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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/07/2024, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente
dott. Davide Storti Giudice
dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1540/2022 R.G. e promossa da
(avv.ti G.Lanciotti e S.Cognini) Parte_1 attore contro
(avv.ti A.Bartoli e I.Bavai) Controparte_1
convenuta e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
intervenuta
Oggetto : separazione personale.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Non sono nati figli dal matrimonio.
Si discute quindi solamente sulle domande di addebito e sull'assegno di mantenimento richiesto dalla convenuta.
E' provata la relazione extraconiugale dell'attore con la collega . Controparte_2
Depone in tal senso il messaggio telefonico inviato dalla stessa alla dopo che questa CP_2 CP_1 aveva comunicato alla di avere scoperto in data 2.4.2022 la sua relazione con il proprio CP_2 marito.
La testualmente infatti dichiara : ciao , sembrerà assurdo ma non sai quanto mi CP_2 CP_1 dispiace! Da donna posso capire quanta sofferenza ci sia in questo momento! Pensavo ci fosse un'altra situazione ... mi metterò da parte! È giusto che voi risolviate le vostre problematiche! Dovete risolverla tra di voi io dal lato mio…posso solo dirti che mi dispiace davvero per tutto questo. Io ti assicuro che sarò da part ( vedere documento n. 7 di parte conveuta).
Il messaggio non è stato disconosciuto.
Le affermazioni dell'attrice trovano d'altra parte riscontro nei messaggi telefonici, anche questi non disconosciuti, che il marito inviava alla moglie ed al padre di quest'ultima dopo la scoperta (2.4.2022) del tradimento,
Ciao – scrive testualmente l'attore al suocero - ti chiedo il favore di parlare con . Per_1 CP_1 L'ho fatta stare male nell'ultimo mese e mi dispiace moltissimo. Ora sono disposto a fare quello che chiede per rimettere a posto la nostra famiglia. Ti prego di dirle di tornare a casa..
Alla moglie invece scrive : voglio innamorarmi di nuovo di te , voglio vederti felice. Voglio realizzare insieme i nostri sogni. Voglio passare del tempo con Te .Voglio vivere la vita con te. Tu mi ami davvero, questo l'ho capito e ora devo essere io a dimostrarti il mio amore (documento 27 di parte convenuta),
2 E' evidente l'intenzione dell'attore di chiedere perdono alla moglie.
Lo stesso nel conso dell'interrogatorio (verbale del 26.10.23) ammette d'altra parte che ha Pt_1 inviato i messaggi perché volevo salvare il matrimonio.
Il comportamento dell'attore prova dunque, almeno indirettamente, l'esistenza della relazione e la sua scoperta da parte della moglie.
L'efficacia causale del tradimento sulla separazione è evidente, atteso che la convivenza – circostanza non contestata - cessava subito dopo la sua scoperta.
Ciò premesso, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass.civ.n.16859/2015).
Afferma in sostanza l'attore che il matrimonio era già in crisi per i comportamenti violenti, il disinteresse mostrato dalla convenuta alla vita coniugale e per la violazione da parte della moglie dei propri obblighi di assistenza morale e materiale
Certamente sono sul punto irrilevanti le violenze commesse nel corso del litigio avvenuto nel momento in cui la convenuta scopriva il tradimento del marito, in quanto logicamente non possono provare la preesistenza di una crisi coniugale.
Per il resto le affermazioni dell'attore sono generiche ed in alcun modo provate.
D'altra contrasta con le affermazioni dell'attore lo stesso progetto economico messo in essere dai due coniugi, che nel corso del matrimonio hanno costituito una impresa famigliare, gestita dalla moglie, che esercita varie attività legate all'addestramento e alla cura degli animali da compagnia.
Vi era quindi una piena condivisione circa l'apporto anche economico che la convenuta avrebbe dovuto dare alla famiglia, condivisione che collide con le violazioni lamentate dall'attore.
La separazione va dunque addebitata all'attore.
Quanto alle capacità patrimoniali, è provato: a) che entrambi i coniugi sono proprietari di vari immobili e soci al 50% di una impresa famigliare;
b) che il percepisce un reddito annuo di Pt_1 oltre 92 mila euro;
c) che la svolge l'attività di addestratrice di cani e percepisce canoni di CP_1 locazione dall'immobile di sua proprietà sito in Pesaro.
Non vi sono prove concreta che vi siano altre entrate in nero.
Non è peraltro credibile che la convenuta percepisca nemmeno 500,00 euro lordi al mese dalla locazione di un immobile di oltre 90 metri quadri sito in pieno centro storico di Pesaro, stante il noto ed alto valore locatizio in Pesaro di tale tipologia di immobili.
3 E' indubbia inoltre la piena capacità lavorativa della convenuta, che ha appena compiuto 45 anni, è laureata, ha specifiche competenze professionali nell'ambito dell'addestramento di animali da compagnia e gestisce un'impresa dedita a tale attività.
In tale contesto appare allo stato congruo porre a carico del un assegno di mantenimento di € Pt_1
1.000,00 al mese, stante comunque la differenza reddituale e la finalità dell'assegno a mantenere lo stesso tenore di vita
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite e conseguentemente il rigetto della domanda ex art 96 cpc
per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Pesaro il 7.7.2012, trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel Comune;
addebita la separazione all'attore; pone a carico di un assegno mensile di mantenimento della moglie di € 1.000,00 Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, secondo le modalità che da questa verranno comunicate, rigetta le restanti domande;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 2 luglio 2024
Il Giudice estensore dott. Davide Storti
Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni
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