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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1564/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale
Giudice del lavoro, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 1564/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Viglietta e Domenico Casciaro
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Resistente
[...]
– Contumace
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a Parte_1 dall' Controparte_1 con lettera del 31.08.2023, non ricorrendo gli estremi Controparte_1
pagina 1 di 10 del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (per manifesta insussistenza del fatto contestato).
2. Per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna l'
[...]
, in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato, nonché condanna il medesimo Ente al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo corrispondendo in suo favore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 2.586 mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il periodo di illegittima estromissione del dipendente dal posto di lavoro.
3. Rigetta la domanda principale sub 1 di accertamento e declaratoria di nullità del recesso perché disposto per motivo illecito, ritorsivo e discriminatorio, ed in ogni caso l'inefficacia dello stesso, e di somministrazione della relativa tutela.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri l'Ente Controparte_1
, che gestisce il Cimitero Americano Sicily Rome di Nettuno, di cui è stato
[...] dipendente dall'1.04.2016 al 31.08.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di muratore ed inquadramento nel livello 4 cl 7 e sede di lavoro il predetto Cimitero di Nettuno. Lamenta la nullità/illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli dall'Ente convenuto con lettera del 31.08.2023 in quanto discriminatorio/ritorsivo nonché in quanto sprovvisto di giusta causa/giustificato motivo, evidenziando che, sin dal mese di luglio 2018, a seguito di un alterco con il capo del personale -che gli contestava presunti illeciti disciplinari mai commessi- è stato oggetto di una serie di comportamenti vessatori e atti intimidatori. Precisa che la direttrice CP_2
, con la quale si interfacciava, veniva in più occasioni contattata anche a mezzo mail
[...] dalla Amministrazione dell'Ente che la invitava a trovare un pretesto per liberarsi della sua posizione lavorativa. Ed infatti, al rientro dalle ferie non veniva riammesso in servizio e il 17 agosto veniva informato dal vice capo del personale sig. che era stato Parte_2 sospeso. Il successivo 23.08.2023 veniva licenziato con la seguente motivazione:
pagina 2 di 10 “Licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Gentile signor , facciamo Pt_1 riferimento alla lettera di contestazione disciplinare datata 2 agosto 2023 (di seguito,
"lettera di contestazione") e dalla correlata sospensione cautelare dal servizio per la durata del procedimento disciplinare. Al riguardo, lei non ha fatto pervenire le sue giustificazioni o ha chiesto di essere sentito per presentarle oralmente, nel relativo termine di 5 giorni e neanche successivamente. Restano pertanto Confermati i fatti che ne sono stati addebitati nella lettera di contestazione, della quale richiamiamo il contenuto. lei, tramite l'espediente della preventiva depilazione del suo corpo, si è volutamente sottratto all'accertamento del 7 luglio 2023 prescritto per la sorveglianza sanitaria obbligatoria reso impossibile la raccolta di sufficienti campioni piliferi necessaria per la valida effettuazione di quella accertamento. tali comportamenti, già singolarmente e tanto più complessivamente considerati, costituiscono una gravissima violazione dello specifico obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n 9 Aprile 2008 n. 81. Nonché del fondamentale principio di correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni (Art. 1175 c. c). Le suddette ragioni legittimano la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con effetto dal
31 agosto 2023 (ultimo giorno della sospensione cautelare del rapporto di lavoro) e a pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
Sostiene di non avere ricevuto alcuna preventiva contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, precisando che in data 27.06.2023 era stato sottoposto alle medesime analisi con esito negativo. Riferisce, infine, che al momento del licenziamento l'Ente occupava presso la sede di Nettuno più di 15 dipendenti.
Sulla base di tale premessa chiede al Tribunale adito:
1) IN VIA PRINCIPALE - dichiarare la nullità del recesso perché disposto per motivo illecito, ritorsivo e discriminatorio ed in ogni caso l'inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 co
1 D.lgs 23/2015 e dell'art. 18 L. 20/5/70 n.° 300 e per l'effetto della declaratoria di cui sopra: a)- ordinare alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte, ed in caso di mancata ottemperanza all'ordine del
Giudice; b)- condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di tutte le retribuzioni, ai sensi dell'art. 2121 C.C., dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, e art. 1 L. 180/90, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 2.586,00; c) ordinare alla convenuta il versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.
