Art. 346.
(Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici).
Chiunque contravviene ai divieti o agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capo primo del titolo quinto, o comunque non ottempera, o si sottrae ai provvedimenti emanati dalle autorita' a norma delle disposizioni stesse, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire seimila.
(Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici).
Chiunque contravviene ai divieti o agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capo primo del titolo quinto, o comunque non ottempera, o si sottrae ai provvedimenti emanati dalle autorita' a norma delle disposizioni stesse, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire seimila.