Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7068
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio; sicché, per un verso il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio - economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché la situazione economica attuale, ovvero esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può tener conto della situazione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del medesimo richiedente, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.

Commentari2

  • 1Assegno di divorzio permane anche se il coniuge inizia una nuova convivenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2006

  • 2Assegno di divorzio: il tenore di vita basso può non incidere sul suo ammontareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2005
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7068
Data del deposito : 24 maggio 2001

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