Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03872/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3872 del 2025 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Francesca Lideo, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato ex lege presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la dichiarazione depositata da parte ricorrente il 10 marzo 2026 di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia con condanna alla rifusione delle spese del presente procedimento;
Visto l’art. 34, comma 5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2026 la relazione del dott. EL IA, ed ivi udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 la somma complessiva di euro 3.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
1.1. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata (cfr. i documenti della parte ricorrente).
1.2. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato in oggetto e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere a parte ricorrente la somma complessiva di euro 3.000,00;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei patroni antistatari.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito per resistere al ricorso.
3. Alla Camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 10 marzo 2026 di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, con condanna alla rifusione delle spese del presente procedimento.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL IA |
IL SEGRETARIO