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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/01/2025, alle ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1545/2021
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte opponente l'Avv. MANGIERI FELICE il quale si riporta a quanto dedotto e chiesto nelle note difensive , e precisa le proprie conclusioni come da note sesse per parte opposta l'Avv. Filippo Strangi per delega dell'avv. BORGESE DANIELA il quale si riporta a quanto dedotto e chiesto nelle note difensive conclusive depositate
, e alle conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di coniglio, terminata alle ore 23,45
Letti gli atti decide come la causa come da sentenza di seguito trascritta, di cui dà lettura, assenti le parti
Il Giudice
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'odierna udienza di discussione del
22.01.2025, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 23,45, letti gli atti , ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 645 cpc iscritto al n. rg. 1545/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili
DA
con sede in Bari al viale della Repubblica Parte_1
119 - partita iva , in persona dell'Amministratore, dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa – giusta mandato in calce – Parte_2 dall'avvocato Felice Mangieri ( - C.F._1
Email_1
- attore/opponente -
CONTRO
(C.F.: ), nella Controparte_1 C.F._2 qualità di titolare dell'omonima officina meccanica, sita in EF (RC) alla C.da Aracri n. 18, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in foglio separato ed allegato al presente atto, dall'Avv. Daniela Borgese (C.F.:
) – opposto/convenuto - C.F._3
AVENTE AD OGGETTO:
OPPOSIZIONE avverso il decreto ingiuntivo n. n.356/2021, privo di provvisoria esecutorietà, reso dal Tribunale di Palmi il 29/6/2021, nel procedimento iscritto al n.1126/2021 R.G. e notificato il 29/6/2021,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
in data 15.01.2025 (attore): voglia l'On.le Tribunale adito, così provvedere: - accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare la nullità dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 356/2021 per le ragioni meglio sviluppate ai punti A) e B) del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;
- in via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle prove articolate nella memoria 183, VI comma n.2, c.p.c. del 19/4/2022.
in data 15.01.2025 (convenuto): Voglia l'Ill.mo Tribunale di Palmi adito, contrariis reiectis
- respingere tutte le domande formulate dalla società , Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto Parte_3
ingiuntivo n. n. 356/2021 del 29.06.2021, iscritto al n. 1126/2021 R.G, emesso dal Tribunale di Palmi.
- IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la , i.p.l.r.p.t al pagamento in Parte_1
favore del sig. , della somma di Euro 42.000,00, oltre Controparte_1
agli interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà provata ed accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a favore del costituito procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde
MOTIVI
Con decreto ingiuntivo n.356/2021 emesso il 29/6/2021, notificato il
29/6/2021, relativo al procedimento monitorio iscritto al n.1126/2021 R.G. promosso da privo di provvisoria Controparte_1
esecutorietà, il Tribunale di Palmi ingiungeva a in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., di pagare in favore dell'opposto:
1. la somma di € 42.000,20 dovuta a titolo di corrispettivo per servizi di riparazione, comprensivo dei pezzi di ricambio, di automezzi di eseguiti nel periodo compreso tra il 2017 e il 2021, meglio Parte_1 specificati nei preventivi offerti in comunicazione;
2. gli interessi come da domanda quali somme;
3. le spese del presente giudizio pari ad € 286,00 e le competenze che liquida in € 1.235,00 oltre spese forf. 15%, c.p.a. e iva come per legge.”
Avverso la pretesa creditoria proponeva opposizione Parte_1 ai sensi dell'art. 645 cpc mediante atto di citazione tempestivamente notificato, deducendo l'infondatezza della pretesa, la mancanza di prova dell'esistenza, certezza e liquidità del credito, in particolare rilevando che i preventivi offerti dall'istante a sostegno della pretesa creditoria non costituisco prova del credito e, comunque, non risultano essere mai stati autorizzati dalla società opponente.
