Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto al numero di ruolo generale
1281/2024, promossa da:
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ELEONORA DE RINALDO, ricorrente; contro
(c.f. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
LAURA MIRELLA MARIA PATTI, resistente; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI Per_
- Il mantenimento ordinario dovuto dal signor per i figli e viene di comune accordo Pt_1 Per_1
determinato in euro 400,00 (euro 200,00 per figlio), indicizzato istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
- Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono per rinuncia della solidarietà ex art. 13, comma 8, della Legge professionale forense.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. I sigg.ri e anno Parte_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione more uxorio, nel corso della quale sono nati i figli Per_3
(a Milano, il 27.12.2006) e (a Milano, il 27.12.2006).
[...] Persona_4
Con decreto del 6.5.2014, emesso all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 1528/2013, il Tribunale di Lecco ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla sig.ra con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di gestire i CP_1
rapporti tra padre e figli, ed ha posto a carico del sig. un contributo al mantenimento Pt_1
dei minori pari ad € 700,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse degli stessi.
Con successivo decreto del 25.3.2015, emesso all'esito del procedimento n. 30/2015, il
Tribunale di Lecco ha rigettato la domanda svolta dall'odierno ricorrente di modifica del contributo posto a suo carico con il sopracitato provvedimento.
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, il sig. ha proposto il presente giudizio Pt_1
al fine di ottenere la riduzione del contributo al mantenimento dei figli, in ragione della diminuzione del proprio reddito, a seguito del proprio pensionamento.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.12.2024, la sig.ra ha CP_1
contestato tutto quanto esposto da controparte ed ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
pagina 2 di 6 A sostegno, la resistente ha alleato di essersi trovata in serie difficoltà economiche poiché, sin dall'emissione del primo decreto, il sig. ha adempiuto solo parzialmente alle Pt_1
proprie obbligazioni di contribuzione al mantenimento dei figli, costringendola ad agire esecutivamente per il recupero di quanto a lei spettante e a presentare atto di denuncia- querela, per il reato di cui all'art. 570, co. 2, n. 2, c.p.
La sig.ra llega, inoltre, che il reddito dichiarato dal ricorrente non appare CP_1
attendibile, alla luce delle dichiarazioni dei redditi in atti e del tenore di vita condotta dallo stesso che denota capacità economiche e reddituali maggiori rispetto a quelle dichiarate.
All'udienza del 15.1.2025, dopo ampia discussione, le parti hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la proposta formulata dal giudice. Scaduto il termine del 12.3.2025 per il deposito di note scritte d'udienza, contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte, la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
2) Accordo raggiunto tra le parti. Con note depositate il 26.2.2025, i sigg.ri Pt_1
e hanno dato atto del raggiungimento di un accordo.
[...] Controparte_1
Attraverso tale intesa le parti hanno modificato il contributo al mantenimento dei figli, rideterminandolo in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie assunte nell'interesse degli stessi, come determinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Quanto previsto è in linea con quanto proposto dal giudice relatore all'udienza del
15.1.2025 e il mantenimento previsto appare congruo in relazione alle effettive disponibilità reddituali delle parti, come prospettate e documentate nel corso del giudizio.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte, come del resto dalle stesse concordato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso Pt_1
nei confronti di in parziale modifica delle condizioni per
[...] Controparte_1
pagina 3 di 6 la regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con decreto del 6.5. 2014, emesso da questo Tribunale all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione n.
1528/2013 R.G.A.C., fermo tutto il resto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
che versi a entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_3 Per_4
, di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
pagina 4 di 6 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
COMPENSA
tra le parti le spese del presente giudizio.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2025. pagina 5 di 6 Il GIUDICE rel.
Dott. Dario Colasanti
Il PRESIDENTE
Dott. Marco Tremolada
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