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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 7325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. ALINA ROSSATO Giudice dott. BARBARA DE MUNARI Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7325/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.6.2024 da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEGORARO CARMEN
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PEGORARO CARMEN con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
Assegnare la casa coniugale sita in 35129 Padova (PD), Via Cantele n. 17, di proprietà esclusiva del sig. , e del relativo mobilio e arredo, a quest'ultimo, che la Parte_1 abiterà con il figlio Per_1
pagina 1 di 4 Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
Disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Disporre il collocamento paritario del figlio presso l'abitazione del padre, sita in
35129 Padova (PD) Via Cantele n. 17 nonché presso quella della madre, sita in 35129
Padova (PD), via San Marco n. 130, prevedendo che gli stessi possano vederlo e tenerlo con sé metà settimana ciascuno, fermo restando i weekend, i quali saranno da stabilirsi di comune accordo compatibilmente con le esigenze di vita di ciascuno dei genitori e nel rispetto altresì degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno. Relativamente alle vacanze pasquali, il figlio avrà la facoltà di trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
Per quanto concerne le vacanze estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio almeno quindici giorni, anche non continuativi, con programmazione delle vacanze entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno.
Le spese straordinarie relative al minore, così come previste e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Padova sottoscritto dal Presidente dello stesso in data
17.01.2017 (quali, ad esempio, spese mediche non mutuabili, spese scolastiche, spese per la pratica sportiva, spese per vacanze, centri estivi, ecc.), previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
Dato atto delle condizioni economico-reddituali degli odierni ricorrenti e del regime di mantenimento diretto scelto dagli stessi, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio durante il periodo in cui lo ha con sé. Per_1
pagina 2 di 4 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto, della carta d'identità e dei documenti validi per l'espatrio relativamente al figlio minore e, in ogni caso, ad indicare ove il minore sarà reperibile.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile in data 25.10.2014 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.224, parte I, anno 2014, e che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 6.3.2015, che la convivenza era divenuta Per_1 intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n.795/2024, in data 29.10/8.11.2024, passata in giudicato in data
8.11.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Con note scritte depositate in data 25.6.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza cartolare di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della pronuncia della sentenza suindicata di separazione personale e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
pagina 3 di 4 Le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, appaiono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e conformi agli interessi del figlio e va pertanto preso atto delle stesse.
Attesa la natura del giudizio, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.10.2014 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.224, parte I, anno
2014;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 8.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. ALINA ROSSATO Giudice dott. BARBARA DE MUNARI Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7325/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.6.2024 da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEGORARO CARMEN
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PEGORARO CARMEN con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
Assegnare la casa coniugale sita in 35129 Padova (PD), Via Cantele n. 17, di proprietà esclusiva del sig. , e del relativo mobilio e arredo, a quest'ultimo, che la Parte_1 abiterà con il figlio Per_1
pagina 1 di 4 Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
Disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Disporre il collocamento paritario del figlio presso l'abitazione del padre, sita in
35129 Padova (PD) Via Cantele n. 17 nonché presso quella della madre, sita in 35129
Padova (PD), via San Marco n. 130, prevedendo che gli stessi possano vederlo e tenerlo con sé metà settimana ciascuno, fermo restando i weekend, i quali saranno da stabilirsi di comune accordo compatibilmente con le esigenze di vita di ciascuno dei genitori e nel rispetto altresì degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno. Relativamente alle vacanze pasquali, il figlio avrà la facoltà di trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
Per quanto concerne le vacanze estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio almeno quindici giorni, anche non continuativi, con programmazione delle vacanze entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno.
Le spese straordinarie relative al minore, così come previste e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Padova sottoscritto dal Presidente dello stesso in data
17.01.2017 (quali, ad esempio, spese mediche non mutuabili, spese scolastiche, spese per la pratica sportiva, spese per vacanze, centri estivi, ecc.), previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
Dato atto delle condizioni economico-reddituali degli odierni ricorrenti e del regime di mantenimento diretto scelto dagli stessi, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio durante il periodo in cui lo ha con sé. Per_1
pagina 2 di 4 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto, della carta d'identità e dei documenti validi per l'espatrio relativamente al figlio minore e, in ogni caso, ad indicare ove il minore sarà reperibile.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile in data 25.10.2014 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.224, parte I, anno 2014, e che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 6.3.2015, che la convivenza era divenuta Per_1 intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n.795/2024, in data 29.10/8.11.2024, passata in giudicato in data
8.11.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Con note scritte depositate in data 25.6.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza cartolare di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della pronuncia della sentenza suindicata di separazione personale e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
pagina 3 di 4 Le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, appaiono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e conformi agli interessi del figlio e va pertanto preso atto delle stesse.
Attesa la natura del giudizio, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.10.2014 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.224, parte I, anno
2014;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 8.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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