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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/10/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1942/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BELTRACHINI ANDREA
E
nata il [...] a [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BELTRACHINI ANDREA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 25.09.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, e della udienza tenutasi in data 02 ottobre
2025, con le quali le parti chiedevano e ottenevano di modificare le pattuizioni del ricorso nel senso di: “prevedere l'impegno al trasferimento del bene immobile e l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia in ragione del 10%, fermo nel resto quanto già concordato in ricorso”,
con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_1
151, co. 1, c.c.;
- ordinare al Comune di Moasca (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_1
economicamente, sarà integralmente a carico del Sig. il quale, pertanto, sarà Parte_1
tenuto a corrispondere integralmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse e le spese per
l'Università (ivi incluse quelle dell'alloggio a Milano), il mantenimento c.d. ordinario, quantificabile in Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili (salvo diverso accordo, tale somma verrà versata direttamente alla Sig.ra mentre tutte le altre voci di spesa alla Sig.ra ; Parte_2 Controparte_1
quanto alle spese di carattere straordinario, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria, verranno, invece, sostenute dai genitori nella misura del 90% dal padre e dal 10% dalla madre.
b) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1
della moglie, la somma mensile di euro 1.200,00 (milleduecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e che sarà rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
c) saranno integralmente a carico del Sig. tutti i costi di manutenzione ordinaria Parte_1
(c.d. tagliando e sostituzione delle gomme e delle parti usurate a causa dell'uso) e tutti quelli di Legge (ad es. bollo, assicurazione, revisione etc.) della autovettura MAZDA CX3, targata FA964HP, di proprietà della Sig.ra ed utilizzata anche dalla figlia e di tutte le future Controparte_1 Per_1
eventuali autovetture che saranno utilizzate sia dalla Sig.ra che dalla figlia;
Controparte_1 Per_1
d) il Sig. si impegna al trasferimento alla Sig.ra della quota del Parte_1 Controparte_1
50%, di proprietà del Sig. dell'immobile sito in Tortona (AL), Corso Montebello n. Parte_1
2 (censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 41, Part. 2185, Sub. 48), già casa coniugale, con accordo che, le spese condominiali straordinarie deliberate fino alla data della trascrizione immobiliare saranno integralmente a carico del Sig. Parte_1
Il trasferimento avverrà a titolo gratuito e in adempimento delle condizioni patrimoniali concordate in sede di separazione consensuale, costituendo parte integrante e inscindibile dell'assetto patrimoniale conseguente alla crisi coniugale”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da: nato a [...] il [...] e da nata a Parte_1 Controparte_1
NA (AL) il 20/06/1969, celebrato in Moasca (AT) in data 25/03/2017, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte 1^, Serie C, Anno 2017
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 07/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1942/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BELTRACHINI ANDREA
E
nata il [...] a [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BELTRACHINI ANDREA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 25.09.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, e della udienza tenutasi in data 02 ottobre
2025, con le quali le parti chiedevano e ottenevano di modificare le pattuizioni del ricorso nel senso di: “prevedere l'impegno al trasferimento del bene immobile e l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia in ragione del 10%, fermo nel resto quanto già concordato in ricorso”,
con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_1
151, co. 1, c.c.;
- ordinare al Comune di Moasca (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_1
economicamente, sarà integralmente a carico del Sig. il quale, pertanto, sarà Parte_1
tenuto a corrispondere integralmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse e le spese per
l'Università (ivi incluse quelle dell'alloggio a Milano), il mantenimento c.d. ordinario, quantificabile in Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili (salvo diverso accordo, tale somma verrà versata direttamente alla Sig.ra mentre tutte le altre voci di spesa alla Sig.ra ; Parte_2 Controparte_1
quanto alle spese di carattere straordinario, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria, verranno, invece, sostenute dai genitori nella misura del 90% dal padre e dal 10% dalla madre.
b) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1
della moglie, la somma mensile di euro 1.200,00 (milleduecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e che sarà rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
c) saranno integralmente a carico del Sig. tutti i costi di manutenzione ordinaria Parte_1
(c.d. tagliando e sostituzione delle gomme e delle parti usurate a causa dell'uso) e tutti quelli di Legge (ad es. bollo, assicurazione, revisione etc.) della autovettura MAZDA CX3, targata FA964HP, di proprietà della Sig.ra ed utilizzata anche dalla figlia e di tutte le future Controparte_1 Per_1
eventuali autovetture che saranno utilizzate sia dalla Sig.ra che dalla figlia;
Controparte_1 Per_1
d) il Sig. si impegna al trasferimento alla Sig.ra della quota del Parte_1 Controparte_1
50%, di proprietà del Sig. dell'immobile sito in Tortona (AL), Corso Montebello n. Parte_1
2 (censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 41, Part. 2185, Sub. 48), già casa coniugale, con accordo che, le spese condominiali straordinarie deliberate fino alla data della trascrizione immobiliare saranno integralmente a carico del Sig. Parte_1
Il trasferimento avverrà a titolo gratuito e in adempimento delle condizioni patrimoniali concordate in sede di separazione consensuale, costituendo parte integrante e inscindibile dell'assetto patrimoniale conseguente alla crisi coniugale”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da: nato a [...] il [...] e da nata a Parte_1 Controparte_1
NA (AL) il 20/06/1969, celebrato in Moasca (AT) in data 25/03/2017, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte 1^, Serie C, Anno 2017
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 07/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.