2) IN VIA SUBORDINATA dichiarare in ogni caso l'illegittimità del licenziamento, per i motivi di cui sub 1a e comunque perché sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo ed in considerazione della insussistenza delle motivazioni addotte e per l'effetto di quanto sopra: a)- annullare il
pagina 3 di 10 licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
b)- condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di tutte le retribuzioni, ai sensi dell'art. 2121 C.C., dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, e art. 1 L. 180/90, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 2.586; c)- ordinare alla convenuta il versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.
3. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Dichiarare in ogni caso che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa sia con riferimento alla oggettiva sproporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione applicata sia per la mancata affissione del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, e per l'effetto:
a)- dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
b)- condannare la società resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 2.586, ed in ogni caso dal di del recesso sino a quello della scadenza del periodo di comporto
4. IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA
Nel caso di requisito dimensionale dell'azienda inferiore alle 15 unità: a)- dichiarare risolto il rapporto;
b)- condannare la società convenuto al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non soggetta a contribuzione previdenziale, ricompresa tra una misura minima di due mensilità ed un massimo di 6 ai sensi dell'art. 9 co. 1 D.LGS. 23/2015, o nella misura che si riterrà di giustizia, sulla base dell'ultima retribuzione contrattuale percepienda di €.
2.586 e risultante dall'allegata busta paga;
In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze, onorari IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
L' Controparte_1
benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui
[...] ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 10 La causa veniva istruita con la sola prova documentale prodotta dai procuratori del ricorrente come richiesto a verbale dell'udienza del 28.01.2025 dal procuratore della medesima parte. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori del lavoratore ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa, è bene precisare che, tenuto conto del tenore letterale della missiva di licenziamento del 31.08.2023 si è, quindi, in presenza di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso (posto che il datore di lavoro riconosce il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso), in quanto comminato a fronte di una condotta del lavoratore ritenuta inadempiente degli obblighi nascenti dalla subordinazione
(ancorché non di gravità tale da interare la giusta causa ex art. 2119 c.c.), in specie l'essersi sottratto all'accertamento sanitario del 7.07.2023, che prevedeva la raccolta di campioni piliferi, presentandosi depilato e rendendo così l'accertamento, di fatto, impossibile.
Ciò posto, secondo le regole del riparto dell'onere probatorio enucleate dai giudici di legittimità in siffatta materia, che possono considerarsi diritto vigente, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento per giustificato motivo soggettivo/giusta causa, di cui asserisce l'illegittimità, ha l'onere di provare unicamente l'esistenza del licenziamento. L'onere della prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare e la sanzionabilità della condotta con la massima sanzione espulsiva (in quanto prevista dalla contrattazione collettiva o giustificata dal carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro rivestito dalla condotta tenuta dal lavoratore, in particolare di quello fiduciario) grava, invece, sulla parte datoriale, a norma dell'art. 5 della
L. 604/1966.
Nel caso in esame l' resistente è rimasto contumace e benché la contumacia non CP_3 equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (in quanto l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite) si è volontariamente sottratto al processo rinunciando alla possibilità di fornire la prova della sussistenza del giustificato motivo soggettivo e, quindi, della legittimità della propria condotta.
Inoltre, è bene rammentare che il legislatore con lo Statuto dei Lavoratori, all'art. 7, ha procedimentalizzato il recesso per motivi disciplinari, prevedendo una serie di garanzie in favore del lavoratore che si traducono in limiti di natura procedimentale al potere attribuito dall'art. 2106 c.c. al datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari ai dipendenti pagina 5 di 10 risultati inadempienti all'obbligo di diligenza e fedeltà o a quegli obblighi specificamente previsti dalla contrattazione collettiva del settore.
Il modello previsto dal legislatore del 1970 individua una serie di fasi che vanno: dalla necessità di affissione del regolamento disciplinare, alla contestazione dell'infrazione, alla concessione di un termine a difesa, alla possibilità del lavoratore di proporre giustificazioni scritte ovvero chiedere di essere sottoposto ad audizione difensiva.
In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 7, comma 2, prevede, qualora la sanzione disciplinare da applicarsi sia più grave del rimprovero verbale, l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito in forma scritta. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, come la contestazione disciplinare debba essere specifica, tempestiva e immutabile, ossia deve descrivere una volta per tutte in modo preciso i fatti materiali concretamente contestati, così da garantire al lavoratore il diritto di difesa. Con la contestazione specifica del fatto va anche contestata l'eventuale recidiva con riferimento ad altri illeciti disciplinari commessi dal lavoratore incolpato e sanzionati nel biennio precedente la nuova contestazione. In assenza, l'eventuale provvedimento adottato in esito al procedimento disciplinare è affetto da nullità, e qualora il CCNL applicato dalla parte datrice di lavoro richieda una forma particolare di comunicazione della contestazione disciplinare, il rispetto della modalità contrattualmente imposta è necessario a pena di nullità. Sempre nei casi in cui la sanzione da comminare sia più grave del rimprovero verbale, l'art. 7 citato prevede un termine a difesa in favore del lavoratore incolpato, che può rendere le proprie giustificazioni oralmente o su sua richiesta per iscritto. La sanzione non può essere irrogata prima che siano trascorsi i cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, o prima del termine a difesa più lungo qualora previsto dalla contrattazione collettiva. La violazione del termine a difesa implica la nullità della sanzione eventualmente comminata.
Ebbene, nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa, poiché la società non ha provato di avere comunicato al lavoratore la contestazione di addebito datata 2.08.2023, per cui deve concludersi che il convenuto ha intimato al ricorrente il licenziamento in assenza di alcuna preventiva contestazione disciplinare. In tale ipotesi (omessa preventiva contestazione dell'addebito), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un vizio che, solo all'apparenza, ha carattere formale-procedurale, ma che, in realtà, si ripercuote sulla “sostanza” del licenziamento, avendo ad oggetto norme poste a presidio dell'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, diversamente argomentando, si arriverebbe alla conseguenza che al datore di lavoro, per sottrarsi alla prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare, e quindi alla condanna alla reintegra o alla tutela indennitaria,
pagina 6 di 10 basterebbe intimare il licenziamento al proprio dipendente senza muovergli alcuna contestazione di addebito.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che il difetto della preventiva contestazione degli addebiti, essendo elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, determina l'inesistenza della procedura prevista dall'art. 7 Stat. Lav., con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4 Stat. Lav. o all'art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015, nei casi in cui questa è prevista, per difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, trattandosi di omissione che non può qualificarsi come mera violazione del procedimento disciplinare.
In tal senso si è ad es. pronunciata la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 25745/2016, in cui i Supremi Giudici hanno ritenuto come l'assenza della contestazione degli addebiti,
“ancorché teoricamente ipotizzabili”, non può “anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi” idonea a giustificare il licenziamento. La Corte precisa, al riguardo, che l'art. 18 comma 4 “sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavoro”, distinguendo il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento.
Tale principio è stato sviluppato sotto il profilo applicativo, da Cass. n. 20540/2015, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 Stat. Lav., come modificato dall'art. 1, co. 42, L. n. 92/2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.
Tale affermazione è stata da ultimo ribadita dalla S.C. con la sentenza n. 4879/2020 con cui i giudici di legittimità hanno riaffermato che ove il licenziamento venga intimato senza la previa contestazione disciplinare del fatto che poi ha condotto al recesso, lo stesso continua ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno col limite di Legge). La tutela reintegratoria, infatti, è prevista dalla Legge, oltre che per i licenziamenti cosiddetti nulli, nel caso di
“insussistenza del fatto contestato” che implicitamente sembra ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. Diversamente argomentando, si consentirebbe al datore di lavoro di allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti fossero provati e idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio pagina 7 di 10 contenuto. Non si ricade pertanto nell'ipotesi del vizio di forma - per non essere stato correttamente adempiuto il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori - a cui è ricollegato il solo rimedio indennitario, ma nella diversa e più grave fattispecie del fatto insussistente, a cui l'art. 18, comma 4, della L. 300/1970 che riconnette la reintegrazione.
