CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1286/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI AM SE, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, TO
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17623/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 695/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato lo Ricorrente_1, Difensore_2 e Ricorrente_2, con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Difensore_2, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249077701512/000, notificata in data 3 settembre 2024, per l'importo complessivo di euro 852.150,35 (incluse sanzioni ed interessi), a seguito della notifica di numerose cartelle di pagamento e precisamente:
a) 09720031025544256000, asseritamente notificata in data 2.03.2004 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
1999); €.149.597,94 (al netto di sanzioni ed interessi);
b) 09720060039053876000, asseritamente notificata in data 16.06.2006 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
2001); €.21.051,11 (al netto di sanzioni ed interessi);
c) 09720100097534531000, asseritamente notificata in data 28.04.2010 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
2006); €.21.867,00 (al netto di sanzioni ed interessi);
d) 09720120030766052000, asseritamente notificata in data 9.03.2012 (avente ad oggetto il Bollo auto
2006); €.51,67 (al netto di sanzioni ed interessi);
e) 09720120210977816000, asseritamente notificata in data 18.06.2012 (avente ad oggetto il Bollo auto
2009); €.88,90 (al netto di sanzioni ed interessi);
f) 09720150092582992000, asseritamente notificata in data 21.10.2015 (avente ad oggetto il Bollo auto
2012); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
g) 09720170065471236000, asseritamente notificata in data 22.05.2017 (avente ad oggetto il Bollo auto
2014); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
h) 09720170243963611000, asseritamente notificata in data 6.03.2018 (avente ad oggetto il Bollo auto
2015); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
i) 09720180101106488000, asseritamente notificata in data 8.02.2019 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
2015); €.40.993,00 (al netto di sanzioni ed interessi); j) 09720180124680877000, asseritamente notificata in data 14.01.2019 (avente ad oggetto il Bollo auto
2016); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
k) 09720190022328401000, asseritamente notificata in data 25.02.2019 (avente ad oggetto IVA 2017);
€11.053,57 (al netto di sanzioni ed interessi);
l) 09720190055889366000, asseritamente notificata in data 8.08.2019 (avente ad oggetto Ritenute IREPF
2015); €.1.397,26 (al netto di sanzioni ed interessi);
m) 09720190168101954000, asseritamente notificata in data 12.09.2019 (avente ad oggetto IVA 2017);
€.5.161,52 (al netto di sanzioni ed interessi);
n) 09720190175201692000, asseritamente notificata in data 27.09.2021 (avente ad oggetto IVA 2017);
€.13.064,03 (al netto di sanzioni ed interessi);
o) 09720190244694936000, asseritamente notificata in data 19.12.2019 (avente ad oggetto IVA 2016 e
2017); €.44.066,16 (al netto di sanzioni ed interessi);
p) 09720200103575204000, asseritamente notificata in data 27.10.2021 (0avente ad oggetto Ritenute
IRPEF 2016); €.5.976,00 (al netto di sanzioni ed interessi);
q) 09720200137546278000, asseritamente notificata in data 7.02.2022 (avente ad oggetto IVA 2018);
€.17.182,93 (al netto di sanzioni ed interessi);
r) 09720200144691110000, asseritamente notificata in data 7.02.2022 (avente ad oggetto IVA 2018);
€.8.239,16 (al netto di sanzioni ed interessi);
s) 09720200149423800000, asseritamente notificata in data 7.02.2022 (avente ad oggetto IVA 2018);
€.9.497,33 (al netto di sanzioni ed interessi);
t) 09720210088200764000, asseritamente notificata in data 29.04.2022 (avente ad oggetto IVA 2019);
€.10.697,69 (al netto di sanzioni ed interessi);
u) 09720230003545355000, asseritamente notificata in data 18.04.2023 (avente ad oggetto Ritenute IRPEF
2017); €.4.500,00 circa (al netto di sanzioni ed interessi);
v) 09720230090162424000, asseritamente notificata in data 23.06.2023 (avente ad oggetto IVA 2020 ed
IRAP 2018); €.22.057,00 circa (al netto di sanzioni ed interessi);
w) 09720230164028680000, asseritamente notificata in data 23.08.2023 (avente ad oggetto IRAP 2019)
€.4.901,00 (al netto di sanzioni ed interessi).