Si costituiva in giudizio , insistendo sulla pretesa Controparte_1 creditoria , deducendo in fatto che e l'officina Parte_1 CP_1
sono iniziati nel 2016 allorquando la società ha acquisito l'appalto per la raccolta dei rifiuti nel territorio calabrese (Comune di San
Giorgio1EF e limitrofi), e si è affidata per le riparazioni dei propri mezzi, nonché per gli interventi su strada degli stessi e le revisioni all'officina
.” Che già alla data del 2017 aveva maturato un credito nei confronti CP_1
di per i quali veniva ammessa al concordato Controparte_2 preventivo contro la società, che “all'indomani dell'ammissione del
Concordato tutti i lavori dovevano essere autorizzati dai Commissari”, ma i responsabili di zona della continuavano a Controparte_2
rassicurare il che i lavori di riparazione eseguiti sarebbero stati pagati CP_1
e continuava ad affidare lavori di riparazione sugli automezzi della società.
Deduce che il responsabile di zona di indicato nella Controparte_2 persona di avesse sempre chiesto l'intervento dei servizi Persona_1
di riparazione e messa su strada degli automezzi autorizzando i preventivi.
Quindi a dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria produceva in giudizio , in aggiunta alla documentazione prodotta nel giudizio monitorio, i seguenti documenti: 4) Missiva amministratore 5) Elenco Parte_1
preventivi dal 2016-2021; 6) Elenco rapporti di intervento 2016-2019; 7)
Preventivi con fatture di acquisto componenti;
8) Preventivi con foto mezzi;
9) Preventivi inviati tramite mail. E chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli :
1) vero che, l'officina meccanica del sig. effettuava Controparte_1
lavori di riparazione in officina, revisioni e interventi su strada per gli automezzi della a decorrere dal 2016? 2) Con quale Parte_1 frequenza gli automezzi della si trovavano nell'officina Parte_1
? 3) Vero che, stante l'urgenza di rimettere su strada gli automezzi CP_1
della per gli stessi veniva sollecitata la riparazione? 4) Parte_1
Vero che, constatato il tipo di danno degli automezzi della Parte_1
gli stessi venivano preventivati e i preventivi firmati dagli autisti o dal responsabile di zona? 5) Vero che, tra l'officina e la CP_1 si era creato un rapporto tale per cui la prima era l'officina Parte_1
di fiducia della seconda e tutti gli automezzi venivano ivi portati per le riparazioni/revisioni/ assistenza su strada? 6) Vero che il preventivo era una
“proforma” in quanto, stante il rapporto fiduciario gli automezzi della venivano portati sempre nell'ufficina e questa era Parte_1 CP_1
l'officina di riferimento per ogni guasto o necessità? 7) Si riconoscono i preventivi di riparazione e le firme ivi apposte? 8) Vero che i lavori di cui ai preventivi, che si sottopongono in visione, sono stati effettivamente eseguiti nelle date ivi indicate e i mezzi sono stati consegnati riparati?
E CTU al fine di verificare se, i prezzi per i lavori effettuati come da preventivi (fatture) siano conformi ai prezzi di mercato, quindi concorrenziali, e se, sugli automezzi oggetto di riparazione (identificati tramite targa nei preventivi) siano stati effettuati i lavori preventivati e se gli stessi fossero necessari .
LA causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti, e mediante prova testimoniale.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Anzitutto deve essere premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (fra le altre, si veda C. 2997/2004). A ciò si aggiunge, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, che nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009).
Per conseguenza, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697
c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere.
Tale soluzione, ormai pacifica in giurisprudenza, sin dalla pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 13533 del 2001, nella quale si è affermato che:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU 13533/2001; si vedano più di recente: C. 127/2022, C.
34433/2021, C. 27419/2021, C. 10394/2021, C. 25872/2020, C. 18200/2020, C.
3996/2020).
Nel caso di specie parte opposta non ha offerto in giudizio prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale meglio esplicato nei preventivi allegati .
Tanto emerge dalla documentazione offerta in giudizio, dalle prove testimoniali e dalle stesse deduzioni in fatto offerte da parte opposta nei propri scritti difensivi.
Ora appare pacifico tra le parti che i rapporti contrattuali tra il , quale titolare CP_1 della omonima officina meccanica, e la si svolgessero , per Parte_1 prassi consolidata, attraverso la richiesta di riparazione mezzi da parte di tale la redazione di un preventivo da parte dell'Officina e Persona_1 CP_1
l'accettazione da parte della società del preventivo di esecuzione lavori.
Parte opponente sul punto rileva che l'accettazione della proposta negoziale, come esplicata nei preventivi, che sugellava l'accordo negoziale tra le parti, veniva eseguita mediante sottoscrizione da parte dell'amministrazione di
[...]
alla quale venivano inviati i preventivi. E a dimostrazione di quanto CP_2 asserito offre in giudizio una serie di preventivi sottoscritti per accettazione da , relativi a prestazioni eseguite nel medesimo periodo Parte_1 contrattuale oggi oggetto di lite.
Tutti i preventivi offerti in giudizio dal non portano alcuna accettazione CP_1 scritta da parte di ma recano delle sottoscrizioni, peraltro Controparte_2 illeggibili, di soggetti sempre diversi, per cui non è possibile dalle stesse risalire alla persona che, accentando il preventivo, autorizzava l'officina ad eseguire la riparazione ivi indicata e al prezzo dato.
A ciò si aggiunga che appare, quantomeno improbabile, che l'officina CP_1 adottasse nel medesimo periodo una prassi commerciale diversa nei confronti dello stesso contraente.
Dalla narrazione offerta in giudizio dal emerge che tutte le prestazioni CP_1 dell'officina meccanica per le quali oggi il chiede il pagamento del CP_1 corrispettivo dovuto siano state autorizzate motu proprio da tale Persona_1 indicato da parte opposta come responsabile di zona di che, Controparte_2 tuttavia, nella qualità di responsabile di zona , non ha mai sottoscritto per accettazione alcun preventivo di quelli offerti in giudizio a dimostrazione dell'esistenza del credito.
Inoltre, non è stata offerta in giudizio la prova che il avesse poteri per agire Per_1 in nome e per conto della società opponente.
Non risulta, altresì, dimostrato che tutti gli interventi di riparazione sugli automezzi di indicati nei preventivi fossero tutti necessari al fine del Controparte_2 buon funzionamento del mezzo e che siano stati effettivamente eseguiti.
A tal fine non risultano sufficienti le prove documentali offerte né le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, e la ctu a tal fine richiesta, inammissibile avendo mero carattere esplorativo, sarebbe stata comunque inutile atteso che i lavori di riparazione per i quali parte opposta chiede il prezzo corrispettivo risalgono a molto tempo fa e degli stessi non vi è altra fonte di prova se non i ricordi degli operai e i preventivi.
Dalle testimonianze assunte è emerso che gli operai che portavano i mezzi in officina non erano al corrente dell'attività amministrativa della società e della procedura di autorizzazione degli interventi di riparazione sui mezzi, alcuni operai riferiscono di prendere direttive da tale indicato come responsabile di zona della Per_1
il quale rilevato un problema meccanico su segnalazione degli Controparte_2 operai, mandava i mezzi in officina che venivano poi ritirati dagli operai dopo l'intervento di officina. Il sentito come teste ha a sua volta dichiarato Per_1
“quando si guastava un camion il mio compito era quello di chiamare a Bari, il dott.
, per riferire i guasti al mezzo. Da Bari telefonavano al Meccanico Testimone_1
e poi mi riferivano che avrei potuto portare il camion dal meccanico il quale avrebbe rilasciato il preventivo prima di eseguire i lavori.
il preventivo veniva inviato dal meccanico, , a . Controparte_1 Testimone_1 il preventivo veniva approvato dalla ditta che chiamava telefonicamente il
meccanico per dire che poteva aggiustare il mezzo.
io il preventivo non l'ho mai visto. Io, insieme all'autista, lasciavamo il camion in officina.