Il ricorrente, invero, lamenta anche la nullità/inefficacia del licenziamento in quanto ritorsivo/discriminatorio. Si osserva al riguardo che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo costituiscono due ipotesi distinte, così come precisato dalla giurisprudenza della
S.C. di Cassazione (cfr. ad es. sent. n. 6575/2016), ancorché assoggettate alla medesima tutela. Ed infatti, la discriminazione discende direttamente dalla violazione di norme interne (art. 4, L. n. 604/1966, art. 3 L. n. 108/1990, art. 15 L n. 300/1970,) o di precetti europei (in particolar modo le Direttive antidiscriminatorie) e opera obiettivamente,
“ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta... ed a prescindere dalla volontà illecita (e del motivo) del datore di lavoro”. Diversamente, il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, e attribuisce al licenziamento il connotato della “ingiustificata vendetta”. La sua nullità trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 1345 e 1418 c.c., in quanto si tratta di motivo illecito determinante e, quindi, nullo (ad es. cfr. Cass. n.17329/2012).
Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori grava sul lavoratore provare che il recesso datoriale ha avuto natura discriminatoria (indicando il fattore discriminante), ovvero che è stato ritorsivo, in quanto connotato da “ingiustificata vendetta”, allegando prima ancora di provare quale sia stato il comportamento legittimo da lui tenuto che ha determinato la reazione illegittima del datore di lavoro.
Ebbene nulla di tutto ciò nel caso in esame avendo il procuratore del rinunciato Pt_1 alla prova per testi articolata proprio al fine di dimostrare la volontà del datore di lavoro di allontanare e/o estromettere il ricorrente come ultimo atto posto in essere nel clima di avversione che si era venuto a creare nei confronti del dipendente.
La domanda principale di accertamento della nullità/inefficacia del recesso in quanto discriminatorio e/o ritorsivo (e di applicazione della relativa tutela) va, quindi, rigettata.
In conclusione, alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato dall' Controparte_1 Controparte_1 [...]
a per Controparte_1 Parte_1 insussistenza del giustificato motivo soggettivo, con le ricadute sulla tutela riservata dall'ordinamento al lavoratore.
pagina 8 di 10 Venendo, quindi, alla tutela da somministrare al ricorrente, è bene rammentare che l'art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 23/2015 e succ. mod. e ii., che regola i rapporti di lavoro degli assunti dopo il 7.03.2015, così recita:
“Salvo quanto disposto dal comma 2 nei casi in cui risulta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione … non superiore a dodici mensilità' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Infine, l'art. 9 dispone che, nei casi in cui il datore di lavoro non raggiunge il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 Stat. Lav., non si applica il comma 2 dell'art. 3 e l'importo dell'indennità di cui al comma 1 è dimezzato e non può superare in ogni caso le sei mensilità.
Con riferimento al cd requisito dimensionale la Cassazione ha da ultimo ribadito che questo costituisce, insieme al giustificato motivo del licenziamento, un fatto impeditivo della tutela
(reale) richiesta dal lavoratore che deve, perciò, essere provato dal datore di lavoro.
L'assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (cfr. Cass.
13689/2025).
pagina 9 di 10 Pertanto, considerato che il ricorrente allega che presso la sede di Nettuno dell'Ente erano impiegati più di 15 dipendenti, dimensione minima aziendale per somministrare al lavoratore la tutela reintegratoria, l' CP_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., va
[...] Controparte_1 Controparte_1 condannato a reintegrare nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 occupato e a pagare in suo favore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari alla somma di € 2.586 mensili come risulta dalle buste paga in atti e dal Modello CU), per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Sulla somma dovuta al ricorrente nell'importo lordo spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale
Giudice del lavoro, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 1564/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Viglietta e Domenico Casciaro
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Resistente
[...]
