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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1642/ 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IMPROTA Parte_1
EMANUELE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo
Telematico
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti con il CP_1 Parte_2 quale elettivamente domicilia in - CORSO S.FELICE, 163 36100 CP_1
VICENZA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio il ricorrente chiede il riconoscimento della indennità di accompagnamento (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti
1 orientamenti sul punto). L chiede il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla CP_1 memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell ritualmente Controparte_2 convenuto e parte del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - CP_1 assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal CP_1
3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell Al riguardo CP_1 occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo
2 precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al Ministero dell'economia CP_1
e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma soltanto all . CP_1
Preliminarmente questo Giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di indennità di accompagnamento. Orbene, l'art. 1 della legge n. 18/1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbisognano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Successivamente con circolare n. 500.6/AG 927/58- 1449 il Ministero della Sanità, in data 4.12.1981, chiariva che si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici, e che per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono bisognevole di assistenza il minorato che non è in grado di compierle, restando esclusi dal diritto all'indennità i ricoverati gratuitamente in istituto. In merito, poi, di requisito della impossibilità di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sorgono maggiori problemi interpretativi. Ed invero, la citata circolare ministeriale precisa che gli atti quotidiani della vita sono azioni elementari di un soggetto normale di corrispondente età. Occorre, dunque, considerare le funzioni vegetative e di relazione, la cui compromissione, ai più gravi livelli, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio medico-legale, dunque, consiste in un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi
3 efficacemente ed autonomamente le suddette funzioni (vegetative e relazionali) quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico. Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione peritale secondo la quale non sussiste il requisito sanitario, la domanda non può essere accolta. In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate - è capace di compiere gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente ( cfr. relazione in atti ). Ed allora, la domanda non può essere accolta, atteso quanto accertato in sede giudiziaria non è tale da consentire, alla luce della disciplina vigente, il riconoscimento dei diritto azionato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 24/4/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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