“: io non ho mai autorizzato i lavori.
“io ero un operaio. Nella zona c'era un direttore generale di nome Pt_4
Nonostante le contraddizioni emerse confrontando le deposizioni dei testi, complessivamente. dalla prova testimoniale assunta, risulta dimostrato che le autorizzazione all'esecuzione degli interventi di officina venivano gestiti a Bari ove si trova la sede amministrativa della società opponente, a cui veniva inviato dall'officina meccanica il preventivo dei lavori da eseguire con i relativi CP_1 prezzi.
Parte opponente dimostra che l'autorizzazione avveniva mediante sottoscrizione del preventivo da parte degli uffici amministrativi con sede in Bari, circostnza confermata dalla narrazione dei fatti di causa, dalle prove testimoniali e dalla documentazione offerta in giudizio.
Sembrerebbe che l'officina meccanica abbia dunque eseguito dei lavori CP_1 autorizzati da persone che non avevano il potere per farlo.
Ora ai sensi dell'art. 1389 c.c. , nel caso in cui un contratto viene concluso in assenza di potere di rappresentanza (falsus procurator) o di eccesso nel suo uso, poiché anche in tale ultimo caso il procuratore agisce, di fatto, senza potere, il contratto non vincola il rappresentato, atteso che questi non ne aveva autorizzato il compimento;
il contratto non vincola nemmeno il rappresentante, o falsus procurator, poiché il terzo non voleva stipulare con lui.
Peraltro, nella presente vicenda il non può appellarsi all'incolpevole CP_1 affidamento riposto nella persona che chiedeva e autorizzava l'intervento in officina atteso che sapeva perfettamente che i lavori venivano autorizzati dalla sede amministrativa di Bari alla quale dovevano essere inviati i preventivi, inoltre la persona indicata come responsabile di zona di ha Controparte_2 testimoniato dichiarando di non avere mai autorizzato alcun preventivo per conto di smentendo così la narrazione di parte opposta . Parte_1
Quindi, nella presente fattispecie indubbiamente deve dirsi che le proposte negoziali di cui ai preventivi offerti in giudizio non sono mai state accettate dalla società, e gli interventi di riparazione, se realmente eseguiti , (considerato che delle prestazioni non vi è prova certa) sono state eseguiti senza il consenso del proprietario del mezzo.
Considerato che non è mai stato concluso tra le parti un valido contratto,
[...] non ha assunto alcuna obbligazione contrattuale con il , per CP_2 CP_1
l'acquisto dei beni e servizi indicati nei preventivi da questi prodotti in giudizio, e conseguentemente, nessun credito è sorto in favore del per le causali di cui CP_1 ai preventivi stessi. Sicchè il credito per il quale il ha promosso l'azione CP_1 giudiziale di recupero non risulta provato.
L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. n.356/2021, emesso dal
Tribunale di Palmi i n data 29/6/2021, nel procedimento iscritto al n.1126/2021 R.G. e notificato il 29/6/2021, deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della parte opposta e in favore di , liquidate come in Controparte_2
dispositivo
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.
356/2021, emesso dal Tribunale di Palmi il 29/6/2021, nel procedimento iscritto al n.1126/2021 R.G. proposta da , disattesa Controparte_2
ogni diversa stanza ed eccezione, così decide:
a. Accoglie l'opposizione e pertanto accerta e dichiara che nulla deve a per le causali di Parte_1 Controparte_1
cui al ricorso proposto nel giudizio monitorio iscritto al n. 1126/2021 e proposte nel presente giudizio;
b. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 356/2021, emesso dal Tribunale di Palmi il 29/6/2021, nel procedimento iscritto al n.1126/2021 R.G.;
c. condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in favore di in € 286,00 Controparte_2 per spese n.i., e in € 5.331,00 per compenso professionale , oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge .
Palmi, lì 22.01.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella