Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15485/2024
TRA
in p.l.r.p.t., P.I. , sede in Napoli alla Via Benedetto Croce, Parte_1 P.IVA_1
38, elett.te dom.ta in Napoli al Viale Privato delle Fiorentine a Chiaia, 11, nello studio dell'Avv. Fabio Olivares (C.F. , che la rapp.ta e difende in virtù di C.F._1 procura alle liti in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rapp.te p.t –rapp.to e difeso P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._2 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
E
, quale successore a titolo universale Controparte_2 ex lege dell' in persona del Dott. Controparte_3 Controparte_4 nella qualità di procuratore dell' Controparte_5
, P. IVA e C.F. giusta atto notarile del 25/07/2024 ,
[...] P.IVA_4
Rep. N° 181.515 , Racc. 12.272 , ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Pasquale n. 62 nello studio dell' Avv. Ferdinando Caiazza , C.F. , C.F._3 dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
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3 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una comunicazione preventiva di ipoteca relativa anche alle somme indicate nell'ava impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione. ha eccepito la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione quali: CP_6
- avviso di intimazione n. 07120159008960413000, notificato a mezzo pec in data
20/01/2015, ma della notifica non vi è prova;
- avviso di intimazione n. 07120189045564346000 notificato a mezzo pec in data 5.9.18, come evincibile dagli atti e relativo al solo ava 37120130010006690000;
- avviso di intimazione n. 07120199010361304000 notificato a mezzo pec in data
26/02/2019 come evincibile dagli atti e relativo al solo ava 37120120006578651000;
- comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176201900000289000 notificata a mezzo pec in data 08/03/2019, come evincibile dagli atti e relativo agli ava impugnati;
- pignoramento presso terzi n. 071842018000008824001 notificato a mezzo pec in data
05/12/2018, come evincibile dagli atti e relativo al solo ava 37120130010006690000.
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In base alla documentazione allegata deve, pertanto, ritenersi che in riferimento all'ava n.
37120120006578651000, notificato in data 10 agosto 2012, la prima richiesta di pagamento documentata risale al 26 Febbraio 2019 e, dunque, oltre il quinquennio;
deve allora ritenersi che la prescrizione sia interamente decorsa, con conseguente perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
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Quanto invece all'ava n. 37120130010006690000, notificato in data 10 gennaio 2014, risultano atti interruttivi in data 5 settembre 2018, 5 dicembre 2018, 8 Marzo 2019 e 29 maggio 2024 (quest'ultima relativa alla comunicazione preventiva di ipoteca in lite).
Occorre poi tenere conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni.
Non risulta, invece, applicabile l'art. 68 del DL n. 18/2020, per cui “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, tuttavia, espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020: dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili, in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Come noto, infatti, allorchè l'ente impositore o si attivano per la Controparte_2 riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed allora, la norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato.
In base a tali disposizioni, dall'ultima richiesta di pagamento effettuata con la comunicazione preventiva di ipoteca notificata in data 8 Marzo 2019, la successiva comunicazione preventiva di ipoteca notificata in data 29 maggio 24 risulta tempestiva, tenuto conto della sospensione. L'opposizione all'esecuzione, non essendovi alcuna prescrizione, va, dunque, rigettata. 7 per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: dichiara la inammissibilità della domanda relativa alla impugnativa degli avvisi di addebito;
dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base dell'avviso di addebito n. 37120120006578651000; rigetta l'opposizione all'esecuzione relativa all'avviso di addebito n. 37120130010006690000; compensa le spese di lite.
Si comunichi.
NAPOLI, 03/06/2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 2.7.2024, la parte ricorrente dichiarava di avere ricevuto comunicazione preventiva di ipoteca n. 071 76202400004977000 in data 29.5.24 relativa, tra l'altro, ad avvisi di addebito nn. 37120120006578651000 (per € 53.010,89) e 37120130010006690000 (per € 30.063,36); eccepiva di non aver ricevuto notifica degli