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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente tra tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
NI AU
-appellante-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
LE ZO
- appellata–
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Controparte_2 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Alessia M. Bassani Terenzio
- appellata –
e
Controparte_3
- appellata contumace -
OGGETTO: appello – cessione del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22.10.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Cassino, e Controparte_4 Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “si chiede Controparte_3 all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza
n. 337/2011 emessa dal Giudice di Pace di SO a definizione del procedimento
R.G. 129/C/2011, che: - accerti e dichiari la competenza territoriale del giudice adito;
- accerti e dichiari l'illegittimità della sentenza di primo grado poiché emessa all'esito di un procedimento nel quale è stata ingiustamente disattesa l'istanza di rimessione in termini depositata il 30 settembre 2011 e rimetta, per l'effetto, in termini la difesa di parte appellante così come richiesto nell'istanza depositata il 30 settembre 2011, con revoca della condanna alle spese – accerti e dichiari che: a) il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo Peugeot, targato CC 052 NY, di proprietà della Sig.ra Controparte_3
e, per l'effetto, che sussiste l'obbligo della già Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., a risarcire tutti i danni subiti dalla Controparte_5
Sig.ra in seguito al sinistro;
b) in conseguenza del sinistro per cui è Controparte_2 causa ed a far data da esso, è sorto in capo alla predetta Compagnia Assicuratrice un debito di natura risarcitoria, rispetto al quale, una parte del correlativo e speculare credito è stato parzialmente trasferito alla avente causa Parte_1
- nonché: c) dichiarata ed accertata, comunque, l'esistenza di tale porzione
[...] del più ampio credito della sig.ra voglia il Giudice adito statuire Controparte_2 che tale quota è stata validamente ed efficacemente ceduta all'attrice e, per
l'effetto, condannare la già Controparte_1 Controparte_6
in persola del l.r.p.t., a corrispondere all'attrice la somma ceduta di euro
[...]
852,00 oltre accessori del credito ed a risarcire i costi sostenuti per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 200,00 ed euro 26,84, oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. In via alternativa, condizionata alla reiezione della sopra proposta domanda, voglia il Giudice adito condannare il cedente, garante del credito Controparte_2
2 ceduto pro solvendo ed a titolo gratuito quale corrispettivo, a liquidare all'attrice il compenso pattuito per la prestazione fruita di euro 852,00 nonché condannare quest'ultima, per aver ceduto un credito inesistente e/o insufficiente, a risarcire i costi sostenuti dall'attrice per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del presente giudizio nella misura documentata, rispettivamente di euro 200,00 e di euro 26,84, oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dalla cessione del credito al saldo. Con vittoria di spese, da distrarsi, ed ordine di restituzione di ogni somma corrisposta in forza della gravata sentenza”.
Parte attrice deduceva di avere proposto appello dinanzi al Tribunale di Cassino –
Sezione distaccata di SO (R.G. n. 525/2012), avverso la sentenza del Giudice di
Pace di SO n. 337/2011 che, in accoglimento dell'eccezione sollevata da
[...]
aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito Controparte_6 in favore, alternativamente, del Giudice di Pace di Ostia o del Giudice di Pace di
Bologna. A fondamento dell'appello, eccepiva l'omessa Parte_1 rimessione in termini dell'attrice e l'errata individuazione della competenza territoriale. Nel giudizio d'appello rimanevano contumaci Controparte_6
e Avverso la sentenza del Giudice di Pace di SO n. Controparte_3
337/2011 proponeva appello anche dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Cassino - Sezione distaccata di SO (R.G. n. 522/2012). I due procedimenti riuniti e devoluti al Tribunale di Cassino, in seguito alla soppressione della sezione distaccata di SO, assumevano numero R.G. 200522/2012 e venivano definiti con sentenza n. 580/2018 di rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata. introduceva il ricorso per regolamento necessario di Parte_1 competenza, a definizione del quale la Corte di cassazione cassava la sentenza gravata e dichiarava la competenza territoriale del giudice adito, rinviando la causa al Tribunale civile di Cassino, dinanzi al quale la ricorrente riassumeva il giudizio.
Si costituiva in giudizio insistendo per l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
3 eccezione e deduzione disattesa, rigettare ogni domanda nei cofnornti dell'esponente perché la prestazione sottesa alla cessione del credito oggetto di causa ed il risarcimento reclamati dalla sono dovuti alla ceduta, Parte_1
già con condanna di Controparte_1 Controparte_6 quest'ultima all'adempimento omesso e vittoria delle spese, da distrarsi”.
