Parere definitivo 27 luglio 2022
Parere definitivo 27 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01503/2025REG.PROV.COLL.
N. 00513/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2022, proposto dal Comune di Cortina D’Ampezzo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Azzarita e Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
AN Mazzocchi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 816/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione del Comune appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellata, proprietaria in Cortina D’Ampezzo di una unità immobiliare abitativa inserita in un più ampio complesso immobiliare, ricadente in zona omogenea B di piano regolatore generale e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presentava in data 18 aprile 2019 all’amministrazione comunale un’istanza di permesso di costruire, e contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica, per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico in sopraelevazione, sulla base dei benefici previsti dalla legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 ( Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ).
2. All’esito dell’integrazione documentale richiesta dal Comune, il titolo ad edificare era negato, con provvedimento in data 22 settembre 2020.
3. Il diniego era fondato sui seguenti presupposti:
a) non risultavano rispettate le distanze da fabbricati, strade e confini ai sensi dell’art. 7 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale, previste anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, derogabile in ragione dell’assenso da parte del confinante, nel caso di specie non acquisito;
b) non era stato assolto l’obbligo di reperire un posto auto, non monetizzabile, in violazione dell’art. 6 delle citate norme tecniche di attuazione;
c) l’ampliamento previsto determinava una difformità dell’unità immobiliare interessata rispetto a quelle adiacenti, facenti parte di un unico complesso di case a schiera, con conseguente contrasto con l’art. 6, comma 8, della citata legge regionale 14 aprile 2019, n. 14.
4. Il diniego fondato sui presupposti ora richiamati era impugnato dall’interessata con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, integrato da motivi aggiunti proposti contro il diniego dell’autorizzazione paesaggistica conseguentemente emessa dalla competente commissione locale per il paesaggio (comunicato con nota in data 18 febbraio 2021).
5. In accoglimento dell’impugnazione dell’interessata l’adito Tribunale amministrativo annullava gli atti impugnati con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
6. Erano accolte le censure di violazione dell’art. 2- bis , comma 1- ter , del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, « che consente di derogare la distanza minima ex art 9 del DM 1444/68 in caso di invarianza delle distanze legittimamente preesistenti, come non è contestato nella fattispecie »; e di violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché le ulteriori ragioni di diniego opposte dal Comune - «( assenza di posto auto pertinenziale, non monetizzabile, nonché disomogeneità tra le diverse unità, non ammessa nelle case a schiera )» - erano state « esplicitate per la prima volta nel diniego definitivo 22.9.2020 ma non nel preavviso 31.12.2019 ».
7. In conseguenza dell’annullamento del diniego di permesso di costruire era annullato in via derivata il sopra menzionato diniego di autorizzazione paesaggistica espresso.
8. Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha proposto appello contro la pronuncia di accoglimento così motivata.
9. L’originaria ricorrente non si è costituita in giudizio.
10. Si è invece costituito con comparsa di mera forma il Ministero della cultura.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 2- bis , comma 1- ter , del testo unico dell’edilizia e travisamento dei presupposti di fatto. Diversamente da quanto in essa affermato - si sostiene - dalla documentazione progettuale allegata all’istanza di permesso di costruire sarebbe chiaramente ricavabile « la circostanza che l’intervento di ricostruzione in progetto non sarebbe avvenuto nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti », ai sensi della disposizione di legge ora richiamata. Nello specifico sarebbe evidente che la nuova costruzione verrebbe realizzata « sopravanzando l’allineamento originario rispetto al fronte di Via Marangoni (lato nord) ed anche rispetto al fronte opposto (lato sud) in corrispondenza del fabbricato retrostante finestrato ».
2. Con un secondo motivo d’appello viene invece censurata la statuizione di accoglimento del motivo di impugnazione con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10- bis della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, perché erroneamente fondata sul presupposto che la ragione ostativa concernente la mancanza di un posto auto pertinenziale sarebbe stata esplicitata solo con il diniego di permesso di costruire. In contrario si sostiene che la questione « era già stata oggetto dell’istruttoria comunale, che aveva richiesto espressamente delle integrazioni rispetto a tale profilo » e l’istante aveva confermato la mancanza del posto auto. Sotto un distinto profilo viene dedotto il contrasto della statuizione di accoglimento della censura con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la lesione delle garanzie partecipative in sede procedimentale non sarebbe sufficiente all’annullamento del provvedimento conclusivo.
3. Le censure così sintetizzate sono infondate.
4. Quelle di ordine sostanziale formulate con il primo motivo d’appello introducono circostanze specifiche di asserita non conformità edilizia dell’intervento non oggetto di contraddittorio procedimentale e di puntuale indicazione nel provvedimento di diniego finale. Al riguardo va richiamata la sentenza di primo grado, che in accoglimento del motivo impugnazione con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha accertato che l’unico profilo oggetto di preavviso di rigetto ai sensi della disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo ora richiamata è relativo al mancato rispetto delle distanze minime tra pareti, ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, recepita dallo strumento urbanistico comunale con l’art. 7, comma 1, delle norme tecniche di attuazione. Ed infatti, il preavviso di diniego si limita al richiamo di quest’ultima disposizione di piano, senza alcun riferimento alle caratteristiche dell’ampliamento progettato invece dedotte con il presente appello.
5. Ne deriva in primo luogo che nessun contraddittorio sul punto è mai stato sollecitato, con conseguente frustrazione dello scopo di partecipazione difensiva dell’interessata in sede procedimentale rivestito dall’istituto previsto dal più volte richiamato art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale contrariamente a quanto assume l’amministrazione comunale non può essere supplito dal precedente approfondimento istruttorio.
6. Inoltre, la contestazione di non conformità dell’ampliamento nei termini esplicitati a mezzo del presente appello non trova alcun riscontro nemmeno nella motivazione del provvedimento finale di diniego di permesso di costruire. La medesima ragione non può quindi trovare ingresso nel presente giudizio, quale integrazione delle ragioni di fatto e di diritto ex art. 3 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, in funzione ostativa del titolo ad edificare; e tanto meno può condurre all’accoglimento del presente appello.
7. In conclusione, non sono pertanto valutabili elementi per cui il progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di volumetria nei confronti del quale è stato negato il titolo ad edificare non rimarrebbe nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, come statuito dalla sentenza di primo grado, con accertamento sulla cui base è stata riscontrata la violazione dell’art. 2- bis , comma 1- ter , del testo unico dell’edilizia, sopra richiamato.
8. Inoltre, sulla base delle medesime ragioni in precedenza esposte devono essere respinte anche le censure con cui si contesta l’accoglimento la censura di violazione del più volte richiamato art. 10- bis della legge generale sul procedimento amministrativo.
9. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese possono essere compensate nei confronti del Ministero della cultura, titolare di una posizione non oppositiva rispetto all’amministrazione appellante, mentre non vi è luogo a provvedere nei rapporti tra quest’ultima e la ricorrente, non costituitasi in resistenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese nei rapporti tra il Comune di Cortina d’Ampezzo e l’originaria ricorrente; spese compensate nei rapporti tra l’amministrazione comunale e il Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO