CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
REGGIO FRANCO, Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Procura Generale Alle Liti - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 719 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Procura Generale Alle Liti - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Alessandria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3
Nominativo_4 - CF_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente: l'avvocato Nominativo_5, difensore della provincia di Alessandria, insiste per il riconoscimento delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria adita rileva preliminarmente essere agli atti memoria illustrativa della
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta a mezzo della quale l'Ufficio riconosce la debenza a rimborso.
Rimborso disposto con atto prot. 2557/RU del 21.11.2025 devoluto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'entità rimborsata è coerente alla domanda formulata dalla Ricorrente Ricorrente_1 srl e contenutiva di quanto alternativamente vantato nei confronti della Provincia di Alessandria.
Ciò sulla scorta della ricorrente legittimazione processuale passiva della ADM anche per detto soggetto.
Si ritengono ricorrere giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, attesa l'evoluzione giurisprudenziale che ha pronunciato nella materia oggetto di esame anche da ultimo in conformità e dapprima con pronuncie discordanti. Peraltro la legittimazione processuale passiva di ADM Piemonte 2 – Sede di Alessandria esprimente e assorbente nonché risolvente l'intiero rapporto processuale, importa debbasi liquidare le spese processuali in favore della Provincia di Alessandria come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendre ed estinto il giudizio e condanna parte ricorrente a rimborsare alla Provincia di Alessandria le spese processuali che liquida in €. 500,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa per il resto le spese processuali.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
REGGIO FRANCO, Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Procura Generale Alle Liti - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 719 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Procura Generale Alle Liti - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Alessandria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3
Nominativo_4 - CF_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente: l'avvocato Nominativo_5, difensore della provincia di Alessandria, insiste per il riconoscimento delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria adita rileva preliminarmente essere agli atti memoria illustrativa della
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta a mezzo della quale l'Ufficio riconosce la debenza a rimborso.
Rimborso disposto con atto prot. 2557/RU del 21.11.2025 devoluto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'entità rimborsata è coerente alla domanda formulata dalla Ricorrente Ricorrente_1 srl e contenutiva di quanto alternativamente vantato nei confronti della Provincia di Alessandria.
Ciò sulla scorta della ricorrente legittimazione processuale passiva della ADM anche per detto soggetto.
Si ritengono ricorrere giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, attesa l'evoluzione giurisprudenziale che ha pronunciato nella materia oggetto di esame anche da ultimo in conformità e dapprima con pronuncie discordanti. Peraltro la legittimazione processuale passiva di ADM Piemonte 2 – Sede di Alessandria esprimente e assorbente nonché risolvente l'intiero rapporto processuale, importa debbasi liquidare le spese processuali in favore della Provincia di Alessandria come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendre ed estinto il giudizio e condanna parte ricorrente a rimborsare alla Provincia di Alessandria le spese processuali che liquida in €. 500,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa per il resto le spese processuali.