Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 14456/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 14456/2024 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti CARLO DE Parte_4
MARCHIS e MAURIZIO BORALI
ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARINA MARIA TONA e GIACINTO
FAVALLI
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in Parte_4 Parte_3 giudizio la società datrice di lavoro Hanno lamentato la CP_1
1
Organizzata, applicato ai rapporti di lavoro in questione.
Hanno affermato l'insussistenza delle condizioni per l'assorbimento con riferimento ai superminimi dagli stessi percepiti, rassegnando pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale, consistito nell'assorbimento dei superminimi dei ricorrenti in occasione dell'aumento contrattuale disposto con decorrenza aprile 2024;
2. conseguentemente, condannare la società a ripristinare il superminimo dei ricorrenti nella misura percepita sino al mese di marzo
2024, ovvero:
€ 995,93 Pt_3
€ 131.91 Parte_4
€ 102,28 Pt_1
€ 186,65 Parte_2
3. condannare altresì la società a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi, a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'illegittima decurtazione di cui al punto 1:
€ 875,76, sino alla fine del mese di novembre 2024, oltre ad € Pt_3
109,47 per i mesi successivi sino al ripristino del superminimo
, € 757,52 ed € 94,69 per i mesi successivi;
Parte_4
€ 757,52, ed € 94,69 per i mesi successivi;
Pt_1
€ 875,76 ed € 109,47 per i mesi successivi;
Parte_2
4. condannare la convenuta alla rifusione dei compensi professionali e delle spese, compreso il contributo unificato;”
2 2. si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 avversario, sostenendo la legittimità della condotta aziendale consistita nell'assorbimento dei superminimi dei ricorrenti in occasione dell'aumento contrattuale previsto con il rinnovo del CCNL.
3. Preliminarmente, si rileva che è pacifica tra le parti la qualificazione dei superminimi percepiti dai ricorrenti al momento del riconoscimento come assorbibili interamente in occasione di futuri aumenti contrattuali collettivi, di cui costituivano anticipazione;
ciò si trae altresì dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (contratti di assunzione, buste paga e comunicazioni di aumenti retributivi;
in particolare, trattasi dei doc. 6,7 e 8 allegati al ricorso per quanto concerne Parte_3
, del doc. 11 per , del doc. 12 per
[...] Parte_2 Parte_4
, dei doc. 16 e 18 per ).
[...] Parte_1
Oggetto della presente causa è pertanto la sussistenza o meno delle condizioni per l'assorbimento di tali superminimi, al di là della loro originaria qualificazione, per effetto della modifica introdotta con il rinnovo contrattuale dell'aprile 2024 al testo dell'ultimo comma dell'art. 200 (“Assorbimenti”) del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata.
4. Il quarto comma dell'art. 200 CCNL, nel testo introdotto in sede di rinnovo contrattuale del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata intervenuto nell'aprile 2024, è il seguente:
4. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto
3 della concessione a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.”.
Il testo precedente disponeva: “[…] Gli aumenti che non siano di merito
e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai Contratti Collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione”.
5. Secondo l'interpretazione della parte ricorrente, la novella introdurrebbe per l'assorbibilità degli aumenti non di merito il duplice limite che l'assorbimento sia stato espressamente stabilito con accordo sindacale o all'atto della concessione e che l'erogazione sia successiva al
1° gennaio 2022. In forza di tale interpretazione, per i superminimi riconosciuti alle parti ricorrenti non sussisterebbero le condizioni per l'assorbimento, in quanto attribuiti prima del gennaio 2022 e non previsti come assorbibili da accordi sindacali.
Le parti ricorrenti valorizzano a sostegno di questa lettura dell'articolo da un lato la nota Confcommercio del 29/03/2024, esplicativa della formulazione (analoga a quella dell'art. 200 CCNL DMO) adottata dell'art. 216 CCNL Terziario a seguito dell'Accordo integrativo del
28/03/2024, dall'altro la coerenza di tale soluzione interpretativa con la volontà manifestata dalle OOSS in sede di trattativa volta al rinnovo del
CCNL. In sede di ricorso si evidenzia infatti come sia stata in tali circostanze manifestata la necessità di aumenti ad efficacia generalizzata per contrastare l'inflazione ed auspicata la non assorbibilità degli aumenti contrattuali anche per lavoratori che fruiscono di superminimi assorbibili.
