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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 796/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 796/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Parte_4 C.F._4
PAOLO;
ATTORI
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._5
(C.F. ), Controparte_2 C.F._6
(C.F. ), tutti con il patrocinio Controparte_3 C.F._7 dell'Avv. CIARAMELLA MARIA IRMA e dell'Avv. CIARAMELLA GIANLUCA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_5 C.F._8
ANNIBALI CRISTIANO;
CONVENUTI
ASSICURATRICE (CF ), con il patrocinio dell'Avv. D'OVIDIO Controparte_4 P.IVA_1 ANTONIO e dell'Avv. PANNI FRANCESCO ( ); C.F._9
TERZO CHIAMATO
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per gli attori, come da memoria ex art. 183, comma VI, n.1, c.p.c.:
Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuto l'inadempimento dell'Avv. Vittorio OR ai sensi degli artt. 1176 comma II° e 1218 cod. civ. nonché la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del Codice Deontologico – per aver egli omesso di riassumere nell'interesse dei fideiussori il procedimento di opposizione al D.I. n. 106/2008 pagina 1 di 10 emesso il 29 febbraio 2008 dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno (interrottosi all'udienza del 7 luglio 2015 a seguito della dichiarazione di fallimento dell' , per Parte_6 non aver informato gli attori (o comunque non averlo fatto adeguatamente) in merito all'andamento della causa e, infine, per non aver inserito il predetto procedimento nell'elenco inviato alla Curatela del riguardante le controversie pendenti alla data Parte_7 della dichiarazione di fallimento nelle quali la società era parte ragion per cui pure quest'ultima non è stata messa nelle condizioni per riassumerlo – condannare in solido tra loro
, , e quali eredi del defunto Avv. Parte_5 CP_1 CP_2 Controparte_3 Vittorio OR accettanti con beneficio di inventario l'eredità del de cuius, e la Compagnia Assicurativa ASSICURATRICE in persona del legale rappresentante, nella Controparte_4 qualità di chiamata in causa tenuta a manlevare e tenere indenni le altre parti convenute, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 99941.74, o di quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata delle spese e dei compensi, maturati e maturandi nell'ambito delle procedure avviate e/o che saranno avviate in pregiudizio dei predetti a seguito e a causa dell'irrevocabilità del predetto decreto ingiuntivo – determinata, appunto, dall'estinzione del relativo procedimento di opposizione per non essere stato tempestivamente riassunto– nonché degli interessi legali maturati e maturandi. Inoltre, ritenuto che la condotta posta in essere dall'Avv. Vittorio OR ha integrato la fattispecie di cui all'art. 380 cod. pen., voglia il Tribunale condannare ex art. 2043 cod. civ. in solido tra loro , , e quali eredi del Parte_5 CP_1 CP_2 Controparte_3 defunto Avv. Vittorio OR accettanti con beneficio di inventario l'eredità del de cuius, e la Compagnia Assicurativa in persona del legale Controparte_5 rappresentante, nella qualità di chiamata in causa tenuta a manlevare e tenere indenni le altre parti convenute, al pagamento in favore di ciascuno degli odierni attori dell'ulteriore somma di
€ 20.000,00, o di quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di danni morali. Con vittoria di spese e dei compensi legali, oltre al rimborso forf., IVA e CAP come per legge. Salvo ogni diritto”.
Per il convenuto come da comparsa di costituzione e risposta: Parte_5
Piaccia all'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria domanda, in accoglimento delle spiegate argomentazioni difensive,
In via preliminare ed in rito, autorizzare la signora (C.F. Parte_5
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._8
a chiamare in causa quale terzo interessato la Compagnia Assicurativa “
[...]
” (C.F. e P.I. ), in persona del suo Controparte_6 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante p.t., con sede in San Cesario sul Panaro (MO), in Corso Libertà n. 53 affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, Voglia il Tribunale condannare la stessa terza a tenere indenne e manlevare la convenuta - nei limiti della quota di sua competenza ereditaria e Parte_5 senza vincolo di solidarietà con eventuali altri coeredi per effetto di eccezione propria da intendersi così per tale ragione sollevata - da ogni conseguente pretesa solutoria attorea a titolo risarcitorio. Con conseguente differimento della data della prima udienza di comparizione per consentire la rituale citazione del terzo ex art. 269 c.p.c.;
Nel merito ed in via principale, stante la negligenza degli Organi della Curatela Fallimento
respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto oltre che non Pt_6 provata, sia in ordine all'an debeatur che in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, dispiegata nella misura omnia di € 179.941,74 nettamente contestata e negata soprattutto in relazione alla richiesta di € 80.000,00 per danni morali.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per i convenuti e come da comparsa di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituzione e risposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare
- Autorizzare le convenute, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, con sede in Corso Libertà 53, San Cesario S.P. (MO), Compagnia presso la quale il defunto avvocato Vittorio OR stipulò una Polizza Responsabilità Civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione, affinché garantisca e manlevi le dott.sse CP_1
e da quanto dovessero essere condannate
[...] Controparte_2 Controparte_3
a pagare in favore degli attori, conseguentemente chiede che il Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; In via principale
- Rigettare le domande tutte formulate dagli odierni attori, per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate ed in ragione dell'efficacia di giudicato della sentenza penale;
- Per l'effetto mandare assolte le dott.sse e Controparte_1 Controparte_2 [...]
da ogni avversaria domanda. Controparte_3
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli odierni attori, condannare la Assicurativa in CP_6 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Libertà 53, San Cesario S.P.
(MO), a tenere indenni ed a manlevare le dott.sse e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per quanto le stesse fossero tenute a risarcire in favore degli attori, in Controparte_3 ragione della effettiva responsabilità del defunto Avv. Vittorio OR che venisse eventualmente accertata nel corso del giudizio e per l'effetto, condannare la Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, con sede in Corso Libertà 53, San Cesario S.P. (MO) al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalle conchiudenti, nella loro qualità di chiamate all'eredità del defunto Avv. Vittorio OR;
Con riserva di formulare ogni altra istanza istruttoria, dedurre e produrre nonché formulare capi di prova, anche in materia contraria.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Per il terzo chiamato, come da comparsa di costituzione e Controparte_5 risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dai signori nei confronti Pt_1 della signora OR in quanto infondata, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.c., con conseguente assorbimento della Domanda di Garanzia.
2 – In via meramente subordinata, per la comunque denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'Azione Risarcitoria: 2a – con riguardo ai limiti dei danni risarcibili agli attori, accertato il concorso di colpa del signor e dei signori nella causazione del danno ai sensi dell'art. Parte_8 Pt_1
1227, 1° e/o 2° comma, c.c. e la conseguente diminuzione, in misura non inferiore al 75%, del
pagina 3 di 10 risarcimento dovuto, condannare la signora OR a pagare ai signori la somma Pt_1 determinata e liquidata a titolo di risarcimento dei danni causalmente riconducibili, in via esclusiva, diretta ed immediata, alla condotta accertata illecita dell'Avv. OR, ciò però nei limiti, così come da quest'ultima eccepito, della quota di sua competenza ereditaria e senza vincolo di solidarietà con eventuali altri coeredi;
2b – con riguardo ai limiti di operatività della garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia, condannare a manlevare e tenere indenne la signora OR nei Controparte_5 seguenti limiti:
2b1 – con esclusione dall'indennizzo dei risarcimenti di danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; 2b2 – con una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2022 , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio l'Avv. Vittorio OR, al fine di vederne
[...] Parte_4 accertata la responsabilità professionale per l'attività difensiva svolta nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 106/2008 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
29.2.2018 in favore di Controparte_7
Alla prima udienza del 14.10.2022 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso del convenuto OR, così come da certificato di morte depositato dagli attori.
Con provvedimento del 1.2.2023, preso atto dell'istanza di riassunzione depositata dagli attori, veniva fissata l'udienza del 5.5.2023 per la comparizione delle parti. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice.
In data 14.4.2023 si costituiva in giudizio sorella ed erede con beneficio di Parte_5 inventario del defunto convenuto avv. Vittorio OR, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Compagnia Assicurativa Parte_9
. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle pretese attoree.
[...]
In data 5.5.2023 si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nipoti ed eredi con beneficio d'inventario del de cuius avv. OR, chiedendo anch'esse in
[...] via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Parte_9
” e, nel merito, il rigetto delle pretese attoree. Controparte_6
Autorizzate le chiamate in causa del terzo, questo si costituiva in giudizio con due separate comparse chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria e svolgendo, in subordine, alcune eccezioni relative alla copertura assicurativa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 4.4.2024 – da intendersi qui integralmente trascritta – venivano ammessi i mezzi istruttori. All'esito dello svolgimento degli interrogatori formali e delle prove testimoniali, all'udienza del 13.2.2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea ha ad oggetto l'asserita responsabilità professionale dell'avvocato Vittorio OR nell'espletamento dell'incarico conferitogli da e dagli odierni attori, nonché dal defunto Parte_6 pagina 4 di 10 (anche legale rappresentante di . Il mandato difensivo aveva ad oggetto Parte_8 Parte_6
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 29.2.2018, tanto nei confronti della società quale debitrice principale, quanto nei confronti degli odierni attori e del defunto quali fideiussori. L'opposizione così introdotta era stata dichiarata interrotta Parte_8 con provvedimento del 7.7.2015 a causa dell'intervenuto fallimento della debitrice ingiunta Parte_6
L'inadempimento imputato all'avv. OR attiene alla mancata riassunzione del citato procedimento nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., cui era conseguita l'inevitabile estinzione dello stesso. Gli attori allegano che la CTU già svolta in quel giudizio (All. 4, atto di citazione), in quanto agli stessi favorevole, lasciava presagire il probabile accoglimento dell'opposizione, accoglimento invece rimasto precluso dall'intervenuta estinzione per mancata riassunzione, che aveva determinato la definitività del decreto ingiuntivo opposto. Nel delineare i profili del lamentato inadempimento, gli attori indicano: che i rapporti con l'avv. OR erano curati dal solo , in virtù anche del rapporto di Parte_8 amicizia tra i due, ma che mai lo stesso era stato posto nella condizione di assumere una decisione in merito alla riassunzione o meno del procedimento di opposizione;
che l'avvocato pure aveva omesso, nella lettera inviata il 4 novembre 2014 alla Curatela del fallimento ATA, di indicare, tra i giudizi in corso, quello relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo;
che, nonostante fosse stato sempre Parte_8
a gestire i rapporti con l'avvocato, quest'ultimo avrebbe dovuto comunque informare i
[...] fideiussori della necessità di riassumere il processo;
che solo successivamente allo spirare del termine per la riassunzione l'avvocato aveva raccolto una procura da e predisposto Parte_1 un'istanza di riassunzione. Sul presupposto per cui, se la causa fosse stata riassunta, sarebbe certamente stata vinta dagli opponenti con revoca del decreto ingiuntivo – visto che la CTU aveva riconosciuto le loro ragioni – e del fatto che la prestazione richiesta all'avvocato non richiedesse la soluzione di problemi di particolare complessità, gli attori chiedono la condanna al risarcimento del danno patrimoniale (importo portato dal decreto ingiuntivo oltre spese e interessi) subìti. Chiedono, altresì, il risarcimento del danno morale, assumendo la configurazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 380 c.p.
(patrocinio infedele).