Il ricorrente rileva in sintesi:
1) l'illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento impugnata, con riferimento alle cartelle n.
09720031025544256000 (lett. a) e n. 09720100097534531000 (lett. c), per essere esse state annullate in via definitiva dalla sentenza n. 8197/30/2018, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata in data 12 aprile 2018. Tale pronuncia è stata appellata dal Concessionario con atto di appello mai notificato al ricorrente che, non avendo avuto notizia dell'impugnazione incardinata dall'ADER avanti alla CTR del Lazio, non si è quindi costituito nel detto gravame rubricato al RGA n.9280/2018. Il predetto giudizio di secondo grado si è concluso con la pronuncia della Sentenza n. 3428/2020 che ha confermato l'annullamento, tra le altre, della cartella meglio identificata alla lett. a). Detta pronuncia è stata rispettivamente impugnata dallo Studio Contribuente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con ricorso rubricato al RG n.12765/2021, per radicale nullità insanabile della notifica dell'atto di appello iscritto a ruolo al RGA 9280/2018
e conseguente violazione del diritto alla difesa del Contribuente e dallo stesso Concessionario innanzi alla
CTR del Lazio con ricorso per revocazione rubricato al RG n.2334/2021. Con ordinanza n. 7978/2024, depositata in data 25 marzo 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dallo Ricorrente_1 e Associati, avendo rilevato la nullità radicale della notificazione dell'atto di appello proposto dall'ADER ed ha conseguentemente cassato la sentenza n. 3428/16/2020, rinviando, anche per la determinazione delle spese di giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio in diversa composizione. Alla luce della predetta ordinanza, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, adita dal Concessionario per ottenere la revocazione della sentenza n. 3428/2020, ha pronunciato la sentenza n. 4639/2024 dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione avanzato dall'ADER. Tenuto conto di quanto precede ed a seguito della cassazione della sentenza n. 3428/2020, lo Studio contribuente ha riassunto il giudizio d'appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Lazio con Ricorso rubricato al RG. n.2973/2024. Ciò posto, nelle more della trattazione del presente giudizio, la Corte di Giustizia
Tributaria di II grado, a definizione della riassunzione rubricata al RGA n. 2973/2024 ha pronunciato la sentenza n. 7507/2025, depositata in data 4.12.2025, ancora non passata in giudicato, con cui, ha accolto il ricorso riassunto dallo Studio Contribuente e condannato l'ADER al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'adito Collegio ha così motivato: “Parte riassumente eccepisce quindi l'inammissibilità/ improcedibilità, dell'appello proposto da ADER per nullità della notificazione, insanabile, per violazione del diritto alla difesa di parte appellata, non essendosi costituita nel grado di Appello e per avere parte appellante omesso nel corso dell'Appello, di presentare un'eventuale istanza di riammissione in termini, con conseguente passaggio in giudicato in data 12 novembre 2018 della sentenza n.8197/30/2018, pubblicata in data 12 aprile 2018. Invero, come evidenziato da parte ricorrente, la sentenza di primo grado (n.8197/2018)
è stata depositata in segreteria in data 12 aprile 2018 sicché i termini per l'impugnazione sono scaduti in data 12 novembre 2018”;
2) con riferimento alle cartelle n. 09720120030766052000 (lett. d); n. 09720120210977816000 (lett. e) e n.09720150092582992000 (lett. f), si lamenta la violazione dell'art.1, comma 222, Legge n.197/2022, mentre per le cartelle identificate alle lettere g), h), k), si lamenta il difetto di legittimazione passiva in capo alla contribuente ed in violazione dell'art. 5 D.L. n.953/1982;
3) con riferimento alla cartella n.097 2006 0039053876000 (lett. b) si rileva la litispendenza essendo detta cartella contenuta in altre intimazioni di pagamento già oggetto di giudizi tuttora pendenti;
4) con riferimento alle cartella di cui alle lett. k), l), m), n), o), p), q), r), s), t, u), v), w) si rileva la decadenza per decorso del termine di cui all'art.25 del DPR n.602/1973 e, comunque, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente ricorso per violazione del diritto alla difesa, non avendo l'Agenzia delle Entrate riportato nell'atto impugnato le date in cui i debiti fiscali oggetto delle rispettive cartelle sarebbero stati iscritti a ruolo.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e, in via cautelare, la sospensione dell'atto impugnato.
