Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 10/02/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1250/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. LESCA Parte_1 C.F._1
GIACOMO e dall'avv. BOLDRINI SILVIA
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. DIMARTINO SALVATORE CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice accertasse la Parte_1 CP_1 natura professionale delle patologie cui lo stesso è affetto (rizioartrosi, epicondilite e tendinosi cuffia rotatori spalla sinistra) ritenendo che le stesse fossero insorte in conseguenza delle mansioni da lui svolte alle dipendenze di Controparte_2
2. L' si è costituto in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di CP_1 rischio;
invero, secondo l'istruttoria svolta dall'istituto in via amministrativa, le attività svolte da ricorrente nel corso della sua carriera lavorativa erano a “rischio accettabile” (fascia verde) per le
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patologie di cui egli è portatore con la conseguenza che non poteva essere riconosciuta la natura professionale della patologia.
3. La causa è stata istruita a mezzo istruttoria orale in ordine all'esposizione a rischio e CTU medico legale in ordine alla sussistenza del nesso di causa.
4. La causa è stata, infine, discussa e decisa all'udienza del 10 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
5. La domanda non è fondata.
6. Il ricorrente è stato assunto da in data 21 marzo 1988. Controparte_2
6.1 Per i primi due anni ha svolto le mansioni di fattorino e poi è stato trasferito al CMP di via Reiss Co Romoli in Torino ove lavora tutt'ora. ha svolto in un primo momento le mansioni di addetto al settore transiti, poi ha svolto le mansioni di aiuto ripartitore e poi quelle di addetto al settore stampe.
Dal 2005 è addetto al settore “corrispondenza 2”, ovvero i voluminosi, e svolge le mansioni di ripartitore, effettuando le attività di ripartizione su casellario, ripartizione su rastrelliera e ripartizione su giostra.
6.2 Le mansioni svolte dal ricorrente sono state così ricostruite dai testi.
6.3 Il teste , collega del ricorrente presso lo stabilimento di via Reiss Romoli dal 1999 Testimone_1 al 2001 e poi - nel mentre che erano in corso le attività di bonifica dello stabilimento in via Reiss
Romoli - in strada Cebrosa, lavorando in un settore adiacente a quello del ricorrente, ha dichiarato:
“Durante il periodo in cui il ricorrente ha lavorato in POSTEL si ruotava su tre turni e poi quando ho cambiato il mio settore di appartenenza, ricordo di aver incontrato sul luogo di lavoro il ricorrente sia al mattino che al pomeriggio ma non ricordo con precisione in quanto avevo altre mansioni. ADR Le lavorazioni che riguardavano il ricorrente in erano di elaborazione Pt_2 dati e poi si stampavano le lettere anche di Enel e di altre utenze come . Il ricorrente Per_1 aveva anche il compito di sollevare pacchi di carta di almeno 15 chili per poterli portare alle macchine imbustatrici. ADR GOP Il ricorrente lavorava al casellario a Strada Cebrosa con smistamento delle riviste all'interno del casellario che in altezza era un metro e ottanta ed in larghezza era più di due metri. ADR GOP Al casellario il ricorrente prendeva la corrispondenza e le riviste e provvedeva, dopo averne caricate un po' sul braccio sinistro, a depositarle nel casellario sia ad altezza del busto sia nei casellari sotto, all'incirca all'altezza delle caviglie sia sopra all'incirca all'altezza delle spalle. ADR Posso dire che un'altra mansione del ricorrente aveva era quella di riempire le gabbie ed i carretti quest'ultimi molto pesanti, in media 400/500 chili di peso e poi le gabbie che avevano spesso problemi di manutenzione perché le ruote erano bloccate e sia le gabbie che i carretti erano spinti a mano dal ricorrente ed a seconda dello stabilimento i percorsi erano in media di circa 100 metri in via Reiss Romoli e della metà in Strada
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della Cebrosa. ADR Il ricorrente è stato addetto anche al settore ricevimento/invio dove arrivano furgoni e TIR e provvedeva a scaricare i sacchi che pesavano intorno ai 30 kg che posizionava nel carretto o nelle gabbie e poi li movimentava sino al settore di lavorazione. C'è stato un periodo tra il 1998 e il 1999 in cui l'operatore doveva sollevare il sacco e appenderlo ad una cremagliera per il trasposto all'interno dello stabilimento ma tale operazione è durata poco. ADR Il ricorrente nello scarico dei sacchi dal furgone o dal TIR doveva eseguire una manovra manuale di sollevamento del sacco, a seconda di dove si trovava collocato nel furgone o nel TIR e poi spostarlo, di solito con una rotazione, nel carretto o nella gabbia. ADR Tornati nello stabilimento di via Reiss Romoli, dopo la bonifica dell'amianto nel 2005, il ricorrente è tornato a svolgere il lavoro nella rastrelliera e smistava la corrispondenza dalle gabbie o dalle culle nella rastrelliera che è alta un metro e settanta da terra e divisa in tre sezioni, voglio precisare che poi l'azienda ha deciso che solo le cassette piccole dovevano essere posizionate nella parte superiore”.
6.4 Il teste , collega del ricorrente dal 2000 al 2003, ha dichiarato: “Il ricorrente ha Testimone_2 iniziato con la turnazione e poi gli hanno dato il turno fisso al mattino. (…) Il ricorrente prendeva di peso pacchi con riviste e plichi e una volta aperti i pacchi contenenti corrispondenza e riviste, li poggiava sul braccio e poi provvedeva a distribuirli in cassette che erano posizionate in rastrelliere di altezza dal pavimento di un metro e settanta e di larghezza di 80 centimetri all'incirca e c'erano tre piani che venivano riempiti con i plichi e le riviste. Poi le cassette poste in alto sono state recentemente ridotte ed abbassate ma questo è avvenuto solo recentemente. ADR GOP Il plico singolarmente pesa da 4 a 5 chili ma variava e poteva essere anche di peso maggiore e lo spostamento del peso nell'arco della giornata di lavoro poteva essere di 5 o 6 mila chili. ADR
Questo lavoro che ho descritto è stato fatto dal ricorrente con inizio dal 2005 e poi nel tempo ha aggiunto altri lavori. ADR Posso dire che il ricorrente era anche addetto alle gabbie che erano contenitori di 5000/6000 chili di peso che il ricorrente doveva spingere ma aveva difficoltà perché il carrello era qualche volta difettoso per carenza di manutenzione. ADR La distanza che doveva percorrere con il carrello era di oltre cento metri. ADR Il ricorrente ha lavorato anche ad una Parte macchina che si chiama anche se non ricordo con precisione il nome ed il lavoro consisteva nel prendere una cassetta con dentro la posta e spostarla nella gabbia che ho descritto prima. Altro lavoro consisteva nel togliere le cassette e poggiarle su un nastro trasportatore. ADR Lo spostamento dalla macchina alla gabbia veniva eseguito con uno spostamento del busto o meglio rotazione per caricare la gabbia. Ricordo che il flusso di queste cassette era molto intenso. ADR Lo stesso lavoro di spostamento delle cassette avveniva quando arrivavano furgoni o TIR con sacchi e cassette che venivano movimentati come ho descritto prima. I sacchi potevano avere un peso di 30 chili all'incirca soprattutto quelli che arrivano dall'estero. Si riempivano le gabbie con i sacchi e si portavano, spingendo le gabbie nella zona, dove venivano lavorati. Si aprivano i sacchi il cui contenuto veniva rovesciato e poi si provvedeva allo smistamento. ADR GOP Il ricorrente dopo aver riempito la gabbia, la spingeva nel luogo dell'ufficio dove si provvedeva alla distribuzione dei
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pacchi e qualche volta anche lui ha partecipato alla distribuzione, questo è il periodo del
2000/2003 quando il ricorrente era in Cebrosa poi ha cambiato lavoro quando è andato al CMP di via Reiss Romoli e lì movimentava le cassette dalla rastrelliera nelle gabbie. Mi ricordo che la cassetta per essere presa dalla rastrelliera era posizionata oltre l'altezza delle spalle. Preciso che il ricorrente ha anche fatto la movimentazione dei pacchi o plichi che vengono posizionati dentro scatoloni che sono posti in cerchio ed al centro c'è l'operatore che deve riempirli. ADR avv. ricorrente La gabbia singola ha un peso di circa 500/600 chili e il volume a fine giornata di gabbie spostate poteva arrivare ai 4000/5000 chili di peso. Voglio precisare che ancora oggi lavoriamo con plichi che sono molto pesanti e non abbiamo la bilancia per renderci conto del peso, non solo con la corrispondenza ma anche con i plichi”.