Nel merito la domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
In diritto, ai sensi dell'art. 1176, comma II, c.p.c., nell'adempimento delle obbligazioni professionali la diligenza deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata: trattasi, dunque, di diligenza per così dire qualificata rispetto a quella esigibile ai sensi del primo comma. Costituisce orientamento pacifico quello per cui la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 12407 del
24/06/2020). In materia di responsabilità del professionista, inoltre, ai sensi dell'art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave: sul punto, il riferimento ai problemi tecnici di speciale difficoltà lascia intendere che la limitazione di responsabilità debba intendersi circoscritta alle ipotesi di colpa da imperizia.
pagina 5 di 10 Dal punto di vista dell'onere probatorio, nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). Al contrario, in caso di prestazioni di facere professionale il debitore non può limitarsi all'allegazione dell'inadempimento, in quanto lo stesso non assorbe in sé la causalità materiale. Il principio esposto si pone in linea con l'orientamento ormai consolidatosi secondo cui, vista la natura professionale dell'obbligazione, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene, dunque, in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, sez. 6, ordinanza n.
18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità professionale, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale,
l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, deve valorizzarsi la circostanza per cui l'interesse del creditore non si risolva nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il buon esito del giudizio) la cui lesione determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.
Precisato che il caso sottoposto all'odierno scrutinio non può essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. in quanto l'obbligazione asseritamente inadempiuta (riassunzione del giudizio) non presentava particolari profili di complessità, deve ricordarsi che l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito
pagina 6 di 10 dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore (Cassazione, sez. 3 - , ordinanza n. 8494 del 06/05/2020).
A fronte dell'allegato inadempimento da parte degli odierni attori, i convenuti hanno adeguatamente provato la diligenza della condotta tenuta dall'avv. OR, il che, da un lato, impedisce che detta condotta possa essere qualificata come inadempiente e, dall'altro, esclude che possa ritenersi provata la sussistenza della causalità materiale tra la condotta e il c.d. danno evento (mancata riassunzione del procedimento).
Dall'istruttoria è, infatti, emerso che gli attori erano stati adeguatamente informati dall'avv. OR in merito all'intervenuta interruzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo e alla necessità di riassumerlo.
In primo luogo, risulta non contestato – ed è anzi espressamente affermato da tutte le parti in causa - che per prassi consolidata negli anni, dovuta anche al legame di amicizia che legava i due, l'avv.
OR si relazionasse, per le questioni legali che riguardavano i membri della famiglia, esclusivamente con almeno fino a che non si attivò, Parte_8 Parte_1 nell'aprile/maggio 2016, chiedendo personalmente informazioni all'avvocato in merito allo stato della procedura. Tale circostanza appare idonea a giustificare la mancanza di comunicazione diretta tra l'avv.
OR e gli altri opponenti, escludendo così profili di responsabilità in capo al difensore per non essersi interfacciato direttamente con essi.
In secondo luogo, dalla prova testimoniale svolta è emerso che l'avv. OR abbia tempestivamente provveduto ad informare dell'intervenuta interruzione del processo e della necessità Parte_8 di procedere alla riassunzione dello stesso. All'udienza del 13.2.2025 la teste di parte convenuta,
collaboratrice di studio dell'avv. OR, ha dichiarato che fosse prassi dello Testimone_1 studio avvertire i clienti in casi simili e che in questo caso in particolare, a distanza di pochi giorni dall'interruzione, l'avv. OR la incaricò di contattare per comunicargli Parte_8
l'interruzione del processo e per fargli presente la necessità di vedersi per valutare l'eventuale riassunzione ([…] ricordo che era prassi avvertire i clienti in caso di eventi del genere, e in questo caso in particolare l'avvocato mi fece chiamare il sig. per comunicargli Parte_8
l'interruzione e che era necessario vedersi per le relative determinazioni, tra cui l'eventuale riassunzione, anche perché c'erano delle scadenze. Posso precisare che mi fece chiamare il giorno dopo o due giorni dopo circa. Non c'erano altre persone presenti). La teste ha dichiarato, altresì, di aver assistito personalmente al colloquio tra l'avv. OR e , nel quale quest'ultimo Parte_8 veniva sollecitato a riassumere la causa ed invitato a valutare il tutto con gli altri fideiussori (a risposta sul capitolo 9 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte ha dichiarato: ricordo Parte_5 che qualche settimana dopo la telefonata il sig. venne in studio e con l'avvocato parlò proprio Pt_1 della questione anche dei fideiussori, che l'avvocato gli disse di informare (anche perché solitamente era l' che teneva tutti i rapporti anche per quanto riguardava i fideiussori). Io assistetti al Pt_1 colloquio, come facevo spesso anche perché l'avvocato mi faceva scrivere, poi mi allontanai. Non c'erano altri presenti al colloquio in questione; a risposta sul capitolo 14 della memoria ex art. 183 c. 6
n. 2 c.p.c. delle convenute , e , ha dichiarato: ricordo che Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'avvocato sollecitò l' a riassumere la causa da parte dei fideiussori e a valutare comunque la Pt_1 cosa con i medesimi). La deposizione della teste appare inoltre particolarmente lucida e circostanziata pagina 7 di 10 laddove ha riferito, su domanda del difensore di parte attrice, che nel colloquio era Parte_8 stato informato sui termini per la riassunzione anche se la cosa comunque si sapeva già perché dopo il fallimento la causa veniva da un lungo rinvio, erano passati circa due o tre anni dalla dichiarazione di fallimento. E' effettivamente documentato in atti come l'interruzione del processo di opposizione sia avvenuta a distanza di circa tre anni dalla dichiarazione di fallimento della in quanto la Parte_6 causa veniva da un lungo rinvio.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla teste dunque, emerge inequivocabilmente che non possa Tes_1 imputarsi all'avv. OR alcun inadempimento dei propri obblighi di informazione dei propri assistiti.
