Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1781 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LODI EMANUELA presso cui elettivamente domicilia in VIA ISABELLA D'ESTE 17 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Che il Tribunale di Mantova, effettuate le opportune indagini e a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 219 -Causa n.
159/1626/2023989/14 del 31.07.2023 il Tribunale di prima istanza di . Per_1
Regno del Marocco- Ministero della Giustizia-Corte D'Appello di AF , previa fissazione di apposita udienza, voglia:
1
-assegnare l'abitazione coniugale sita in Marmirolo, Via Bacchelli n. 10 alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con i figli;
- porre a carico del marito l'obbligo di versare la somma di euro 1000,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (euro 200,00 per ogni figlio) oltre il 50%delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova
- stabilire che l'assegno unico universale venga erogato nella misura del 100% alla ricorrente”
Pubblico ministero: ha avuto notizia del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, premesso che con sentenza n. Parte_1
219 -Causa n. 159/1626/2023989/14 del 31.07.2023 il Tribunale di prima istanza di
Regno del Marocco- Ministero della Giustizia-Corte D'Appello di AF Per_1
dichiarava definitivamente il divorzio di dal marito attore Parte_1 CP_1
, ha esposto che:
[...]
- la predetta sentenza determinava i diritti della moglie divorziata nel seguente modo:il dovuto per l'alloggio durante il periodo di ritiro legale pari a 5000 dirham, il dono di consolazione pari a 82.000 dirham;
- la sentenza inoltre, quanto ai diritti dei figli stabiliva per il loro mantenimento la somma di 450 dirham al mese per ognuno di loro, l'importo di 500 dirham al mese per l'affidamento e l'importo di 250 al mese per ogni figlio il tutto a decorrere dalla data dell'emissione della sentenza;
per l'importo dell'alloggio della figlia 1200 al mese dirham a decorrere dalla data della sentenza dalla data della scadenza dei periodi di ritiro legale e sino alla scadenza dell'imposizione legale o la modifica della sentenza;
- in merito all'affidamento dei figli gli stessi venivano affidati alla madre e il alle
18:00 con la seconda metà di ogni vacanza religiosa o scolastica;
- la madre ed i cinque figli risiedono in Italia nell'immobile ubicato in Marmirolo
(MN), Via Bacchelli n. 10 e già condotto in locazione dal marito con contratto di locazione a canone sociale stipulato con ALER Brescia-Cremona-Mantova. La sentenza nulla stabilisce in merito all'assegnazione della casa coniugale e questo pregiudica la possibilità della madre di ottenere l'intestazione di un contratto;
- le somme stabilite per il mantenimento dei figli appaiono del tutto irrisorie (450 dirham equivalgono a circa 42 euro, 500 corrispondono a circa 46, 00 euro e 250
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dirham ammontano a circa 23,00 euro), considerato che i figli vivono in Italia;
e tenuto anche conto del fatto che la madre attualmente risulta priva di occupazione;
- la sentenza non prevede nulla in merito alla percezione dell'assegno unico.
Tanto premesso ha chiesto accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace dal giudice delegato.
All' esito della prima udienza, sentita la ricorrente, la quale confermava di aver vissuto sempre in Italia a decorrere dall'anno 2006, il giudice delegato ha disposto l'ascolto delle minori , e All'esito dell'ascolto , considerato che tutte e tre le Per_2 Per_3 Per_4 minori hanno confermato di vedere il padre poche volte all'anno e per poche ore, quando questi fa rientro in Italia, di non aver mai dormito con lui, e che il padre non conosce la loro vita e la loro quotidianità; ritenuti quindi sussistenti i presupposti, ha modificato il regime di affido esclusivo, in affido cd. super esclusivo alla madre, con conferma del collocamento dei figli presso di lei, e con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in Marmirolo via Bacchelli n. 10, alla madre. Ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione in data 15.4.2025.
Tanto premesso, si osserva che l'art.9 della l.n.898/1970 stabilisce che, può aversi revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio quando sopravvengano
“giustificati motivi”, ovvero quando sopraggiungono fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio che abbiano comportato un'alterazione dell'equilibrio sancito in quella sede.
Orbene, nel caso di specie, è risultato provato il sostanziale disinteresse del padre nei confronti di figli, posto che lo stesso, contrariamente a quanto stabilito in sede di divorzio si reca solo saltuariamente a trovarli, in occasione dei suoi rientri in Italia dal
Marocco, circa un paio di volte all'anno e solo per poche ore;
inoltre non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento. Tali circostanze di fatto sopravvenute rispetto al divorzio, appaiono rilevanti e hanno motivato il mutamento del regime di affidamento d'ufficio, disposto dal giudice delegato e che deve in questa sede confermarsi.
Essendo poi stato disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso di lei, è stata altresì assegnata la casa coniugale alla ricorrente.
Anche tale provvedimento essendo conforme all'interesse della prole a conservare l'habitat domestico , deve essere confermato. Deve darsi altresì atto che essendo la ricorrente affidataria ina via super esclusiva dei minori , la stessa potrà percepire il
100% dell'assegno cd. unico, così come previsto dalla legge.
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Quanto alla domanda di modifica delle condizioni economiche dettate dalla sentenza di divorzio, la ricorrente deduce l'assenza di visite da parte del padre e l'inadeguatezza dell'importo stabilito dal Tribunale marocchino per vivere in Europa. Orbene, la prima circostanza non appare di per sé rilevante posto che le visite erano concentrate nella sola giornata del sabato e senza pernotto e quindi il venir meno delle stesse non ha una incidenza economica sull'assetto familiare.
Quanto all'inadeguatezza delle somme, si tratta di una circostanza che non può dirsi sopravvenuta e che non giustifica di per sé la richiesta di modifica , posto che trattasi di una condizione originaria e non successiva alla pronuncia stessa, che avrebbe quindi potuto essere oggetto di impugnazione. Ciò è tanto più vero, sol che si consideri che la ricorrente ha confermato che all'epoca del divorzio la famiglia già viveva in Italia, sicché non può neanche sostenersi che l'inadeguatezza dell'importo si sia determinata successivamente al trasferimento della famiglia in Italia. La domanda non può pertanto essere accolta in assenza di sopravvenienze.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio, della parziale soccombenza e della contumacia del resistente, le spese di lite non sono ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede :
1) a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 219 -Causa n.
159/1626/2023989/14 del 31.07.2023 il Tribunale di prima istanza di Youssoufia.
Regno del Marocco- Ministero della Giustizia-Corte D'Appello di AF, dispone l'affido cd. super esclusivo dei minori , , e Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5 Persona_6
alla madre , con facoltà per questa di assumere unilateralmente tutte Parte_1
le decisioni di maggior interesse per i minori, e con collocamento dei minori presso di lei;
2) assegna la casa familiare sita in Marmirolo (MN) via Bacchelli n. 10 alla madre
[...]
che l'abiterà con i figli;
Parte_1
3) rigetta la domanda di modifica delle condizioni economiche;
4) spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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