Si costituiva, altresì, in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento sulla competenza territoriale avendo già la Corte di Cassazione decisione con sentenza n. 19122/2019 ed ugualmente inammissibile la domanda di rimessione in termini formulata da con istanza del 30.09.2011, con Parte_1 condanna alle spese di lite in via preliminare, rigettare la domanda attrice per improponibilità della stessa per illegittimo frazionamento del credito per la nullità del contratto di cessione del credito, con condanna alle spese e competenze di lite in via principale, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese e competenze di lite. in via gradata, limitare il risarcimento alla minore somma realmente dovuta e provata riconoscendo la decorrenza degli interessi dal solo giorno della sentenza, in questo caso con compensazione delle spese e competenze”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso in riassunzione, non si costituiva in giudizio . Controparte_3
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Tanto precisato, si rileva che il giudizio impugnatorio trae origine dalla domanda proposta da dinanzi al Giudice di Pace di SO per Parte_1 ottenere la condanna di (già Controparte_1 Controparte_6
al pagamento della somma di € 852,00, per effetto della intervenuta
[...] cessione in suo favore della quota parte del credito risarcitorio vantato da verso la compagnia assicurativa. Controparte_2
In particolare, l'appellante deduceva che: in data 5.5.2008 in Parte_1
Roma si era verificato un sinistro stradale, nel quale era rimasta coinvolta l'autovettura Dodge Caliber, targata DG459PJ, di proprietà e condotta da
, assicurata verificatosi per esclusiva Controparte_2 Controparte_6
4 responsabilità del veicolo antagonista;
in conseguenza del suddetto sinistro la vantava un credito risarcitorio in virtù del danno subito nei confronti CP_2 di che con scrittura privata del 6.6.2008 Controparte_6 CP_2
aveva ceduto la quota parte del maggior credito vantato nei confronti della
[...] compagnia assicurativa, sino all'importo di € 852,00, in favore della cessionaria nonostante le numerose richieste, Parte_1 Controparte_6 non aveva proceduto al pagamento.
, nell'atto di citazione in appello, rispetto a quanto dedotto dalla Controparte_2
in qualità di cedente del credito, ha precisato di aver subito a Parte_1 causa del menzionato sinistro un danno pari ad euro 3.600,00, di cui euro
2.166,82 per riparazioni, euro 600,00 per svalutazione commerciale del veicolo, euro 852,00 per il noleggio di un veicolo di pari categoria, evidenziando di non aver mai azionato nei confronti delle compagnia assicurativa la quota parte del credito di euro 852,00, in quanto ceduta alla Parte_1
Il merito della controversia non è stato oggetto di valutazione né da parte del
Giudice di Pace né da parte del Tribunale di Cassino, in grado di appello, in quanto sia il procedimento di primo grado che quello impugnatorio sono stati definiti con una pronuncia in rito, dichiarativa della incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace di SO, confermata in appello.
La questione della competenza territoriale ha poi costituito oggetto di regolamento necessario di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, con ordinanza n. 19122/2019, ha affermato la competenza del Giudice di Pace di
SO adito in primo grado ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso del giudizio.
Ciò posto, preso atto dell'ordinanza n. 19122/2019 della Corte di cassazione, deve rilevarsi la fondatezza dell'appello in ordine alla contestazione sulla competenza.
Per l'effetto devolutivo dell'appello, posta la non ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., deve procedersi al suo esame, con la rinnovazione del giudizio, applicando la corretta regola di giudizio.
3. Passando, dunque, al merito della controversia, deve essere rilevato che dalla documentazione versata in atti è emerso che ha ceduto a Controparte_2 [...] la quota parte del proprio credito risarcitorio conseguente al Parte_1 sinistro stradale, nel quale è rimasta coinvolta in Roma il 5.5.2008 alla guida
5 della propria autovettura Dodge Caliber targata DG459PJ, sino a concorrenza dell'importo di € 852,00.
Tale credito è stato azionato dalla nei confronti della Controparte_7 compagnia assicurativa e ha ad oggetto il danno da fermo tecnico, come emerge in modo chiaro dalle conclusioni rassegnate dalla predetta società nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 5 lett. a).
In modo contraddittorio, l'appellante, nelle memorie di discussione del 3.12.2024, ha testualmente dedotto “Come ampiamente dedotto e provato, la Controparte_8
è cessionaria di parte, fino alla concorrenza di euro 852,00, del più ampio
[...] credito risarcitorio maturato dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro CP_2 stradale del 5 maggio 2008 e non del risarcimento a quest'ultimo dovuto per danni da fermo tecnico3, ragione per la quale è del tutto irrilevante conoscere se il cedente abbia subito o meno ovvero danni conseguenti al fermo tecnico, poiché è documentalmente provato un credito originario non inferiore all'importo corrisposto alla cedente, di gran lunga maggiore alla quota ceduta, di euro 852,00.”
In sintesi, l'appellante argomenta che la controprestazione pattuita per il noleggio costituisce la causa del negozio di cessione del credito risarcitorio. L'oggetto di tale cessione, viceversa, ammonta alla quota parte di € 852,00 del credito pecuniario complessivo, corrispondente alla liquidazione del danno dovuto.
Tale deduzione è priva di pregio. Invero, sebbene sia acclarato che
[...] abbia ceduto pro quota alla il proprio credito CP_2 Parte_1 risarcitorio derivante dal sinistro stradale occorso in Roma il 5.5.2008 (nel quale era coinvolta alla guida dell'autovettura Dodge Caliber tg. DG459PJ), sino alla concorrenza dell'importo di € 852,00, è parimenti vero che l'azione di risarcimento postula la precisa allegazione e la corrispondente prova della specifica voce del danno risarcibile (generato dal sinistro de quo) di cui si richiede la liquidazione e che non sia stata già oggetto di indennizzo da parte dell'impresa di assicurazione. Pertanto, anche ammettendo la validità della premessa dell'appellante, resta fermo il principio per cui il cessionario di un credito risarcitorio non è esonerato dall'onere di allegare e comprovare l'effettiva sussistenza e l'entità dei danni di cui richiede il ristoro. Trattandosi, infatti, di un credito la cui esistenza è condizionata all'accertamento giudiziale del danno, la relativa prova è necessaria per la sua esigibilità.
6 Tale circostanza è tanto più vera se si considera che dalle allegazioni delle parti e dai documenti acquisiti è emerso che, nella fase stragiudiziale, in relazione al medesimo sinistro stradale, cedeva il proprio credito Controparte_2 all'autocarrozzeria S.P.Q.R. e la liquidava la somma totale di € Controparte_1
2.045,00 il 23 giugno 2009, a seguito di accordo con il riparatore.
Ne consegue che, in virtù della già intervenuta satisfazione risarcitoria per il danno emergente attinente ai costi di ripristino del veicolo, l'avente causa
(cessionario) aveva l'onere di allegare e provare il distinto pregiudizio patrimoniale sofferto dal proprio dante causa (cedente) – e non ancora liquidato – di cui richiede l'integrale ristoro alla compagnia assicurativa nell'ambito dell'azione di adempimento.
Dall'analisi delle difese, delle istanze istruttorie e delle conclusioni articolate dalla parte cedente, si evince in modo inequivocabile che la stessa, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha ritenuto coincidenti la causa petendi del negozio di cessione del credito con l'oggetto giuridico della medesima cessione.
Invero, ha dedotto di aver subito a causa del sinistro per cui è Controparte_2 causa un danno pari ad euro 3.600,00, di cui euro 2.166,82 per riparazioni, euro
600,00 per svalutazione commerciale del veicolo, euro 852,00 per il noleggio di un veicolo di pari categoria, evidenziando di non aver mai azionato nei confronti della compagnia assicurativa la quota parte del credito di euro 852,00, in quanto ceduta alla Parte_1
Accedendo all'interpretazione secondo cui il credito azionato dalla
[...] corrisponda alle spese vive derivanti dal fermo tecnico del Controparte_7 veicolo incidentato, ritiene il tribunale che il pregiudizio lamentato non sia stato oggetto di idonea e sufficiente allegazione e prova.
A tale riguardo, deve osservarsi che il danno da fermo tecnico conseguente a un sinistro stradale consiste nel disagio patito dal non poter usare il veicolo. Sul punto, l'orientamento più recente della Corte di cassazione, al quale questo giudice ritiene di aderire, ha precisato che in ipotesi di sinistro stradale con danni all'autovettura, il c.d. danno da fermo tecnico non possa ritenersi in re ipsa, ma presuppone comunque la dimostrazione di un danno che necessita di specifica allegazione e prova. Invero, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella
7 dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. n. 32946/2024), specificando, altresì, che “Pur non essendo un danno in re ipsa, laddove il danneggiato alleghi e dimostri di aver sopportato il costo necessario a noleggiare un'auto quale conseguenza del danneggiamento del proprio veicolo in occasione di un sinistro stradale, tale dimostrazione è sufficiente
a provare il pregiudizio patrimoniale sofferto, poiché la relazione causale tra il fermo del veicolo incidentato ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389/2022).
