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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3408/2024 R.G. V.G. Oggetto: adozione di maggiorenni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr.ssa Marisella Gatti Presidente rel est.
Dr.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dr.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024,
da
nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Binosi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Viale dei Mille n. 3, in virtù di mandato allegato al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
nei confronti di
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa Grazia
Pradella.
1 - INTERVENUTO-
All'udienza del 6.2.2025 la causa veniva posta in decisione, previa acquisizione delle informazioni sul nucleo familiare dell'adottante e dell'adottanda e delle conclusioni del P.M., alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: Chiede che il Tribunale adito voglia far luogo all'adozione di da parte di previo espletamento degli incombenti di legge CP_1 Parte_1
PER IL P. M.:
Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso
S E N T E N Z A
Visto il ricorso, relativo all'adozione di persona maggiore d'età, proposto da Parte_1
(cl. 1950), con il quale lo stesso chiede di poter adottare (cl. 1998); CP_1
sentiti all'udienza del 6 febbraio 2025 il ricorrente, che ha confermato il ricorso ed espresso il consenso, e l'adottanda, che, a sua volta, ha manifestato il consenso;
Rilevato:
che il ricorrente ha esposto nel ricorso e confermato in udienza: di voler adottare CP_1
nei confronti della quale nutre un affetto paterno, essendo la stessa figlia della
[...]
moglie e vivendo con il ricorrente e la di lei madre (sposati dal 2024) già Persona_1
da circa sette anni prima del matrimonio, con frequentazione iniziata in epoca ancora precedente;
di avere altri due figli adulti nati dal suo precedente matrimonio;
di volere che il rapporto con l'adottanda trovasse un riconoscimento nell'adozione, essendo da molti anni come una vera famiglia;
che l'adottanda ha espresso il suo consenso all'adozione da parte del marito CP_1
della madre confermando di avere nei confronti dello stesso un affetto filiale, mentre il padre biologico, ora deceduto, non era stato presente nella sua vita;
che anche madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, ha espresso Persona_1
l'assenso all'adozione della figlia da parte del marito, confermando che tra gli stessi vi
è un rapporto di natura filiale;
2 che anche il figlio dell'adottante, (nato il [...]), ha dato l'assenso Persona_2 all'adozione, mentre la figlia (nata il [...]), pur a fronte di regolare Persona_3
notifica del ricorso e del decreto, non è comparsa in udienza, così da manifestare, in maniera concludente, di non essere interessata ad esprimersi sul ricorso per adozione proposto dal padre;
che il padre dell'adottanda, , risulta deceduto in data 28.6.2024; Persona_4
che i Servizi Sociali di Piacenza hanno comunicato via mail il 29 maggio 2025 che e non sono conosciuti dai Servizi, di tal che nulla hanno da Parte_1 CP_1
relazionare;
che dalla relazione datata 25 febbraio 2025 del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Piacenza non sono emersi elementi ostativi all'adozione (posto che il precedente ricondotto a non risulta ostativo a questi fini e si colloca comunque in epoca Parte_1
molto risalente nel tempo);
che, a fronte di ciò – premesso che l'istituto dell'adozione di un maggiorenne, che trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del c.c., non risponde unicamente all'originario scopo di procurare un figlio a chi non l'avesse avuto mediante il matrimonio (ex multis Corte Cost. ord. 170/2003) ed assicurare all'adottante che non abbia figli una discendenza, tendendo oggi più a finalità di solidarietà sociale ed avendo come precipuo scopo quello di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni particolari – nel caso di specie, risultano configurabili le condizioni richieste dalla legge affinché si faccia luogo all'adozione, in conformità allo spirito solidaristico e assistenziale che anima l'istituto, ivi compresa la differenza di età prevista dall'art. 291 c.c.;
che, nel caso in esame, rileva evidenziare come possa ritenersi comprovato sia il sentimento profondo e genuino che unisce l'adottante e l'adottanda, sia le condizioni da cui emerge che l'adozione corrisponde all'effettivo interesse dell'adottanda ex art. 312
c.c.;
che ciò, in particolare, si desume dalla valutazione complessiva delle risultanze del giudizio, per cui è del tutto fondato ritenere che effettivamente la domanda di adozione trovi ragione nel sentimento di affetto filiale esistente tra l'adottante e CP_1
neppure configurandosi interessi economici in capo alle parti tali da far dubitare della genuinità della domanda di adozione, mentre la circostanza che la figlia dell'adottante,
3 , nata il [...], pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del Persona_3
decreto, non si sia presentata in udienza e non abbia depositato memorie risulta indicativa della circostanza di non volersi esprimere sul ricorso, non avendo comunque formulato alcuna opposizione al riguardo;
Tutto ciò considerato,
visto il parere favorevole del P.M. all'accoglimento del ricorso e visti gli artt. 291 e segg. del Codice Civile;
P.Q.M.
Dispone di far luogo all'adozione di nata a [...] il CP_1
22.4.1998 da parte del ricorrente nato a [...] il [...]; Parte_1
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante “ e lo anteponga al Pt_1
proprio;
Dispone, altresì, che la presente sentenza, divenuta definitiva, venga a cura del Cancelliere trascritta nella forma e nei termini di cui all'art. 314 c.c.
Piacenza, 4 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr.ssa Marisella Gatti Presidente rel est.
Dr.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dr.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024,
da
nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Binosi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Viale dei Mille n. 3, in virtù di mandato allegato al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
nei confronti di
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa Grazia
Pradella.
1 - INTERVENUTO-
All'udienza del 6.2.2025 la causa veniva posta in decisione, previa acquisizione delle informazioni sul nucleo familiare dell'adottante e dell'adottanda e delle conclusioni del P.M., alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: Chiede che il Tribunale adito voglia far luogo all'adozione di da parte di previo espletamento degli incombenti di legge CP_1 Parte_1
PER IL P. M.:
Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso
S E N T E N Z A
Visto il ricorso, relativo all'adozione di persona maggiore d'età, proposto da Parte_1
(cl. 1950), con il quale lo stesso chiede di poter adottare (cl. 1998); CP_1
sentiti all'udienza del 6 febbraio 2025 il ricorrente, che ha confermato il ricorso ed espresso il consenso, e l'adottanda, che, a sua volta, ha manifestato il consenso;
Rilevato:
che il ricorrente ha esposto nel ricorso e confermato in udienza: di voler adottare CP_1
nei confronti della quale nutre un affetto paterno, essendo la stessa figlia della
[...]
moglie e vivendo con il ricorrente e la di lei madre (sposati dal 2024) già Persona_1
da circa sette anni prima del matrimonio, con frequentazione iniziata in epoca ancora precedente;
di avere altri due figli adulti nati dal suo precedente matrimonio;
di volere che il rapporto con l'adottanda trovasse un riconoscimento nell'adozione, essendo da molti anni come una vera famiglia;
che l'adottanda ha espresso il suo consenso all'adozione da parte del marito CP_1
della madre confermando di avere nei confronti dello stesso un affetto filiale, mentre il padre biologico, ora deceduto, non era stato presente nella sua vita;
che anche madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, ha espresso Persona_1
l'assenso all'adozione della figlia da parte del marito, confermando che tra gli stessi vi
è un rapporto di natura filiale;
2 che anche il figlio dell'adottante, (nato il [...]), ha dato l'assenso Persona_2 all'adozione, mentre la figlia (nata il [...]), pur a fronte di regolare Persona_3
notifica del ricorso e del decreto, non è comparsa in udienza, così da manifestare, in maniera concludente, di non essere interessata ad esprimersi sul ricorso per adozione proposto dal padre;
che il padre dell'adottanda, , risulta deceduto in data 28.6.2024; Persona_4
che i Servizi Sociali di Piacenza hanno comunicato via mail il 29 maggio 2025 che e non sono conosciuti dai Servizi, di tal che nulla hanno da Parte_1 CP_1
relazionare;
che dalla relazione datata 25 febbraio 2025 del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Piacenza non sono emersi elementi ostativi all'adozione (posto che il precedente ricondotto a non risulta ostativo a questi fini e si colloca comunque in epoca Parte_1
molto risalente nel tempo);
che, a fronte di ciò – premesso che l'istituto dell'adozione di un maggiorenne, che trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del c.c., non risponde unicamente all'originario scopo di procurare un figlio a chi non l'avesse avuto mediante il matrimonio (ex multis Corte Cost. ord. 170/2003) ed assicurare all'adottante che non abbia figli una discendenza, tendendo oggi più a finalità di solidarietà sociale ed avendo come precipuo scopo quello di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni particolari – nel caso di specie, risultano configurabili le condizioni richieste dalla legge affinché si faccia luogo all'adozione, in conformità allo spirito solidaristico e assistenziale che anima l'istituto, ivi compresa la differenza di età prevista dall'art. 291 c.c.;
che, nel caso in esame, rileva evidenziare come possa ritenersi comprovato sia il sentimento profondo e genuino che unisce l'adottante e l'adottanda, sia le condizioni da cui emerge che l'adozione corrisponde all'effettivo interesse dell'adottanda ex art. 312
c.c.;
che ciò, in particolare, si desume dalla valutazione complessiva delle risultanze del giudizio, per cui è del tutto fondato ritenere che effettivamente la domanda di adozione trovi ragione nel sentimento di affetto filiale esistente tra l'adottante e CP_1
neppure configurandosi interessi economici in capo alle parti tali da far dubitare della genuinità della domanda di adozione, mentre la circostanza che la figlia dell'adottante,
3 , nata il [...], pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del Persona_3
decreto, non si sia presentata in udienza e non abbia depositato memorie risulta indicativa della circostanza di non volersi esprimere sul ricorso, non avendo comunque formulato alcuna opposizione al riguardo;
Tutto ciò considerato,
visto il parere favorevole del P.M. all'accoglimento del ricorso e visti gli artt. 291 e segg. del Codice Civile;
P.Q.M.
Dispone di far luogo all'adozione di nata a [...] il CP_1
22.4.1998 da parte del ricorrente nato a [...] il [...]; Parte_1
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante “ e lo anteponga al Pt_1
proprio;
Dispone, altresì, che la presente sentenza, divenuta definitiva, venga a cura del Cancelliere trascritta nella forma e nei termini di cui all'art. 314 c.c.
Piacenza, 4 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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