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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15782/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Pulvirenti, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato;
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigia Tiziana Lauricella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Resistente
Trasmessi gli atti al pubblico ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
Rimessa al collegio per la decisione, all'esito del deposito di note scritte disposto in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fatte precisare le conclusioni, come da verbale in atti, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2021, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio, in Catania, il 10/03/2007.
Ha dedotto che l'unione coniugale - da cui era nata il [...] la figlia Persona_1
minorenne al momento della presentazione del ricorso ed oggi maggiorenne - era
[...] divenuta intollerabile a causa del comportamento poco incline ai doveri coniugali della resistente, la quale, venuta meno l'affectio maritalis, aveva abbandonato il domicilio coniugale, trasferendosi [altrove, n.d.r.] in Italia e successivamente in Germania, per poi tornare in Italia, venendo meno ai suoi doveri anche nei confronti della figlia, con la quale dal momento dell'allontanamento non aveva più intrattenuto alcun rapporto.
Il ricorrente ha dedotto altresì di aver provveduto ad accudire la figlia ed ai suoi bisogni da solo, con l'aiuto dei propri genitori;
ha chiesto, in ricorso, l'affidamento esclusivo della figlia e l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento, versandogli un assegno mensile pari ad € 200,00, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie.
Si è costituita deducendo di non aver posto in essere alcun abbandono Controparte_1 del tetto coniugale, essendo stato semmai il ricorrente ad allontanarsi, lasciandola sola con la figlia nell'aprile 2016, e precisando di aver dovuto affidare la figlia alle cure dei nonni paterni per andare a lavorare all'estero, a causa delle difficoltà economiche;
ha aggiunto di aver cercato di mantenere contatti telefonici con la figlia, all'epoca minorenne, ma invano, a causa dell'ostilità di quest'ultima e della mancanza di collaborazione da parte del padre.
Pertanto, senza opporsi alla separazione, la resistente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso di sé ed obbligo in capo al ricorrente di versarle un contributo di € 300,00 mensili per il relativo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un contributo di € 250,00 mensili per il proprio mantenimento.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, attesa la mancata comparizione personale del ricorrente all'udienza presidenziale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del
30.06.2022, il giudice all'epoca assegnatario, in funzione di Presidente, ha disposto l'affidamento esclusivo di al padre, con collocamento presso lo stesso, Persona_1 delegando il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e i Servizi Sociali territorialmente competenti ad eseguire i necessari accertamenti per valutare le condizioni della minore e
2 sostenerla psicologicamente al fine di ristabilire un rapporto con la madre, onerando quest'ultima di contribuire al mantenimento della figlia, versando al la somma Pt_1 mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In assenza di attività istruttoria, la causa, assegnata all'odierno estensore in qualità di
G.I. relatore, è stata posta in decisione sulla base della documentazione acquisita agli atti.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, dovuto alla mancata comparizione personale del ricorrente, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Venendo alle statuizioni relative alla prole, nessuna regolamentazione va adottata con riferimento all'affidamento ed al collocamento di , divenuta maggiorenne nel Persona_1 corso del giudizio.
In punto di oneri economici, deve evidenziarsi che il ricorrente, né in sede di precisazione delle conclusioni (cfr le note ex art. 127 ter, c.p.c., depositate il 24.05.2025) né nel suo scritto conclusivo (cfr la comparsa conclusionale depositata il 05.07.2025), ha allegato alcunché in ordine alla figlia, limitandosi a dedurre genericamente che la ragazza convive con lui, senza nulla specificare circa il percorso formativo della giovane (ovvero se ella sia ancora impegnata negli studi o se sia alla ricerca di un'occupazione lavorativa), dovendosi quindi presumere l'idoneità della ragazza, una volta raggiunta la maggiore età, al conseguimento del reddito, idoneità che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore - gravante sul richiedente - a seconda delle circostanze concrete, da valutare caso per caso (cfr Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n.12121).
Orbene, nel caso di specie, in difetto di allegazione alcuna, da parte del padre, circa il percorso formativo della figlia, tale idoneità non può presuntivamente escludersi per il solo fatto che la ragazza sia una neomaggiorenne, tanto più ove si consideri che all'assoluta mancanza di allegazioni assertorie (pima ancora che probatorie) si accompagna l'assenza di espressa domanda del volta ad ottenere un contributo al mantenimento della figlia Pt_1
a carico della resistente.
Deve pertanto dichiararsi cessato dalla data della presente sentenza l'obbligo di
3 contribuzione al mantenimento della figlia posto a carico della resistente, fermo restando per il pregresso quanto disposto sul punto con l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022.
Va infine rigettata la domanda di mantenimento svolta per sé dalla resistente, nulla essendo dato sapere sul tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio e nulla avendo allegato la in ordine all'asserita impossibilità di trovare un impiego produttivo di CP_1
redditi, non essendovi ragione alcuna per escludere la sua capacità lavorativa, anche solo in considerazione dell'età sua giovane età (a prescindere dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della resistente, come allegato dal ricorrente e non contestato).
Attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1
il 09/06/1987, e , nato a [...] il [...]; Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi, atto trascritto al n. 73, parte I, anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
- dichiara cessato dalla presente sentenza l'obbligo di di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia maggiorenne valendo per il Persona_1
pregresso quanto disposto con ordinanza del 30.6.2022;
- Rigetta la domanda della resistente di mantenimento in proprio favore;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. ssa Sonia Di Gesu
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