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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Sezione Civile
Verbale D'udienza
All'udienza collegiale del giorno 19/12/2025 davanti alla Corte, composta da
Dott. ssa MA XO Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
Chiamata la causa tra avv. Antonello Piana presente? Sostituito? avv. Manuela Ladu, Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA, avv. Alberto Oggiano, presente? Sostituito? e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zunica, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
La Presidente
Dott.ssa MA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa MA XO Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Sassari, viale Parte_1 C.F._1
Caprera n. 1/o, presso lo studio dell'avv. Antonello Piana e dell'avv. Manuela Ladu, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti,
parte appellante
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Alghero, via Lo Frasso n. 2, presso lo studio dell'avv. Alberto Oggiano,
e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zunica, giusta procura in atti,
parte appellata
Oggetto: mutuo
2 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo di primo grado
propose opposizione al d.i. n. 303 dell'11 aprile 2022, con cui le era stato ingiunto il Parte_1
pagamento della somma di euro 5437,26, oltre interessi e spese, in relazione a un contratto di finanziamento relativo a un credito vantato da HDI Assicurazioni s.p.a., che si era surrogata all'originario creditore TA s.p.a., a sua volta mandataria della Banca Popolare di Milano soc.
coop. a.r.l.
, con il collocamento in pensione, aveva omesso il pagamento dei ratei di rimborso e, Parte_1
pertanto, l'assicurazione, corrisposta la somma di euro 5437,26 a totale estinzione del mutuo, in forza del diritto di surroga previsto dall'art. 6 del contratto di finanziamento, aveva agito con il decreto richiamato per riscuotere tale importo.
In particolare, l'opponente pose in compensazione il credito restitutorio maturato, per capitale ed interessi, a causa del versamento ingiustificato di una serie di commissioni bancarie (indicate nel contratto alle lettere A, B, F, G, H) prive di effettiva giustificazione causale e non dovute, comportanti un significativo squilibrio giuridico fra obbligazioni e diritti del consumatore, inammissibili duplicazioni di costi del credito già compresi in quelli di istruttoria, ultronei rispetto al naturale corrispettivo del prestito, rappresentato dagli interessi.
Pertanto, richiese:
- dichiarare le commissioni “TA”, bancarie ed accessorie o comunque denominate illegittime e, pertanto, revocare il d.i. opposto, con accertamento del minor credito dell'opposta;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Costituitasi in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a. contestò la domanda, sostenendo che tutte le commissioni previste ed illustrate nel modulo sottoscritto erano giustificate e dovute dalla mutuataria in quanto costi richiesti per lo svolgimento delle attività indicate in contratto, non comportanti alcuna illegittimità né vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 34 cod. cons.
3 Pertanto, chiese il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, compensi generali ed accessori di legge.
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, revocò il d.i. n. 303 dell'11.04.2022 e condannò al pagamento in favore della società opposta della minor somma di euro Parte_1
3.700,02 (data dalla differenza tra quanto dovuto all'opposta pari ad euro 5437,26 e il credito della mutuataria di euro 1737,24), oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione della metà
delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.600,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa,
compensate per la restante metà.
In particolare, il tribunale, rilevò che:
- il contratto di mutuo con delegazione di pagamento risultava stipulato dalla con la TA Pt_1
s.p.a., quale mandataria della Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l.;
- la società opposta aveva agito in sede monitoria dopo aver estinto il credito della finanziaria in esecuzione della polizza assicurativa, con surroga dei diritti maturati in capo alla mutuante;
- la “commissione TA”, addebitata alla mutuataria per la somma di euro 1063,00, indicata nel contratto e compresa nella determinazione del TAEG, era causalmente giustificata dato che dal testo del documento contrattuale risultava intervenuto nella stipulazione del finanziamento un procuratore di TA s.p.a., , come da sottoscrizione e timbro apposti dalla scrittura privata del Persona_1
5 settembre 2012 e da dichiarazione dell'opponente, la quale aveva affermato di essersi rivolta agli uffici;
- la “commissione TA” non era sproporzionata al servizio prestato dalla mandataria in relazione all'importo totale del finanziamento, risultando adeguatamente soddisfatti i principi di chiarezza imposti dagli artt. 125 bis co. 5°, e 125 novies TUB;
- le altre commissioni di intermediazione (ulteriore), di gestione della pratica e di gestione interna del rischio erano prive di adeguata giustificazione causale nonché previste in violazione delle regole di trasparenza e segnatamente degli artt. artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, 34,
co. 2° e 35 del codice del consumo;
4 - tali commissioni risultavano, pertanto, prive di titolo e nulle dette ulteriori commissioni ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
In conclusione, il giudice accolse la domanda nei limiti della somma di euro 2201,00, escludendo dalla ripetizione l'importo di euro 1063,00 dovuto per la commissione TA, al netto di quanto già
computato ai fini dell'estinzione del prestito (l'importo di euro 217,76 a titolo di “rimborso commissioni gestione pratica” nonché l'importo di euro 248,00).
2. Motivi d'appello
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata lamentando l'erroneità della Parte_1
decisione:
1) nella parte in cui il giudice si pronunciò sulle spese di lite, ponendo le stesse a carico del consumatore alla luce della sua “prevalente soccombenza”, senza considerare la natura del giudizio di opposizione, in cui il decreto venne revocato, in accoglimento della domanda dell'opponente, in relazione a due commissioni su tre, per cui HDI Assicurazioni s.p.a. era soccombente per i due terzi della domanda;
2) nella parte in cui il tribunale affermò la legittimità della “commissione TA” in quanto causalmente giustificata e non sproporzionata al servizio prestato dalla mandataria in relazione all'importo totale del finanziamento, cadendo in evidente errore materiale poiché
non era imputata per l'attività dell'intermediario quanto per l'attività di istruttoria svolta da
TA, senza riconoscere l'illegittima duplicazione dei costi, venendo imputati già 350 euro per spese di istruttoria;
3) nella parte in cui il giudice omise di pronunciarsi sulla richiesta di decurtazione degli interessi al TAN calcolati sulle commissioni.
Pertanto, la parte appellante ha richiesto:
- accertare e dichiarare come non dovuta la somma di euro 3.940,00 (in relazione alle commissioni di cui alle lettere a) Commissioni TA per euro 1053, b) Commissioni Intermediario euro 484, f)
Commissioni TA per gestione euro 377, g) Commissioni intermediario euro 591, h)
5 Commissioni rischio creditizio euro 749, comprensiva della somma di euro 676 di interessi), con ricalcolo del credito vantato da HDI Assicurazioni s.p.a., in misura pari ad euro 1.497,00;
- condannare la parte appellata per resistenza temeraria;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
3. Difese della parte appellata
Si è costituita HDI Assicurazioni s.p.a. eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, in quanto:
- l'appellante non avrebbe “vinto la causa” in quanto era stata condannata al pagamento del minor importo di euro 3.700,02 invece dell'importo di euro 5.437,26 intimato in decreto ingiuntivo;
- per l'attività svolta dall'intermediario finanziario, TA s.p.a., era riconosciuta dal contratto di finanziamento la somma di euro 1.063,33, avendo natura diversa le spese di istruttoria di cui all'importo di euro 350,00;
- gli interessi erano già stati decurtati dall'importo non dovuto a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Perciò, la parte appellata ha chiesto:
- il rigetto dell'appello proposto;
- con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre accessori.
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
*
4. Sul secondo motivo d'appello
Considerato il tenore dei motivi d'appello formulati dalla parte appellante, occorre esaminare dapprima il secondo motivo di gravame, stante la priorità logico-giuridica dello stesso rispetto agli altri.
6 In particolare, con tale doglianza, l'appellante ha lamentato l'illegittimità della “commissione
TA”, prevista dalla lettera “A.” di cui alla clausola riguardante i costi fissi (v. doc. 01 fasc.
monitorio HDI Assicurazioni – contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento).
In considerazione della portata delle specifiche doglianze formulate da , occorre Parte_1
ribadire in questa sede la disciplina applicabile, prevista dal TU Bancario e dal codice del consumo e l'insegnamento ormai consolidato di questa corte, già pronunciatasi in fattispecie identiche a quelle in disamina.
In particolare:
- l'art. 125 bis TU Bancario nel testo in vigore ratione temporis (e comunque sull'applicabilità di tale disposizione, come anche di quella seguente, contenuta nell'art. 125 novies del TU bancario alla fattispecie in esame, affermata nella sentenza impugnata, nessuna specifica doglianza è stata proposta), dispone che “Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non
sulla base di espresse previsioni contrattuali” e “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,
lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato
nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo”;
- l'art. 125 novies comma 2 TU Bancario, a sua volta, nel testo in vigore ratione temporis, dispone che “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito
per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito
su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito;
- il codice del consumo, ed in particolare, l'art. 33, secondo cui “Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto”;
l'art. 34, a sua volta, dispone che “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al
7 momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato
o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile…. Non sono vessatorie le
clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto
concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le
clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano
stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”;
l'art. 35, prevede che “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte
al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile”;
l'art. 36 stabilisce che “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle
mentre il contratto rimane valido per il resto”;
- l'art. 1418 c.c., in combinato disposto con l'art. 1325 c.c., prevede che il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti menzionati in quest'ultima disposizione e quindi, tra l'altro, la causa e l'oggetto, che deve essere determinato o determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, nulla di preciso è dato sapere dell'oggetto della
“commissione TA” se non che la stessa riguarderebbe il “costo per tutta l'attività istruttoria,
l'esame della documentazione, l'elaborazione e la registrazione dei dati ai fini di verifica
antiriciclaggio (D. lgs. 231/2007) e dell'elaborazione e calcolo di tutti gli oneri concessi con il
finanziamento ai fini del rispetto della normativa antiusura (L. 108/96 e Istruzioni Banca d'Italia),
la valutazione dell'assumibilità della copertura assicurativa e la delibera del finanziamento” (v.
“Informazioni aggiuntive” doc. 01 menzionato).
Considerato il tenore letterale della pattuizione, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa
Corte sull'assenza di causa e sull'indeterminatezza delle commissioni genericamente denominate,
8 che non consentono al soggetto finanziato di distinguere la ragione dell'ulteriore compenso in favore del mutuante rispetto alla remunerazione del credito in forma di interessi corrispettivi – nel caso di specie pattuiti nell'importo di euro 4.597,24 rispetto ad un capitale netto di euro 22.186,76 - in violazione, altresì, del principio di trasparenza cui deve uniformarsi la regolamentazione contrattuale.
Invero, l'astratta previsione contrattuale delle “commissioni”, peraltro ripetitiva laddove sono previste in contratto ulteriori commissioni di intermediazione e di istruttoria, non consente di risalire alla tipologia del servizio così remunerato, applicabile a prescindere da qualsiasi riferimento alla specifica attività compiuta dal soggetto qualificato mediatore, e ne mina la conoscibilità in capo al cliente, in violazione delle norme sopra richiamate.
L'assenza di causa giustificatrice non è seconda all'indeterminatezza, non essendo percepibile la natura e la funzione della commissione addebitata né sono evincibili dal testo del contratto ulteriori attività svolte dalla concedente il credito, diverse dall'ordinaria istruttoria della pratica per la quale è
invece giustificato il compenso richiesto separatamente nella misura di euro 350,00.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza oggetto di gravame, deve essere affermata la nullità della clausola di cui alla lett. A del contratto di finanziamento richiamato, considerato che si pone in netto contrasto con gli artt. 1418, 1325, 1343 e 1346 c.c., da un lato, e con gli artt. 33 e ss.
codice consumo, dall'altro. Difatti, la stessa clausola ha un oggetto assolutamente indeterminato,
poco chiaro, difficilmente comprensibile e non altrimenti determinabile, priva di qualsivoglia riferimento ad attività preparatorie ed informative previste dal TUB, di cui non si rinviene alcuna giustificazione causale neppure tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della conclusione dello stesso (quali la mera apposizione del timbro e della firma da parte del procuratore della TA s.p.a. , come evidenziato dal giudice di prime cure, a supporto della Persona_1
legittimità di questa commissione).
Pertanto, non può neppure assumersi che tale commissione non sarebbe vessatoria ex artt. 33 e ss, in quanto riguarda l'oggetto della clausola e/o rappresenta il mero corrispettivo per servizi resi dall'intermediario, dal momento che è assolutamente impossibile valutarne la relativa adeguatezza in
9 quanto gli elementi costitutivi degli stessi sono stati individuati in modo non “chiaro e
comprensibile”.
5. Sul quarto motivo d'appello
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del giudice di prime cure circa la richiesta di decurtazione degli interessi calcolati al tan contrattuale imputati sulla somma vantata da HDI Assicurazioni.
La doglianza non merita accoglimento. Invero, il tribunale, nel disporre il parziale accoglimento dell'opposizione, implicitamente ebbe a rigettare siffatta pretesa.
Sul punto giova, del resto, richiamare il principio generale di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., che impone a chi vuole azionare un diritto in giudizio di provare i fatti sui quali esso si fonda.
Orbene, nell'ipotesi in esame, la richiesta non è sufficientemente supportata dal punto di vista probatorio, non avendo la parte appellante fornito la prova specifica dell'imputazione degli interessi,
di cui, peraltro, ha allegato in maniera contraddittoria il quantum (dapprima indicato,
nell'opposizione, in ragione di euro 676,00 e poi, nella seconda memoria 183 co. 6 cpc, nella misura di euro 755,00) senza che possa quindi ritenersi operante alcun principio di “non contestazione” in difetto di precisa allegazione del fatto storico.
Pertanto, tale doglianza non merita accoglimento tenuto conto del principio sopramenzionato. In ogni caso, giova rilevare che il giudice di prime cure, nel revocare il d.i. opposto, condannò la mutuataria al pagamento del minor credito, come accertato, imputando gli interessi dalla domanda al saldo,
soltanto relativamente alla somma accertata come dovuta.
Conseguentemente, la sentenza deve essere parzialmente riformata, stante la nullità della clausola di cui alla lett. A del contratto di finanziamento in questione per indeterminatezza, assenza di giustificazione causale e vessatorietà.
6. Parziale riforma della sentenza e regolamentazione delle spese di lite
10 Da tutto quanto supra ne deriva che, accertato il minor credito in capo a , non è dovuta Parte_1
da quest'ultima la somma di euro 2.800,57 (euro 1737,24 relativa alle clausole già dichiarate illegittime dal giudice di primo grado + euro 1.063,33, di cui alla lett. A del contratto di finanziamento, stante l'illegittimità della stessa), oltre interessi, stante la nullità della commissione di cui alla lett. A del contratto di finanziamento stipulato tra le parti.
In definitiva, l'opponente odierna appellante dev'essere condannata al pagamento della minor somma di € 2.636,69 (data dalla differenza fra quanto dovuto ad HDI, € 5437,26 e il
contro
-credito della mutuataria di € 2.800,57), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Sulla scorta di tutto quanto precede, occorre, dunque, procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, il che, peraltro, consente di ritenere assorbito il motivo di doglianza sub 1).
Stante l'accoglimento solo in parte dell'appello e valutato l'esito complessivo della lite che ha portato alla condanna dell'originaria opponente, sia pure per un credito inferiore a quello azionato, Pt_1
dev'essere condannata alla rifusione di 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che
[...]
vengono liquidate, per l'intero, come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22
(valore causa 1.101,00 - 5.200,00; valori medi per le questioni giuridiche e di fatto trattate per il primo grado e per il secondo grado, eccetto che per la fase di trattazione e istruttoria del secondo grado, per cui si ritengono congrui i parametri minimi data la coincidenza degli elementi probatori dei due gradi), compensate nel resto.
A non diverse conclusioni potrebbe condurre la proposta conciliativa formulata dalla difesa della per un importo inferiore a quello riconosciuto con la presente decisione. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie l'appello, proposto da in relazione al quantum della condanna a suo Parte_1
carico, avverso la sentenza n. 1001/2024 pubblicata il 22.08.2024 dal Tribunale di Sassari,
che nel resto conferma, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1
11 HDI Assicurazioni s.p.a. della somma pari a euro 2.636,69, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna a a rifondere HDI Assicurazioni s.p.a. 1/3 delle spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida per l'intero in euro 2.552,00 per compensi del primo grado oltre il 15% per spese generali e accessori di legge ed euro 2.419,00 per compensi dell'appello, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Sassari, il 19.12.2025
La Presidente
Dott.ssa MA XO
La Consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi
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