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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5855/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Barbara Pennacchio
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 7.05.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 13.10.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto la ricorrente invalida grave ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
1 Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , Per_1 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale CP_1 oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento e handicap grave).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, alla data della visita medico – legale ad oggi, le condizioni di salute si sono aggravate, allegando in proposito certificati del 29.01.2024 e del
29.05.2024.
2 Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie della sig.ra . Pt_1
Il dott. , quindi, dopo aver riesaminato la Per_1 documentazione medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e dell'ulteriore documentazione medica prodotta, con motivazione alquanto dettagliata, ha ritenuto di poter riconoscere, tenuto in particolare conto che la visita geriatrica del 29.01.2024 aveva certificato una fase severa della malattia di Alzhaimer,
l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave a partire dal gennaio 2024.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
Il Dott. , quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il sig. è affetto. Le conclusioni cui è dunque giunto il CP_2 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave e del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.01.2024, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Pertanto il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che le prestazioni sono state riconosciute in data antecedente al deposito del presente ricorso, si compensano per metà; la restante parte, comprese le spese di ctu, si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.01.2024.
3 Riconosce quale persona affetta da handicap con Parte_1 connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n.
104/92 a decorrere dal gennaio 2024.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in misura di CP_1 metà che si liquidano in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5855/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Barbara Pennacchio
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 7.05.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 13.10.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto la ricorrente invalida grave ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
1 Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , Per_1 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale CP_1 oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento e handicap grave).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, alla data della visita medico – legale ad oggi, le condizioni di salute si sono aggravate, allegando in proposito certificati del 29.01.2024 e del
29.05.2024.
2 Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie della sig.ra . Pt_1
Il dott. , quindi, dopo aver riesaminato la Per_1 documentazione medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e dell'ulteriore documentazione medica prodotta, con motivazione alquanto dettagliata, ha ritenuto di poter riconoscere, tenuto in particolare conto che la visita geriatrica del 29.01.2024 aveva certificato una fase severa della malattia di Alzhaimer,
l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave a partire dal gennaio 2024.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
Il Dott. , quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il sig. è affetto. Le conclusioni cui è dunque giunto il CP_2 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave e del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.01.2024, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Pertanto il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che le prestazioni sono state riconosciute in data antecedente al deposito del presente ricorso, si compensano per metà; la restante parte, comprese le spese di ctu, si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.01.2024.
3 Riconosce quale persona affetta da handicap con Parte_1 connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n.
104/92 a decorrere dal gennaio 2024.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in misura di CP_1 metà che si liquidano in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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