Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 02/07/2018 al n. 5951 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agata Bisogno;
Parte_1
- ATTORE -
E
DOTT. e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi dall'Avv. Marco Oliviero;
- CONVENUTI -
E
Controparte_3
, IN PERSONA DEL
[...]
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
- CONVENUTA -
E
DOTT. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo de Controparte_4
Dominicis.
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20/06/2018, evocava in Parte_1 giudizio e l' Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 di , per sentirli dichiarare in via esclusiva e/o concorrente
[...] CP_3 tutti in solido e/o ognuno per quanto di ragione responsabili di tutti i danni da lei patiti, ricollegabili a loro negligenza, imperizia, imprudenza e mancanza di osservanza di regole generali della disciplina medico-chirurgica.
In particolare, l'attrice esponeva che sin dal 22 settembre 2011 sarebbe stata in cura dal dott. per problemi all'anca, sia privatamente presso il suo studio Controparte_1 privato sito in , che in convenzione intra moenia presso gli CP_3 CP_3 di e poi presso la struttura che il dott. all'epoca
[...] CP_3 CP_3 CP_1 dei fatti, Specialista in e Controparte_6 Controparte_7 dell'azienda ospedaliera universitaria
[...] Controparte_3
avrebbe conSIliato alla attrice un ricovero presso la sua
[...] Controparte_3 divisione per intervento chirurgico, a suo dire risolutivo del problema;
che, in data 31/10/2011, sarebbe stata ricoverata presso la divisione di struttura complessa dell'apparato locomotore degli di CP_3 CP_3 Controparte_3
con diagnosi di “coxartrosi grave con coxa profunda a destra” ed anamnesi “protesi
[...]
d'anca cementata a sinistra”; che, in data 29/11/2011, sarebbe stata sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca a destra non cementata;
che, dopo l'intervento, come riportato nel foglio di dimissione del 10/12/2011, si sarebbe verificato uno
“stupore” del nervo sciatico popliteo esterno sicché, in data 02/12/2011, si sarebbe dotata la SI.ra , di molla di Codiville, presidio ortopedico che si adopera nei casi Pt_1 in cui vi è paralisi dello SPE per consentire la deambulazione;
che nella lettera di dimissione si sarebbe ammesso chiaramente che il deficit del nervo era “dovuto con molta probabilità all'allungamento dell'arto inferiore destro” determinato durante l'intervento; che l'uso, nella stessa lettera, del termine “stupore” e non di “paresi” o “paralisi” dello SPE farebbe ritenere che si trattasse di un deficit temporaneo, tanto che all'uscita l'utilizzo della molla di Codiville sarebbe stato prescritto fino alla completa risoluzione della sintomatologia;
che, successivamente, dal 10/12/2011 all'08/02/2012, l'attrice sarebbe stata ricoverata, a fini riabilitativi, presso il Campolongo Hospital, ove in data 30.12.2011 le sarebbe stata praticata VCM – VCS dell'arto inferiore destro che avrebbe confermato
“una grave sofferenza mielinico assonale del nervo peroneo destro”; che tale situazione di deficit del nervo sciatico popliteo esterno sarebbe stata causata dall'omissione delle dovute cautele e precauzioni dell'equipe medica durante l'intervento; che le sarebbero residuati gravissimi postumi permanenti, per i quali sarebbero state e sarebbero tuttora necessarie costose cure;
che attualmente persisterebbe una paralisi del nervo sciatico popliteo 2 esterno con conseguente assenza del movimento di flessione dorsale del piede e piede cadente e grave deficit anche dei muscoli peronieri con impossibilità nel movimento di eversione del piede;
che, inoltre, dagli ultimi accertamenti risulterebbe anche una lesione parziale del muscolo gastrocnemio ed un danno temporaneo al muscolo tibiale posteriore.
L'attrice riteneva che le menomazioni subite sarebbero state imputabili ad un mal posizionamento di una branca del divaricatore, ovvero la cosiddetta leva di Hohmann.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Esperire il tentativo di conciliazione
Nel merito
- Ritenere e dichiarare i convenuti dott. dott. dott.ssa Controparte_1 Controparte_4 CP_2
l'
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in via esclusiva e/o concorrente tutti in solido e/o ognuno per quanto di ragione, responsabili delle lesioni patite dall'attrice, per non aver curato ed usato la ordinaria diligenza, perizia, prudenza ed osservanza di regole generali della disciplina medico-chirurgica;
- Condannare i convenuti tutti in solido e/o ognuno per quanto di ragione al pagamento in favore dell'attrice della somma sin d'ora quantificata in euro 148.851,81 (eurocentoquarantottomilaottocentocinquantuno/81), per danno biologico, per l'invalidità temporanea per quella parziale, per l'invalidità permanente residuata all'attrice e per il danno patrimoniale a titolo di risarcimento di tutti i danni biologici, morali, materiali, patrimoniale ed esistenziali, nonché per ogni altra e qualsiasi voce di danno ritenuta dovuta all'attrice, da codesto Ill.mo Tribunale, per le lesioni personali dalla stessa patite in occasione dei fatti per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via rivalutata dal dì del fatto lesivo a quello del suo effettivo soddisfo;
- Condannare in ogni caso i convenuti in solido e/o ognuno per quanto di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, rimborso forfettario oltre IVA e Cap come per legge, spese di C.T.U. eventualmente ammessa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il dr. CP_1
e la dr.ssa , eccependo, innanzitutto il mancato esperimento della
[...] CP_2 mediazione obbligatoria e la prescrizione del credito.
Nel merito, evidenziavano la loro assoluta mancanza di responsabilità, esponendo che l'attrice, prima di essere sottoposta ad intervento, sarebbe stata informata dei rischi cui si sarebbe esposta;
che, durante l'intervento, sarebbero state messe in atto da parte del personale medico tutte le precauzioni per evitare le possibili complicanze già illustrate e spiegate alla paziente;
che la lesione dei nervi durante l'intervento per protesi totale di
3 anca primaria è documentata avvenire fino al solo 3,5% dei casi;
che le cause principali di tale lesione sarebbero il sesso femminile, l'intervento chirurgico per via posteriore, (perché con i divaricatori si deve spostare il nervo), la trazione effettuata per lussare la testa del femore nella prima parte dell'intervento e l'allungamento dell'arto o lo stiramento necessario per riposizionare nella giusta posizione la protesi impiantata;
che, in molti altri casi, tali lesioni avverrebbero senza che sia possibile conoscerne il motivo.
I convenuti rappresentavano, inoltre, che la SI.ra avrebbe avuto una coxa Pt_1 profunda grave, come confermato nell'esame clinico e radiografico effettuato al momento del ricovero, con deambulazione con zoppia grave e deficit dei movimenti della testa femorale, che era incastrata ed approfondita nel cortile;
che nessuno mai avrebbe affermato che l'intervento sarebbe stato risolutivo del grave problema;
che i sanitari durante e dopo l'intervento avrebbero messo in opera tutte le cautele e la prudenza necessarie;
che il mal posizionamento dei divaricatori che avrebbe potuto determinare una lesione del nervo femorale sarebbe stata impossibile in quanto la via d'accesso chirurgico seguita dall'equipe sarebbe stata la via laterale diretta e non la postero laterale in cui vi può essere contiguità con il nervo sciatico;
che per l'imprigionamento della testa femorale si sarebbe proceduto alla sezione del collo e poi all'asportazione della testa stessa per evitare eccesive trazioni possibili fratture di un osso osteoporotico ed eccessive trazioni su un sistema muscolare, nervoso e vascolare reso più rigido dal blocco articolare perdurante da diversi anni.
Si costituiva in giudizio anche l'A.O.U. , la Controparte_3 quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Infine, si costituiva in giudizio il dr. , il quale eccepiva innanzitutto il non Controparte_4 regolare esperimento del tentativo di conciliazione.
In subordine, esponeva di non aver mai instaurato alcun rapporto professionale con l'attrice e che, pertanto, la sua responsabilità professionale sarebbe stata da inquadrarsi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. In ragione di ciò, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'attrice nei suoi confronti, posto che i fatti sarebbero risaliti al novembre 2011.
Instava, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità della domanda, per il rigetto della stessa per intervenuta prescrizione o, comunque, per il suo rigetto nel merito e, in via di estremo subordine, per l'affermazione della responsabilità della sola
[...]
Controparte_5
Con ordinanza del giorno 30/01/2020, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25/11/2019, dichiarata l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta
4 dall'attrice, riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale per procedere agli accertamenti tecnici del caso.
Depositato l'elaborato peritale in data 25/03/2022, con ordinanza del 08/10/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Procedibilità della domanda.
Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea proposta dai convenuti , e , per il mancato esperimento del CP_1 CP_2 CP_4 tentativo di mediazione obbligatoria e/o del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. su istanza dell'attrice Parte_1
Innanzitutto, preme evidenziare che l'art. 8, comma 2, della legge n.24/2017 fa salva la possibilità di esperire, in alternativa al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Occorre precisare, a tal riguardo, che, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Nel caso di specie, il Giudice, ravvisato, in prima udienza, il mancato esperimento del tentativo di mediazione, assegnava alle parti il termine previsto dalla legge al fine di provvedervi.
Esperito il tentativo di mediazione, quest'ultimo aveva esito negativo, come risultante dal verbale di mediazione depositato sia da parte attrice, in data 04/03/2019, sia dai convenuti e con le rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, primo CP_1 CP_2 termine.
Pertanto, la relativa eccezione di improcedibilità va rigettata.
2. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Venendo al merito, va osservato che oggetto della controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della e dei sanitari Controparte_3 operanti nella Struttura Complessa di Chirurgia dell'apparato locomotore nella determinazione della paralisi del nervo sciatico popliteo esterno con conseguente assenza del movimento di flessione dorsale del piede e piede cadente e grave deficit anche dei
5 muscoli peronieri con impossibilità nel movimento di eversione del piede dell'attrice
In particolare, la presente controversia ha ad oggetto la verifica della Parte_1 sussistenza di un nesso causale o concausale fra l'evento indicato ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Quanto, invece, alla responsabilità del medico chirurgo, secondo l'impostazione giurisprudenziale da tempo consolidata, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o 6 dal “contatto sociale” - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr., per tutte, Cass. n. 9085/06). Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre quel “facere” con perizia, che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L. n. 24 del 2017 – che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente –, non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., in argomento, Trib. Avellino 12/10/17, n. 1806). Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata dal recente arresto di Cass. n. 28994/19, secondo cui le norme sostanziali contenute nelle leggi 189/2012 e 24/2017 non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Peraltro, per quanto attiene specificamente alle disposizioni della L. n. 189/12 (comunque non applicabile al caso di specie), di conversione del D.L. n. 158/12 (cd. decreto Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, di tale legge - nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile” - non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14, n. 8940/14).
Ciò posto, deve ritenersi che siano assoggettati alla disciplina della responsabilità contrattuale, sia la convenuta sia il Controparte_5 personale medico della medesima separatamente convenuto in giudizio.
Ebbene, essendo sia la responsabilità della struttura sanitaria, che quella dei medici chirurghi riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al
7 tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie e del suo personale per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria e con il suo personale sanitario nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo 8 diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
3. Eccezione di prescrizione del credito.
Dalla qualificazione della responsabilità astrattamente ascrivibile ai soggetti convenuti nel presente giudizio come responsabilità contrattuale, discende che il termine prescrizionale da applicarsi sia quello ordinario decennale.
Sul punto, risulta necessario precisare che il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre dal momento in cui il paziente danneggiato ha piena consapevolezza e conoscenza, in tutte le sue componenti, del danno subìto e del nesso eziologico tra il danno e l'attività terapeutica dei sanitari. Il paziente danneggiato dovrà quindi raggiungere la piena consapevolezza che il danno è riferibile alla negligente prestazione del professionista (cfr. Tribunale di Monza, sez. II, n. 1021 del 28/04/2023; Tribunale di Arezzo, n. 491 del 02/05/2018).
Nel caso di specie, deve ritenersi, in base alla documentazione medica in atti, che la piena consapevolezza e conoscenza del danno subito sia stata da parte attrice raggiunta solo in data 02/10/2017, allorché la medesima si sottoponeva a visita presso il suo C.T.P., dr.
il quale evidenziava l'esistenza di un danno iatrogeno del nervo Persona_1 sciatico popliteo esterno più che verosimilmente da posizionamento o in seconda ipotesi da trazione sulle fibre nervose.
Considerato ciò, deve ritenersi che il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale decennale è il giorno 02/10/2017.
In considerazione di ciò, rilevato che la lettera di messa nei confronti di tutti i convenuti in mora è del 06.10.2017, il credito vantato dall'attrice non risulta prescritto e la relativa eccezione proposta dai convenuti va, pertanto, rigettata.
9
4. Accertamento responsabilità in capo all'azienda sanitaria e al personale medico.
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, la SI.ra sostiene che la paralisi del suo nervo sciatico popliteo Pt_1 esterno con conseguente assenza del movimento di flessione dorsale del piede e piede cadente e grave deficit anche dei muscoli peronieri con impossibilità nel movimento di eversione del piede sia riconducibile ad un'imperita condotta dei sanitari operanti nel nosocomio salernitano.
La convenuta dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica Controparte_3 dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari, avendo essa ribadito che la condotta dei medesimi e della struttura come organizzazione complessa, a ben vedere, fu esente da colpa.
Anche i sanitari convenuti hanno escluso la riconducibilità eziologica della menomazione patita dall'attrice ad una loro azione o omissione.
Va evidenziato, però, che i consulenti hanno confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione di parte attrice e ricondotto la sostanziale paralisi del nervo sciatico e le ulteriori conseguenze da esso derivanti alla imperita attività chirurgica posta in essere dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”.
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. hanno Persona_2 Persona_3 evidenziato nella loro relazione peritale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, che “Gli elementi emersi dall'esame clinico e dalla documentazione sanitaria acquisita consentono di formulare la seguente diagnosi: “Lesione del nervo
10 sciatico popliteo esterno di destra con associata lieve sofferenza del gastrocnemio da causa iatrogena in corso di intervento di artroprotesi totale di anca destra”.
All'esame obiettivo distrettuale dei consulenti l'arto inferiore destro della SI.ra si Pt_1 presentava ipotrofico ed ipotonico. Nella mobilizzazione attiva della caviglia si rilevava
“l'assenza del movimento di flessione dorsale del piede per paralisi del tibiale anteriore, dell'estensore lungo dell'alluce e dell'estensore comune delle dita”.
Ricostruendo l'iter medico della SI.ra appare doveroso evidenziare Parte_1 che, in base alla documentazione in atti, la medesima si rivolgeva in un primo momento al dott. , il quale conSIliava all'attrice intervento di artroprotesi Controparte_1 all'anca destra e, dunque, ricovero presso il reparto di chirurgia dell'apparato locomotore dell' (cfr. referto medico del Controparte_5
22/09/2011 allegata da parte attrice).
Dalla cartella clinica della SI.ra risulta che la medesima fosse ricoverata con Pt_1 diagnosi clinica di “coxartrosi grave con coxa profunda a destra”. La medesima, alla data del 31/10/2011, eseguiva esami ematochimici, ECG, Rx di anca e femore e tutti gli altri esami del caso. In tale circostanza, le veniva anche consegnato il consenso informato.
In data 26/11/2011, veniva ricoverata, per poi essere sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca a destra non cementata in data 29/11/2011.
In data 10/12/2011, l'attrice veniva dimessa. Nella lettera di dimissione si leggeva che
“dopo l'intervento è stato evidenziato uno stupore del nervo sciatico popliteo esterno dovuto con molta probabilità all'allungamento relativo dell'arto inferiore destro. Attualmente per tale motivo la paziente è dotata di molla di Codivilla che dovrà usare fino alla completa risoluzione della sintomatologia deficitaria che ipotizziamo durerà per alcuni mesi”.
Lo stupore del nervo sciatico, richiamato nel suddetto atto di dimissione, persisteva, in base alla documentazione in atti, anche successivamente. Fu lo stesso dott. a CP_1 rilevare ciò in data 12/03/2012, allorché, visitando l'attrice, constatava proprio la persistenza dello stupore dello sciatico popliteo della gamba destra.
Tale quadro patologico non mutava, invero, nemmeno successivamente.
La SI.ra veniva sottoposta a visita medica dal dott. in data 26/04/2012, Pt_1 CP_1 nella cui occasione si evidenziava il persistere dello stupore dello sciatico popliteo esterno (SPE) e si conSIliava di continuare a deambulare con l'utilizzo della molla di Codivilla. Sottoposta a visita medica in data 10/07/2012, il dott. rilevava il CP_1 persistere della paresi dello SPE. In data 02/01/2013, le condizioni della paziente non mutavano, continuando a persistere la paresi dello SPE.
Venendo alle considerazioni medico-legali espresse dal collegio peritale, nella loro relazione i CC.TT.UU. evidenziano come “La lesione iatrogena del nervo sciatico rappresenta 11 uno dei casi di presunta malpractice che maggiormente richiede l'attenzione dello specialista in medicina legale. Tali lesioni di solito si verificano come conseguenza di interventi chirurgici al bacino e la letteratura medica al riguardo rivela che una piccola percentuale di interventi in tale distretto (in letteratura viene riportato un rischio di lesione del nervo sciatico nel 2-3% degli interventi per artroprotesi d'anca effettuati), esita in lesioni al nervo sciatico dovute proprio al particolare tipo di operazione, alla via d'accesso chirurgica e soprattutto alle trazioni esercitate sul campo operatorio. Nelle casistiche più recenti è prevista una prevalenza dell'ordine dello 0,5%-1% di lesione dello SPE o dello SPI nel corso delle manovre di retrazione della testa femorale, durante la preparazione della componente acetabolare, nell'allungamento delle estremità per ripristinare un adeguato braccio di leva, nonché dalle prove di stabilità al termine dell'intervento chirurgico” (p. 28 relazione peritale).
I CC.TT.UU. evidenziano come “Nella maggior parte dei casi di lesione dello sciatico popliteo esterno, sono danni derivanti da utilizzo di divaricatori posizionati dietro l'acetabolo che possono determinare traumi da stiramento del nervo sciatico prima della sua divisione in sciatico popliteo esterno (S.P.E.) e sciatico popliteo interno (S.P.I.), oppure da contusione del nervo ischiatico quando viene per troppo tempo mantenutala posizione coatta di lussazione coxo-femorale per l'impianto della protesi stessa (in tal caso è compromesso prevalentemente il contingente di fibre relative allo sciatico popliteo esterno)” (pp. 28-29).
In consulenti, inoltre, spiegano come “L'insorgenza di una lesione dello S.P.E. comporta un deficit in particolare della flessione dorsale del piede e può rendere necessario l'impiego di un particolare tutore ortesico durante la deambulazione chiamato molla di Codivilla” (pp. 29-30).
In ordine alla lesione patita dalla SI.ra , i CC.TT.UU. ritengono che sia molto Pt_1 probabile che “la lesione del nervo sciatico sia stata causata, in corso di intervento chirurgico, da errato posizionamento di un divaricatore di Homan necessario per visualizzare intraoperatoriamente l'articolazione coxofemorale e particolarmente testa femorale e cavità cotiloidea. Infatti, la punta di tale strumento (divaricatore), anche se smussa, viene posizionata subito al di sotto e posteriormente la cavità cotiloidea proprio in corrispondenza dell'incisura ischiatica. Sarebbe stato necessario che l'operatore prima di inserire tale divaricatore avesse accertato che lo stesso non avesse contatto con il nervo sciatico, procedendo ad una liberazione–scollamento del nervo dal piano osseo-cotiloideo, o comunque evitando una compressione continua e prolungata sullo stesso da parte di chi è deputato a mantenere il divaricatore.
Quindi, se i avessero posto la necessaria attenzione nella manovra di posizionamento del CP_8 divaricatore (procedura necessaria per ben visualizzare il campo operatorio) avrebbero evitato la lesione del nervo sciatico e conseguentemente la paralisi del movimento di flessione del piede” (p. 31).
I CC.TT.UU. ritenevano, poi, che “nella periziata, tale quadro di deficit del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra deve ritenersi assolutamente non più suscettibile di miglioramento, dato il lungo lasso di tempo trascorso dall'intervento chirurgico”.
12 Il collegio peritale, pertanto, perveniva alla conclusione che la lesione patita dalla SI.ra fosse “imputabile alla condotta dei sanitari della Pt_1 Controparte_9
che operarono la SInora , i quali nel praticare l'intervento chirurgico di
[...] Pt_1 artroprotesi totale di anca destra, non hanno fatto diligente applicazione dell'arte medica, in quanto, con un alto livello di probabilità, non hanno provveduto a proteggere adeguatamente il nervo sciatico dalla lesione da stiramento dello stesso durante la prevista manovra di lussazione dell'anca o dalla compressione ad opera dei divaricatori utilizzati per l'intervento. Le suddette lesioni non sono derivate dalla emergenza di problemi tecnici di particolare difficoltà inerenti l'intervento, il quale è da considerarsi routinario in qualsiasi reparto di Ortopedia. Pertanto sussiste un nesso di causalità diretta tra l'intervento chirurgico praticato e le lesioni accertate, secondo la tradizionale criteriologia medico-legale, per cronologia, topografia, idoneità lesiva, continuità fenomenica, ammissibilità scientifica ed esclusione di altre cause”.
Venendo alle osservazioni proposte dai CC.TT.PP., dott.ri ed Persona_4 [...] alla bozza di consulenza dei CC.TT.UU. è necessario evidenziare come esse Per_5 siano sostanzialmente consistite nell'evidenziare, in primo luogo, che, nell'ambito dell'intervento cui è stata sottoposta l'attrice, la via di accesso chirurgica fosse stata quella laterale e non quella posteriore o postero-laterale. In questo modo, in base all'assunto dei CC.TT.PP., in considerazione delle concrete modalità di intervento di artroprotesi all'anca mediante accesso per via laterale, non vi sarebbe potuto essere stato il cattivo posizionamento di alcun divaricatore. I CC.TT.PP. evidenziano, infatti, come “La lesione del nervo sciatico, se provocata dai divaricatori, avviene nella via posterolaterale (3,5,8,10,12,13,14,18) e NON nella via laterale. Infatti, è solo nella via posterolaterale che il nervo sciatico, NON aderente a nessun piano osseo, deve essere tenuto retratto assieme ai muscoli piramidale, gemello superiore, otturatore interno, gemello inferiore per poter operare sull'acetabolo” (p. 40).
A tale primo rilievo critico, i CC.TT.UU. replicano, in maniera del tutto condivisibile, sostenendo che “Anche se per molto tempo in letteratura stata riportata una maggiore incidenza percentuale di complicanze neurologiche a carico del nervo sciatico in pazienti operati di artroplastica totale di anca utilizzandolo l 'accesso posteriore, in realtà recenti casistiche molto ampie e revisioni bibliografiche dimostrano che le lesioni a carico del nervo sciatico si verificano in tutti i tipi di accesso chirurgico e quindi anche nell' accesso laterale diretto. Sono stati descritti addirittura casi di lesione del nervo sciatico utilizzando l'approccio anteriore cioè una sede anatomicamente distante dal tronco nervoso sciatico” (p. 48).
Peraltro, il presente giudicante fa notare come, invero, i CC.TT.UU. abbiano contemplato quale possibile causa della lesione del nervo sciatico non solo la compressione del medesimo ad opera dei divaricatori utilizzati per l'intervento, ma anche l'eventuale stiramento dello stesso durante la prevista manovra di lussazione dell'anca. A causare la lesione del nervo sciatico può essere stato, insomma, anche l'eccessivo allungamento nell'arto determinato da una condotta imperita del personale sanitario in 13 sede di intervento chirurgico. Del resto, sono gli stessi CC.TT.PP. ad evidenziare come in base ad un'accurata e aggiornata disamina della letteratura in tema “i meccanismi lesivi del nervo sciatico sono: l'allungamento eccessivo dell'arto (oltre i 3 cm) alla fine dell'intervento, la cementazione per l'elevata temperatura sviluppata durante la polimerizzazione del cemento, la trazione sul nervo sciatico per la divaricazione nella via posterolaterale, l'eccessiva trazione dell'arto durante la lussazione della testa femorale per poter operare l'acetabolo, ematoma postoperatorio” (p. 41 e p. 45).
In secondo luogo, entrambi i CC.TT.PP., rimarcano come, da letteratura, la causa di lesione del nervo sciatico nel 50% dei casi analizzati rimanga sostanzialmente sconosciuta (cfr. p. 41 e p. 45).
I CC.TT.PP. sostengono che, nel caso di specie, nessuna delle accertate azioni che, secondo la letteratura, conducono alla lesione del nervo sciatico sia stata posta in essere dai sanitari del nosocomio salernitano. I medesimi, infatti, ritengono che, durante l'intervento, non vi sarebbe stato l'allungamento imperito dell'arto della SI.ra e Pt_1 che, conseguentemente, la causa della sofferenza del nervo sciatico – sofferenza che i CC.TT.PP. espressamente riconoscono esserci stata – sia riconducibile a quella apprezzabile percentuale di casi che non riconoscono un'eziologia documentata.
Tuttavia, i CC.TT.PP. non spiegano nelle loro relazioni in base a quale ordine di considerazioni ritengono che, nel caso di specie, non vi sia stato l'imperito allungamento dell'arto della SI.ra da parte dei sanitari che la ebbero in cura. Tale asserzione, Pt_1 infatti, risulta sfornita della dovuta allegazione fattuale.
Preme evidenziare, a tal riguardo, come l'assunto dei CC.TT.PP. risulti sconfessato da quanto lo stesso personale medico che ebbe in cura la SI.ra scrive all'interno Pt_1 della sua lettera di dimissione. All'interno della lettera di dimissione allegata in atti si indica, infatti, quale molto probabile causa dello stupore del nervo sciatico popliteo esterno della SI.ra proprio l'allungamento relativo dell'arto inferiore. Pt_1
Peraltro, è necessario evidenziare che, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al danneggiante l'onere di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito.