Nel giudizio si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che con articolate controdeduzioni richiede l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, che ha richiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Sono state presentate memorie illustrative sia dal ricorrente che dalla Agenzia della Riscossione.
Il procedimento è stato discusso e deciso all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto limitatamente alle cartelle n. 09720230003545355000, n. 09720230090162424000 (lett.v) – mancante di relata – e nr. 09720230164028680000.
Invero, per la cartella nr. 09720230090162424000 non è stata data prova della notifica, mentre, relativamente alle altre due cartelle, le stesse sono state notificate a mezzo del servizio postale al portiere, ma manca la prova della avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa. In mancanza della notifica della prova degli atti prodromici, l'intimazione è nulla relativamente alle suddette cartelle. Anche la notifica del pignoramento presso terzi, per la cartella nr. 09720230003545355000, è avvenuta al portiere, ma non
è stata data prova della ricezione della raccomandata informativa.
Per il resto il ricorso delle essere respinto.
In relazione alle cartelle b) 09720060039053876000, avente ad oggetto IVA ed IRAP 2001), €. 21.051,11
(al netto di sanzioni ed interessi); i) 09720180101106488000, (avente ad oggetto IVA ed IRAP 2015),
€.40.993,00 (al netto di sanzioni ed interessi); k) 09720190022328401000, (avente ad oggetto IVA 2017);
€11.053,57 (al netto di sanzioni ed interessi); l) 09720190055889366000, (avente ad oggetto Ritenute IREPF
2015); €.1.397,26 (al netto di sanzioni ed interessi); m) 09720190168101954000, (avente ad oggetto IVA
2017), €.5.161,52 (al netto di sanzioni ed interessi); n) 09720190175201692000, (avente ad oggetto IVA
2017), €.13.064,03 (al netto di sanzioni ed interessi); o) 09720190244694936000, (avente ad oggetto IVA
2016 e 2017); €.44.066,16 (al netto di sanzioni ed interessi), sottese all'intimazione di pagamento oggi in discussione, il Collegio rileva che le stesse sono state già impugnate in precedente giudizio definito con sentenza n. 10686/23 di questa Corte, pertanto non è possibile pronunciarsi nuovamente su questioni già dedotte e/o risolte in precedenti giudizi e ciò al fine di garantire la certezza del giudizio e realizzare il principio di economia processuale che è proprio di ogni sistema giurisdizionale.
Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del “ne bis in idem”, In base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda.
Tale principio, affermato dagli articoli 39 e 395 c.p.c. e rispondente a irrinunciabile esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ed evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché
a garantire la stabilità delle decisioni.
Anche le cartelle a) 09720031025544256000, (avente ad oggetto IVA ed IRAP 1999), €.149.597,94 (al netto di sanzioni ed interessi) e c) 09720100097534531000, (avente ad oggetto IVA ed IRAP 2006), €. 21.867,00
(al netto di sanzioni ed interessi) sono oggetto di un distinto giudizio essendo state annullate dalla sentenza di questa Corte n. 8197/2018.
Le cartella j) 09720180124680877000, (avente ad oggetto il Bollo auto 2016), €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi); p) 09720200103575204000, (avente ad oggetto Ritenute IRPEF 2016), €.5.976,00 (al netto di sanzioni ed interessi); q) 09720200137546278000 (avente ad oggetto IVA 2018), €.17.182,93 (al netto di sanzioni ed interessi); r) 09720200144691110000 (avente ad oggetto IVA 2018); €. 8.239,16 (al netto di sanzioni ed interessi); s) 09720200149423800000 (avente ad oggetto IVA 2018); €.9.497,33 (al netto di sanzioni ed interessi); t) 09720210088200764000 (avente ad oggetto IVA 2019), €.10.697,69 (al netto di sanzioni ed interessi) sono state oggetto di giudizio definito con la sentenza n. 13222/25.
Le cartelle g) 09720170065471236000 (avente ad oggetto il Bollo auto 2014), €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi), h) 09720170243963611000 (avente ad oggetto il Bollo auto 2015), €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi) sono state oggetto della sentenza della CGT di primo grado di Roma n. 8108/24, depositata il
18.6.2024, non impugnata che si è già pronunciata sul punto, statuendo che: “Le cartelle nn.
09720160117765557000, 09720170065471236000 e 09720170243963611000 sono state regolarmente notificate tramite messo, rispettivamente, in date 9.6.2017 (doc. 7), 22.5.2017 (doc. 8) e 6.3.2018 (doc. 9)
e non impugnate, con conseguente consolidamento della pretesa impositiva”.
Con riferimento alle cartelle d) 09720120030766052000, e) 09720120210977816000 e f) 09720150092582992000, il ricorrente ha eccepito lo stralcio automatico per i debiti fino a € 1.000,00 previsto all'art. 1, comma 222, Legge n. 197/2022. L'eccezione è infondata in quanto la Legge di Bilancio 2023 (Legge
n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati alla Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ma si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973) e non riguarda invece le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva. Spese compensate. Così deciso in Roma il 21.1.2026 L'Estensore Elisabetta Rispoli Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI AM SE, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, TO
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17623/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077701512000 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 695/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato lo Ricorrente_1, Difensore_2 e Ricorrente_2, con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Difensore_2, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249077701512/000, notificata in data 3 settembre 2024, per l'importo complessivo di euro 852.150,35 (incluse sanzioni ed interessi), a seguito della notifica di numerose cartelle di pagamento e precisamente:
a) 09720031025544256000, asseritamente notificata in data 2.03.2004 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
1999); €.149.597,94 (al netto di sanzioni ed interessi);
b) 09720060039053876000, asseritamente notificata in data 16.06.2006 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
2001); €.21.051,11 (al netto di sanzioni ed interessi);
c) 09720100097534531000, asseritamente notificata in data 28.04.2010 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
2006); €.21.867,00 (al netto di sanzioni ed interessi);
d) 09720120030766052000, asseritamente notificata in data 9.03.2012 (avente ad oggetto il Bollo auto
2006); €.51,67 (al netto di sanzioni ed interessi);
e) 09720120210977816000, asseritamente notificata in data 18.06.2012 (avente ad oggetto il Bollo auto
2009); €.88,90 (al netto di sanzioni ed interessi);
f) 09720150092582992000, asseritamente notificata in data 21.10.2015 (avente ad oggetto il Bollo auto
2012); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
g) 09720170065471236000, asseritamente notificata in data 22.05.2017 (avente ad oggetto il Bollo auto
2014); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
h) 09720170243963611000, asseritamente notificata in data 6.03.2018 (avente ad oggetto il Bollo auto
2015); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
i) 09720180101106488000, asseritamente notificata in data 8.02.2019 (avente ad oggetto IVA ed IRAP
2015); €.40.993,00 (al netto di sanzioni ed interessi); j) 09720180124680877000, asseritamente notificata in data 14.01.2019 (avente ad oggetto il Bollo auto
2016); €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi);
k) 09720190022328401000, asseritamente notificata in data 25.02.2019 (avente ad oggetto IVA 2017);
€11.053,57 (al netto di sanzioni ed interessi);
l) 09720190055889366000, asseritamente notificata in data 8.08.2019 (avente ad oggetto Ritenute IREPF
2015); €.1.397,26 (al netto di sanzioni ed interessi);
m) 09720190168101954000, asseritamente notificata in data 12.09.2019 (avente ad oggetto IVA 2017);
€.5.161,52 (al netto di sanzioni ed interessi);
n) 09720190175201692000, asseritamente notificata in data 27.09.2021 (avente ad oggetto IVA 2017);
€.13.064,03 (al netto di sanzioni ed interessi);
o) 09720190244694936000, asseritamente notificata in data 19.12.2019 (avente ad oggetto IVA 2016 e
2017); €.44.066,16 (al netto di sanzioni ed interessi);
p) 09720200103575204000, asseritamente notificata in data 27.10.2021 (0avente ad oggetto Ritenute
IRPEF 2016); €.5.976,00 (al netto di sanzioni ed interessi);
q) 09720200137546278000, asseritamente notificata in data 7.02.2022 (avente ad oggetto IVA 2018);
€.17.182,93 (al netto di sanzioni ed interessi);
r) 09720200144691110000, asseritamente notificata in data 7.02.2022 (avente ad oggetto IVA 2018);
€.8.239,16 (al netto di sanzioni ed interessi);
s) 09720200149423800000, asseritamente notificata in data 7.02.2022 (avente ad oggetto IVA 2018);
€.9.497,33 (al netto di sanzioni ed interessi);
t) 09720210088200764000, asseritamente notificata in data 29.04.2022 (avente ad oggetto IVA 2019);
€.10.697,69 (al netto di sanzioni ed interessi);
u) 09720230003545355000, asseritamente notificata in data 18.04.2023 (avente ad oggetto Ritenute IRPEF
2017); €.4.500,00 circa (al netto di sanzioni ed interessi);
v) 09720230090162424000, asseritamente notificata in data 23.06.2023 (avente ad oggetto IVA 2020 ed
IRAP 2018); €.22.057,00 circa (al netto di sanzioni ed interessi);
w) 09720230164028680000, asseritamente notificata in data 23.08.2023 (avente ad oggetto IRAP 2019)
€.4.901,00 (al netto di sanzioni ed interessi).
Il ricorrente rileva in sintesi:
1) l'illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento impugnata, con riferimento alle cartelle n.
09720031025544256000 (lett. a) e n. 09720100097534531000 (lett. c), per essere esse state annullate in via definitiva dalla sentenza n. 8197/30/2018, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata in data 12 aprile 2018. Tale pronuncia è stata appellata dal Concessionario con atto di appello mai notificato al ricorrente che, non avendo avuto notizia dell'impugnazione incardinata dall'ADER avanti alla CTR del Lazio, non si è quindi costituito nel detto gravame rubricato al RGA n.9280/2018. Il predetto giudizio di secondo grado si è concluso con la pronuncia della Sentenza n. 3428/2020 che ha confermato l'annullamento, tra le altre, della cartella meglio identificata alla lett. a). Detta pronuncia è stata rispettivamente impugnata dallo Studio Contribuente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con ricorso rubricato al RG n.12765/2021, per radicale nullità insanabile della notifica dell'atto di appello iscritto a ruolo al RGA 9280/2018
e conseguente violazione del diritto alla difesa del Contribuente e dallo stesso Concessionario innanzi alla
CTR del Lazio con ricorso per revocazione rubricato al RG n.2334/2021. Con ordinanza n. 7978/2024, depositata in data 25 marzo 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dallo Ricorrente_1 e Associati, avendo rilevato la nullità radicale della notificazione dell'atto di appello proposto dall'ADER ed ha conseguentemente cassato la sentenza n. 3428/16/2020, rinviando, anche per la determinazione delle spese di giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio in diversa composizione. Alla luce della predetta ordinanza, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, adita dal Concessionario per ottenere la revocazione della sentenza n. 3428/2020, ha pronunciato la sentenza n. 4639/2024 dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione avanzato dall'ADER. Tenuto conto di quanto precede ed a seguito della cassazione della sentenza n. 3428/2020, lo Studio contribuente ha riassunto il giudizio d'appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Lazio con Ricorso rubricato al RG. n.2973/2024. Ciò posto, nelle more della trattazione del presente giudizio, la Corte di Giustizia
Tributaria di II grado, a definizione della riassunzione rubricata al RGA n. 2973/2024 ha pronunciato la sentenza n. 7507/2025, depositata in data 4.12.2025, ancora non passata in giudicato, con cui, ha accolto il ricorso riassunto dallo Studio Contribuente e condannato l'ADER al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'adito Collegio ha così motivato: “Parte riassumente eccepisce quindi l'inammissibilità/ improcedibilità, dell'appello proposto da ADER per nullità della notificazione, insanabile, per violazione del diritto alla difesa di parte appellata, non essendosi costituita nel grado di Appello e per avere parte appellante omesso nel corso dell'Appello, di presentare un'eventuale istanza di riammissione in termini, con conseguente passaggio in giudicato in data 12 novembre 2018 della sentenza n.8197/30/2018, pubblicata in data 12 aprile 2018. Invero, come evidenziato da parte ricorrente, la sentenza di primo grado (n.8197/2018)
è stata depositata in segreteria in data 12 aprile 2018 sicché i termini per l'impugnazione sono scaduti in data 12 novembre 2018”;
2) con riferimento alle cartelle n. 09720120030766052000 (lett. d); n. 09720120210977816000 (lett. e) e n.09720150092582992000 (lett. f), si lamenta la violazione dell'art.1, comma 222, Legge n.197/2022, mentre per le cartelle identificate alle lettere g), h), k), si lamenta il difetto di legittimazione passiva in capo alla contribuente ed in violazione dell'art. 5 D.L. n.953/1982;
3) con riferimento alla cartella n.097 2006 0039053876000 (lett. b) si rileva la litispendenza essendo detta cartella contenuta in altre intimazioni di pagamento già oggetto di giudizi tuttora pendenti;
4) con riferimento alle cartella di cui alle lett. k), l), m), n), o), p), q), r), s), t, u), v), w) si rileva la decadenza per decorso del termine di cui all'art.25 del DPR n.602/1973 e, comunque, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente ricorso per violazione del diritto alla difesa, non avendo l'Agenzia delle Entrate riportato nell'atto impugnato le date in cui i debiti fiscali oggetto delle rispettive cartelle sarebbero stati iscritti a ruolo.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e, in via cautelare, la sospensione dell'atto impugnato.
Nel giudizio si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che con articolate controdeduzioni richiede l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, che ha richiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Sono state presentate memorie illustrative sia dal ricorrente che dalla Agenzia della Riscossione.
Il procedimento è stato discusso e deciso all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto limitatamente alle cartelle n. 09720230003545355000, n. 09720230090162424000 (lett.v) – mancante di relata – e nr. 09720230164028680000.
Invero, per la cartella nr. 09720230090162424000 non è stata data prova della notifica, mentre, relativamente alle altre due cartelle, le stesse sono state notificate a mezzo del servizio postale al portiere, ma manca la prova della avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa. In mancanza della notifica della prova degli atti prodromici, l'intimazione è nulla relativamente alle suddette cartelle. Anche la notifica del pignoramento presso terzi, per la cartella nr. 09720230003545355000, è avvenuta al portiere, ma non
è stata data prova della ricezione della raccomandata informativa.
Per il resto il ricorso delle essere respinto.
