Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2119/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di mutuo e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi in giudizio
[...] C.F._2
dall'avvocato Serena Riccio
Parte appellante e
(P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa in giudizio dall'avvocato Maria Daniela Grillo
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
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3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio” da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”.
Per la parte appellata: “[…] si chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Gli attori in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di Catanzaro deducendo di aver stipulato con la in data 28.06.2007 un contratto Controparte_1
di mutuo ipotecario per l'importo di € 130.000,00 per la durata di anni 20, con pagamenti suddivisi in 240 rate mensili, asseritamente caratterizzato dalla illegittima pattuizione di interessi in misura superiore al c.d. “tasso soglia” di cui alla lg. n. 108/1996, ritenendo,pertanto, di aver diritto alla restituzione dell'importo di € 50.251,95 indebitamente percepito dalla in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2 c.c. CP_1
Deducevano, inoltre, la violazione dell'art. 117, comma 6 TUB, essendo l contrattualmente dichiarato inferiore al TAEG CP_2
verificato/calcolato, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi con quelli previsti dal comma 7 della norma citata, cioè con
2 gli interessi del tasso minimo dei BOT. Si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto della domanda”. Controparte_1
Con la sentenza n. 1395/2019, resa il 18.7.2019 a definizione del giudizio n. 5306/2016 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite e ponendo inoltre a loro carico quelle di c.t.u.
e hanno impugnato la Parte_1 Pt_2 Parte_2
predetta sentenza, deducendo che il tribunale, rilevata la violazione dell'art. 117, sesto comma, d.lgs. n. 385/1993, avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento ai sensi del settimo comma della disposizione citata, così da determinare la somma a credito dei mutuatari.
La si è costituita in giudizio, Controparte_1
argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 24.6.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 4.7.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello dev'essere dichiarato improcedibile, siccome l'appellante si è costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione all'appellata stabilito dal combinato disposto degli articoli 165 comma I e 347 comma I c.p.c.
Benché l'atto di citazione in appello sia stato notificato alla parte appellata il 23.10.2019 mediante posta elettronica certificata, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta telematicamente in formato eml, invero, gli appellanti si sono costituiti in giudizio il
6.11.2019, quindi, oltre il termine summenzionato, scaduto – in ragione
3 della proroga di diritto ex art. 155, quinto comma, c.p.c., visto che il decimo giorno era sabato – il 4.11.2019.
In altri termini, l'appello è improcedibile a causa della sua tardiva iscrizione a ruolo.
Il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità dell'impugnazione – la banca appellata non avendo eccepito alcunché in proposito – giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese del presente giudizio.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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