Nel caso di specie, dunque, spettava ai convenuti dimostrare che si versasse in uno dei casi in cui la letteratura medica reputa sconosciuta la causa della lesione del nervo sciatico popliteo esteriore. Ciò, tuttavia, non è avvenuto, avendo anzi il personale medico espressamente riportato nella lettera di dimissione dell'attrice che la probabile causa dell'originario stupore del suo nervo sciatico fosse riconducibile ad un'opera di allungamento del suo arto inferiore.
14 In terzo luogo, i CC.TT.PP., concordemente, ritengono che l'intervento sarebbe stato caratterizzato, contrariamente a quanto rilevato dai CC.TT.UU., da un SInificativo livello di difficoltà, attesa la pregressa condizione di coxa profunda cui era soggetta la SI.ra . Pt_1
A tal riguardo, i CC.TT.UU. evidenziavano che “Naturalmente la presenza di una coxa protrusa aggiunge un elemento di complessità all'intervento di artroprotesi d'anca per cui è necessario, dopo un'attenta pianificazione dell'intervento, utilizzare alcune procedure aggiuntive quali auto innesti ossei sulla parete mediale dell'acetabolo e talvolta anche una coppa modulare metallica acetabolare nonché prevedere la necessità di trasfusioni di sangue durante l'intervento. Tali procedure sono alla portata di qualsiasi reparto di ortopedia e non comportano particolari difficoltà per l'intervento chirurgico. È da precisare che la coxa protrusa non è associata ad una maggiore frequenza di complicanze neurologiche in corso di interventi di artroprotesi”.
I consulenti tecnici d'ufficio, pertanto, escludevano che l'intervento fosse stato a tal punto complicato da mitigare considerevolmente la responsabilità del personale medico che operò l'attrice.
Infine, il C.T.P. paventa la possibilità che “nel caso della SInora , […] il nervo Per_4 Pt_1 sciatico, per la lunghissima durata della patologia con conseguente immobilità, abbia subito modifiche fibrotiche del suo connettivo che ne hanno determinato il danno nel momento in cui la testa femorale è stata riposizionata nel nativo centro di rotazione, COSA NECESSARIA. E Non esistono indagini che possono preoperatoriamente evidenziare tale condizione. E su tale condizione anatomopatologica i chirurghi non potevano intervenire in alcun modo” (p.41).
I CC.TT.UU. evidenziavano, dal canto loro, in risposta a tale considerazione, che
“l'ipotesi di modificazioni fibrotiche a carico del nervo ischiatico come causa di lesione in corso di intervento di artroprotesi è suggestiva ma non può essere considerata una mera complicanza accidentale in quanto i chirurghi, in corso di intervento chirurgico, potevano verificare le condizioni del nervo e in particolare la possibilità di scorrimento del nervo sciatico sui piani ossei” (p. 49).
I CC.TT.UU., dunque, provvedevano convincentemente a sconfessare anche tale ulteriore asserzione proveniente dal C.T.P. Per_4
Una valutazione complessiva dei rilievi probatori emersi porta, dunque, a ritenere che la menomazione dalla quale l'odierna attrice risulta afflitta sia certamente riconducibile all'operato del personale sanitario che provvide ad operarla. E, infatti, dalla imperita condotta dei sanitari, come evidenziano i CC.TT.UU, sono derivati all'attore postumi invalidanti sia temporanei, che permanenti (questi ultimi di lieve entità).
Posto ciò, se è insindacabile la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso patito dalla SI.ra all'operato dell'equipe medica che la operò, non è ascrivibile ai singoli Pt_1
15 medici convenuti nel presente giudizio un'isolata e precisa responsabilità nella determinazione dell'evento per cui è causa.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, non è emerso quale singola condotta ciascuno dei medici convenuti abbia posto in essere nella determinazione dell'evento lesivo.
Certamente non è ascrivibile alcun profilo di isolata responsabilità al dott. , CP_4 all'epoca dei fatti, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia dell'apparato locomotore dell' il cui concreto operato Controparte_5 nella vicenda in questione non è chiaro.
Le stesse considerazioni valgono anche per la dott.ssa CP_2
Per quanto riguarda la posizione del dott. in base agli allegati prodotti Controparte_1 da parte attrice è emerso che lo stesso abbia preso inizialmente in cura personalmente la SI.ra . Tuttavia, non risulta da nessun documento agli atti che il medesimo abbia Pt_1 effettivamente preso parte all'intervento della SI.ra , essendosi egli limitato a Pt_1 sottoscrivere la lettera di dimissione dell'attrice.
Ciò posto, esclusa la responsabilità dei singoli sanitari convenuti nel presente giudizio, deve ritenersi provata da parte attrice la sola responsabilità dell' Controparte_5
[...]
5. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice.
In particolare, in ordine al danno biologico patito dalla SI.ra , i CC.TT.UU. Pt_1 evidenziano la sussistenza di una invalidità permanente al 22%, e di un periodo di maggior durata di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40.
In ordine alla misura della percentuale di invalidità permanente, è necessario evidenziare che il C.T.P. di parte convenuta, dr. ha espresso il suo dissenso rispetto alla Per_5 quantificazione operata dai CC.TT.UU., chiedendo l'attribuzione di un valore percentualistico inferiore rispetto a quello assegnato da questi ultimi. In base all'assunto del dr. in particolare, sarebbe doveroso partire dalla somma percentualistica Per_5 del 20% da diminuire ulteriormente in considerazione della grave compromissione preesistente all'intervento chirurgico.
Invero, precisano i CC.TT.UU. che il calcolo percentualistico da loro operato, in considerazione dei Baremes classicamente utilizzati nella valutazione del danno biologico, ha tenuto conto non solo della paralisi del nervo sciatico esterno, ma anche del deficit, ancorché lieve, del tricipite surale di destra.
16 Peraltro, si fa presente che il grave deficit motorio che impedisce la corretta deambulazione dell'attrice non preesisteva all'esecuzione dell'intervento. Infatti, Pt_1
l'assenza del movimento di flessione dorsale del piede per paralisi del tibiale anteriore, dell'estensore lungo dell'alluce e dell'estensore comune delle dita è certamente riconducibile alla lesione del nervo sciatico popliteo esterno;
lesione che è, a sua volta, causalmente riconducibile all'intervento chirurgico di artroprotesi all'anca subito dall'attrice.
Pertanto, attese le concrete menomazioni subite dalla SI.ra , così come Pt_1 prospettate dai consulenti in sede di perizia medica, risulta ragionevole attenersi all'indicazione percentualistica fornita dai CC.TT.UU (22%).
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano da ultmo aggiornate, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione, consentendo la determinazione di un valore equo in grado garantire la parità di trattamento.
Ciò posto il danno non patrimoniale permanente subito dall'attrice va liquidato, a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 84.210,00, tenuto conto dell'età all'epoca dei fatti (anni 64) e dei postumi accertati pari al 22% di maggior danno.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, all'attualità, in complessivi €1.150,00.
Deve ricordarsi, in base a quanto già sopra richiamato, che le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, e che comprendono nel valore di punto anche una componente di danno morale, non rendendosi, nel caso di specie, necessario, procedere alla c.d. “personalizzazione”, tenuto conto che parte attrice non ha provato alcuna situazione particolare atta a giustificare una tale personalizzazione con la conseguente relativa variazione in aumento o in diminuzione dell'importo così calcolato.
Dunque, parte resistente va condannata al pagamento in favore di a Persona_6 titolo di risarcimento danni come sopra determinati della complessiva somma pari a
€85.360,00.
17 Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (06.10.2017) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 06.10.2017 fino al deposito della presente sentenza;
da tale ultimo momento, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
In ordine, infine, alle spese mediche sostenute da parte attrice e al relativo rimborso delle medesime, deve farsi presente che parte attrice ha prodotto fatture per un importo complessivo di euro 293,04 relative a interventi diagnostici e terapeutici necessari a curare le lesioni patite in conseguenza dell'intervento chirurgico subito. A tale somma, che costituisce danno patrimoniale e, quindi, debito di valore, vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dai singoli esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultimo momento sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, l' convenuta va condannata al CP_3 pagamento delle somme come sopra liquidate.
6. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti della sola convenuta quest'ultima va condannata Controparte_5 al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese di c.t.u. vanno anch'esse poste a totale carico dell' Controparte_5
[...]
Per quanto riguarda le spese di lite sostenute dai sanitari, la cui responsabilità diretta è stata, nel caso di specie, non provata da parte attrice, le stesse devono essere compensate in considerazione della controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e della non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08 e Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018 secondo la quale le spese di lite possono essere compensate anche qualora ricorrano quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non espressamente previste dalla normativa vigente)
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5951/18 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la Parte_1 [...] al pagamento in favore Controparte_10 dell'attrice della complessiva somma di euro 85.360,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
2) Condanna la al Controparte_10 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 293,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
3) condanna la convenuta Controparte_11 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €520,00 per esborsi,
[...] ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) Compensa interamente le spese di lite fra l'attrice e i convenuti Controparte_1
e Controparte_4 CP_2
Così deciso in Salerno, il 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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