occorre, pertanto, esaminare il comportamento tenuto da entrambe le parti in epoca successiva alla stipula del contratto preliminare.
A tal proposito, partendo dai promittenti venditori, odierni convenuti, occorre rilevare come gli stessi abbiamo provveduto agli obblighi assunti con la sottoscrizione della proposta di acquisto, con la quale si erano impegnati: “a produrre la documentazione per il rilascio del dispositivo dirigenziale ed alla
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presentazione della in sanatoria” di cui alle note di pagina due della Pt_2 proposta.
E, invero, risulta presentata al Comune di Napoli la predetta documentazione, in particolare la CILA, ovvero la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, in data 20/10/2022, mentre il rilascio di provvedimenti autorizzativi, richiesti il
18/10/2022, in quanto di competenza del Comune di Napoli, esulavano dalla volontà dei venditori.
In particolare, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata rappresenta una pratica edilizia con la descrizione dei lavori da realizzare, asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), che consente l'inizio immediato dei lavori dopo la presentazione, senza necessità di attendere l'approvazione; tuttavia, il Comune ove si trova l'immobile oggetto dei lavori, può effettuare dei controlli anche a lavori avviati e richiedere integrazioni documentali o chiarimenti nel caso di riscontro di incongruenze.
Pertanto, con il deposito di tale documentazione presso gli uffici competenti, si è esaurita l'attività richiesta ai venditori.
Per quanto concerne il termine di stipula del rogito notarile, all'art. 3 della proposta di acquisto si legge: “l'atto notarile verrà stipulato entro il
15/12/2022 presso il Notaio …” laddove, in assenza dell'inciso “e non oltre”,
(reiterato erroneamente più volte dalla difesa dell'attrice a sostegno della tesi dell'essenzialità del termine), deve ritenersi, dal tenore della proposta di acquisto, non essenziale il termine indicato per la stipula del rogito, tanto che la proposta di acquisto veniva -anche- subordinata dall'acquirente, odierna attrice, all'accettazione della richiesta di mutuo in suo favore.
Infatti, in tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni
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adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto
(e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine (Cass. Civ.
16/2/2007 n. 3645).
Ciò detto deve rilevarsi come parte attrice, con nota del 28/12/2022 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice), azionava il “recesso contratto preliminare di compravendita con contestuale richiesta di restituzione della caparra ex art. 1385 c.c.”, mentre con l'atto di citazione del 24/2/2023 la difesa dell'attrice, pur avendo già ricevuto la restituzione della caparra, chiedeva dichiararsi l'inadempimento dei promittenti venditori con la condanna al pagamento del doppio della caparra.
Nel caso di specie, tuttavia, per i rilievi e le considerazioni superiori, devono ritenersi come adempiuti, da parte dei convenuti, gli obblighi previsti dalla proposta d'acquisto (divenuto contratto preliminare a seguito dell'accettazione dei proponenti venditori), dal che ne deriva il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo minimo dell'importo per lo scaglione di valore fino ad €
26.000,00, aumentato del 15% ex art. 4, co.1bis), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
Ciò detto, rileva, altresì, il Tribunale che la condotta processuale dell'attrice debba ritenersi non possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Come precisato dalla S.C. "La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma
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esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. Civ. SS.UU. 20/04/2018 n.
9912).
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c." (Cass. Civ. 29/09/2016 n.
19285).
Nella specie, si rileva come l'attrice abbia sviluppato una difesa dimostratasi infondata, ma non del tutto priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale.
Tale condotta non integra gli estremi della colpa grave, in assenza di abuso dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli -XI Sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
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- rigetta la domanda per quanto di ragione;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.921,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 1° settembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6159/2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 17/04/2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. decorrenti dalla data del 28/4/2025 di comunicazione del provvedimento
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/10/1996 ed elettivamente domiciliata a LU (CE) in Via Marconi, II
Trav., presso lo studio dell'Avv. Carlo Carbone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1940, (c.f. , nato a [...] CP_2 C.F._3 il 08/08/1971, (c.f. , nata a CP_3 C.F._4
Napoli il 06/01/1976, elettivamente domiciliato a Napoli in via Lepanto n. 53 presso lo studio dell'Avv. Anna Paesano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: vendita di cose immobili.
Conclusioni: per l'attore, accertare il recesso dell'attrice dal preliminare di vendita oggetto del presente giudizio;
dichiarare l'inadempimento dei convenuti verso il preliminare di vendita stipulato in data 20/06/2022 e per l'effetto condannarli a pagare, in favore dell'attrice, la somma di € 10.000,00 corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata in virtù del preliminare di vendita, ovvero al pagamento di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per i convenuti, rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti per essere infondata, priva di pregio giuridico e carente dei requisiti di legge, per tutto quanto esposto in atti;
accertare e dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi inadempimento di non scarsa importanza dei convenuti, sia per l'inessenzialità del termine, sia per la mancanza di intimazione ad adempiere,
e sia perché gli stessi hanno effettivamente adempiuto all'impegno assunto di presentare la documentazione per l'ottenimento del dispositivo dirigenziale, e per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti in favore dell'attrice a nessun titolo;
accertarsi e dichiararsi l'infondatezza e la improponibilità della domanda per essere la stessa attrice inadempiente, non avendo dato prova di aver richiesto il mutuo nei termini;
in ogni caso, accertato e dichiarato il mancato avveramento della condizione apposta alla proposta di acquisto/contratto preliminare, dichiararsi la stessa inefficace, e dichiararsi che null'altro è dovuto dai convenuti in favore dell'attrice, avendo questi già restituito la caparra;
accertarsi e dichiararsi la temerarietà della lite, per essere palesemente ingiustificata la richiesta di condanna al pagamento della somma di €10.000,00, e comunque per essere del tutto priva di pregio, e condannarsi l'attrice al pagamento in favore dei convenuti tutti di una somma da stabilire secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. III, c.p.c.; con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione.
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Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni
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contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra
(d'ora in avanti solo “l'attrice”), citava in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli i sigg. , e (d'ora in Controparte_1 CP_2 CP_3 avanti solo “i convenuti”) deducendo di avere sottoscritto, per il tramite dell'agenzia Tecnorete di via Epomeo a Napoli, una proposta di acquisto di un appartamento sito in Napoli alla Traversa I Paolo della Valle n. 25, Scala A,
Int. 1, di proprietà dei sigg.ri per l'importo di € 270.000,00, CP_1 rilasciando assegno a titolo di caparra dell'importo di € 5.000,00; nella medesima proposta era stato convenuto che l'atto notarile sarebbe stato stipulato entro “e non oltre” il 15 dicembre 2022, e che i venditori si erano impegnati a produrre la documentazione utile al rilascio del dispositivo dirigenziale e della CILA;
l'attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dei convenuti, consistito nell'omessa produzione della documentazione necessaria con la condanna degli stessi al pagamento della somma di €10.000,00, pari al doppio della caparra versata.
Si costituivano i convenuti rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda stante l'avvenuta restituzione dell'assegno di € 5.000,00 ricevuto quale caparra e non incassato;
eccepivano, altresì, l'infondatezza della domanda stante l'invalidità del recesso operato dall'attrice in quanto dalla lettura della scrittura richiamata (proposta di acquisto) non emergeva in alcun modo né l'esistenza di una clausola risolutiva espressa, né di un termine essenziale per la stipula del rogito;
rilevavano come la proposta di acquisto
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fosse subordinata alla concessione di un mutuo in favore dell'acquirente, ciò che non era stato provato;
eccepivano, infine, di avere compiuto tutto quanto era loro stato richiesto secondo quanto pattuito ed entro i termini pattuiti.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione concedendosi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso la domanda è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
E' opportuno, innanzi tutto, ricordare che per costante giurisprudenza di legittimità, qualora dalle parti di un contratto preliminare siano dedotte reciproche inadempienze a giustificazione della mancata conclusione del negozio definitivo, rientra nelle attribuzioni del giudice di merito la valutazione unitaria e comparativa delle condotte di ciascuna di esse e l'individuazione di quale comportamento, oltre ad essere contrario a buona fede e di non scarsa importanza, abbia inciso in modo determinante e prevalente sulla causa del contratto, facendone venir meno l'originaria funzione economico-sociale.
Il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle rispettive condotte inadempienti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico delle stesse, le investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affrontato il tema della natura del recesso e dei rapporti di tale istituto con la risoluzione per inadempimento (Cass. Civ. SS.UU. 14/1/2009 n. 553; Cass. Civ.