Non risultano in atti elementi idonei a fa ritenere inattendibile la teste o a confutare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate. In punto di attendibilità, la teste non risulta avere alcun interesse in causa e le dichiarazioni rilasciate appaiono chiare, coerenti e puntualmente circostanziate. Quanto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate, non appare decisiva la precisazione di parte attrice laddove rileva che su espressa domanda la teste ha riferito di non ricordare se all'incontro tra l'avv. OR e Parte_8 quest'ultimo fosse stato informato delle conseguenze della mancata riassunzione. Posto che
[...] risulta provato che oggetto del colloquio fosse proprio la necessità di riassumere il processo a seguito dell'intervenuta interruzione, deve presumersi, in assenza di prova contraria, che fossero state indicate anche le conseguenze della mancata riassunzione: in altre parole, risulterebbe illogico e controintuitivo trattare della necessità di un adempimento omettendo di indicare le conseguenze che l'eventuale inadempimento avrebbe comportato, conseguenze senza le quali non vi sarebbe alcuna necessità di adempiere. Del pari, non appare rilevante la circostanza, pure riferita dalla teste indicata, per cui l'avv.
OR non avrebbe provveduto a sollecitare nuovamente gli assistiti a seguito del colloquio tenutosi presso il proprio studio: il dovere informativo del difensore appare sufficientemente adempiuto con il colloquio riferito. Neppure, infine, può condividersi l'osservazione di parte attrice secondo cui sarebbe quantomeno insolito che la segretaria del legale ascolano abbia presenziato all'asserito confronto tra quest'ultimo e senza alcuna apparente ragione che potesse giustificarne la Parte_8 partecipazione in deroga alla riservatezza che deve connotare le conversazioni tra avvocato e cliente
(pagg. 3-4, memoria di replica). La teste giustifica puntualmente il motivo della propria presenza al colloquio riferendo che spesso assisteva a tali colloqui in quanto l'avvocato la incaricava di scrivere.
Non appaiono idonee a smentire il contenuto della deposizione neppure le ulteriori circostanze riferite e/o documentate dagli attori. Infatti, non può assumere rilievo decisivo il fatto che in data 7.11.2016 la segretaria dello studio indicasse la causa come meramente interrotta, così come emerge dallo scambio di messaggi con in atti (All. 11, atto di citazione): in primo luogo trattasi di Parte_1 messaggio invitato non dall'avv. OR bensì dalla segretaria di studio, dalla quale non può esigersi il rigore tecnico che dal punto di vista delle scelte lessicali deve pretendersi dal difensore (peraltro la natura colloquiale dello scambio di messaggi è evidente - si fa riferimento, ad esempio, a documenti da lasciarsi al bar – e lascia presumere una superficialità delle scelte lessicali adottate); in secondo luogo, trattasi di circostanza comunque non significativa, poiché avvenuta solo successivamente al colloquio informativo tra avvocato e cliente.
Del pari, non risulta rilevante la presenza nel fascicolo di parte di una procura rilasciata da
[...]
priva di data e della minuta di un'istanza di riassunzione priva di data, sottoscrizione e Parte_1 timbro di deposito (all.ti 13 e 14 alla citazione). Gli attori riferiscono che nel periodo ricompreso tra aprile e maggio 2016, su sollecito di , l'avv. OR avrebbe fatto firmare allo Parte_1 stesso una procura per la riassunzione della processo di opposizione;
sostengono, dunque, che la pagina 8 di 10 procura rinvenuta nel fascicolo di parte fosse proprio quella sottoscritta da , Parte_1 circostanza che denoterebbe l'imperizia del difensore nel non accorgersi che fosse già scaduto il termine utile per riassumere la procedura o comunque la mala fede dello stesso nell'occultare tale aspetto al cliente. Ebbene, tale circostanza di fatto non appare in alcun modo provata: sia la procura che l'istanza di riassunzione risultano prive di data (l'istanza di riassunzione risulta, inoltre, anche priva di sottoscrizione e di timbro di deposito); la procura, peraltro, appare priva di ogni riferimento concreto alla riassunzione del procedimento di opposizione. Non vi è, dunque, prova alcuna di quando tali documenti furono redatti (in particolare il fatto che nella procura sia contenuto un riferimento al d.m.
48/2013 non prova che essa sia stata rilasciata in data successiva all'interruzione, avvenuta nel 2015, ben potendo essere stata rilasciata prima;
il che ben potrebbe essere, visto che il legale aveva patrocinato anche altre cause per il signor ), né del fatto che essi fossero in qualche Parte_1 modo tra loro connessi. Nulla esclude, peraltro, che tali minute fossero state tempestivamente predisposte per l'eventuale riassunzione del procedimento, riassunzione poi non avvenuta a causa del mancato assenso degli assistiti.
Nessun particolare rilievo causale pare avere, infine, il fatto che l'avv. OR avesse omesso, nella Parte lettera inviata il 4 novembre 2014 alla Curatela del fallimento , di indicare, tra i giudizi in corso, quello relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo in questione. Da un lato, infatti, l'onere di comunicare l'elenco dei creditori grava, per legge, sul fallito personalmente e, dunque, la lettera inviata dall'avvocato alla Curatela costituiva, seppur conforme alla prassi, un mero atto di cortesia. Ed, in ogni caso, l'omessa indicazione della pendenza del giudizio è priva di efficacia causale rispetto al danno- evento come lamentato dagli attori, considerato che l'intervento (prima) e la riassunzione (poi) in quel giudizio da parte della Curatela non era necessario, posta la necessità di accertamento del credito nella esclusiva sede concorsuale.
In conclusione, essendo provato l'adempimento degli obblighi di informazione da parte dell'avv.
OR e non provato il nesso di causalità materiale tra i fatti allegati dagli attori e la mancata riassunzione del giudizio, rimane assorbita ogni ulteriore questione in merito alla prova della causalità giuridica.
Risulta, altresì, assorbita dal rigetto della domanda attorea ogni ulteriore questione legata alle domande di manleva formulate dai convenuti nei confronti del chiamato Controparte_5
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti CP_1
e delle spese di
[...] Controparte_2 Controparte_3 giudizio, complessivamente liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto Parte_5
e del terzo chiamato delle spese di
[...] CP_5 Controparte_4 giudizio, liquidate per ciascuno di essi in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
pagina 9 di 10 Ascoli Piceno, 16/04/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 796/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Parte_4 C.F._4
PAOLO;
ATTORI
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._5
(C.F. ), Controparte_2 C.F._6
(C.F. ), tutti con il patrocinio Controparte_3 C.F._7 dell'Avv. CIARAMELLA MARIA IRMA e dell'Avv. CIARAMELLA GIANLUCA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_5 C.F._8
ANNIBALI CRISTIANO;
CONVENUTI
ASSICURATRICE (CF ), con il patrocinio dell'Avv. D'OVIDIO Controparte_4 P.IVA_1 ANTONIO e dell'Avv. PANNI FRANCESCO ( ); C.F._9
TERZO CHIAMATO
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per gli attori, come da memoria ex art. 183, comma VI, n.1, c.p.c.:
Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuto l'inadempimento dell'Avv. Vittorio OR ai sensi degli artt. 1176 comma II° e 1218 cod. civ. nonché la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del Codice Deontologico – per aver egli omesso di riassumere nell'interesse dei fideiussori il procedimento di opposizione al D.I. n. 106/2008 pagina 1 di 10 emesso il 29 febbraio 2008 dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno (interrottosi all'udienza del 7 luglio 2015 a seguito della dichiarazione di fallimento dell' , per Parte_6 non aver informato gli attori (o comunque non averlo fatto adeguatamente) in merito all'andamento della causa e, infine, per non aver inserito il predetto procedimento nell'elenco inviato alla Curatela del riguardante le controversie pendenti alla data Parte_7 della dichiarazione di fallimento nelle quali la società era parte ragion per cui pure quest'ultima non è stata messa nelle condizioni per riassumerlo – condannare in solido tra loro
, , e quali eredi del defunto Avv. Parte_5 CP_1 CP_2 Controparte_3 Vittorio OR accettanti con beneficio di inventario l'eredità del de cuius, e la Compagnia Assicurativa ASSICURATRICE in persona del legale rappresentante, nella Controparte_4 qualità di chiamata in causa tenuta a manlevare e tenere indenni le altre parti convenute, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 99941.74, o di quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata delle spese e dei compensi, maturati e maturandi nell'ambito delle procedure avviate e/o che saranno avviate in pregiudizio dei predetti a seguito e a causa dell'irrevocabilità del predetto decreto ingiuntivo – determinata, appunto, dall'estinzione del relativo procedimento di opposizione per non essere stato tempestivamente riassunto– nonché degli interessi legali maturati e maturandi. Inoltre, ritenuto che la condotta posta in essere dall'Avv. Vittorio OR ha integrato la fattispecie di cui all'art. 380 cod. pen., voglia il Tribunale condannare ex art. 2043 cod. civ. in solido tra loro , , e quali eredi del Parte_5 CP_1 CP_2 Controparte_3 defunto Avv. Vittorio OR accettanti con beneficio di inventario l'eredità del de cuius, e la Compagnia Assicurativa in persona del legale Controparte_5 rappresentante, nella qualità di chiamata in causa tenuta a manlevare e tenere indenni le altre parti convenute, al pagamento in favore di ciascuno degli odierni attori dell'ulteriore somma di
€ 20.000,00, o di quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di danni morali. Con vittoria di spese e dei compensi legali, oltre al rimborso forf., IVA e CAP come per legge. Salvo ogni diritto”.
Per il convenuto come da comparsa di costituzione e risposta: Parte_5
Piaccia all'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria domanda, in accoglimento delle spiegate argomentazioni difensive,
In via preliminare ed in rito, autorizzare la signora (C.F. Parte_5
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._8
a chiamare in causa quale terzo interessato la Compagnia Assicurativa “
[...]
” (C.F. e P.I. ), in persona del suo Controparte_6 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante p.t., con sede in San Cesario sul Panaro (MO), in Corso Libertà n. 53 affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, Voglia il Tribunale condannare la stessa terza a tenere indenne e manlevare la convenuta - nei limiti della quota di sua competenza ereditaria e Parte_5 senza vincolo di solidarietà con eventuali altri coeredi per effetto di eccezione propria da intendersi così per tale ragione sollevata - da ogni conseguente pretesa solutoria attorea a titolo risarcitorio. Con conseguente differimento della data della prima udienza di comparizione per consentire la rituale citazione del terzo ex art. 269 c.p.c.;
Nel merito ed in via principale, stante la negligenza degli Organi della Curatela Fallimento
respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto oltre che non Pt_6 provata, sia in ordine all'an debeatur che in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, dispiegata nella misura omnia di € 179.941,74 nettamente contestata e negata soprattutto in relazione alla richiesta di € 80.000,00 per danni morali.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per i convenuti e come da comparsa di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituzione e risposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare
- Autorizzare le convenute, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, con sede in Corso Libertà 53, San Cesario S.P. (MO), Compagnia presso la quale il defunto avvocato Vittorio OR stipulò una Polizza Responsabilità Civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione, affinché garantisca e manlevi le dott.sse CP_1
e da quanto dovessero essere condannate
[...] Controparte_2 Controparte_3
a pagare in favore degli attori, conseguentemente chiede che il Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; In via principale
- Rigettare le domande tutte formulate dagli odierni attori, per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate ed in ragione dell'efficacia di giudicato della sentenza penale;
- Per l'effetto mandare assolte le dott.sse e Controparte_1 Controparte_2 [...]
da ogni avversaria domanda. Controparte_3
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli odierni attori, condannare la Assicurativa in CP_6 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Libertà 53, San Cesario S.P.
(MO), a tenere indenni ed a manlevare le dott.sse e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per quanto le stesse fossero tenute a risarcire in favore degli attori, in Controparte_3 ragione della effettiva responsabilità del defunto Avv. Vittorio OR che venisse eventualmente accertata nel corso del giudizio e per l'effetto, condannare la Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, con sede in Corso Libertà 53, San Cesario S.P. (MO) al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalle conchiudenti, nella loro qualità di chiamate all'eredità del defunto Avv. Vittorio OR;
Con riserva di formulare ogni altra istanza istruttoria, dedurre e produrre nonché formulare capi di prova, anche in materia contraria.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Per il terzo chiamato, come da comparsa di costituzione e Controparte_5 risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dai signori nei confronti Pt_1 della signora OR in quanto infondata, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.c., con conseguente assorbimento della Domanda di Garanzia.
2 – In via meramente subordinata, per la comunque denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'Azione Risarcitoria: 2a – con riguardo ai limiti dei danni risarcibili agli attori, accertato il concorso di colpa del signor e dei signori nella causazione del danno ai sensi dell'art. Parte_8 Pt_1
1227, 1° e/o 2° comma, c.c. e la conseguente diminuzione, in misura non inferiore al 75%, del
pagina 3 di 10 risarcimento dovuto, condannare la signora OR a pagare ai signori la somma Pt_1 determinata e liquidata a titolo di risarcimento dei danni causalmente riconducibili, in via esclusiva, diretta ed immediata, alla condotta accertata illecita dell'Avv. OR, ciò però nei limiti, così come da quest'ultima eccepito, della quota di sua competenza ereditaria e senza vincolo di solidarietà con eventuali altri coeredi;
2b – con riguardo ai limiti di operatività della garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia, condannare a manlevare e tenere indenne la signora OR nei Controparte_5 seguenti limiti:
2b1 – con esclusione dall'indennizzo dei risarcimenti di danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; 2b2 – con una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2022 , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio l'Avv. Vittorio OR, al fine di vederne
[...] Parte_4 accertata la responsabilità professionale per l'attività difensiva svolta nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 106/2008 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
29.2.2018 in favore di Controparte_7
Alla prima udienza del 14.10.2022 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso del convenuto OR, così come da certificato di morte depositato dagli attori.
Con provvedimento del 1.2.2023, preso atto dell'istanza di riassunzione depositata dagli attori, veniva fissata l'udienza del 5.5.2023 per la comparizione delle parti. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice.
In data 14.4.2023 si costituiva in giudizio sorella ed erede con beneficio di Parte_5 inventario del defunto convenuto avv. Vittorio OR, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Compagnia Assicurativa Parte_9
. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle pretese attoree.
[...]
In data 5.5.2023 si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nipoti ed eredi con beneficio d'inventario del de cuius avv. OR, chiedendo anch'esse in
[...] via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Parte_9
” e, nel merito, il rigetto delle pretese attoree. Controparte_6
Autorizzate le chiamate in causa del terzo, questo si costituiva in giudizio con due separate comparse chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria e svolgendo, in subordine, alcune eccezioni relative alla copertura assicurativa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 4.4.2024 – da intendersi qui integralmente trascritta – venivano ammessi i mezzi istruttori. All'esito dello svolgimento degli interrogatori formali e delle prove testimoniali, all'udienza del 13.2.2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea ha ad oggetto l'asserita responsabilità professionale dell'avvocato Vittorio OR nell'espletamento dell'incarico conferitogli da e dagli odierni attori, nonché dal defunto Parte_6 pagina 4 di 10 (anche legale rappresentante di . Il mandato difensivo aveva ad oggetto Parte_8 Parte_6
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 29.2.2018, tanto nei confronti della società quale debitrice principale, quanto nei confronti degli odierni attori e del defunto quali fideiussori. L'opposizione così introdotta era stata dichiarata interrotta Parte_8 con provvedimento del 7.7.2015 a causa dell'intervenuto fallimento della debitrice ingiunta Parte_6
L'inadempimento imputato all'avv. OR attiene alla mancata riassunzione del citato procedimento nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., cui era conseguita l'inevitabile estinzione dello stesso. Gli attori allegano che la CTU già svolta in quel giudizio (All. 4, atto di citazione), in quanto agli stessi favorevole, lasciava presagire il probabile accoglimento dell'opposizione, accoglimento invece rimasto precluso dall'intervenuta estinzione per mancata riassunzione, che aveva determinato la definitività del decreto ingiuntivo opposto. Nel delineare i profili del lamentato inadempimento, gli attori indicano: che i rapporti con l'avv. OR erano curati dal solo , in virtù anche del rapporto di Parte_8 amicizia tra i due, ma che mai lo stesso era stato posto nella condizione di assumere una decisione in merito alla riassunzione o meno del procedimento di opposizione;
che l'avvocato pure aveva omesso, nella lettera inviata il 4 novembre 2014 alla Curatela del fallimento ATA, di indicare, tra i giudizi in corso, quello relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo;
che, nonostante fosse stato sempre Parte_8
a gestire i rapporti con l'avvocato, quest'ultimo avrebbe dovuto comunque informare i
[...] fideiussori della necessità di riassumere il processo;
che solo successivamente allo spirare del termine per la riassunzione l'avvocato aveva raccolto una procura da e predisposto Parte_1 un'istanza di riassunzione. Sul presupposto per cui, se la causa fosse stata riassunta, sarebbe certamente stata vinta dagli opponenti con revoca del decreto ingiuntivo – visto che la CTU aveva riconosciuto le loro ragioni – e del fatto che la prestazione richiesta all'avvocato non richiedesse la soluzione di problemi di particolare complessità, gli attori chiedono la condanna al risarcimento del danno patrimoniale (importo portato dal decreto ingiuntivo oltre spese e interessi) subìti. Chiedono, altresì, il risarcimento del danno morale, assumendo la configurazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 380 c.p.
(patrocinio infedele).
Nel merito la domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
In diritto, ai sensi dell'art. 1176, comma II, c.p.c., nell'adempimento delle obbligazioni professionali la diligenza deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata: trattasi, dunque, di diligenza per così dire qualificata rispetto a quella esigibile ai sensi del primo comma. Costituisce orientamento pacifico quello per cui la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 12407 del
24/06/2020). In materia di responsabilità del professionista, inoltre, ai sensi dell'art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave: sul punto, il riferimento ai problemi tecnici di speciale difficoltà lascia intendere che la limitazione di responsabilità debba intendersi circoscritta alle ipotesi di colpa da imperizia.
pagina 5 di 10 Dal punto di vista dell'onere probatorio, nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). Al contrario, in caso di prestazioni di facere professionale il debitore non può limitarsi all'allegazione dell'inadempimento, in quanto lo stesso non assorbe in sé la causalità materiale. Il principio esposto si pone in linea con l'orientamento ormai consolidatosi secondo cui, vista la natura professionale dell'obbligazione, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene, dunque, in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, sez. 6, ordinanza n.
18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità professionale, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale,
l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, deve valorizzarsi la circostanza per cui l'interesse del creditore non si risolva nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il buon esito del giudizio) la cui lesione determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.
Precisato che il caso sottoposto all'odierno scrutinio non può essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. in quanto l'obbligazione asseritamente inadempiuta (riassunzione del giudizio) non presentava particolari profili di complessità, deve ricordarsi che l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito
pagina 6 di 10 dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore (Cassazione, sez. 3 - , ordinanza n. 8494 del 06/05/2020).
A fronte dell'allegato inadempimento da parte degli odierni attori, i convenuti hanno adeguatamente provato la diligenza della condotta tenuta dall'avv. OR, il che, da un lato, impedisce che detta condotta possa essere qualificata come inadempiente e, dall'altro, esclude che possa ritenersi provata la sussistenza della causalità materiale tra la condotta e il c.d. danno evento (mancata riassunzione del procedimento).
Dall'istruttoria è, infatti, emerso che gli attori erano stati adeguatamente informati dall'avv. OR in merito all'intervenuta interruzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo e alla necessità di riassumerlo.
In primo luogo, risulta non contestato – ed è anzi espressamente affermato da tutte le parti in causa - che per prassi consolidata negli anni, dovuta anche al legame di amicizia che legava i due, l'avv.
OR si relazionasse, per le questioni legali che riguardavano i membri della famiglia, esclusivamente con almeno fino a che non si attivò, Parte_8 Parte_1 nell'aprile/maggio 2016, chiedendo personalmente informazioni all'avvocato in merito allo stato della procedura. Tale circostanza appare idonea a giustificare la mancanza di comunicazione diretta tra l'avv.
OR e gli altri opponenti, escludendo così profili di responsabilità in capo al difensore per non essersi interfacciato direttamente con essi.
In secondo luogo, dalla prova testimoniale svolta è emerso che l'avv. OR abbia tempestivamente provveduto ad informare dell'intervenuta interruzione del processo e della necessità Parte_8 di procedere alla riassunzione dello stesso. All'udienza del 13.2.2025 la teste di parte convenuta,
collaboratrice di studio dell'avv. OR, ha dichiarato che fosse prassi dello Testimone_1 studio avvertire i clienti in casi simili e che in questo caso in particolare, a distanza di pochi giorni dall'interruzione, l'avv. OR la incaricò di contattare per comunicargli Parte_8
l'interruzione del processo e per fargli presente la necessità di vedersi per valutare l'eventuale riassunzione ([…] ricordo che era prassi avvertire i clienti in caso di eventi del genere, e in questo caso in particolare l'avvocato mi fece chiamare il sig. per comunicargli Parte_8
l'interruzione e che era necessario vedersi per le relative determinazioni, tra cui l'eventuale riassunzione, anche perché c'erano delle scadenze. Posso precisare che mi fece chiamare il giorno dopo o due giorni dopo circa. Non c'erano altre persone presenti). La teste ha dichiarato, altresì, di aver assistito personalmente al colloquio tra l'avv. OR e , nel quale quest'ultimo Parte_8 veniva sollecitato a riassumere la causa ed invitato a valutare il tutto con gli altri fideiussori (a risposta sul capitolo 9 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte ha dichiarato: ricordo Parte_5 che qualche settimana dopo la telefonata il sig. venne in studio e con l'avvocato parlò proprio Pt_1 della questione anche dei fideiussori, che l'avvocato gli disse di informare (anche perché solitamente era l' che teneva tutti i rapporti anche per quanto riguardava i fideiussori). Io assistetti al Pt_1 colloquio, come facevo spesso anche perché l'avvocato mi faceva scrivere, poi mi allontanai. Non c'erano altri presenti al colloquio in questione; a risposta sul capitolo 14 della memoria ex art. 183 c. 6
n. 2 c.p.c. delle convenute , e , ha dichiarato: ricordo che Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'avvocato sollecitò l' a riassumere la causa da parte dei fideiussori e a valutare comunque la Pt_1 cosa con i medesimi). La deposizione della teste appare inoltre particolarmente lucida e circostanziata pagina 7 di 10 laddove ha riferito, su domanda del difensore di parte attrice, che nel colloquio era Parte_8 stato informato sui termini per la riassunzione anche se la cosa comunque si sapeva già perché dopo il fallimento la causa veniva da un lungo rinvio, erano passati circa due o tre anni dalla dichiarazione di fallimento. E' effettivamente documentato in atti come l'interruzione del processo di opposizione sia avvenuta a distanza di circa tre anni dalla dichiarazione di fallimento della in quanto la Parte_6 causa veniva da un lungo rinvio.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla teste dunque, emerge inequivocabilmente che non possa Tes_1 imputarsi all'avv. OR alcun inadempimento dei propri obblighi di informazione dei propri assistiti.