La Corte di cassazione ha, quindi, evidenziato che: - il danno emergente relativo al costo sostenuto per noleggiare un veicolo sostitutivo è un danno conseguenza che va allegato e provato;
- il danneggiato, a tal fine, deve “dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo”;
- “Questa dimostrazione è sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”;
- sostenere “che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria”;
- “la prova che le spese per il noleggio […] sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero necessità di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per esplicita prova”.
In questa prospettiva, si è altresì chiarito che sono prive di fondamento anche le preoccupazioni inerenti alle spese sostenute dal proprietario nelle more della riparazione. Infatti, quanto al bollo, si è evidenziato che trattasi di tassa di proprietà, da versarsi anche in mancanza (volontaria o forzata) di circolazione del mezzo. In relazione al premio assicurativo, invece, si è osservato come sia in
8 facoltà del proprietario richiedere alla propria compagnia la sospensione del pagamento, per il tempo necessario alla riparazione. Inoltre, non è affatto esclusa l'utilità della copertura assicurativa anche durante il fermo tecnico, poiché anche in tale periodo il veicolo rappresenta una potenziale fonte di danni a terzi
(Cass. n. 20620/2015).
Alla luce di tali principi, incombeva sulla parte creditrice l'onere di allegare e comprovare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza e la quantificazione del danno da fermo tecnico, ancorché oggetto di cessione. In difetto di tali allegazioni specifiche, l'azione risarcitoria promossa dalla cessionaria (società Parte_1
non può trovare accoglimento. In particolare, al fine di consentire il corretto
[...] computo del pregiudizio e la sua liquidazione, erano essenziali le seguenti circostanze fattuali e i relativi riscontri probatori: l'indicazione del modello del veicolo noleggiato e della sua categoria o cilindrata, essenziale per la verifica di congruità del costo del noleggio rispetto al mezzo incidentato e al fine di evitare ingiustificati arricchimenti;
l'esatta data di inizio e la data di conclusione del noleggio, quale presupposto temporale da cui far discendere la misura del risarcimento richiesto.
Tale conclusione è rafforzata dalla circostanza che sia dalla documentazione contabile emessa dall'officina di riparazione – la quale documenta n. 21,19 ore di manodopera -, sia dalla perizia dell'assicuratore, risulta un periodo di indisponibilità tecnica della vettura limitato a tre o quattro giorni.
Conseguentemente, gravava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova circa:
1) la decorrenza contrattuale del noleggio del veicolo sostitutivo;
e 2) l'eziologia dell'eventuale noleggio anticipato rispetto all'inizio delle riparazioni, specificamente allegando e dimostrando lo stato di non circolabilità del mezzo
(l'irreparabilità o non sicurezza della vettura) o di indisponibilità dello stesso nel periodo anteriore all'intervento manutentivo, con specifica indicazione del dies a quo.
D'altronde, non può trascurarsi che il danno consistente nel costo sostenuto per la sostituzione del veicolo è ovviamente ben diverso da quello patito per non avere potuto disporre del mezzo durante il tempo in cui il veicolo fu tenuto a disposizione dell'assicuratore del responsabile, per le necessarie verifiche, senza provvedere alla relativa sostituzione (si pensi, ad esempio, alla perdita di utilità economica che il danneggiato ritraeva dall'uso del mezzo).
9 In realtà, nessuno dei fatti costitutivi essenziali sopra enucleati è stata oggetto di specifica allegazione da parte né della cedente né della cessionaria, né negli atti difensivi né nelle istanze istruttorie articolate nei giudizi di merito di primo e secondo grado.
La carenza di tali elementi essenziali rende la pretesa indeterminata e non suscettibile di stima, precludendo il ricorso alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., stante la natura sussidiaria di tale criterio. Invero, la liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre nel caso in esame occorrerebbe liquidare un danno che è addirittura incerto nella sua stessa esistenza (Cass. n.
20620/2015).
Tali rilievi conducono al rigetto delle domande proposte nei confronti della compagnia assicurativa.
Posto che la fattispecie configura un'ipotesi di datio in solutum ex art. 1197 c.c.
(nella specie, cessione del credito con funzione solutoria), il rigetto della pretesa creditoria formulata dalla cessionaria comporta l'obbligo, per la cedente debitrice di adempiere l'obbligazione originaria. Controparte_2
3.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda di di Parte_1 pagamento degli ulteriori importi dalla stessa imputati a “costi di agenzia” e
“spese di patrocinio”, stante la mancanza di prova in ordine al relativo esborso.