12/10/2020 n. 21971). La Suprema Corte ha ritenuto di dover qualificare, condividendo la più recente ricostruzione dottrinaria, il diritto di recesso come
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una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Ciò affinché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "anche quando l'indagine del giudice sia rivolta ad accertare quale dei due contraenti sia inadempiente, al fine di stabilire a quale di essi spetti il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento, nonché, per quanto riguarda le singole pattuizioni, stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto" (Cass. Civ. Sez. II, n. 9158 del 27/08/1991; Cass.
Civ. Sez. VI, ord. n. 409 del 13/01/2012).
Occorre, pertanto, esaminare il comportamento tenuto da entrambe le parti in epoca successiva alla stipula del contratto preliminare.
A tal proposito, partendo dai promittenti venditori, odierni convenuti, occorre rilevare come gli stessi abbiamo provveduto agli obblighi assunti con la sottoscrizione della proposta di acquisto, con la quale si erano impegnati: “a produrre la documentazione per il rilascio del dispositivo dirigenziale ed alla
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presentazione della in sanatoria” di cui alle note di pagina due della Pt_2 proposta.
E, invero, risulta presentata al Comune di Napoli la predetta documentazione, in particolare la CILA, ovvero la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, in data 20/10/2022, mentre il rilascio di provvedimenti autorizzativi, richiesti il
18/10/2022, in quanto di competenza del Comune di Napoli, esulavano dalla volontà dei venditori.
In particolare, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata rappresenta una pratica edilizia con la descrizione dei lavori da realizzare, asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), che consente l'inizio immediato dei lavori dopo la presentazione, senza necessità di attendere l'approvazione; tuttavia, il Comune ove si trova l'immobile oggetto dei lavori, può effettuare dei controlli anche a lavori avviati e richiedere integrazioni documentali o chiarimenti nel caso di riscontro di incongruenze.
Pertanto, con il deposito di tale documentazione presso gli uffici competenti, si è esaurita l'attività richiesta ai venditori.
Per quanto concerne il termine di stipula del rogito notarile, all'art. 3 della proposta di acquisto si legge: “l'atto notarile verrà stipulato entro il
15/12/2022 presso il Notaio …” laddove, in assenza dell'inciso “e non oltre”,
(reiterato erroneamente più volte dalla difesa dell'attrice a sostegno della tesi dell'essenzialità del termine), deve ritenersi, dal tenore della proposta di acquisto, non essenziale il termine indicato per la stipula del rogito, tanto che la proposta di acquisto veniva -anche- subordinata dall'acquirente, odierna attrice, all'accettazione della richiesta di mutuo in suo favore.
Infatti, in tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni
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adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto
(e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine (Cass. Civ.
16/2/2007 n. 3645).
Ciò detto deve rilevarsi come parte attrice, con nota del 28/12/2022 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice), azionava il “recesso contratto preliminare di compravendita con contestuale richiesta di restituzione della caparra ex art. 1385 c.c.”, mentre con l'atto di citazione del 24/2/2023 la difesa dell'attrice, pur avendo già ricevuto la restituzione della caparra, chiedeva dichiararsi l'inadempimento dei promittenti venditori con la condanna al pagamento del doppio della caparra.
Nel caso di specie, tuttavia, per i rilievi e le considerazioni superiori, devono ritenersi come adempiuti, da parte dei convenuti, gli obblighi previsti dalla proposta d'acquisto (divenuto contratto preliminare a seguito dell'accettazione dei proponenti venditori), dal che ne deriva il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo minimo dell'importo per lo scaglione di valore fino ad €
26.000,00, aumentato del 15% ex art. 4, co.1bis), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
Ciò detto, rileva, altresì, il Tribunale che la condotta processuale dell'attrice debba ritenersi non possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Come precisato dalla S.C. "La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma
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esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. Civ. SS.UU. 20/04/2018 n.
9912).
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c." (Cass. Civ. 29/09/2016 n.
19285).
Nella specie, si rileva come l'attrice abbia sviluppato una difesa dimostratasi infondata, ma non del tutto priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale.
Tale condotta non integra gli estremi della colpa grave, in assenza di abuso dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli -XI Sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
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- rigetta la domanda per quanto di ragione;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.921,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 1° settembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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