4 6. In merito all' interpretazione dei contratti collettivi, giova qui richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo la quale “L'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale” (ex multis, Cass. n. 701/2021, che richiama Cass. n.6484 del 1994).
7. In applicazione di tali principi, l'interpretazione patrocinata dai ricorrenti non convince.
Essa appare in primo luogo contraria al dato testuale della disposizione, dal quale pare invece ricavarsi che le parti si siano poste il problema di regolamentare i superminimi erogati a far data dal 1 gennaio 2022 a titolo di acconti o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali. Per questi,
i contraenti hanno voluto subordinare l'assorbibilità alla condizione che essa sia stata espressamente prevista. E difatti, se la funzione degli
AFAC è quella di adeguare la retribuzione dei lavoratori nel lasso di tempo necessario per la formulazione di un nuovo CCNL migliorativo delle condizioni vigenti, andando a colmare la perdita del potere d'acquisto del salario ricevuto nelle more della negoziazione dello stesso, allora di conseguenza essi dovrebbero perdere la loro funzione al momento del riconoscimento effettivo degli aumenti, con i quali non
5 dovrebbero essere cumulabili. Nel caso, le parti hanno invece voluto mantenere il valore economico degli aumenti previsti dagli accordi di rinnovo del 2024, con riguardo ai superminimi concessi dal 2022 proprio in previsione dei futuri aumenti.
8. Tale lettura è avallata dalla Nota di chiarimento relativa all'art. 200 -
Assorbimenti, in calce alla disposizione, secondo la quale “L'ultimo comma dell'articolo 200 del c.c.n.l. della Distribuzione Moderna
Organizzata deve essere interpretato nel senso che l'anticipo (30,00 € riferiti al IV° livello e da riparametrare per gli altri livelli), in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum (350,00 € riferiti al
IV° livello e da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, che verranno erogati da aprile 2024 a febbraio
2027, né degli importi una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio
2025, previsti dall'accordo di rinnovo del 23 aprile 2024”. Qui le parti collettive hanno avuto la necessità di puntualizzare che gli importi previsti dal Protocollo del 12.12.2022 (doc. 6 di parte convenuta) non avrebbero potuto essere assorbiti dagli aumenti successivi ivi specificati, pur trattandosi di acconti sui futuri aumenti contrattuali e pur essendone stata prevista l'assorbibilità.
9. Anche avuto riguardo alla volontà delle parti nell'ambito complessivo degli accordi di rinnovo, occorre rilevare che tale interpretazione risulta coerente con il principio generale di assorbibilità dei superminimi, ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione (v. ex multis, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643, che richiama Cass. 17.7.2008, n. 19750 “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai
6 minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente…[]”).
Se, come sostenuto dai ricorrenti, le parti in sede di contrattazione collettiva avessero effettivamente voluto stabilire attraverso la modifica dell'art. 200 CCNL la non assorbibilità di tutti i superminimi in godimento prima del 2022, avrebbero dovuto ragionevolmente esplicitarlo in termini inequivocabili, proprio in ragione degli effetti dirompenti che tale modifica avrebbe potuto avere sulle retribuzioni.
10. Non osta a tale soluzione la nota Confcommercio esplicativa del
Testo dell'art. 216 CCNL Terziario valorizzata dalla difesa di parte ricorrente: essa attiene all'interpretazione data da una sola delle parti contraenti di una disposizione di altro CCNL, neppure essendo
Confcommercio organismo di rappresentanza firmatario del CCNL DMO.
Di diverso temore è peraltro il testo fornito da nella Controparte_2
“Nota di chiarimento sull'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL della
Distribuzione Moderna Organizzata”, richiamato da parte convenuta.
11. Sulla base della lettura qui preferita della disposizione, i superminimi erogati prima del 2022, quali quelli riconosciuti alle parti ricorrenti, continuano a essere assorbibili secondo la normativa contrattual- collettiva anteriore al 2024, dovendosi quindi dare continuità alle pattuizioni convenute al momento della loro erogazione.
7 12. Il ricorso va pertanto rigettato.
13. In considerazione della novità della questione, è giustificata la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ, come modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n.
132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza.
Così deciso in Milano, il 05/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
8