In relazione alle cartelle b) 09720060039053876000, avente ad oggetto IVA ed IRAP 2001), €. 21.051,11
(al netto di sanzioni ed interessi); i) 09720180101106488000, (avente ad oggetto IVA ed IRAP 2015),
€.40.993,00 (al netto di sanzioni ed interessi); k) 09720190022328401000, (avente ad oggetto IVA 2017);
€11.053,57 (al netto di sanzioni ed interessi); l) 09720190055889366000, (avente ad oggetto Ritenute IREPF
2015); €.1.397,26 (al netto di sanzioni ed interessi); m) 09720190168101954000, (avente ad oggetto IVA
2017), €.5.161,52 (al netto di sanzioni ed interessi); n) 09720190175201692000, (avente ad oggetto IVA
2017), €.13.064,03 (al netto di sanzioni ed interessi); o) 09720190244694936000, (avente ad oggetto IVA
2016 e 2017); €.44.066,16 (al netto di sanzioni ed interessi), sottese all'intimazione di pagamento oggi in discussione, il Collegio rileva che le stesse sono state già impugnate in precedente giudizio definito con sentenza n. 10686/23 di questa Corte, pertanto non è possibile pronunciarsi nuovamente su questioni già dedotte e/o risolte in precedenti giudizi e ciò al fine di garantire la certezza del giudizio e realizzare il principio di economia processuale che è proprio di ogni sistema giurisdizionale.
Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del “ne bis in idem”, In base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda.
Tale principio, affermato dagli articoli 39 e 395 c.p.c. e rispondente a irrinunciabile esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ed evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché
a garantire la stabilità delle decisioni.
Anche le cartelle a) 09720031025544256000, (avente ad oggetto IVA ed IRAP 1999), €.149.597,94 (al netto di sanzioni ed interessi) e c) 09720100097534531000, (avente ad oggetto IVA ed IRAP 2006), €. 21.867,00
(al netto di sanzioni ed interessi) sono oggetto di un distinto giudizio essendo state annullate dalla sentenza di questa Corte n. 8197/2018.
Le cartella j) 09720180124680877000, (avente ad oggetto il Bollo auto 2016), €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi); p) 09720200103575204000, (avente ad oggetto Ritenute IRPEF 2016), €.5.976,00 (al netto di sanzioni ed interessi); q) 09720200137546278000 (avente ad oggetto IVA 2018), €.17.182,93 (al netto di sanzioni ed interessi); r) 09720200144691110000 (avente ad oggetto IVA 2018); €. 8.239,16 (al netto di sanzioni ed interessi); s) 09720200149423800000 (avente ad oggetto IVA 2018); €.9.497,33 (al netto di sanzioni ed interessi); t) 09720210088200764000 (avente ad oggetto IVA 2019), €.10.697,69 (al netto di sanzioni ed interessi) sono state oggetto di giudizio definito con la sentenza n. 13222/25.
Le cartelle g) 09720170065471236000 (avente ad oggetto il Bollo auto 2014), €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi), h) 09720170243963611000 (avente ad oggetto il Bollo auto 2015), €.97,79 (al netto di sanzioni ed interessi) sono state oggetto della sentenza della CGT di primo grado di Roma n. 8108/24, depositata il
18.6.2024, non impugnata che si è già pronunciata sul punto, statuendo che: “Le cartelle nn.
09720160117765557000, 09720170065471236000 e 09720170243963611000 sono state regolarmente notificate tramite messo, rispettivamente, in date 9.6.2017 (doc. 7), 22.5.2017 (doc. 8) e 6.3.2018 (doc. 9)
e non impugnate, con conseguente consolidamento della pretesa impositiva”.
Con riferimento alle cartelle d) 09720120030766052000, e) 09720120210977816000 e f) 09720150092582992000, il ricorrente ha eccepito lo stralcio automatico per i debiti fino a € 1.000,00 previsto all'art. 1, comma 222, Legge n. 197/2022. L'eccezione è infondata in quanto la Legge di Bilancio 2023 (Legge
n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati alla Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ma si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973) e non riguarda invece le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva. Spese compensate. Così deciso in Roma il 21.1.2026 L'Estensore Elisabetta Rispoli Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti