Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio; sicché, per un verso il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio - economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché la situazione economica attuale, ovvero esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può tener conto della situazione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del medesimo richiedente, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.
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- 1. Assegno di divorzio permane anche se il coniuge inizia una nuova convivenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2006
- 2. Assegno di divorzio: il tenore di vita basso può non incidere sul suo ammontareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7068 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RL IL ZA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pineta Sacchetti n. 470, presso l'Avv. Gianfranco Lancellotti che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Dante Venco del foro di Como, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
LO OR, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Mellini n. 51, presso l'Avv. Giuseppe Baldi, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Funghini del foro di Como in forza di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 912 pubblicata il 7.4.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.2.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio IL Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in data 27.5/10.7.1998, il Tribunale di Milano pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio ivi contratto il 9.6.1983 da RL LL RA e da LO RE, adottando i conseguenziali provvedimenti e condannando in specie il primo alla corresponsione in favore della seconda, ex art. 5 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dell'assegno mensile di lire 6.000.000.
Avverso la decisione, interponeva gravame lo RA con ricorso depositato il 4.8.1999, tra l'altro chiedendo che, in parziale riforma di detta pronuncia, venisse negato all'ex coniuge qualsiasi diritto alla percezione di un assegno periodico a titolo personale, non sussistendone i presupposti, ovvero, in via subordinata, che l'importo determinato in prime cure fosse ridotto a lire 500.000 mensili, nonché sollevando eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 sopra citato in riferimento agli artt. 29, 31 e 42 della Costituzione.
Resisteva nel grado l'appellata, spiegando a propria volta impugnazione incidentale e chiedendo in particolare che l'assegno attribuitole venisse elevato a lire 9.166.000 mensili, in ragione della notevole incidenza della relativa imposizione fiscale, sì da consentirle di fruire della contribuzione al netto dell'imposizione medesima.
La locale Corte di Appello, con sentenza in data 24.3/7.4.2000, confermava l'impugnata pronuncia quanto all'assegno periodico conosciuto a favore della RE, segnatamente assumendo:
a) che dovesse preliminarmente affermarsi la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale;
b) che i primi giudici avessero fatto corretta applicazione della normativa in argomento, equamente apprezzando la rispettiva posizione economico patrimoniale delle parti e, all'esito di tale valutazione comparativa, pervenendo alla determinazione di un assegno periodico idoneo a superare la pesante sperequazione così evidenziatasi ed a consentire all'ex moglie di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza coniugale;
c) che tanto avessero gli stessi giudici argomentato dalla situazione delineatasi nel procedimento di separazione personale recentemente conclusosi con sentenza passata in giudicato, rilevando come nessun mutamento sostanziale si fosse nelle more verificato;
d) che neppure nel giudizio di secondo grado l'appellante principale avesse allegato circostanze innovative seriamente apprezzabili, tali da escludere ogni sperequazione tra la sua posizione e quella dell'ex coniuge o da portare il divano precedentemente ravvisato a livelli incompatibili con l'erogazione dell'assegno determinato dai primi giudici;
e) che questi ultimi del tutto opportunamente avessero considerato gli ulteriori criteri di legge per procedere alla quantificazione dell'emolumento de quo.
Avverso la predetta sentenza, propone corso per cassazione lo RA, deducendo tre motivi di gravame e riproponendo altresì l'eccezione di incostituzionalità di cui ai motivi tutti dell'atto di appello: resiste la RE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in relazione alla pretesa nullità della procura avversaria sotto i profili che questa:
a) lungi dal risultare chiaramente rilasciata per il solo giudizio di legittimità, appare conferita per un giudizio di merito ed, anzi, per un giudizio di primo grado, senza essere del resto munita di data;
b) non contiene nell'autentica la sottoscrizione dell'Avv. Lancellotti, il quale, malgrado figuri sia come procuratore sia come domiciliatario, neanche sottoscrive il ricorso (che pure, in calce, porta il suo nome);
c) nella copia notificata del ricorso medesimo, non reca la sottoscrizione ne' del mandante ne' dei patroni (Avv. Venco e Avv. Lancellotti).
Per quanto attiene al profilo sub a), giova notare che la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando così irrilevanti sia il difetto di uno specifico riferimento alla sentenza da impugnare ed al giudizio di legittimità da promuovere, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 29 aprile 1999, n. 4299; nonché, Cass. 10 marzo 1998, nn. 2642 e 2646; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1636; Cass. 13 luglio 1999, n. 7422; Cass. 5 gennaio 2000, n. 46; Cass. 19 aprile 2000, n. 5126), sia, infine, la stessa mancanza della data, atteso che la posteriorità del conferimento della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con il ricorso cui accede, nel quale la sentenza è menzionata, laddove la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12625; Cass. 7422/1999, cit.), la quale, nella specie, reca a margine, rispetto all'originale, la riproduzione del testo della procura la cui conformità è rilevabile dalla relata dell'ufficiale giudiziario.
Sotto il profilo sub b), poi, si osserva che, nell'ipotesi in cui la procura speciale a margine del ricorso per cassazione figuri conferita con poteri e facoltà anche disgiunti a due avvocati iscritti nell'albo speciale (come nella specie, là dove gli Avv.ti Dante Venco e Gianfranco Lancellotti risultano officiati "unitamente e disgiuntamente"), ciascuno di essi ha la piena rappresentanza processuale, onde è sufficiente che tanto l'autenticazione della procura medesima quanto il ricorso siano sottoscritti da uno solo dei professionisti delegati (come nella specie, là dove risulta la sola sottoscrizione dell'Avv. Venco sia per autentica della procura sia in calce al ricorso), senza che la mancata sottoscrizione dell'altro comporti alcuna nullità (Cass. 12 gennaio 1984, n. 238; Cass. 21 giugno 1985, n. 3745; Cass. 3 novembre 1988, n. 5922; Cass. 28 novembre 1989, n. 5185; Cass. 16 maggio 1997, n. 4368; Cass. 16 giugno 1997, n. 5389; Cass. 13 ottobre 1998, n. 10111). Circa, infine, il profilo sub c), è da considerare che, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore provvisto di procura speciale e dell'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito del relativo mandato, come la trascrizione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla chiesta di notificazione (Cass. 15 luglio 1998, n. 6923; Cass. 26 maggio 1999, n. 5113; Cass. 29 maggio 1999, n. 5249; Cass. 5 gennaio 2000, n. 29; Cass. 22 settembre 2000, n. 12573; Cass. 22 novembre 2000, n. 15072), laddove, nella specie, da un lato la copia notificata del ricorso reca a margine, in calce alla riproduzione del testo della procura che figura nell'originale, l'indicazione a stampa vuoi della sottoscrizione della parte conferente ("F.to RA RL IL") vuoi della corrispondente sottoscrizione per autentica di uno dei due difensori ("F.to Avv. Dante Venco"), mentre, dall'altro lato, la relata di notifica contiene la dicitura "A richiesta dell'Avv. Dante Venco del Foro di Como, nella sua qualità ut supra...", onde non pare invero dubitabile che la copia in parola rechi comunque sufficienti elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal suddetto difensore.
Tutto ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che l'impugnata sentenza abbia omesso di verificare quale fosse l'obiettivo tenore di vita delle parti durante la convivenza matrimoniale ed abbia in particolare trascurato:
a) di considerare il fatto che il settore merceologico nel quale opera il medesimo ricorrente - la seta - è stato investito negli ultimi lustri da un gravissimo stato di crisi;
b) di considerare il tenore dei dati desumibili dalla documentazione prodotta (in particolare dei bilanci);
c) di apprezzare correttamente la stessa circostanza della riduzione del compenso già goduto dallo RA quale presidente del consiglio di amministrazione della Olmetto S.p.A..
Il motivo non è fondato.
Conviene premettere come il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determini l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, onde, se per un verso il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato "manente matrimonio", nonché la situazione economica attuale, ovvero esistente al momento della domanda (Cass. 28 luglio 1999, n. 8183; Cass. 16 giugno 2000, n. 8225), per altro verso il giudice può tener conto della condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. 21 agosto 1997, n. 7799) e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del medesimo richiedente, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (Cass. 8225/2000, cit.). Nella specie, è quindi da osservare come l'impugnata sentenza si sottragga a censura, là dove la Corte territoriale:
1) circa il profilo sopra indicato sotto la lettera a), ha dato esaurientemente conto del fatto che non risulta "avere lo RA registrato una qualche rilevante flessione della propria consistenza patrimoniale, od almeno una flessione sostanziale tale da incidere sulla sua possibilità di far fronte alle obbligazioni pecuniarie poste a suo carico", onde il convincimento che "nulla ancora alla data odierna induce a ritenere che nelle more si sia verificato un tracollo economico di portata tale da escludere ogni sperequazione tra la sua posizione e quella dell'ex moglie, o da portare la precedentemente ravvisata dismisura a livelli incompatibili con l'erogazione dell'assegno divorzile sancito dal tribunale";
2) circa il profilo sopra indicato sotto la lettera b), ha dato esaurientemente conto vuoi del fatto che "l'appellante ha...significativamente omesso di produrre le proprie più recenti dichiarazioni fiscali ... sicché la Corte neppure è stata posta in condizione di rilevare autonomamente...qualsivoglia saliente modificazione rispetto al passato", vuoi del fatto che "i bilanci prodotti (non) valgono a suffragare la tesi di una pesante contrazione degli utili o di un incipiente stato di decozione delle plurime attività imprenditoriali riferibili alla persona dell'appellante, il cui elevato tenore di vita non risulta avere ad oggi subito alterazione alcuna", vuoi, ancora, del fatto che, nella querela del dicembre 1998, lo RA si è definito quale "Amministratore delegato e socio della Olmetto S.p.A., società che ha personalmente contribuito a creare, più di 20 anni orsono, portandola ad essere tra le maggiori industrie seriche comasche";
3) circa il profilo sopra indicato sotto la lettera c), ha dato esaurientemente conto del proprio apprezzamento circa la natura niente affatto "significativa" della riduzione del compenso determinato per l'anno 1999 a vantaggio dello RA in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della sopra indicata società, avendo in particolare sottolineato vuoi che l'importo in parola non costituisce l'unica fonte di reddito dell'obbligato, da sempre negli atti definitosi imprenditore di successo", vuoi che "manca altresì ogni esplicitazione in merito alle ragioni di politica aziendale sottese alla delibera in parola" (del 16.6.1999), vuoi che detta delibera risulta "sorprendentemente assunta in epoca di poco anteriore alla proposizione del presente gravame". Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo come, nell'impugnata sentenza, difetti altresì
l'esame e/o la relativa motivazione in ordine alla situazione economico-finanziaria di chi domanda l'assegno di divorzio considerata nella sua attualità, avendo in particolare la Corte territoriale:
a) dedicato all'argomento pochissime parole;
b) omesso di considerare gli esiti di prove testimoniali;
c) dimenticato di motivare circa la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte della RE.
Il motivo non è fondato.
Per quanto attiene al profilo sub a), appare difficile ipotizzare cos'altro avrebbe potuto aggiungere il giudice a quo all'affermazione, di per sè incensurata, secondo cui "non risulta ... avere la RE intrapreso alcuna stabile attività lavorativa suscettibile di congrua retribuzione" (pagina 12), per delineare il quadro della "situazione economico-finanziaria (dell'appellata) considerata nella sua attualità".
In ordine, poi, al profilo sub b), si osserva che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita, mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, allo scopo di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente la precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - indicando le ragioni di siffatta decisività, dato che, per il principio dell'autosufficienza dello stesso ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al predetto giudice sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1^ febbraio 1995, n. 1161; Cass. 13 gennaio 1997, n. 265; Cass. 5 aprile 1997, n. 2965; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11386; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080), laddove, nella specie, difetta in corso qualsiasi più specifico riferimento agli "esiti di prove testimoniali, dei quali la Corte d'Appello semplicemente non si occupa", onde il mero richiamo generico dello stesso ricorrente a detti "esiti" non consente minimamente di controllare la decisività della risultanza che si pretende non valutata o insufficientemente valutata.
Circa, infine, il profilo sub c), basterà notare come la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte della RE si palesi circostanza per nulla affatto decisiva (onde l'ininfluenza della mancata considerazione di questa da parte della Corte territoriale), in relazione alla riconosciuta (ed incensurata) impossidenza della medesima RE e, soprattutto (e comunque), alla "pesante sperequazione" evidenziatasi tra la posizione economica dello RA e quella dell'ex coniuge, legata al "venir meno dello status di coniuge di un industriale dotato di un cospicuo patrimonio".
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo come il giudice di merito:
a) sia incorso in errore affermando che lo RA avrebbe fatto acquiescenza alla sentenza resa dal medesimo giudice in esito a procedimento di separazione ed argomentando da ciò una sorta di corrispondente acquiescenza in ordine altresì alla concessione dell'assegno di mantenimento di lire 4.000.000 mensili in favore della moglie;
b) sia incorso in errore considerando rilevante, in sede di determinazione dell'assegno divorzile, la situazione che regolava il precedente regime di separazione.
Il motivo non è fondato.
Circa, infatti, il primo profilo di doglianza, si osserva che la Corte territoriale, con incensurato apprezzamento, ha dato conto del fatto che, nell'ambito del procedimento di separazione conclusosi con la sentenza della stessa Corte in data 13.6/25.7.1997, era stato riconosciuto il diritto della RE a percepire un assegno di mantenimento dell'importo di lire 4.000.000 mensili, onde la correttezza in sè dell'assunto secondo cui, non avendo lo RA impugnato tale pronuncia, "deve necessariamente ritenersi che nel 1997 il medesimo abbia, con la sua acquiescenza, riconosciuto sussistenti in capo alla moglie i requisiti personali per beneficiare di un assegno di mantenimento dell'ammontare allora fissato". Per quanto, poi, riguarda il secondo profilo di censura, conviene notare che la diversa natura dell'assegno di divorzio rispetto a quello di mantenimento fissato in regime di separazione, sia per la funzione perseguita dal primo, sia per i criteri che devono presiedere alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, non esclude che il secondo di detti assegni, anche se determinato in sede di separazione consensuale, fornisca utili elementi per valutare le condizioni dei coniugi e l'entità dei loro redditi, con la conseguenza che il giudice del merito, ai fini del riconoscimento e della quantificazione del medesimo assegno di divorzio, può avvalersi di un raffronto con l'assegno pattuito o giudizialmente fissato nel pregresso regime di separazione e che, anzi, la fissazione di detto assegno divorzile in misura inferiore non può prescindere dal riscontro di un sopravvenuto deterioramento della posizione del coniuge obbligato ovvero di un miglioramento di quella dell'avente diritto (Cass. 28 ottobre 1986, n. 6312). Ne consegue che l'impugnata sentenza si sottrae a censura nella parte in cui la Corte territoriale:
a) ha riconosciuto tuttora valide le considerazioni sottese al giudicato sulla separazione, segnatamente per quanto concerne "le posizioni economiche di ciascuna delle parti" e l'inattuabilità dell'ipotesi di un proficuo inserimento della RE, a tempo pieno, nel mondo del lavoro, non risultando "avere la (medesima) RE intrapreso alcuna stabile attività lavorativa suscettibile i congrua retribuzione ne' avere lo RA registrato una qualche rilevante flessione della propria consistenza patrimoniale, od almeno una flessione sostanziale tale da incidere sulla sua possibilità di far fronte alle obbligazioni pecuniarie poste a suo carico";
b) ha quindi ritenuto che la domanda di esonero dell'appellante dalla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico dovesse essere valutata alla stregua delle sole circostanze sopravvenute ed alla luce della specifica norma applicabile nell'ambito del procedimento divorzile, assumendosi come base, sia per l'an che per il quantum, le condizioni accessorie definitive sancite nel giudizio di separazione;
e) ha altresì ritenuto incensurabile l'operato del tribunale, là dove questo ha fatto riferimento alla situazione delineatasi nel procedimento di separazione di recente conclusosi, rilevando come nessun mutamento sostanziale si fosse nelle more verificato e dando altresì atto della circostanza che "neppure in questa sede l'appellante ha potuto allegare circostanze innovative seriamente apprezzabili al fine propostosi".
Per quanto, infine, attiene alla "sospetta incostituzionalità" dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 per contrasto con gli artt. 29, 31, e 42 della Costituzione, si osserva come il ricorrente si sia limitato, in questa sede, a ribadire il contenuto delle eccezioni formulate al riguardo davanti al giudice di secondo grado, onde l'impugnata sentenza, anche sotto il profilo in esame, va esente da censura avendo la Corte territoriale, con motivazione ampia, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, disatteso siffatte eccezioni, segnatamente là dove è stato riconosciuto:
a) che "persino difficile risulta ben comprendere il riferimento al principio di libertà personale, vertendosi qui in tema di diritti strettamente patrimoniali";
b) che "del pari poco comprensibile è il richiamo alla tutela del diritto reale di proprietà ed alle limitazioni dello stesso consentite per finalità espropriative in senso tecnico", atteso che "ciò che viene in considerazione, in ragione e per effetto della configurazione del disposto normativo di cui all'art. 5 in parola, è in verità soltanto l'esigenza di attuare un equo contemperamento tra le rispettive posizioni dei coniugi al venir meno dell'unione matrimoniale, attraverso la salvaguardia degli aspetti economici correlati alla persistenza di una solidarietà tipica dell'unione pur dopo la sua cessazione, in stretto rapporto con le esigenze dell'altra parte (il preteso obbligato) di impostare un nuovo assetto di vita, autonoma o se del caso familiare";
c) che la prospettata eccezione di incostituzionalità, ove accolta, "verrebbe ad escludere la persistenza di quella, pur affievolita, solidarietà post-coniugale che trova riconoscimento nei complessivi e generali principi dell'ordinamento e mai è stata posta in discussione";
d) che nessuna indebita "espropriazione" viene per tale via ad integrarsi, bensì "solo una opportuna quanto accorta tutela nei confronti di chi dallo scioglimento del vincolo coniugale veda scaturire una potenziale compressione del personale, ed irrinunciabile, diritto all'equo soddisfacimento delle essenziali proprie esigenze di vita;
ne', inoltre, potrà vedersi violata la libertà dell'obbligato quanto alla possibilità di assumere scelte individuali sul proprio futuro, atteso che il disposto normativo opera con riferimento alla situazione strettamente economica delle parti al momento della decisione e le relative statuizioni, suscettibili di passaggio in giudicato rebus sic stantibus, non precludono la possibilità di chiederne successivamente la revisione, anche in rapporto alle conseguenze patrimoniali prodottesi per effetto di eventuali, nuove e del tutto personali determinazioni di vita".
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire 8.153.000=, di cui lire 8.000.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 8.153.000=, di cui lire 8.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001