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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14640 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 22/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2588 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto contratto di somministrazione decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/10/2025 ore 10,00 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Nicolò Grillo e dall'Avv. Francesca Capraro ed elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 38 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Moncada giusta procura in atti
Opposizione
E
(c.f. e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Roma ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Carrano presso il cui studio in Roma alla Via Attilio Regolo
n° 19 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Opposta
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Preliminarmente: revocare l'Ordinanza del 27.03.2020 con la quale è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo il
Decreto Ingiuntivo opposto, stante che non sussistono i requisiti di legge e per le ragioni sopra riportate. Nel merito: - dichiarare che la Società con unico socio e Controparte_1 soggetta ad attività di direzione e coordinamento di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, non vanta nessun credito nei confronti dell' odierno opponente e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25748/2018, reso dal Tribunale Ordinario di
Roma il 05.12.2018; - mandare assolto l'opponente da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi confronti e dichiarare che la …non vanta nessun credito nei confronti del Controparte_1
Sig. ; - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o Parte_1
l'inefficacia e comunque l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ovvero con ogni altra statuizione di legge e, per l'effetto, revocarlo in toto;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze Controparte_2 professionali, oltre accessori come per legge”
PER L'OPPOSTA: “…l'adito Giudice Voglia …dichiarare, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di citazione;
rigettare nel merito l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il
D.I. n° 25748/18 condannando l'opponente al pagamento delle somme ingiunte per sorta capitale, interessi di cui al D. Lgs. 231/2001 al soddisfo;
in via subordinata condannare l'opponente al pagamento di quella diversa somma eventualmente accertata in corso di giudizio, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/2001 e/o legali al soddisfo;
in via del tutto subordinata, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l'opponente al pagamento della somma di €
115.341,49 quale residuo credito relativo alla fattura n. 2848143621 del 31.08.2017 o della maggiore o minore somma che accertata in corso di causa;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze sia dell'impugnato decreto ingiuntivo che del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. (di seguito , Parte_1 Pt_1 opponente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25748/2018 – R.G. n.
75917/18, emesso dal Tribunale di Roma in data 04.12.2018 e depositato il 05.12.2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della (di seguito Controparte_1 CP_1 opposta) della somma di euro 115.341,49, oltre interessi e spese della procedura. (cfr. all. 3 d.i.
– fascicolo opposto)
2. Il credito ingiunto traeva origine dalla fattura n. 2848143621 del 31.08.2017, inerente alla fornitura di energia elettrica per usi commerciali intestata all'opponente e sita in Porto
Empedocle (AG), via S.S. 115 n. 21, identificata dal codice POD IT001E90360747 per il periodo compreso tra il 01.02.2013 e il 03.05.2017. (cfr. all. 6 – fascicolo opposta)
3. L'importo richiesto derivava da una ricostruzione operata a seguito della verifica tecnica eseguita il 04.05.2017 da parte di tecnici incaricati da E-Distribuzione S.p.A. – distributore locale – alla presenza dei Carabinieri di Porto Empedocle. (cfr. all. 5, verbale – fascicolo opposta)
4. In tale occasione, veniva accertata la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, tramite cavi esterni al contatore, idoneo ad eludere la misurazione effettiva dei consumi.
5. Nell'atto di opposizione, l'opponente contestava integralmente la pretesa creditoria, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della inesistenza del credito azionato da controparte.
6. Con comparsa di costituzione, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione in opposizione per “l'omessa sottoscrizione con firma digitale dell'atto notificato telematicamente”. In subordine, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte e la conferma del decreto ingiuntivo n. 25748/2018. In via ulteriormente subordinata, e in forma riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 115.341,49, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7. Il Giudice precedentemente assegnatario con decreto del 25 gennaio 2019 fissava l'udienza di prima comparizione e successivamente con ordinanza del 27 marzo 2020 “considerato che
l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo” dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
8. Con ordinanza del 07.05.2021, diversamente, confermava la validità dell'atto di opposizione, e ammetteva le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
9. Con ordinanza del 2 marzo 2022, ritenute non rilevanti le istanze istruttorie delle parti, il
Giudice rinviava per le precisazioni delle conclusioni e, con successivo provvedimento del 4 agosto 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 22 ottobre 2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
IN DIRITTO
10. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
11. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
12. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non
è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
13. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25748/2018 risulta infondata in fatto e in diritto e, pertanto, deve essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
14. Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opposta di nullità
e/o inesistenza dell'atto di citazione notificato via PEC.
15. Ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
16. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il principio del raggiungimento dello scopo prevale su eventuali vizi formali (cfr. Cass. SS.UU. n. 7665/2016; Cass. n. 532/2020; Cass. n.
3805/2018).
17. Nel caso di specie, l'ordinanza del Giudice del 7 maggio 2021 ha già confermato che, nonostante la mancata sottoscrizione digitale, l'atto è valido poiché depositato in forma cartacea con firma autografa, e l'opposta si è costituita e difesa nel merito senza dimostrare pregiudizio al proprio diritto di difesa (cfr. Trib. Roma, sez. XVI, 21.02.2018, n. 3928).
18. Inoltre, la giurisprudenza precisa che la firma digitale è richiesta solo per il deposito telematico, ma non per la validità della notifica via PEC, che garantisce comunque la conoscibilità dell'atto
(Cass. n. 17020/2018).
19. Pertanto, ogni eventuale vizio formale è da considerarsi sanato e l'eccezione va rigettata.
20. Quanto al merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'attore – e, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul creditore opposto – l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. 21. Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'opponente, il quale ha chiesto accertarsi l'inesistenza di qualsivoglia credito in capo a e la conseguente revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 25748/2018, la società opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio, producendo idonea documentazione a supporto della propria pretesa, depositando il contratto di fornitura intercorso tra le parti, il verbale di verifica tecnica redatto in data 4 maggio 2017 dal personale tecnico di E-Distribuzione S.p.A., la fattura n. 2848143621 del 31 agosto 2017 dell'importo di € 115.341,49, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., nonché i solleciti di pagamento. (cfr. all. 12 - contratto di fornitura;
cfr.all. 5 verbale;
cfr. all. 6
- fattura;
cfr. all.
7 - estratto conto;
sollecito all. 15- fascicolo opposta)
22. Tra la documentazione prodotta, merita particolare rilievo il verbale di verifica redatto dal tecnico di E-Distribuzione S.p.A, su richiesta della Stazione dei Carabinieri di Persona_1
Porto Empedocle, nel quale si attesta “…allaccio abusivo alla rete elettrica E-Distribuzione realizzato mediante 4 conduttori da 25 mmq connessi alla linea da 4 x 50 mmq in uscita dalla cassetta stradale posizionata davanti all'ingresso principale del ” (cfr. verbale, all. 5). Pt_2
23. Come rilevato da consolidata giurisprudenza, «il verbale di accertamento redatto dai tecnici del distributore, in quanto muniti di qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle loro funzioni ispettive, ha valore probatorio privilegiato circa i fatti accertati personalmente e direttamente dai verbalizzanti» (cfr. Cass. pen. n. 466/1993; Cons. Stato n. 4711/2002).
24. Vi è di più.
25. Dalle fotografie allegate al verbale, emerge chiaramente che l'energia veniva prelevata con cavi esterni al misuratore, inseriti nella muratura esterna dell'edificio, bypassando, pertanto, il gruppo di misura e impedendo così la registrazione dei consumi.
26. Si osserva che l'opponente non ha mai contestato formalmente l'esistenza dell'allaccio abusivo, né ha fornito elementi idonei a dimostrare che l'illecito prelievo fosse stato effettuato da terzi a sua insaputa, pur essendo egli intestatario del contratto e detentore dell'immobile.
27. Né dagli atti depositati, né dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opponente risulta alcuna contestazione specifica in tal senso.
28. In conseguenza della manomissione accertata, E-Distribuzione S.p.A. ha proceduto alla ricostruzione tecnica dei consumi - non registrati dal misuratore - relativi al periodo compreso tra il 1° febbraio 2013 e il 3 maggio 2017.
29. A tal fine, con pec del 7 novembre 2018, regolarmente notificata all'opponente, si comunicava che il ricalcolo è stato effettuato sulla base della capacità di prelievo consentita dalla manomissione, determinata in funzione delle caratteristiche tecniche e dimensionali del cavo rinvenuto, secondo il cosiddetto criterio del “Consumo con Potenza Tecnicamente Prelevabile”, in conformità alla norma CEI-UNEL 35024/1”. Tale metodologia – come chiarito nella stessa comunicazione – è del tutto coerente con le disposizioni dell'art. 1560 c.c. -“…Se la somministrazione ha per oggetto cose determinate soltanto nel genere, il corrispettivo si deve in proporzione della quantità fornita…Se però le cose sono fornite secondo misurazione … irregolare, si può procedere a valutazione equitativa …tenendo conto anche delle dichiarazioni delle parti e di ogni altra circostanza”- e con quanto previsto dalla Delibera AEEG n.
348/2007, che consente al distributore di ricostruire i consumi prelevati in frode tenendo conto di ogni elemento tecnico idoneo, quale appunto la sezione del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo e la potenza compatibile con la sua portata effettiva ( cfr. all. 15 – pec;
cfr. all 10 delibera – fascicolo opposto;
)
30. Sulla base dei dati trasmessi dal distributore, ha emesso la fattura n. Controparte_1
2848143621 del 31 agosto 2017, per un importo complessivo pari a € 115.341,49.
31. Parte opponente ha sollevato, esclusivamente nell'ambito del presente giudizio, una doglianza circa l'impossibilità di comprendere i criteri tecnici adottati per la ricostruzione dei consumi,
(cfr. pag. 3, memoria n. 1 – fascicolo opponente) senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a sostegno della propria affermazione, né richiedere chiarimenti nelle sedi preposte o nei termini previsti dalla normativa di settore.
32. Tale eccezione, infatti, oltre a essere del tutto generica e priva di qualsiasi supporto tecnico o documentale, deve ritenersi tardiva, in quanto mai sollevata né in occasione della ricezione della comunicazione di esito verifica del 26 maggio 2017, né successivamente alla PEC del 7 novembre 2018, con la quale il distributore ha dettagliatamente illustrato i criteri tecnici adottati per la ricostruzione dei consumi.
33. In particolare, la comunicazione di esito verifica del 26 maggio 2017, regolarmente trasmessa all'opponente, non ha ricevuto alcuna osservazione o contestazione entro i termini previsti dall'art. 11.3 della Delibera AEEG n. 200/99, il quale stabilisce che “il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente”.
34. Non risulta, inoltre, che sia stata richiesta l'attivazione di alcun contraddittorio tecnico con il distributore, come pure previsto dalla medesima normativa. (cfr. all. 13, 11.3 e 11.4 - fascicolo opposta)
35. Di conseguenza, la ricostruzione dei consumi deve considerarsi definitiva e non più sindacabile in sede giudiziaria, salvo specifiche e fondate ragioni, che nella presente fattispecie non risultano documentalmente rappresentate. 36. Deve pertanto ritenersi che, nel presente giudizio, non solo il verbale ma anche la fattura — ancorché atto unilaterale — unitamente all'estratto conto certificato, nel quale sono puntualmente indicati il numero del documento, l'importo richiesto e le relative scadenze, assuma piena efficacia probatoria ai fini della dimostrazione del credito.
37. In particolare, secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
3581/2024, la fattura commerciale può assumere piena efficacia probatoria anche nei confronti del destinatario, a condizione che risulti accettata da quest'ultimo e annotata nelle scritture contabili.
38. Alla luce di quanto esposto e considerato che l'opponente non ha fornito alcuna prova riguardante fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato, l'opposizione deve essere dichiarata infondata e integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
39. La domanda riconvenzionale, pertanto, proposta in via subordinata dall'opposta deve ritenersi assorbita dalla pronuncia di rigetto dell'opposizione e dalla conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 25748/2018, in quanto l'identico credito è già stato oggetto della procedura monitoria.
40. Quanto, infine, alla domanda di condanna formulata da per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., CP_1 deve osservarsi che tale disposizione punisce l'illecito processuale, ovvero l'abuso del processo attraverso iniziative giudiziarie temerarie o dilatorie, con lo scopo di preservare la funzionalità del sistema giustizia (Cass. n. 5734/2004; Cass. n. 253/1999).
41. Nel caso di specie, tuttavia, non ha prodotto alcuna prova concreta del danno subito né ha CP_1 adeguatamente allegato gli elementi necessari per il suo riconoscimento, requisito imprescindibile per l'accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 21393/2005).
42. Per tali ragioni, tale domanda deve essere rigettata.
43. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 25748/2018, R.G. n. 75917/18;
- condanna al pagamento delle spese legali nei confronti della Parte_1 [...] he si quantificano in complessivi euro 4.849,55 di cui euro 1.276,00 per CP_1 la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma, lì 22/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2588 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto contratto di somministrazione decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/10/2025 ore 10,00 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Nicolò Grillo e dall'Avv. Francesca Capraro ed elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 38 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Moncada giusta procura in atti
Opposizione
E
(c.f. e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Roma ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Carrano presso il cui studio in Roma alla Via Attilio Regolo
n° 19 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Opposta
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Preliminarmente: revocare l'Ordinanza del 27.03.2020 con la quale è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo il
Decreto Ingiuntivo opposto, stante che non sussistono i requisiti di legge e per le ragioni sopra riportate. Nel merito: - dichiarare che la Società con unico socio e Controparte_1 soggetta ad attività di direzione e coordinamento di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, non vanta nessun credito nei confronti dell' odierno opponente e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 25748/2018, reso dal Tribunale Ordinario di
Roma il 05.12.2018; - mandare assolto l'opponente da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi confronti e dichiarare che la …non vanta nessun credito nei confronti del Controparte_1
Sig. ; - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o Parte_1
l'inefficacia e comunque l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ovvero con ogni altra statuizione di legge e, per l'effetto, revocarlo in toto;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze Controparte_2 professionali, oltre accessori come per legge”
PER L'OPPOSTA: “…l'adito Giudice Voglia …dichiarare, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di citazione;
rigettare nel merito l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il
D.I. n° 25748/18 condannando l'opponente al pagamento delle somme ingiunte per sorta capitale, interessi di cui al D. Lgs. 231/2001 al soddisfo;
in via subordinata condannare l'opponente al pagamento di quella diversa somma eventualmente accertata in corso di giudizio, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/2001 e/o legali al soddisfo;
in via del tutto subordinata, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l'opponente al pagamento della somma di €
115.341,49 quale residuo credito relativo alla fattura n. 2848143621 del 31.08.2017 o della maggiore o minore somma che accertata in corso di causa;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze sia dell'impugnato decreto ingiuntivo che del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. (di seguito , Parte_1 Pt_1 opponente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25748/2018 – R.G. n.
75917/18, emesso dal Tribunale di Roma in data 04.12.2018 e depositato il 05.12.2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della (di seguito Controparte_1 CP_1 opposta) della somma di euro 115.341,49, oltre interessi e spese della procedura. (cfr. all. 3 d.i.
– fascicolo opposto)
2. Il credito ingiunto traeva origine dalla fattura n. 2848143621 del 31.08.2017, inerente alla fornitura di energia elettrica per usi commerciali intestata all'opponente e sita in Porto
Empedocle (AG), via S.S. 115 n. 21, identificata dal codice POD IT001E90360747 per il periodo compreso tra il 01.02.2013 e il 03.05.2017. (cfr. all. 6 – fascicolo opposta)
3. L'importo richiesto derivava da una ricostruzione operata a seguito della verifica tecnica eseguita il 04.05.2017 da parte di tecnici incaricati da E-Distribuzione S.p.A. – distributore locale – alla presenza dei Carabinieri di Porto Empedocle. (cfr. all. 5, verbale – fascicolo opposta)
4. In tale occasione, veniva accertata la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, tramite cavi esterni al contatore, idoneo ad eludere la misurazione effettiva dei consumi.
5. Nell'atto di opposizione, l'opponente contestava integralmente la pretesa creditoria, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della inesistenza del credito azionato da controparte.
6. Con comparsa di costituzione, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione in opposizione per “l'omessa sottoscrizione con firma digitale dell'atto notificato telematicamente”. In subordine, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte e la conferma del decreto ingiuntivo n. 25748/2018. In via ulteriormente subordinata, e in forma riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 115.341,49, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7. Il Giudice precedentemente assegnatario con decreto del 25 gennaio 2019 fissava l'udienza di prima comparizione e successivamente con ordinanza del 27 marzo 2020 “considerato che
l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo” dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
8. Con ordinanza del 07.05.2021, diversamente, confermava la validità dell'atto di opposizione, e ammetteva le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
9. Con ordinanza del 2 marzo 2022, ritenute non rilevanti le istanze istruttorie delle parti, il
Giudice rinviava per le precisazioni delle conclusioni e, con successivo provvedimento del 4 agosto 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 22 ottobre 2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
IN DIRITTO
10. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
11. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
12. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non
è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
13. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25748/2018 risulta infondata in fatto e in diritto e, pertanto, deve essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
14. Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opposta di nullità
e/o inesistenza dell'atto di citazione notificato via PEC.
15. Ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
16. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il principio del raggiungimento dello scopo prevale su eventuali vizi formali (cfr. Cass. SS.UU. n. 7665/2016; Cass. n. 532/2020; Cass. n.
3805/2018).
17. Nel caso di specie, l'ordinanza del Giudice del 7 maggio 2021 ha già confermato che, nonostante la mancata sottoscrizione digitale, l'atto è valido poiché depositato in forma cartacea con firma autografa, e l'opposta si è costituita e difesa nel merito senza dimostrare pregiudizio al proprio diritto di difesa (cfr. Trib. Roma, sez. XVI, 21.02.2018, n. 3928).
18. Inoltre, la giurisprudenza precisa che la firma digitale è richiesta solo per il deposito telematico, ma non per la validità della notifica via PEC, che garantisce comunque la conoscibilità dell'atto
(Cass. n. 17020/2018).
19. Pertanto, ogni eventuale vizio formale è da considerarsi sanato e l'eccezione va rigettata.
20. Quanto al merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'attore – e, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul creditore opposto – l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. 21. Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'opponente, il quale ha chiesto accertarsi l'inesistenza di qualsivoglia credito in capo a e la conseguente revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 25748/2018, la società opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio, producendo idonea documentazione a supporto della propria pretesa, depositando il contratto di fornitura intercorso tra le parti, il verbale di verifica tecnica redatto in data 4 maggio 2017 dal personale tecnico di E-Distribuzione S.p.A., la fattura n. 2848143621 del 31 agosto 2017 dell'importo di € 115.341,49, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., nonché i solleciti di pagamento. (cfr. all. 12 - contratto di fornitura;
cfr.all. 5 verbale;
cfr. all. 6
- fattura;
cfr. all.
7 - estratto conto;
sollecito all. 15- fascicolo opposta)
22. Tra la documentazione prodotta, merita particolare rilievo il verbale di verifica redatto dal tecnico di E-Distribuzione S.p.A, su richiesta della Stazione dei Carabinieri di Persona_1
Porto Empedocle, nel quale si attesta “…allaccio abusivo alla rete elettrica E-Distribuzione realizzato mediante 4 conduttori da 25 mmq connessi alla linea da 4 x 50 mmq in uscita dalla cassetta stradale posizionata davanti all'ingresso principale del ” (cfr. verbale, all. 5). Pt_2
23. Come rilevato da consolidata giurisprudenza, «il verbale di accertamento redatto dai tecnici del distributore, in quanto muniti di qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle loro funzioni ispettive, ha valore probatorio privilegiato circa i fatti accertati personalmente e direttamente dai verbalizzanti» (cfr. Cass. pen. n. 466/1993; Cons. Stato n. 4711/2002).
24. Vi è di più.
25. Dalle fotografie allegate al verbale, emerge chiaramente che l'energia veniva prelevata con cavi esterni al misuratore, inseriti nella muratura esterna dell'edificio, bypassando, pertanto, il gruppo di misura e impedendo così la registrazione dei consumi.
26. Si osserva che l'opponente non ha mai contestato formalmente l'esistenza dell'allaccio abusivo, né ha fornito elementi idonei a dimostrare che l'illecito prelievo fosse stato effettuato da terzi a sua insaputa, pur essendo egli intestatario del contratto e detentore dell'immobile.
27. Né dagli atti depositati, né dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opponente risulta alcuna contestazione specifica in tal senso.
28. In conseguenza della manomissione accertata, E-Distribuzione S.p.A. ha proceduto alla ricostruzione tecnica dei consumi - non registrati dal misuratore - relativi al periodo compreso tra il 1° febbraio 2013 e il 3 maggio 2017.
29. A tal fine, con pec del 7 novembre 2018, regolarmente notificata all'opponente, si comunicava che il ricalcolo è stato effettuato sulla base della capacità di prelievo consentita dalla manomissione, determinata in funzione delle caratteristiche tecniche e dimensionali del cavo rinvenuto, secondo il cosiddetto criterio del “Consumo con Potenza Tecnicamente Prelevabile”, in conformità alla norma CEI-UNEL 35024/1”. Tale metodologia – come chiarito nella stessa comunicazione – è del tutto coerente con le disposizioni dell'art. 1560 c.c. -“…Se la somministrazione ha per oggetto cose determinate soltanto nel genere, il corrispettivo si deve in proporzione della quantità fornita…Se però le cose sono fornite secondo misurazione … irregolare, si può procedere a valutazione equitativa …tenendo conto anche delle dichiarazioni delle parti e di ogni altra circostanza”- e con quanto previsto dalla Delibera AEEG n.
348/2007, che consente al distributore di ricostruire i consumi prelevati in frode tenendo conto di ogni elemento tecnico idoneo, quale appunto la sezione del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo e la potenza compatibile con la sua portata effettiva ( cfr. all. 15 – pec;
cfr. all 10 delibera – fascicolo opposto;
)
30. Sulla base dei dati trasmessi dal distributore, ha emesso la fattura n. Controparte_1
2848143621 del 31 agosto 2017, per un importo complessivo pari a € 115.341,49.
31. Parte opponente ha sollevato, esclusivamente nell'ambito del presente giudizio, una doglianza circa l'impossibilità di comprendere i criteri tecnici adottati per la ricostruzione dei consumi,
(cfr. pag. 3, memoria n. 1 – fascicolo opponente) senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a sostegno della propria affermazione, né richiedere chiarimenti nelle sedi preposte o nei termini previsti dalla normativa di settore.
32. Tale eccezione, infatti, oltre a essere del tutto generica e priva di qualsiasi supporto tecnico o documentale, deve ritenersi tardiva, in quanto mai sollevata né in occasione della ricezione della comunicazione di esito verifica del 26 maggio 2017, né successivamente alla PEC del 7 novembre 2018, con la quale il distributore ha dettagliatamente illustrato i criteri tecnici adottati per la ricostruzione dei consumi.
33. In particolare, la comunicazione di esito verifica del 26 maggio 2017, regolarmente trasmessa all'opponente, non ha ricevuto alcuna osservazione o contestazione entro i termini previsti dall'art. 11.3 della Delibera AEEG n. 200/99, il quale stabilisce che “il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente”.
34. Non risulta, inoltre, che sia stata richiesta l'attivazione di alcun contraddittorio tecnico con il distributore, come pure previsto dalla medesima normativa. (cfr. all. 13, 11.3 e 11.4 - fascicolo opposta)
35. Di conseguenza, la ricostruzione dei consumi deve considerarsi definitiva e non più sindacabile in sede giudiziaria, salvo specifiche e fondate ragioni, che nella presente fattispecie non risultano documentalmente rappresentate. 36. Deve pertanto ritenersi che, nel presente giudizio, non solo il verbale ma anche la fattura — ancorché atto unilaterale — unitamente all'estratto conto certificato, nel quale sono puntualmente indicati il numero del documento, l'importo richiesto e le relative scadenze, assuma piena efficacia probatoria ai fini della dimostrazione del credito.
37. In particolare, secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
3581/2024, la fattura commerciale può assumere piena efficacia probatoria anche nei confronti del destinatario, a condizione che risulti accettata da quest'ultimo e annotata nelle scritture contabili.
38. Alla luce di quanto esposto e considerato che l'opponente non ha fornito alcuna prova riguardante fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato, l'opposizione deve essere dichiarata infondata e integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
39. La domanda riconvenzionale, pertanto, proposta in via subordinata dall'opposta deve ritenersi assorbita dalla pronuncia di rigetto dell'opposizione e dalla conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 25748/2018, in quanto l'identico credito è già stato oggetto della procedura monitoria.
40. Quanto, infine, alla domanda di condanna formulata da per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., CP_1 deve osservarsi che tale disposizione punisce l'illecito processuale, ovvero l'abuso del processo attraverso iniziative giudiziarie temerarie o dilatorie, con lo scopo di preservare la funzionalità del sistema giustizia (Cass. n. 5734/2004; Cass. n. 253/1999).
41. Nel caso di specie, tuttavia, non ha prodotto alcuna prova concreta del danno subito né ha CP_1 adeguatamente allegato gli elementi necessari per il suo riconoscimento, requisito imprescindibile per l'accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 21393/2005).
42. Per tali ragioni, tale domanda deve essere rigettata.
43. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 25748/2018, R.G. n. 75917/18;
- condanna al pagamento delle spese legali nei confronti della Parte_1 [...] he si quantificano in complessivi euro 4.849,55 di cui euro 1.276,00 per CP_1 la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma, lì 22/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo