Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
10 (CF ), con l'avv.to Roberta Ferencich del foro di Trieste C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Donato Bramante n. 10 (CF ), con l'avv.to Alessandra Falagiani del C.F._2
foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CC (ME) il 13.12.1997
(anno 1997 Parte 2 Serie A n. 9)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1
17.10.1973 ed ivi residente a[...], CF e C.F._1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Donato Bramante, n. 10, CF , autorizzandoli a vivere separati con C.F._2
obbligo di reciproco rispetto.
2. Il NO rimarrà a vivere assieme alle figlie, e , presso Parte_2 Per_1 Per_2
l'immobile di proprietà in Trieste alla Via Donato Bramante, di cui si assumerà ogni onere e spesa, mentre la NOa lascerà l'abitazione trasferendosi altrove entro giorni 30 dal Pt_1 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione personale.
5) La NOa corrisponderà mensilmente quale contributo al mantenimento delle Pt_1 figlie l'importo di € 120,00 per ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario su conto intestato al NO , importo rivalutabile annualmente secondo Parte_2
gli indici ISTAT.
6) La NOa concorrerà al 30% delle spese straordinarie siccome individuate dal Pt_1
Protocollo del Tribunale di Trieste dd 14 maggio 2015. In deroga al suddetto Protocollo si prevede che i genitori possano comunicare le suddette spese anche mediante e-mail e messaggi WhatsApp.
Le parti concordano di ricomprendere espressamente tra le spese straordinarie, da suddividersi ut supra al 30% quanto alla NOa e al 70% quanto al NO Pt_1 Parte_2
anche le seguenti spese:
- Costo del treno per raggiungere Venezia per la figlia;
Per_2
- Bollo e assicurazione del veicolo in uso a . Per_2
Eventuali deduzioni/detrazioni/agevolazioni fiscali et similia verranno suddivise tra i genitori in misura pari alla contribuzione, salvo il caso che uno solo di essi abbia sostenuto la spesa, in tal caso l'agevolazione potrà essere goduta in via esclusiva dal genitore che ha sostenuto il relativo costo.
7) disporre che ciascuno dei genitori provveda autonomamente al proprio mantenimento, poiché entrambi economicamente autosufficienti
8) Quale regolamentazione degli aspetti patrimoniali tra coniugi, è stato concordato quanto segue:
- cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione del Parte_2 Parte_1
presente atto, la piena proprietà del motociclo KIMKO AGILITY, num. Identificazione del
2 veicolo: M000259TS10, targato DR78565 di tal che lo stesso diviene di proprietà esclusiva di senza corresponsione di corrispettivo alcuno da parte di quest'ultima. Il Parte_1
NO si impegna, ove necessario, ad agevolare la formalizzazione della suddetta Parte_2
cessione innanzi agli Uffici / Enti preposti entro giorni 30 dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di omologazione della separazione personale dei coniugi.
- Il NO corrisponderà alla NOa l'importo complessivo di € 17.000,00 Parte_2 Pt_1 di cui € 7.000,00 entro giorni 5 dal passaggio in giudicato della emananda sentenza di omologazione della separazione personale dei coniugi ed € 10.000,00 entro il 30.06.2025, entrambe le rate mediante bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN
[...].
- I coniugi riconoscono che i trasferimenti di proprietà e denaro di cui al paragrafo 8 trovano causa nella separazione personale dei coniugi, in quanto atti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge 74/1987 ed estesa anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del 10.05.1999 (esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed estesi anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi).
9) Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo, anche relativamente ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e che dichiarano altresì di rinunciare in via definitiva ad ogni altra pretesa e azione a qualsiasi titolo vantata o comunque maturata alla data della sottoscrizione del presente ricorso.
10) Spese legali compensate”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a CC (ME) il 13.12.1997 (anno Parte_2
1997, parte 2, serie A n. 9), autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise e di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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