Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 21218/2023, avente ad oggetto: rideterminazione posizione stipendiale;
differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli Traversa Maroder n. 3, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Gelo che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente del con mansioni di assistente amministrativo Controparte_1 presso l'Istituto Statale “Pavese” di Napoli, con contratto a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2018/2019.
1
Aggiungeva che, a seguito della presentazione dell'istanza di ricostruzione carriera, l'istituto scolastico (con decreto prot. n. 321 del 05.12.2019) – nel disporre il suo inquadramento retributivo, non aveva valutato a fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo prestato – riconoscendole a far data dal 01.09.2018 l'anzianità di anni 8 mesi 7 e giorni 16; mentre la residua anzianità pre-ruolo di anni 2 mesi 3 giorni 25 era stata considerata ai soli fini economici.
Lamentava che, per effetto di tale inquadramento, era stata collocata nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9-14 anni (di cui alle tabelle retributive del
CCNL Scuola) nel mese di gennaio 2019, laddove, in base all'effettiva anzianità maturata e considerato il servizio pre-ruolo prestato, avrebbe avuto diritto alla posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità 9-14 anni prima dell'immissione in ruolo, con conseguimento della fascia di anzianità 15-20 anni sin dal mese di settembre 2022.
Deduceva la contrarietà del decreto di ricostruzione al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, così come sancito dalla normativa sovranazionale: clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva
99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il
– rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a
14 anni quantomeno sin dal mese di settembre 2018. 3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni quantomeno sin dal mese di settembre 2022. 4. Per l'effetto, condannare la P.A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.460,91 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
5. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio con distrazione al procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_2 [...]
– si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, deduceva la conformità al diritto euro comunitario della norma di cui all'art. 485 del d.lgs. 297/94, in virtù della quale si era proceduto alla ricostruzione del servizio pre-ruolo con decreto n. 321/2019, evidenziando che il diritto sovranazionale non aveva proibito la sussistenza di una disparità di trattamento a sfavore dei dipendenti a tempo determinato, in considerazione del sistema di reclutamento e delle modalità di assunzione dei medesimi.
In ogni caso, contestava i conteggi eccependo l'intervenuta parziale prescrizione delle
2 differenze retributive anteriori al 2018.
Concludeva per l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali,
l'udienza del'11.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. CP_1
La ricorrente ha chiesto la corretta ricostruzione dell'anzianità maturata prima dell'inserimento in servizio con contratto a tempo indeterminato, chiedendo che il ministero venisse condannato al pagamento delle relative differenze retributive.
La legittimazione passiva, dunque, non può che essere dell'amministrazione resistente in quanto il giudizio attiene alla corretta individuazione della fascia stipendiale attribuita ed alla corretta liquidazione delle relative differenze retributive, materie che, senza dubbio, sono di competenza del convenuto. CP_1
L'eccezione in esame va, dunque, rigettata.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La ricorrente, come detto, agisce per ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo pre-ruolo, sul presupposto dell'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo (assunto con contratto a tempo indeterminato) derivante dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 569-570, TU Scuola, ritenuti in contrasto con la disciplina sovranazionale enunciata nella Direttiva 1999\70\CE, alla clausola n. 4.
Chiede, quindi, la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
Ai fini del decidere, dunque, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150\2019 con specifico riguardo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), secondo cui: “a) L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata
3 discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del personale ATA ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro; c) l'anzianità da Part riconoscere ad ogni effetto al personale assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”.
I Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale
(cfr. sent. caso C-466/17, allegati in atti), hanno quindi ritenuto la normativa nazionale che Per_1 disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 526 e 569-570, TU Scuola, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C
e, pertanto, da disapplicare.
Calando il principio appena richiamato nella fattispecie in esame, si rileva che la documentazione in atti e, in particolare, il decreto di ricostruzione di carriera (cfr. all. n. 2, prod. parte ricorrente), certifica che la ricorrente ha effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e nel periodo anteriore all'assunzione a tempo indeterminato (cfr. stato matricolare, prod. parte resistente), in particolare a partire dall'anno scolastico 2001/2002.
Pertanto, è illegittima la ricostruzione di anzianità operata con il predetto decreto che certifica,
a far data dal 01.09.2018, l'anzianità di anni 8 mesi 7 e giorni 16 a fini giuridici ed economici;
mentre la residua anzianità pre-ruolo di anni 2 mesi 3 giorni 25 a soli fini economici
Alla stregua di quanto esposto, dunque, la ricorrente ha diritto non solo a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, ma anche alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale 9-14 anni, a far data Parte_1 dall'immissione in ruolo del 01.09.2018, e conseguente passaggio nella fascia stipendiale 15-20 anni a far data dal settembre 2022.
Va, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ministero convenuto in relazione alle somme richieste per l'anno 2018.
Tale eccezione è infondata.
Com'è noto, secondo costante giurisprudenza, quando il lavoratore deduce una maggiore anzianità di servizio quale presupposto di fatto per conseguire differenze retributive, il datore di lavoro può opporre la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, con applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2232/2020: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la
4 prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.”).
Nel caso di specie, tuttavia, essendo in atti una diffida notifica a mezzo PEC del 13.8.2023, parte ricorrente ha correttamente richiesto il pagamento delle differenze retributive a partire dal periodo non coperto da prescrizione, ossia dal settembre 2018.
Pertanto, accertato il diritto di alla percezione delle differenze retributive Parte_1 dovute in ragione della corretta anzianità di servizio maturata, devono esserle riconosciute le differenze retributive maturate nel periodo dal settembre 2018 all'ottobre 2023, come richiesto in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si deve tenere conto dell'importo risultante negli atti di causa in quanto conforme alle disposizioni normative e di settore, che risulta calcolato in complessivi € 2.460,91. Ciò in quanto l'importo è stato correttamente calcolato nei conteggi contenuti nel ricorso esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici, nonché privi di qualsivoglia contestazione;
pertanto, possono essere fatti propri dal giudicante.
Il va, dunque, condannato al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 2.460,91, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Gelo.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire la posizione Parte_1 stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni, a far data dal 01.09.2018;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., ad Controparte_1 attribuire alla ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive maturate che si quantificano in € 2.460,91, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.100,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 10.3.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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