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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13325/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 10323/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] (CF. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (CF. ), in Parte_2 CodiceFiscale_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...] (CF. ), tutti elett.te dom.ti in Napoli C.F._3
alla via Giulio Natta n. 4, presso lo studio dell'avv. Ciro Cappabianca che li rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di frequenza mensile (legge n.
18/1980) in favore della figlia minore . Persona_1
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo Per_2
l'insussistenza del prescritto requisito sanitario.
Parte ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
06/06/2024, proponeva rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 24/05/2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Con provvedimento del 30/10/2024 veniva nominato altro consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. affinchè provvedesse a nuova consulenza Persona_3
medico-legale tenendo conto delle argomentazioni espresse da parte ricorrente nell'atto di opposizione.
All'esito del deposito della disposta rinnovazione di ctu, all'odierna udienza il
Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi
2 di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3 Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di auto sostentamento del ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano fondate.
All'esito della disposta rinnovazione peritale, il ctu nominato in questa fase di opposizione ha, infatti, concluso che le infermità di cui alla diagnosi formulata incidono negativamente sulle attività della vita quotidiana condotta dalla minore tanto da necessitare di terapia specifica riabilitativa, affermando la sussistenza, nel caso di specie, del requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza mensile a decorrere dalla domanda amministrativa del 24/05/2022.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi formulata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sono poste, definitivamente, a carico dell le spese di ctu liquidate come da CP_1
separato decret.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione; dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 24/05/2022; condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.300,00 per CP_1
compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
4 Napoli, 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13325/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 10323/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] (CF. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (CF. ), in Parte_2 CodiceFiscale_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...] (CF. ), tutti elett.te dom.ti in Napoli C.F._3
alla via Giulio Natta n. 4, presso lo studio dell'avv. Ciro Cappabianca che li rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di frequenza mensile (legge n.
18/1980) in favore della figlia minore . Persona_1
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo Per_2
l'insussistenza del prescritto requisito sanitario.
Parte ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
06/06/2024, proponeva rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 24/05/2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Con provvedimento del 30/10/2024 veniva nominato altro consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. affinchè provvedesse a nuova consulenza Persona_3
medico-legale tenendo conto delle argomentazioni espresse da parte ricorrente nell'atto di opposizione.
All'esito del deposito della disposta rinnovazione di ctu, all'odierna udienza il
Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi
2 di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3 Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di auto sostentamento del ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano fondate.
All'esito della disposta rinnovazione peritale, il ctu nominato in questa fase di opposizione ha, infatti, concluso che le infermità di cui alla diagnosi formulata incidono negativamente sulle attività della vita quotidiana condotta dalla minore tanto da necessitare di terapia specifica riabilitativa, affermando la sussistenza, nel caso di specie, del requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza mensile a decorrere dalla domanda amministrativa del 24/05/2022.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi formulata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sono poste, definitivamente, a carico dell le spese di ctu liquidate come da CP_1
separato decret.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione; dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 24/05/2022; condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.300,00 per CP_1
compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
4 Napoli, 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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