Neppure può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del supposto danno da mancata disponibilità delle somme, mancando in atti qualsiasi allegazione sia assertiva sia probatoria in ordine alla concreta sussistenza ed entità di tale danno, non avendo l'appellante neppure dedotto come, ove ne avesse avuto immediata disponibilità, avrebbe reimpiegato le somme, peraltro estremamente esigue, oggetto di causa. Deve, altresì, considerarsi che in tale materia vi è già la normativa sull'applicazione degli interessi legali a sopperire proprio al ritardo nel pagamento di somme di denaro. Si ritiene, invece, non dovuta la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
4. Per completezze espositiva, si rileva l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini avanzata dalla nel giudizio di primo grado Controparte_7 all'udienza del 30.9.2011. Ritiene il Tribunale che tale rigetto risulti fondato
10 sull'ingiustificata mancata comparizione dell'originaria attrice alla prima udienza di comparizione del 3.6.2011. In tale udienza, (ora CP_6 Controparte_1 ribadiva integralmente le proprie deduzioni difensive, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di rito relativa all'incompetenza per territorio e l'Avv. Venafro, in sostituzione per , dichiarava di non Controparte_2 sollevare opposizione in merito a tale eccezione. All'esito dell'udienza, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note. L'istanza di rimessione in termini articolata da Parte_1 risultava basata su allegazioni fattuali generiche e carenti di specificità, limitandosi a invocare un 'guasto meccanico del veicolo utilizzato'. Tali deduzioni erano prive di ogni riferimento spazio-temporale e non erano accompagnate dall'allegazione circa l'assoluta impossibilità di ricorrere a mezzi alternativi (come, ad esempio, la richiesta di sostituzione) per garantire la comparizione tempestiva.
Da ciò discende l'inammissibilità delle prove formulate dalla Controparte_7 nel giudizio RG n. 522/2012, dal momento che, in forza dell'art. 345 c.p.c.,
[...] le parti non possono richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova e non possono produrre nuovi documenti, ove la parte non dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile, vale a dire da un fatto eccezionale e non dipendente dalla sua negligenza.
Infine, occorre evidenziare l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dall'attrice nel giudizio di prime cure, attesa la loro inidoneità probatoria rispetto al thema decidendum, stante l'omessa specifica deduzione di elementi essenziali per la configurazione del danno da fermo tecnico (v. supra).
5. Quanto alle spese, si osserva che la riforma totale della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali, con rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La valutazione della soccombenza opera, invero, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame.
11 5.1. Le spese di giudizio del procedimento di primo grado, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (0,001 - 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico di e , in Parte_1 Controparte_2 omaggio al principio della soccombenza, in considerazione dell'adesione della alla domanda principale di CP_2 Parte_1
5.2. Le spese di giudizio del procedimento di secondo grado R.G. n.
200522/2012, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), in virtù dello scaglione di riferimento (0,001 - 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico di
[...]
e , in omaggio al principio della soccombenza, in Parte_1 Controparte_2 considerazione dell'adesione della alla domanda principale di CP_2 [...]
Parte_1
5.3 Le spese di giudizio del presente procedimento, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), in virtù dello scaglione di riferimento (0,001 - 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico di e Parte_1
, in omaggio al principio della soccombenza, in considerazione Controparte_2 dell'adesione della alla domanda principale di CP_2 Parte_2
. Nulla per le spese nei confronti di , rimasta contumace
[...] Controparte_3 in tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposta da
[...] nei confronti di accoglie la Parte_1 Controparte_1 domanda proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_2
12 l'effetto condanna quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 852,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite del giudizio di primo grado in favore di Controparte_1 che liquida in euro 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_2 grado in favore di che liquida in euro 33,00 per spese vive e Parte_1 in euro 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
5) condanna e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite del giudizio d'appello R.G. n. 200522/2012 in favore di
[...]
che liquida in euro 630,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1 nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio Controparte_2
d'appello R.G. n. 200522/2012 in favore di che liquida in Parte_1 euro 63,50 per spese vive e in euro 630,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
7) condanna e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio in favore di che Controparte_1 liquida in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
8) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio in favore di che liquida in euro 23,85 per spese vive Parte_1
e in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. NI AU, dichiaratosi antistatario per la presente fase;
9) nulla per le spese nei confronti di . Controparte_3
Cassino, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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