Art. 15. (Procedura per l'occupazione temporanea
e per la demanializzazione dei terreni boschivi)
Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'articolo 2 - penultimo comma -, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 .
Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 .
Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , gli enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati.
Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.
e per la demanializzazione dei terreni boschivi)
Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'articolo 2 - penultimo comma -, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 .
Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 .
Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , gli enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati.
Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.