– Contumace
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a Parte_1 dall' Controparte_1 con lettera del 31.08.2023, non ricorrendo gli estremi Controparte_1
pagina 1 di 10 del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (per manifesta insussistenza del fatto contestato).
2. Per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna l'
[...]
, in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato, nonché condanna il medesimo Ente al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo corrispondendo in suo favore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 2.586 mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il periodo di illegittima estromissione del dipendente dal posto di lavoro.
3. Rigetta la domanda principale sub 1 di accertamento e declaratoria di nullità del recesso perché disposto per motivo illecito, ritorsivo e discriminatorio, ed in ogni caso l'inefficacia dello stesso, e di somministrazione della relativa tutela.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri l'Ente Controparte_1
, che gestisce il Cimitero Americano Sicily Rome di Nettuno, di cui è stato
[...] dipendente dall'1.04.2016 al 31.08.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di muratore ed inquadramento nel livello 4 cl 7 e sede di lavoro il predetto Cimitero di Nettuno. Lamenta la nullità/illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli dall'Ente convenuto con lettera del 31.08.2023 in quanto discriminatorio/ritorsivo nonché in quanto sprovvisto di giusta causa/giustificato motivo, evidenziando che, sin dal mese di luglio 2018, a seguito di un alterco con il capo del personale -che gli contestava presunti illeciti disciplinari mai commessi- è stato oggetto di una serie di comportamenti vessatori e atti intimidatori. Precisa che la direttrice CP_2
, con la quale si interfacciava, veniva in più occasioni contattata anche a mezzo mail
[...] dalla Amministrazione dell'Ente che la invitava a trovare un pretesto per liberarsi della sua posizione lavorativa. Ed infatti, al rientro dalle ferie non veniva riammesso in servizio e il 17 agosto veniva informato dal vice capo del personale sig. che era stato Parte_2 sospeso. Il successivo 23.08.2023 veniva licenziato con la seguente motivazione:
pagina 2 di 10 “Licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Gentile signor , facciamo Pt_1 riferimento alla lettera di contestazione disciplinare datata 2 agosto 2023 (di seguito,
"lettera di contestazione") e dalla correlata sospensione cautelare dal servizio per la durata del procedimento disciplinare. Al riguardo, lei non ha fatto pervenire le sue giustificazioni o ha chiesto di essere sentito per presentarle oralmente, nel relativo termine di 5 giorni e neanche successivamente. Restano pertanto Confermati i fatti che ne sono stati addebitati nella lettera di contestazione, della quale richiamiamo il contenuto. lei, tramite l'espediente della preventiva depilazione del suo corpo, si è volutamente sottratto all'accertamento del 7 luglio 2023 prescritto per la sorveglianza sanitaria obbligatoria reso impossibile la raccolta di sufficienti campioni piliferi necessaria per la valida effettuazione di quella accertamento. tali comportamenti, già singolarmente e tanto più complessivamente considerati, costituiscono una gravissima violazione dello specifico obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n 9 Aprile 2008 n. 81. Nonché del fondamentale principio di correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni (Art. 1175 c. c). Le suddette ragioni legittimano la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con effetto dal
31 agosto 2023 (ultimo giorno della sospensione cautelare del rapporto di lavoro) e a pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
Sostiene di non avere ricevuto alcuna preventiva contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, precisando che in data 27.06.2023 era stato sottoposto alle medesime analisi con esito negativo. Riferisce, infine, che al momento del licenziamento l'Ente occupava presso la sede di Nettuno più di 15 dipendenti.
Sulla base di tale premessa chiede al Tribunale adito:
1) IN VIA PRINCIPALE - dichiarare la nullità del recesso perché disposto per motivo illecito, ritorsivo e discriminatorio ed in ogni caso l'inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 co
1 D.lgs 23/2015 e dell'art. 18 L. 20/5/70 n.° 300 e per l'effetto della declaratoria di cui sopra: a)- ordinare alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte, ed in caso di mancata ottemperanza all'ordine del
Giudice; b)- condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di tutte le retribuzioni, ai sensi dell'art. 2121 C.C., dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, e art. 1 L. 180/90, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 2.586,00; c) ordinare alla convenuta il versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.
2) IN VIA SUBORDINATA dichiarare in ogni caso l'illegittimità del licenziamento, per i motivi di cui sub 1a e comunque perché sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo ed in considerazione della insussistenza delle motivazioni addotte e per l'effetto di quanto sopra: a)- annullare il
pagina 3 di 10 licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
b)- condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di tutte le retribuzioni, ai sensi dell'art. 2121 C.C., dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, e art. 1 L. 180/90, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 2.586; c)- ordinare alla convenuta il versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.
3. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Dichiarare in ogni caso che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa sia con riferimento alla oggettiva sproporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione applicata sia per la mancata affissione del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, e per l'effetto:
a)- dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
b)- condannare la società resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 2.586, ed in ogni caso dal di del recesso sino a quello della scadenza del periodo di comporto
4. IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA
Nel caso di requisito dimensionale dell'azienda inferiore alle 15 unità: a)- dichiarare risolto il rapporto;
b)- condannare la società convenuto al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non soggetta a contribuzione previdenziale, ricompresa tra una misura minima di due mensilità ed un massimo di 6 ai sensi dell'art. 9 co. 1 D.LGS. 23/2015, o nella misura che si riterrà di giustizia, sulla base dell'ultima retribuzione contrattuale percepienda di €.
2.586 e risultante dall'allegata busta paga;
In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze, onorari IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
L' Controparte_1
benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui
[...] ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 10 La causa veniva istruita con la sola prova documentale prodotta dai procuratori del ricorrente come richiesto a verbale dell'udienza del 28.01.2025 dal procuratore della medesima parte. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori del lavoratore ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa, è bene precisare che, tenuto conto del tenore letterale della missiva di licenziamento del 31.08.2023 si è, quindi, in presenza di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso (posto che il datore di lavoro riconosce il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso), in quanto comminato a fronte di una condotta del lavoratore ritenuta inadempiente degli obblighi nascenti dalla subordinazione
(ancorché non di gravità tale da interare la giusta causa ex art. 2119 c.c.), in specie l'essersi sottratto all'accertamento sanitario del 7.07.2023, che prevedeva la raccolta di campioni piliferi, presentandosi depilato e rendendo così l'accertamento, di fatto, impossibile.
Ciò posto, secondo le regole del riparto dell'onere probatorio enucleate dai giudici di legittimità in siffatta materia, che possono considerarsi diritto vigente, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento per giustificato motivo soggettivo/giusta causa, di cui asserisce l'illegittimità, ha l'onere di provare unicamente l'esistenza del licenziamento. L'onere della prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare e la sanzionabilità della condotta con la massima sanzione espulsiva (in quanto prevista dalla contrattazione collettiva o giustificata dal carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro rivestito dalla condotta tenuta dal lavoratore, in particolare di quello fiduciario) grava, invece, sulla parte datoriale, a norma dell'art. 5 della
L. 604/1966.
Nel caso in esame l' resistente è rimasto contumace e benché la contumacia non CP_3 equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (in quanto l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite) si è volontariamente sottratto al processo rinunciando alla possibilità di fornire la prova della sussistenza del giustificato motivo soggettivo e, quindi, della legittimità della propria condotta.
Inoltre, è bene rammentare che il legislatore con lo Statuto dei Lavoratori, all'art. 7, ha procedimentalizzato il recesso per motivi disciplinari, prevedendo una serie di garanzie in favore del lavoratore che si traducono in limiti di natura procedimentale al potere attribuito dall'art. 2106 c.c. al datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari ai dipendenti pagina 5 di 10 risultati inadempienti all'obbligo di diligenza e fedeltà o a quegli obblighi specificamente previsti dalla contrattazione collettiva del settore.
Il modello previsto dal legislatore del 1970 individua una serie di fasi che vanno: dalla necessità di affissione del regolamento disciplinare, alla contestazione dell'infrazione, alla concessione di un termine a difesa, alla possibilità del lavoratore di proporre giustificazioni scritte ovvero chiedere di essere sottoposto ad audizione difensiva.
In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 7, comma 2, prevede, qualora la sanzione disciplinare da applicarsi sia più grave del rimprovero verbale, l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito in forma scritta. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, come la contestazione disciplinare debba essere specifica, tempestiva e immutabile, ossia deve descrivere una volta per tutte in modo preciso i fatti materiali concretamente contestati, così da garantire al lavoratore il diritto di difesa. Con la contestazione specifica del fatto va anche contestata l'eventuale recidiva con riferimento ad altri illeciti disciplinari commessi dal lavoratore incolpato e sanzionati nel biennio precedente la nuova contestazione. In assenza, l'eventuale provvedimento adottato in esito al procedimento disciplinare è affetto da nullità, e qualora il CCNL applicato dalla parte datrice di lavoro richieda una forma particolare di comunicazione della contestazione disciplinare, il rispetto della modalità contrattualmente imposta è necessario a pena di nullità. Sempre nei casi in cui la sanzione da comminare sia più grave del rimprovero verbale, l'art. 7 citato prevede un termine a difesa in favore del lavoratore incolpato, che può rendere le proprie giustificazioni oralmente o su sua richiesta per iscritto. La sanzione non può essere irrogata prima che siano trascorsi i cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, o prima del termine a difesa più lungo qualora previsto dalla contrattazione collettiva. La violazione del termine a difesa implica la nullità della sanzione eventualmente comminata.
Ebbene, nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa, poiché la società non ha provato di avere comunicato al lavoratore la contestazione di addebito datata 2.08.2023, per cui deve concludersi che il convenuto ha intimato al ricorrente il licenziamento in assenza di alcuna preventiva contestazione disciplinare. In tale ipotesi (omessa preventiva contestazione dell'addebito), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un vizio che, solo all'apparenza, ha carattere formale-procedurale, ma che, in realtà, si ripercuote sulla “sostanza” del licenziamento, avendo ad oggetto norme poste a presidio dell'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, diversamente argomentando, si arriverebbe alla conseguenza che al datore di lavoro, per sottrarsi alla prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare, e quindi alla condanna alla reintegra o alla tutela indennitaria,
pagina 6 di 10 basterebbe intimare il licenziamento al proprio dipendente senza muovergli alcuna contestazione di addebito.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che il difetto della preventiva contestazione degli addebiti, essendo elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, determina l'inesistenza della procedura prevista dall'art. 7 Stat. Lav., con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4 Stat. Lav. o all'art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015, nei casi in cui questa è prevista, per difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, trattandosi di omissione che non può qualificarsi come mera violazione del procedimento disciplinare.
In tal senso si è ad es. pronunciata la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 25745/2016, in cui i Supremi Giudici hanno ritenuto come l'assenza della contestazione degli addebiti,
“ancorché teoricamente ipotizzabili”, non può “anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi” idonea a giustificare il licenziamento. La Corte precisa, al riguardo, che l'art. 18 comma 4 “sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavoro”, distinguendo il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento.
Tale principio è stato sviluppato sotto il profilo applicativo, da Cass. n. 20540/2015, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 Stat. Lav., come modificato dall'art. 1, co. 42, L. n. 92/2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.
Tale affermazione è stata da ultimo ribadita dalla S.C. con la sentenza n. 4879/2020 con cui i giudici di legittimità hanno riaffermato che ove il licenziamento venga intimato senza la previa contestazione disciplinare del fatto che poi ha condotto al recesso, lo stesso continua ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno col limite di Legge). La tutela reintegratoria, infatti, è prevista dalla Legge, oltre che per i licenziamenti cosiddetti nulli, nel caso di
“insussistenza del fatto contestato” che implicitamente sembra ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. Diversamente argomentando, si consentirebbe al datore di lavoro di allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti fossero provati e idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio pagina 7 di 10 contenuto. Non si ricade pertanto nell'ipotesi del vizio di forma - per non essere stato correttamente adempiuto il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori - a cui è ricollegato il solo rimedio indennitario, ma nella diversa e più grave fattispecie del fatto insussistente, a cui l'art. 18, comma 4, della L. 300/1970 che riconnette la reintegrazione.
Il ricorrente, invero, lamenta anche la nullità/inefficacia del licenziamento in quanto ritorsivo/discriminatorio. Si osserva al riguardo che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo costituiscono due ipotesi distinte, così come precisato dalla giurisprudenza della
S.C. di Cassazione (cfr. ad es. sent. n. 6575/2016), ancorché assoggettate alla medesima tutela. Ed infatti, la discriminazione discende direttamente dalla violazione di norme interne (art. 4, L. n. 604/1966, art. 3 L. n. 108/1990, art. 15 L n. 300/1970,) o di precetti europei (in particolar modo le Direttive antidiscriminatorie) e opera obiettivamente,
“ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta... ed a prescindere dalla volontà illecita (e del motivo) del datore di lavoro”. Diversamente, il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, e attribuisce al licenziamento il connotato della “ingiustificata vendetta”. La sua nullità trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 1345 e 1418 c.c., in quanto si tratta di motivo illecito determinante e, quindi, nullo (ad es. cfr. Cass. n.17329/2012).
Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori grava sul lavoratore provare che il recesso datoriale ha avuto natura discriminatoria (indicando il fattore discriminante), ovvero che è stato ritorsivo, in quanto connotato da “ingiustificata vendetta”, allegando prima ancora di provare quale sia stato il comportamento legittimo da lui tenuto che ha determinato la reazione illegittima del datore di lavoro.
Ebbene nulla di tutto ciò nel caso in esame avendo il procuratore del rinunciato Pt_1 alla prova per testi articolata proprio al fine di dimostrare la volontà del datore di lavoro di allontanare e/o estromettere il ricorrente come ultimo atto posto in essere nel clima di avversione che si era venuto a creare nei confronti del dipendente.
La domanda principale di accertamento della nullità/inefficacia del recesso in quanto discriminatorio e/o ritorsivo (e di applicazione della relativa tutela) va, quindi, rigettata.
In conclusione, alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato dall' Controparte_1 Controparte_1 [...]
a per Controparte_1 Parte_1 insussistenza del giustificato motivo soggettivo, con le ricadute sulla tutela riservata dall'ordinamento al lavoratore.
pagina 8 di 10 Venendo, quindi, alla tutela da somministrare al ricorrente, è bene rammentare che l'art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 23/2015 e succ. mod. e ii., che regola i rapporti di lavoro degli assunti dopo il 7.03.2015, così recita:
“Salvo quanto disposto dal comma 2 nei casi in cui risulta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione … non superiore a dodici mensilità' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Infine, l'art. 9 dispone che, nei casi in cui il datore di lavoro non raggiunge il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 Stat. Lav., non si applica il comma 2 dell'art. 3 e l'importo dell'indennità di cui al comma 1 è dimezzato e non può superare in ogni caso le sei mensilità.
Con riferimento al cd requisito dimensionale la Cassazione ha da ultimo ribadito che questo costituisce, insieme al giustificato motivo del licenziamento, un fatto impeditivo della tutela
(reale) richiesta dal lavoratore che deve, perciò, essere provato dal datore di lavoro.
L'assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (cfr. Cass.
13689/2025).
pagina 9 di 10 Pertanto, considerato che il ricorrente allega che presso la sede di Nettuno dell'Ente erano impiegati più di 15 dipendenti, dimensione minima aziendale per somministrare al lavoratore la tutela reintegratoria, l' CP_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., va
[...] Controparte_1 Controparte_1 condannato a reintegrare nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 occupato e a pagare in suo favore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari alla somma di € 2.586 mensili come risulta dalle buste paga in atti e dal Modello CU), per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Sulla somma dovuta al ricorrente nell'importo lordo spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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