Non risultano in atti elementi idonei a fa ritenere inattendibile la teste o a confutare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate. In punto di attendibilità, la teste non risulta avere alcun interesse in causa e le dichiarazioni rilasciate appaiono chiare, coerenti e puntualmente circostanziate. Quanto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate, non appare decisiva la precisazione di parte attrice laddove rileva che su espressa domanda la teste ha riferito di non ricordare se all'incontro tra l'avv. OR e Parte_8 quest'ultimo fosse stato informato delle conseguenze della mancata riassunzione. Posto che
[...] risulta provato che oggetto del colloquio fosse proprio la necessità di riassumere il processo a seguito dell'intervenuta interruzione, deve presumersi, in assenza di prova contraria, che fossero state indicate anche le conseguenze della mancata riassunzione: in altre parole, risulterebbe illogico e controintuitivo trattare della necessità di un adempimento omettendo di indicare le conseguenze che l'eventuale inadempimento avrebbe comportato, conseguenze senza le quali non vi sarebbe alcuna necessità di adempiere. Del pari, non appare rilevante la circostanza, pure riferita dalla teste indicata, per cui l'avv.
OR non avrebbe provveduto a sollecitare nuovamente gli assistiti a seguito del colloquio tenutosi presso il proprio studio: il dovere informativo del difensore appare sufficientemente adempiuto con il colloquio riferito. Neppure, infine, può condividersi l'osservazione di parte attrice secondo cui sarebbe quantomeno insolito che la segretaria del legale ascolano abbia presenziato all'asserito confronto tra quest'ultimo e senza alcuna apparente ragione che potesse giustificarne la Parte_8 partecipazione in deroga alla riservatezza che deve connotare le conversazioni tra avvocato e cliente
(pagg. 3-4, memoria di replica). La teste giustifica puntualmente il motivo della propria presenza al colloquio riferendo che spesso assisteva a tali colloqui in quanto l'avvocato la incaricava di scrivere.
Non appaiono idonee a smentire il contenuto della deposizione neppure le ulteriori circostanze riferite e/o documentate dagli attori. Infatti, non può assumere rilievo decisivo il fatto che in data 7.11.2016 la segretaria dello studio indicasse la causa come meramente interrotta, così come emerge dallo scambio di messaggi con in atti (All. 11, atto di citazione): in primo luogo trattasi di Parte_1 messaggio invitato non dall'avv. OR bensì dalla segretaria di studio, dalla quale non può esigersi il rigore tecnico che dal punto di vista delle scelte lessicali deve pretendersi dal difensore (peraltro la natura colloquiale dello scambio di messaggi è evidente - si fa riferimento, ad esempio, a documenti da lasciarsi al bar – e lascia presumere una superficialità delle scelte lessicali adottate); in secondo luogo, trattasi di circostanza comunque non significativa, poiché avvenuta solo successivamente al colloquio informativo tra avvocato e cliente.
Del pari, non risulta rilevante la presenza nel fascicolo di parte di una procura rilasciata da
[...]
priva di data e della minuta di un'istanza di riassunzione priva di data, sottoscrizione e Parte_1 timbro di deposito (all.ti 13 e 14 alla citazione). Gli attori riferiscono che nel periodo ricompreso tra aprile e maggio 2016, su sollecito di , l'avv. OR avrebbe fatto firmare allo Parte_1 stesso una procura per la riassunzione della processo di opposizione;
sostengono, dunque, che la pagina 8 di 10 procura rinvenuta nel fascicolo di parte fosse proprio quella sottoscritta da , Parte_1 circostanza che denoterebbe l'imperizia del difensore nel non accorgersi che fosse già scaduto il termine utile per riassumere la procedura o comunque la mala fede dello stesso nell'occultare tale aspetto al cliente. Ebbene, tale circostanza di fatto non appare in alcun modo provata: sia la procura che l'istanza di riassunzione risultano prive di data (l'istanza di riassunzione risulta, inoltre, anche priva di sottoscrizione e di timbro di deposito); la procura, peraltro, appare priva di ogni riferimento concreto alla riassunzione del procedimento di opposizione. Non vi è, dunque, prova alcuna di quando tali documenti furono redatti (in particolare il fatto che nella procura sia contenuto un riferimento al d.m.
48/2013 non prova che essa sia stata rilasciata in data successiva all'interruzione, avvenuta nel 2015, ben potendo essere stata rilasciata prima;
il che ben potrebbe essere, visto che il legale aveva patrocinato anche altre cause per il signor ), né del fatto che essi fossero in qualche Parte_1 modo tra loro connessi. Nulla esclude, peraltro, che tali minute fossero state tempestivamente predisposte per l'eventuale riassunzione del procedimento, riassunzione poi non avvenuta a causa del mancato assenso degli assistiti.
Nessun particolare rilievo causale pare avere, infine, il fatto che l'avv. OR avesse omesso, nella Parte lettera inviata il 4 novembre 2014 alla Curatela del fallimento , di indicare, tra i giudizi in corso, quello relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo in questione. Da un lato, infatti, l'onere di comunicare l'elenco dei creditori grava, per legge, sul fallito personalmente e, dunque, la lettera inviata dall'avvocato alla Curatela costituiva, seppur conforme alla prassi, un mero atto di cortesia. Ed, in ogni caso, l'omessa indicazione della pendenza del giudizio è priva di efficacia causale rispetto al danno- evento come lamentato dagli attori, considerato che l'intervento (prima) e la riassunzione (poi) in quel giudizio da parte della Curatela non era necessario, posta la necessità di accertamento del credito nella esclusiva sede concorsuale.
In conclusione, essendo provato l'adempimento degli obblighi di informazione da parte dell'avv.
OR e non provato il nesso di causalità materiale tra i fatti allegati dagli attori e la mancata riassunzione del giudizio, rimane assorbita ogni ulteriore questione in merito alla prova della causalità giuridica.
Risulta, altresì, assorbita dal rigetto della domanda attorea ogni ulteriore questione legata alle domande di manleva formulate dai convenuti nei confronti del chiamato Controparte_5
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti CP_1
e delle spese di
[...] Controparte_2 Controparte_3 giudizio, complessivamente liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto Parte_5
e del terzo chiamato delle spese di
[...] CP_5 Controparte_4 giudizio, liquidate per ciascuno di essi in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
pagina 9 di 10 Ascoli Piceno, 16/04/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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