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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3987/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 25/09/2025, alle ore 09:38, sono presenti innanzi al Giudice Tobia Aceto tramite collegamento in videoconferenza con piattaforma Microsoft Teams: per l'Avv. Pontecorvi Paolo;
Parte_1 per , l'Avv. Fabbrani Valeria;
Controparte_1 partecipano all'udienza la dott.ssa Alice Patella e il dott. Francesco Boggian, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
*** Preliminarmente, il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*** Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., INVITA le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. Pontecorvi precisa le conclusioni come da atto di citazione, prendendo atto della dichiarata inammissibilità della seconda domanda formulata. Nel merito, afferma che non vi sia contestazione sui fatti di causa (esecuzione dei lavori straordinari su parti condominiali, come descritte dal ricorrente;
essendovi al più contestazione in ordine alle modalità esecutive degli stessi e al loro carattere urgente e necessario – requisiti che tuttavia sono stati tecnicamente accertati). Quanto alla prova degli esborsi, la pronuncia di legittimità citata dalla controparte non può essere letta nel senso che il rimborso non possa essere richiesto in assenza di spesa, posto che così non sarebbero rimborsabili pagamenti fatti in nero. L'Avv. Fabbrani precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e memoria integrativa alle quali si riporta quanto al merito delle difese e ribadisce che la prova del pagamento attiene ad un fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio. Il Giudice, dato atto, pronuncia la sentenza contenuta nel presente verbale, dando lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IL GIUDICE Tobia Aceto
Pag. 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 3987/2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Paolo Pontecorvi (C.F.: ), Francesca C.F._2
Saracci (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
) CodiceFiscale_4
-attore- contro (C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FABBRANI VALERIA (C.F.: ), C.F._5
-convenuto- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reiecta, preso atto dello svolgimento del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. rubricato con n. 8486/2023 r.g. avanti all'intestato Tribunale nonché dell'accertamento effettuato dal CTU nominato Ing. a conclusione del detto Persona_1 procedimento: - dichiarare il tenuto a rimborsare al signor Controparte_3 Parte_3
l'importo complessivo di € 18.144,01, ovvero quella maggiore o minor somma Pt_1 accertata dovuta in corso di causa, a titolo di spese necessarie ed urgenti eseguite dal signor
sulle parti comuni dell'edificio, oltre interessi dalla data di notificazione del ricorso Pt_1 per ATP del 5 luglio 2023 e salvo compensazione con eventuali debiti verso il - CP_1 ordinare al condominio di Calle Buccari n. 5, di eseguire – qualora non ancora effettuati -
l'insieme dei lavori straordinari già indicati dall'Arch. con propria relazione del 9 CP_4 novembre 2021 (doc. 2 di parte attrice) nonché tutti i lavori indicati dal CTU Ing. Per_1 al punto 4.2.1. della propria relazione peritale e che di seguito si riportano: […].
[...]
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali ed accessori nonché con rimborso delle spese ed onorari, oltre spese generali ed accessori, per il procedimento di
ATP depositato il 15 giugno 2023 n. 8486/2023 ed il rimborso integrale delle spese di
CTU. Con ogni più ampia riserva di depositare ulteriore documentazione e di richiedere mezzi di prova.
Pag. 3 di 9 Per parte convenuta:
[…] rigettarsi la domanda attorea essendo infondata in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti, in particolare per assoluta mancanza di prova in relazione agli esborsi asseritamente sostenuti. Spese rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con atto di citazione, il sig. ha chiamato innanzi Parte_4 all'adito giudice il , corrente in Venezia (S. Controparte_2
Elena), premettendo di aver depositato innanzi al Tribunale di Venezia ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. r.g. 8486/2023) ove ha esposto: 1) di essere proprietario dal 2020 di un appartamento con annessa terrazza ad uso esclusivo e di una soffitta all'interno del convenuto;
2) che, a cagione delle precarie condizioni CP_1 strutturali dell'intero stabile osservabili fin dall'epoca dell'acquisto, nel corso del 2021 e 2022 esso attore ha provveduto sua sponte ed a proprie spese ad alcuni interventi su parti comuni, in particolare sul terrazzo, il tetto di copertura, i solai e canna fumaria;
3) che permanendo ulteriori situazioni di criticità dell'intera costruzione, innanzi all'inerzia della compagine condominiale, col ricorso in premessa ha chiamato in giudizio il convenuto ed i singoli proprietari dei vari CP_1 appartamenti, chiedendo al Giudice la nomina di un CTU che provvedesse a verificare lo stato complessivo del , CP_1 determinando gli eventuali lavori necessari per il consolidamento strutturale dell'edificio, nonché l'accertamento delle spese sostenute dallo stesso per gli anzidetti lavori urgenti e necessari, con la Pt_1 ripartizione degli esborsi anticipati pro quota fra i condomini;
4) che il
CTU nominato, Ing. , ha concluso affermando che gli Per_1
interventi eseguiti dal signor fossero urgenti e necessari e ne Pt_1 ha quantificato l'ammontare complessivo in euro 22.226,67 con quota a carico dei restanti condomini di € 18.144,01, deducendo altresì la necessità dell'esecuzione di ulteriori lavori straordinari compendiati nelle conclusioni in epigrafe.
Pag. 4 di 9 L'attore, preso pertanto atto degli esiti dell'ATP e delle conclusioni rassegnate nel relativo elaborato peritale, con l'odierno giudizio ha chiesto la condanna del convenuto a rimborsare la relativa CP_1 quota parte dei lavori già effettuati per come calcolata dal CTU e ad eseguire i lavori di straordinaria manutenzione specificamente richiamati nell'elaborato peritale.
Il costituitosi in giudizio, ha respinto le Controparte_1 deduzioni attoree chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Il Giudice, disposto il mutamento del rito in sede di verifiche preliminari e constatato l'esito negativo della proposta conciliativa avanzata alle parti, stante la natura documentale della causa ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione al
25/09/2025, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza.
IN DIRITTO.
Le domande attoree sono in parte infondate, in parte inammissibili.
Il sig. agisce – ai sensi dell'art. 1134 c.c. – per il rimborso Pt_1 delle spese per la manutenzione straordinaria di alcune parti comuni del condominio che afferma di aver sostenuto Parte_5 spontaneamente (in assenza cioè di alcuna delibera assembleare autorizzativa o di ratifica), in quanto necessarie e urgenti, sulla base degli accertamenti e conteggi eseguiti dal CTU nel corso del procedimento per ATP (R.G. N. 8486/2023, i cui atti – ai quali si rimanda – sono stati ritualmente acquisiti al fascicolo in oggetto).
Ora, gli esborsi relativi ai predetti interventi sono rimborsabili alle condizioni richiamate dall'art. 1134 c.c. (“Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”), sempre che di tali esborsi effettiva prova vi sia (l'urgenza della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., postula innanzitutto che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento;
venendo a mancare, in difetto, il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità – cfr. Cass. 33158/2019, in
Pag. 5 di 9 motivazione).
Senonché, né nel corso del giudizio per ATP, né nel corso dell'attuale giudizio di merito, il sig. ha provato o chiesto di provare di aver Pt_1 effettivamente sostenuto le spese di cui ora chiede, pro quota, il rimborso.
Dall'esame del fascicolo per ATP, risultano invero depositate mere fatture, non sufficientemente dettagliate (cfr. docc. 31-33, nota di deposito dell'11/12/2023), asseritamente riferite – anche – ai lavori oggetto di giudizio, senza che vi sia prova dell'avvenuto loro pagamento. Né può desumersi alcuna prova degli anzidetti esborsi dalle risultanze dell'elaborato peritale dell'ATP.
Come correttamente osservato dal convenuto – che peraltro sin dalla costituzione nel procedimento per ATP ha contestato tale deficit di prova –, le conclusioni cui è giunto il CTU in quella sede, in ordine alla quantificazione della (presunta) spesa sostenuta dall'odierno attore, si fondano in particolare su di un mero computo metrico estimativo prodotto proprio dal consulente dell'allora ricorrente. Il CTU ha quindi effettuato una valutazione e una stima di carattere generale degli interventi (peraltro contestata, nel merito, dalla controparte;
ma ogni questione sul punto può ritenersi assorbita dal concreto esito del giudizio). Ciò che più conta (e che giova ribadire) è che tale stima non può sostituire la prova, fallita, degli esborsi effettivamente sostenuti dall'attore (Cass. n. 4729/2015), dovendosi diversamente arrivare a sostenere l'insostenibile, ossia che la CTU – in sé – costituisca il titolo in forza del quale l'attore agisce.