6.5 Il teste collega del ricorrente da luglio 2013, ha dichiarato: “Il Testimone_3 ricorrente lavorava alla cernita plichi, ripartizione ai casellari e nei sacchi. ADR Il prodotto arriva in contenitori e l'operatore deve prendere questi plichi che hanno un peso tra i tre e i cinque chili e li smista e questa è la cernita dei plichi, poi completati i sacchi vanno chiusi e spostati a mano ed il peso del sacco viene stabilito dall'operatore e non dovrebbe superare il peso di 10 chili, preciso che dal 2013 ci sono le bilance ma queste non ci sono per tutti gli operatori in quanto non sono fungibili. ADR GOP Durante la cernita, l'operatore comincia a lavorare in stazione eretta e poi via via che il carrello si svuota deve chinarsi per prendere il prodotto. ADR Nella ripartizione dei casellari anche in questo caso l'operatore si deve chinare o alzare sino all'altezza dell'ultima rastrelliera per completare tutte le operazioni di ripartizione. Dopo che il contenitore è pieno, occorre movimentarlo dalla rastrelliera al pallet e tutto avviene manualmente. ADR GOP Non ho visto il ricorrente lavorare fuori su furgoni o TIR in quanto nel 2013 quel tipo di lavoro non veniva più eseguito. ADR GOP Posso dire che il peso dei sacchi non è mai lo stesso perché esigenze di lavoro non consentono di pesare con precisione i sacchi da movimentare”.
6.6 Il teste responsabile del centro smistamento di Torino dal 14 febbraio 2019 al Testimone_4
9 febbraio 2021, ha dichiarato: “il ricorrente faceva il turno fisso del mattino e faceva l'orario di 7 ore all'incirca con una pausa di un quarto d'ora. Ricordo che aveva l'esclusione del turno notturno. ADR avv. ricorrente: La lavorazione viene eseguita con l'ausilio di impianti e manualmente e il signor faceva la ripartizione manuale di posta, lettere o plichi un poco Pt_1 più grandi su un casellario piuttosto che su una rastrelliera, sulla quale viene posto un prodotto più grande di formato A4. ADR avv. convenuto. Posso dire che la lavorazione che ho descritto del signor l'ho dedotta dalla relazione e posso aggiungere che si tratta di una lavorazione Pt_1 standard. ADR GOP Viene rammostrata la relazione al teste, il quale dichiara che la CP_1 lavorazione a cui ha fatto riferimento riguarda una lavorazione standard e non ricorda nello specifico l'utilizzo da parte del lavoratore dell'uso delle dita a pinza. Preciso che dalla relazione evinco che sono stati allegati dei documenti relativi alla valutazione del lavoro manuale con ripetitività del movimento degli arti superiori che è indicata in fascia verde. ADR avv. convenuto Le
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postazioni di lavoro sono tutte standardizzate ed il casellario è organizzato in modo che l'operatore sia seduto su uno sgabello e poi a seconda dell'altezza del singolo operatore a sua discrezione può lavorare in piedi o regolare l'altezza dello sgabello ed indicativamente i casellari possono essere alti all'incirca un metro e settanta ma sul punto non sono sicuro. Nell'azienda erano CP_4 presenti dispositivi come transpallet per la movimentazione di carichi anche pesanti e nel tempo l'azienda ha seguito una politica diretta alla eliminazione da parte del lavoratore di trasporti pesanti. ADR ricorrente La posta è contenuta in cassette di plastica o cartone del peso all'incirca tra i due e tre chili e riempita pesa all'incirca 5 chili e poi sui singoli casellari, dove opera il lavoratore, le cassette arrivano su roll o carrelli con ruote e l'operatore preleva il contenitore e lo poggia su un supporto per poi smistarla. ADR avv. convenuto Posso dire che nel caso del signor
[...] lo stesso non spostasse la cassetta ma doveva esserci un addetto nello specifico che la Pt_1 movimentasse anche se non ricordo con precisione e sul peso delle cassette posso dire che è una mia stima e non so con esattezza il peso delle medesime”.
7. Attualmente il ricorrente è affetto da “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, sintomatica a sinistra”, “esiti di epicondilite gomito sinistro, attualmente non sintomatica” e
“rizartrosi I dito mano sinistra in iniziali note degenerative contro laterali” nonché da una “severa patologia osteo-artodegenerativa a carico del rachide, già riconosciuta quale malattia professionale” (cfr. pag 27 CTU).
8. In data 28 ottobre 2020 ha presentato la domanda di malattia professionale per la rizartosi, in data
27 gennaio 2021 quella per l'epicondilite e in data13 maggio 2021 quella per l'entesite spalla sinistra. Tutte le domande sono state respinte in via amministrativa.
9. La dott.ssa , chiamata ad accertare la natura professionale di dette patologie, ha Persona_2 negato che sussistenza di un nesso di causa tra le mansioni svolte e le patologie accertate. Nella
CTU si legge: “Dall'esame della documentazione prodotta, sia in atti che dal paziente in occasione delle operazioni peritali, emerge sostanzialmente una storia clinica assai poco documentata, limitata a soli pochi esami strumentali relativi ai distretti interessati effettuati a poca distanza dalla denuncia di malattia professionale (…) Non vi è una storia clinica né precedente né successiva, significativa per aspetti ortopedici, fisiatrici, cure prestate.
Si sottolinea che l'esame obiettivo del medico competente del 14.2.2020 è del tutto nella norma per ciò che concerne le sedi anatomiche interessate dalle malattie professionali denunciate (…) Per ciò che concerne gli aspetti previdenziali e per quanto riferito dallo stesso lavoratore, indubbiamente le mansioni erano di particolare impegno per il rachide con congruo riconoscimento della malattia professionale.
Più difficile ipotizzare atti di forza o movimentazione manuale di carichi significativi interessanti l'arto superiore sinistro, in mansioni che prevedevano la bimanualità, con frequenza non costante, né elevazione dell'arto superiore sinistro al di sopra dei 90°, tali da giustificare l'insorgenza di una tendinopatia della cuffia dei rotatori a sinistra ad eziopatogenesi, o almeno concausa,
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professionale. (…) Per ciò che concerne l'epicondilite è da ritenersi un evento infiammatorio acuto, ad oggi non significativo dal punto di vista clinico.
La rizoartrosi della metacarpofalangea del I raggio, in ambito di malattia professionale riguarda soggetti che svolgono attività costanti con tale articolazione, es. 'utilizzo di forbici o strumenti che prevedano la costante opposizione del pollice contro resistenza o schiacciamento frequente di pulsanti o simili.
Non si ritiene, pertanto, che le malattie denunciate siano riferibili ad eziopatogenesi o concausa professionale” (cfr. pagg 29 -30 CTU).
10. Le conclusioni raggiunte dal CTU sono il frutto di un lavoro accurato e congruamente motivato;
le stesse, dunque, possono essere poste alla base della presente decisione. Quanto alle osservazioni del CTP, dott. , si richiamano le esaurienti risposte fornite dalla dott.ssa Per_3 Per_2
11. Poiché, dunque, l'attività lavorativa del ricorrente non è eziologicamente collegata alle patologie oggetto di causa, la domanda deve essere rigettata.
12. Dal momento che il ricorrente presenta effettivamente un'invalidità, che la patologia a carico del rachide era già stata riconosciuta di natura professionale, che le mansioni da lui svolte richiedono l'utilizzo degli arti interessati dalle patologie denunciate e che il ricorrente non aveva altro strumento che rivolgersi al giudice per valutare la sussistenza del nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta e le malattie insorte, si ritiene che ricorrano quei giusti motivi che legittimano la compensazione integrale delle spese di lite.
12.1 Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti in via solidale nella misura di ½ ciascuno.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
- Pone a carico delle parti nella misura di ½ ciascuno le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 10/02/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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