Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 107/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta da:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. IVna Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 107/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento emesso in data 31.3.2025 emesso in esito alla udienza del 27.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
persona del legale rappresentante pro – Parte_1 tempore sig. C.F. e P. IV , corrente in Condofuri, via Parte_2 P.IVA_1
Peripoli n. 433, elettivamente domiciliata in Condofuri M.ra (RC), in via Aristotele n. 5 presso lo studio dell'Avv. Filippo Francesco Romeo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce e foglio separato all'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
Contro in persona del Sindaco p.t., C.F. e P.IV , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Via Croce, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzina Mandaglio del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Taurianova, c.da Porcaro n. 22 , in virtù di mandato conferito con atto rilasciata forza di deliberazione n. 41 del 03.06.2020
APPELLATO
E
, con sede legale e direzione generale in Controparte_2
00142 Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, 14 - (C.F. e P.IV.A. ) P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile,
n. 1462/2019, emessa e pubblicata in data 31/10/2019.
FATTO E DIRITTO
1
09420189010339480000, notificata in data 10.12.2018, per un importo di € 5.889,81, relativa a mancato pagamento del canone idrico dell'anno 2000, convenendo in giudizio il
[...]
e la Eccepiva preliminarmente CP_1 Controparte_2
l'intervenuta prescrizione della pretesa di pagamento tenuto conto che la presupposta cartella di pagamento era stata notificata il 30/12/2010 e che erano trascorsi quasi dieci anni rispetto al periodo al quale il canone idrico richiesto si riferiva.
Il costituendosi, rappresentava di avere inviato a mezzo raccomandata Controparte_1
A/R, del quale allegava prova di avvenuta notifica, la fattura contenente la richiesta di pagamento del canone idrico, ricevuta dalla società in data 7.12.2005, dunque entro il termine prescrizionale quinquennale.
, nella comparsa di risposta, evidenziava che la cartella di Controparte_2 pagamento n. 09420100032071011000 era stata notificata il 30.12.2010 e che, successivamente, in data 07/07/2014 era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo, come emergeva dalla documentazione depositata.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava l'opposizione proposta e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite, che liquidava in € 808,00 per compensi ciascuno, oltre spese generali, IV e Cpa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società, ribadendo la eccezione di prescrizione e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della opposizione, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Rilevava la erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non aveva riconosciuto che alla data della notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 30.12.2010), si era già maturata la prescrizione della pretesa relativa al canone idrico dell'anno 2000, a nulla rilevando la notifica della fattura da parte del avvenuta in data 7.12.2005, con CP_1 conseguente illegittimità di tutti gli atti successivi compiuti dall'ente impositore.
Mentre la , nonostante la regolarità della notifica del Controparte_2 gravame, non si è costituita, con comparsa depositata in data 3.2.2023 si è costituito il affermando la correttezza della sentenza di primo grado tenuto conto Controparte_1 della documentazione prodotta in atti dalla quale si evinceva che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 09420100032071011000, avvenuta in data 30.12.2010
l'appellante, in data 07/07/2014, aveva ricevuto la notifica del preavviso di fermo n.
04220140083784 cui era seguita l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificata in data 10.12.2018, tutti atti con i quali era stato interrotto il termine di prescrizione quinquennale. Deduceva, altresì, che la mancata impugnazione dell'originaria cartella di pagamento n. 09420100032071011000 aveva determinato una irretrattabilità del titolo sicchè l'appello doveva essere rigettato con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
2 Dichiarata, in esito alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, la contumacia della , con provvedimento emesso in esito al deposito delle Controparte_2 note sostitutive della udienza del 27.03.2025 la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione già formulata in primo grado relativa all'intervenuta prescrizione dei crediti vantati, che sarebbe maturata già in data
30.12.2010, data nella quale l'Agente della Riscossione aveva notificato la cartella di pagamento relativa al mancato pagamento della fattura di pagamento del canone idrico precedentemente notificata in data 07.12.2005.
Si rileva che, come è noto, l'esecuzione mediante ruolo esattoriale è posta in essere attraverso una sequenza di atti susseguenti.
La mancata opposizione avverso uno dei tali atti della sequenza procedimentale comporta, come correttamente rilevato da parte appellata, l'irretrattabilità del credito, posto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Ne consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Di contro, però, la mancata tempestiva impugnazione da parte del contribuente dell'atto regolarmente notificato determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata.
Deve, invero, richiamarsi il principio di carattere generale, più volte affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cass. 33797/2019; 11800/2018; S.U.
23397/2016).
La Suprema Corte, in applicazione di detto principio, anche recentemente ha affermato che in caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della notificazione, proposta dal contribuente a seguito di richiesta di carichi tributari pendenti, qualora il medesimo sia successivamente attinto da cartella di pagamento originante dall'avviso e non l'abbia impugnata, "in limine", al momento della produzione di questa in giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene meno il suo interesse a coltivare il giudizio sull'avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell'avviso
(Cass. n. 9995/24).
Ed ancora ha affermato la Suprema Corte che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del
3 credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento” (Cass. n. 37259/2021) e che “La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 codice civile e tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”. (Cass. 32679/2024).
Nel presente giudizio, dalla documentazione depositata risulta che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 10.12.2018 e preceduta dall'atto interruttivo avvenuto con la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 07.07.2014. Andando a ritroso, risulta che il contribuente aveva ricevuto la cartella di pagamento n. 09420100032071011000 che era stata notificata il 30/12/2010, anch'essa non impugnata.
Tutti questi atti della riscossione non risultano essere stati oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellante che ha provveduto a proporre opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. solo contro l'ultimo atto della riscossione ovvero l'intimazione di pagamento n.
09420189010339480000, notificata in data 10.12.2018.
Ne consegue che il relativo credito derivante dal mancato pagamento della fattura risultava ormai irretrattabile con la mancata impugnazione dell'originaria cartella di pagamento n.
09420100032071011000 che era stata notificata il 30.12.2010. successivamente, come detto,
è stato notificato, prima dei cinque anni, il fermo amministrativo del 2014 ed, infine, la intimazione di pagamento nel 2018.
Nessuna prescrizione, dunque, può ritenersi maturata.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante in favore del costituito, applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi CP_1
4 del DM 147/22, e tenuto conto del valore della controversia pari al valore del credito per il quale si procede (ai sensi dell'art. 17 cpc, pari ad € 5.889,81), nei valori minimi, attesa la modesta complessità della vicenda, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: €
956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Nulla sulle spese nei rapporti fra l'appellante e la , non Controparte_2 costituita.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] contro in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. e nella contumacia della , così decide: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore del Comune di Condofuri, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
3) nulla sulle spese fra parte appellante e la contumace;
Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
20/06/2025.
LA CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
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