In definitiva, sostanziando la prova degli esborsi, un fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, questi andavano specificamente allegati e provati nel rispetto delle preclusioni di rito. Ciò, tuttavia, come detto, non è avvenuto per insindacabili determinazioni della parte attrice, la quale dovrà sopportare le conseguenze della propria condotta processuale, senza che le stesse possano essere ora imputate (come invece parrebbe pretendere l'attore in base alle dichiarazioni di cui al verbale del 24/7/2025) alla scelta del Giudice, da un lato, di convertire
Pag. 6 di 9 il rito ordinario, con cui era stata incardinata la causa, nel rito semplificato di cognizione e, dall'altro, di negare la chiesta riconversione del rito semplificato in rito ordinario. Sul punto, e in ordine a ogni censura di violazione del contraddittorio, basti qui richiamare l'ordinanza istruttoria del 25/07/2025 (“ritenuto che non possa essere accolta la richiesta attorea di (ri)convertire il rito nelle forme del rito ordinario, posto che la valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all'art. 281-decies c.p.c. è già stata compiuta in senso affermativo in sede di verifiche preliminari, come consentito dell'art. 171-bis, co. 4, c.p.c. (tanto più che trattasi di giudizio di merito in seguito a procedimento per ATP) e tale valutazione non può che essere confermata anche all'esito dell'ulteriore contraddittorio svoltosi tra le parti;
ritenuto che
la suddetta decisione, in perfetta armonia con il dettato codicistico, non possa, né in astratto, né in concreto, porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, posto che con la memoria integrativa (il cui deposito è stato ritualmente autorizzato, sempre ai sensi dell'art. 171-bis, co. 4, c.p.c.) l'attore ben poteva svolgere adeguatamente ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, volta all'affermazione e alla dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, eventualmente anche in replica a qualsivoglia eccezione sollevata dalla parte convenuta nella sua comparsa di risposta;
che, in ogni caso, ulteriore specifica attività difensiva potesse essere proficuamente espletata (non essendo stata in alcun modo impedita) anche nel corso della prima udienza, che rappresenta il momento in cui, nell'ambito del rito semplificato, maturano definitivamente le preclusioni assertive e probatorie
(salvo che, per le esigenze dettate dalle difese della controparte, non venga richiesta l'assegnazione dei termini ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.; termini che, nel caso di specie, non sono stati chiesti e della cui necessità sarebbe stato in ogni caso possibile dubitare, posto che la parte convenuta non ha mutato in alcun modo la propria linea difensiva rispetto a quella delineata sin dalla costituzione nel procedimento per ATP e comunque sin dalla comparsa di risposta nell'odierno giudizio di merito, in replica alla quale, come si è già detto, l'attore ha avuto ampio spazio processuale per poter prendere
Pag. 7 di 9 adeguatamente posizione”).
Va dichiarata inoltre l'inammissibilità della domanda dell'attore rivolta alla condanna del ad eseguire i lavori (peraltro non CP_1 deliberati) così come richiamati nelle superiori conclusioni.
Si osservi infatti che, in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, l'art. 1105 c.c. comma 4 prevede la possibilità del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria in sede non già contenziosa, bensì di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. n.
18038/2020); conseguentemente il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, cod. civ., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione (non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis cod. proc. civ.) ha natura di atto di giurisdizione volontaria (cfr. Cass. n.21478/2024).
Di ciò, peraltro, l'attore ha dato mostra di essere consapevole (con la memoria integrativa autorizzata del 16.05.2025, chiamato a dedurre sul punto, ha affermato “Per quanto, invece, concerne gli altri lavori oggetto della domanda, questa difesa è ben consapevole che la relativa domanda avrebbe dovuta essere proposta in sede di volontaria giurisdizione e con ricorso”).
Infine, le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.,
e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore di causa dichiarato ad introduzione del giudizio di merito (non superiore ad € 19.000,00), sulla scorta dei parametri medi per il giudizio di accertamento tecnico preventivo e sulla scorta dei parametri minimi per la successiva fase di merito, considerata la sua modesta complessità, il concreto esito cui è pervenuta, l'assenza di una fase istruttoria e la decisione nelle forme semplificate. Vanno infine poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese di CTU per il giudizio per ATP, come liquidate con decreto del 31/10/2024.
Pag. 8 di 9
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la prima domanda attorea;
2. DICHIARA inammissibile la seconda domanda attorea;
3. CONDANNA l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali che si liquidano, per il procedimento di ATP (r.g. n. 8486/2023), in €
2.337,00 e, per l'odierno giudizio di merito, in € 2.540,00, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU disposta nel procedimento per ATP (r.g. n. 8486/2023), già liquidate con decreto del 31/10/2024 in € 2.540,00, oltre accessori come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione di Agatino Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, così deciso il 25/09/2025
IL GIUDICE
Tobia Aceto
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 25/09/2025, alle ore 09:38, sono presenti innanzi al Giudice Tobia Aceto tramite collegamento in videoconferenza con piattaforma Microsoft Teams: per l'Avv. Pontecorvi Paolo;
Parte_1 per , l'Avv. Fabbrani Valeria;
Controparte_1 partecipano all'udienza la dott.ssa Alice Patella e il dott. Francesco Boggian, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
*** Preliminarmente, il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*** Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., INVITA le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. Pontecorvi precisa le conclusioni come da atto di citazione, prendendo atto della dichiarata inammissibilità della seconda domanda formulata. Nel merito, afferma che non vi sia contestazione sui fatti di causa (esecuzione dei lavori straordinari su parti condominiali, come descritte dal ricorrente;
essendovi al più contestazione in ordine alle modalità esecutive degli stessi e al loro carattere urgente e necessario – requisiti che tuttavia sono stati tecnicamente accertati). Quanto alla prova degli esborsi, la pronuncia di legittimità citata dalla controparte non può essere letta nel senso che il rimborso non possa essere richiesto in assenza di spesa, posto che così non sarebbero rimborsabili pagamenti fatti in nero. L'Avv. Fabbrani precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e memoria integrativa alle quali si riporta quanto al merito delle difese e ribadisce che la prova del pagamento attiene ad un fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio. Il Giudice, dato atto, pronuncia la sentenza contenuta nel presente verbale, dando lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IL GIUDICE Tobia Aceto
Pag. 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 3987/2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Paolo Pontecorvi (C.F.: ), Francesca C.F._2
Saracci (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
) CodiceFiscale_4
-attore- contro (C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FABBRANI VALERIA (C.F.: ), C.F._5
-convenuto- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reiecta, preso atto dello svolgimento del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. rubricato con n. 8486/2023 r.g. avanti all'intestato Tribunale nonché dell'accertamento effettuato dal CTU nominato Ing. a conclusione del detto Persona_1 procedimento: - dichiarare il tenuto a rimborsare al signor Controparte_3 Parte_3
l'importo complessivo di € 18.144,01, ovvero quella maggiore o minor somma Pt_1 accertata dovuta in corso di causa, a titolo di spese necessarie ed urgenti eseguite dal signor
sulle parti comuni dell'edificio, oltre interessi dalla data di notificazione del ricorso Pt_1 per ATP del 5 luglio 2023 e salvo compensazione con eventuali debiti verso il - CP_1 ordinare al condominio di Calle Buccari n. 5, di eseguire – qualora non ancora effettuati -
l'insieme dei lavori straordinari già indicati dall'Arch. con propria relazione del 9 CP_4 novembre 2021 (doc. 2 di parte attrice) nonché tutti i lavori indicati dal CTU Ing. Per_1 al punto 4.2.1. della propria relazione peritale e che di seguito si riportano: […].
[...]
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali ed accessori nonché con rimborso delle spese ed onorari, oltre spese generali ed accessori, per il procedimento di
ATP depositato il 15 giugno 2023 n. 8486/2023 ed il rimborso integrale delle spese di
CTU. Con ogni più ampia riserva di depositare ulteriore documentazione e di richiedere mezzi di prova.
Pag. 3 di 9 Per parte convenuta:
[…] rigettarsi la domanda attorea essendo infondata in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti, in particolare per assoluta mancanza di prova in relazione agli esborsi asseritamente sostenuti. Spese rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con atto di citazione, il sig. ha chiamato innanzi Parte_4 all'adito giudice il , corrente in Venezia (S. Controparte_2
Elena), premettendo di aver depositato innanzi al Tribunale di Venezia ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. r.g. 8486/2023) ove ha esposto: 1) di essere proprietario dal 2020 di un appartamento con annessa terrazza ad uso esclusivo e di una soffitta all'interno del convenuto;
2) che, a cagione delle precarie condizioni CP_1 strutturali dell'intero stabile osservabili fin dall'epoca dell'acquisto, nel corso del 2021 e 2022 esso attore ha provveduto sua sponte ed a proprie spese ad alcuni interventi su parti comuni, in particolare sul terrazzo, il tetto di copertura, i solai e canna fumaria;
3) che permanendo ulteriori situazioni di criticità dell'intera costruzione, innanzi all'inerzia della compagine condominiale, col ricorso in premessa ha chiamato in giudizio il convenuto ed i singoli proprietari dei vari CP_1 appartamenti, chiedendo al Giudice la nomina di un CTU che provvedesse a verificare lo stato complessivo del , CP_1 determinando gli eventuali lavori necessari per il consolidamento strutturale dell'edificio, nonché l'accertamento delle spese sostenute dallo stesso per gli anzidetti lavori urgenti e necessari, con la Pt_1 ripartizione degli esborsi anticipati pro quota fra i condomini;
4) che il
CTU nominato, Ing. , ha concluso affermando che gli Per_1
interventi eseguiti dal signor fossero urgenti e necessari e ne Pt_1 ha quantificato l'ammontare complessivo in euro 22.226,67 con quota a carico dei restanti condomini di € 18.144,01, deducendo altresì la necessità dell'esecuzione di ulteriori lavori straordinari compendiati nelle conclusioni in epigrafe.
Pag. 4 di 9 L'attore, preso pertanto atto degli esiti dell'ATP e delle conclusioni rassegnate nel relativo elaborato peritale, con l'odierno giudizio ha chiesto la condanna del convenuto a rimborsare la relativa CP_1 quota parte dei lavori già effettuati per come calcolata dal CTU e ad eseguire i lavori di straordinaria manutenzione specificamente richiamati nell'elaborato peritale.
Il costituitosi in giudizio, ha respinto le Controparte_1 deduzioni attoree chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Il Giudice, disposto il mutamento del rito in sede di verifiche preliminari e constatato l'esito negativo della proposta conciliativa avanzata alle parti, stante la natura documentale della causa ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione al
25/09/2025, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza.
IN DIRITTO.
Le domande attoree sono in parte infondate, in parte inammissibili.
Il sig. agisce – ai sensi dell'art. 1134 c.c. – per il rimborso Pt_1 delle spese per la manutenzione straordinaria di alcune parti comuni del condominio che afferma di aver sostenuto Parte_5 spontaneamente (in assenza cioè di alcuna delibera assembleare autorizzativa o di ratifica), in quanto necessarie e urgenti, sulla base degli accertamenti e conteggi eseguiti dal CTU nel corso del procedimento per ATP (R.G. N. 8486/2023, i cui atti – ai quali si rimanda – sono stati ritualmente acquisiti al fascicolo in oggetto).
Ora, gli esborsi relativi ai predetti interventi sono rimborsabili alle condizioni richiamate dall'art. 1134 c.c. (“Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”), sempre che di tali esborsi effettiva prova vi sia (l'urgenza della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., postula innanzitutto che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento;
venendo a mancare, in difetto, il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità – cfr. Cass. 33158/2019, in
Pag. 5 di 9 motivazione).
Senonché, né nel corso del giudizio per ATP, né nel corso dell'attuale giudizio di merito, il sig. ha provato o chiesto di provare di aver Pt_1 effettivamente sostenuto le spese di cui ora chiede, pro quota, il rimborso.
Dall'esame del fascicolo per ATP, risultano invero depositate mere fatture, non sufficientemente dettagliate (cfr. docc. 31-33, nota di deposito dell'11/12/2023), asseritamente riferite – anche – ai lavori oggetto di giudizio, senza che vi sia prova dell'avvenuto loro pagamento. Né può desumersi alcuna prova degli anzidetti esborsi dalle risultanze dell'elaborato peritale dell'ATP.
Come correttamente osservato dal convenuto – che peraltro sin dalla costituzione nel procedimento per ATP ha contestato tale deficit di prova –, le conclusioni cui è giunto il CTU in quella sede, in ordine alla quantificazione della (presunta) spesa sostenuta dall'odierno attore, si fondano in particolare su di un mero computo metrico estimativo prodotto proprio dal consulente dell'allora ricorrente. Il CTU ha quindi effettuato una valutazione e una stima di carattere generale degli interventi (peraltro contestata, nel merito, dalla controparte;
ma ogni questione sul punto può ritenersi assorbita dal concreto esito del giudizio). Ciò che più conta (e che giova ribadire) è che tale stima non può sostituire la prova, fallita, degli esborsi effettivamente sostenuti dall'attore (Cass. n. 4729/2015), dovendosi diversamente arrivare a sostenere l'insostenibile, ossia che la CTU – in sé – costituisca il titolo in forza del quale l'attore agisce.
In definitiva, sostanziando la prova degli esborsi, un fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, questi andavano specificamente allegati e provati nel rispetto delle preclusioni di rito. Ciò, tuttavia, come detto, non è avvenuto per insindacabili determinazioni della parte attrice, la quale dovrà sopportare le conseguenze della propria condotta processuale, senza che le stesse possano essere ora imputate (come invece parrebbe pretendere l'attore in base alle dichiarazioni di cui al verbale del 24/7/2025) alla scelta del Giudice, da un lato, di convertire
Pag. 6 di 9 il rito ordinario, con cui era stata incardinata la causa, nel rito semplificato di cognizione e, dall'altro, di negare la chiesta riconversione del rito semplificato in rito ordinario. Sul punto, e in ordine a ogni censura di violazione del contraddittorio, basti qui richiamare l'ordinanza istruttoria del 25/07/2025 (“ritenuto che non possa essere accolta la richiesta attorea di (ri)convertire il rito nelle forme del rito ordinario, posto che la valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all'art. 281-decies c.p.c. è già stata compiuta in senso affermativo in sede di verifiche preliminari, come consentito dell'art. 171-bis, co. 4, c.p.c. (tanto più che trattasi di giudizio di merito in seguito a procedimento per ATP) e tale valutazione non può che essere confermata anche all'esito dell'ulteriore contraddittorio svoltosi tra le parti;
ritenuto che
la suddetta decisione, in perfetta armonia con il dettato codicistico, non possa, né in astratto, né in concreto, porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, posto che con la memoria integrativa (il cui deposito è stato ritualmente autorizzato, sempre ai sensi dell'art. 171-bis, co. 4, c.p.c.) l'attore ben poteva svolgere adeguatamente ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, volta all'affermazione e alla dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, eventualmente anche in replica a qualsivoglia eccezione sollevata dalla parte convenuta nella sua comparsa di risposta;
che, in ogni caso, ulteriore specifica attività difensiva potesse essere proficuamente espletata (non essendo stata in alcun modo impedita) anche nel corso della prima udienza, che rappresenta il momento in cui, nell'ambito del rito semplificato, maturano definitivamente le preclusioni assertive e probatorie
(salvo che, per le esigenze dettate dalle difese della controparte, non venga richiesta l'assegnazione dei termini ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.; termini che, nel caso di specie, non sono stati chiesti e della cui necessità sarebbe stato in ogni caso possibile dubitare, posto che la parte convenuta non ha mutato in alcun modo la propria linea difensiva rispetto a quella delineata sin dalla costituzione nel procedimento per ATP e comunque sin dalla comparsa di risposta nell'odierno giudizio di merito, in replica alla quale, come si è già detto, l'attore ha avuto ampio spazio processuale per poter prendere
Pag. 7 di 9 adeguatamente posizione”).
Va dichiarata inoltre l'inammissibilità della domanda dell'attore rivolta alla condanna del ad eseguire i lavori (peraltro non CP_1 deliberati) così come richiamati nelle superiori conclusioni.
Si osservi infatti che, in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, l'art. 1105 c.c. comma 4 prevede la possibilità del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria in sede non già contenziosa, bensì di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. n.
18038/2020); conseguentemente il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, cod. civ., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione (non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis cod. proc. civ.) ha natura di atto di giurisdizione volontaria (cfr. Cass. n.21478/2024).
Di ciò, peraltro, l'attore ha dato mostra di essere consapevole (con la memoria integrativa autorizzata del 16.05.2025, chiamato a dedurre sul punto, ha affermato “Per quanto, invece, concerne gli altri lavori oggetto della domanda, questa difesa è ben consapevole che la relativa domanda avrebbe dovuta essere proposta in sede di volontaria giurisdizione e con ricorso”).
Infine, le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.,
e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore di causa dichiarato ad introduzione del giudizio di merito (non superiore ad € 19.000,00), sulla scorta dei parametri medi per il giudizio di accertamento tecnico preventivo e sulla scorta dei parametri minimi per la successiva fase di merito, considerata la sua modesta complessità, il concreto esito cui è pervenuta, l'assenza di una fase istruttoria e la decisione nelle forme semplificate. Vanno infine poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese di CTU per il giudizio per ATP, come liquidate con decreto del 31/10/2024.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la prima domanda attorea;
2. DICHIARA inammissibile la seconda domanda attorea;
3. CONDANNA l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali che si liquidano, per il procedimento di ATP (r.g. n. 8486/2023), in €
2.337,00 e, per l'odierno giudizio di merito, in € 2.540,00, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU disposta nel procedimento per ATP (r.g. n. 8486/2023), già liquidate con decreto del 31/10/2024 in € 2.540,00, oltre accessori come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione di Agatino Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, così deciso il 25/09/2025
IL GIUDICE
Tobia Aceto
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